14.2016.18
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Scelta tra rigetto definitivo o provvisorio. Osservazioni del convenuto ignorate dal primo giudice
25 maggio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.18
Lugano
25 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) statuendo
nella causa n. 0378-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 16 dicembre
2015 da
CO 1,
e
CO 2,
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 2 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 gennaio 2016 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 23 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, i coniugi CO
1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'136.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° agosto 2015, indicando quale titolo di credito: “3 mesi affitto arretrato appartamento via __________
no. __________ __________ = 3900.00 + spese allestimento lettere, telefonate,
raccomandate 236.00 = 4136.00”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 dicembre 2015
CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto “provvisorio/definitivo” alla
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartitole con
ordinanza del 23 dicembre 2015, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 gennaio 2016.
C. Statuendo con decisione 20 gennaio 2016, il “Vice” Giudice di pace (recte: Giudice
di pace supplente) ha accolto l’istanza e rigettato in via “definitiva” l’opposizione interposta dalla parte convenuta
per fr. 4'136.– oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2015, e per fr. 73.30
relativi alle spese esecutive, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 50.– a favore degli istanti.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 febbraio 2016 per ottenerne in
via principale l’annullamento e il rinvio alla giurisdizione inferiore per una
nuova decisione e in via subordinata l’accoglimento parziale dell’istanza
limitatamente a fr. 3'900.–. Nelle loro osservazioni del 24 febbraio 2016,
CO 1 e CO 2 hanno (implicitamente) concluso per la reiezione
del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 2 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23
gennaio (estratto track & trace n. __________), in concreto il reclamo,
inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace supplente, riferendosi ai mezzi di
prova prodotti dagli istanti e rilevata l’assenza di osservazioni del convenuto
nel termine impartito, ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
da costui per l’importo posto in esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 1°
agosto 2015, e per fr. 73.30 relativi alle spese esecutive.
4. Nel
reclamo RE 1 rivolge sostanzialmente tre rimproveri al primo giudice. Il primo,
per aver violato il suo diritto di essere sentito dal momento che non ha
considerato le sue osservazioni inviate il 18 gennaio 2016, benché il termine
di 15 giorni assegnatogli il 23 dicembre 2015 – tenuto conto delle ferie esecutive
natalizie – fosse stato rispettato. Postula quindi che le stesse vengano accettate
ed esaminate dal Giudice di pace supplente, cui aveva tra l’altro chiesto d’indire
un’udienza “al fine di
valutare un eventuale accordo tra le parti che considerasse pure la posizione
della condebitrice e coconduttrice, signora S__________ __________”. In secondo luogo il reclamante lamenta un’errata applicazione del diritto
da parte del primo giudice, il quale avrebbe respinto l’opposizione in via
definitiva anziché in via provvisoria, il contratto di locazione fra le parti
costituendo un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF e non un
titolo enumerato all’art. 80 cpv. 1 LEF. Infine, RE 1 ritiene che, se concesso,
il rigetto dell’opposizione va limitato al credito fondato sul titolo di rigetto
provvisorio, quindi a fr. 3'900.–, posto come per le spese di fr. 236.–
richieste con l’istanza non vi sia alcun riconoscimento di debito.
5. Nelle loro osservazioni al reclamo, CO 1 e CO 2 chiedono implicitamente
la conferma della decisione impugnata, limitandosi a sollevare dubbi sulla
tempestività delle osservazioni inoltrate da RE 1 alla loro istanza di rigetto.
6. In merito alla prima censura, non si disconosce che le osservazioni
all’istanza fossero tempestive. Infatti, l’ordinanza del 23 dicembre 2015 con
cui il Giudice di pace supplente ha trasmesso al convenuto l’istanza di rigetto
dell’opposizione, assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare le proprie
osservazioni scritte, è stata notificata durante le ferie natalizie, ossia nel
periodo dal 18 dicembre al 1° gennaio compresi in cui i termini rimangono
sospesi (art. 56 n. 2 LEF, applicabile anche alle procedure di rigetto dell’opposizione
per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC). Il termine di 15 giorni ha iniziato
pertanto a decorrere il 2 gennaio 2016 (art. 146 cpv. 1 CPC), ed è scaduto
domenica 17 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 18 gennaio
2016 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
6.1 Non v’è quindi
dubbio che il primo giudice abbia violato il diritto di essere sentito di RE 1,
dal momento che non ha considerato quanto eccepito da
quest’ultimo prima dell’adozione della decisione impugnata. Ora, sebbene una
simile violazione implichi di principio l’annullamento della decisione impugnata,
non si giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di
rinviare l’incarto al primo giudice, poiché l’esercizio si ridurrebbe a una
mera formalità priva di contenuto, che generebbe ritardi inutili e
incompatibili con l’interesse delle parti a ottenere una decisione celermente
(sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto
2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015,
consid. 4.3; v. anche la sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015,
consid. 4). Il reclamante si è espresso infatti sia nelle osservazioni all’istanza
sia nel reclamo, sicché la causa è da ritenersi matura per il giudizio e la
Camera può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al primo giudice
(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6.2 Nelle
sue osservazioni di prima istanza, il reclamante aveva chiesto al Giudice di
pace supplente d’indire un’udienza “al fine di valutare un eventuale accordo tra le parti che considerasse
pure la posizione della condebitrice e coconduttrice, signora __________”. Sennonché il primo giudice aveva già optato per una procedura scritta
assegnandogli un termine appunto per presentare le sue osservazioni. Ora, la
scelta tra procedura orale o scritta è lasciata al libero apprezzamento del
giudice (art. 253 CPC). Il Tribunale federale ha recentemente precisato che il
diritto a un’udienza pubblica dedotto dall’art. 6 n. 1 CEDU non sussiste di
regola nelle procedure in cui il giudice non statuisce sul merito della pretesa
dedotta in giudizio, fatto salvo quando la controversia verte sul diritto al
trattamento della causa (di diritto civile) entro un termine ragionevole (DTF
141 I 100 consid. 5.1). È quindi dubbio che le parti possano esigere la tenuta
di un’udienza pubblica in una procedura di rigetto dell’opposizione, seppure
provvisorio (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015 consid.
