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Decisione

14.2016.18

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Scelta tra rigetto definitivo o provvisorio. Osservazioni del convenuto ignorate dal primo giudice

25 maggio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace supplente, riferendosi ai mezzi di

prova prodotti dagli istanti e rilevata l’assenza di osservazioni del convenuto

nel termine impartito, ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta

da costui per l’importo posto in esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 1°

agosto 2015, e per fr. 73.30 relativi alle spese esecutive.

4. Nel

reclamo RE 1 rivolge sostanzialmente tre rimproveri al primo giudice. Il primo,

per aver violato il suo diritto di essere sentito dal momento che non ha

considerato le sue osservazioni inviate il 18 gennaio 2016, benché il termine

di 15 giorni assegnatogli il 23 dicembre 2015 – tenuto conto delle ferie esecutive

natalizie – fosse