5). Sia come sia, la conciliazione non è obbligatoria nella procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 198 lett. a CPC; sentenza della CEF 14.2015.170
del 18 novembre 2015 consid. 5). Neppure la richiesta di citazione di un’udienza,
di conseguenza, giustifica il rinvio della causa al primo giudice.
7. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. Il
giudice esamina pure d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo)
concedere a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata
dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2014.100
del 17 settembre 2014, consid. 1.3; Staehelin,
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art. 84 LEF).
7.1 Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce
un riconoscimento di debito per il canone scaduto, a patto che il locatore
abbia effettivamente consegnato la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo
all’uso cui è destinata e mantenuta tale per la durata della locazione (art.
256 cpv. 1 CO). Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di
rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia
stato disdetto (sentenza della CEF
14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin, op. cit. n. 116 ad art. 82).
7.2 Nella fattispecie, non vi è dubbio che il contratto di locazione di
durata indeterminata sottoscritto il 9 settembre 2013 da CO 1 (in
rappresentanza di sé stesso e della moglie CO 2) in veste di locatore e da RE 1
e S__________ __________ in qualità di conduttori con effetto dal 1° novembre
2013 costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per le tre pigioni arretrate, pari a fr. 1'300.– l’una, per un totale di fr. 3'900.–,
oltre agli interessi di mora dal 1° agosto 2015. In quei mesi, infatti, RE 1 e S__________
__________ risultavano ancora essere contrattualmente vincolati nei confronti
dei locatori, la disdetta inoltrata dai conduttori con lettera raccomandata del
27 luglio 2015 essendo stata data per il 31 ottobre 2015 (quinto foglio accluso
all’istanza).
7.3 Come
richiesto dal reclamante, la decisione impugnata va pertanto rettificata in
merito al tipo di rigetto concesso, che può essere nel caso specifico solo
provvisorio – il contratto di locazione è un riconoscimento di debito
constatato mediante scrittura privata nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e non
definitivo come invece stabilito dal primo giudice, il credito posto in
esecuzione non risultando accertato in una decisione definitiva nel senso dell’art.
80 cpv. 1 LEF. Ciò posto, la mancata indicazione
nell’istanza del tipo di rigetto postulato non ne determina per contro l’inammissibilità,
giacché, come visto, anche questa Camera esamina d’ufficio la questione (sopra,
consid. 7).
7.4 Come correttamente rilevato dal reclamante, non risulta invece alcun
riconoscimento di debito – né quindi alcun titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
– per la pretesa dell’istante volta al pagamento delle “spese di allestimento lettere, telefonate e raccomandate” di fr. 236.–. In parziale accoglimento della sentenza impugnata,
l’opposizione va quindi rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'900.–,
oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2015.
7.5 Per quanto attiene infine alle spese esecutive, va ricordato che al
proposito non decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzione
con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della
CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio
2012). Anche l’importo di fr. 73.30 per spese esecutive va pertanto
depennato dal dispositivo della sentenza impugnata.
8. La tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza parziale
reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), il reclamante avendo vinto sulla contestazione
delle spese di fr. 236.– ma avendo perso sulla domanda di rinvio dell’incarto
al primo giudice e di fissazione di un’udienza. Le ripetibili possono
quindi essere compensate. Il dispositivo sulla tassa di giustizia
di prima sede può rimanere invariato, vista la soccombenza quasi totale del
convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si può assegnare alcuna
indennità d’inconvenienza alla parte istante, non avendo la stessa motivato la sua
domanda generica di “un’adeguata indennità”
contrariamente a quanto richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 236.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 a 3 della decisione impugnata sono
così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'900.–,
oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2015.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 250.–, anticipata dalla parte istante, è posta a
carico di RE 1.
3.
Non
si assegnano ripetibili.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste in ragione di metà a suo carico e per
l’altra metà a carico di CO 1 e di CO 2 in solido, compensate le ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).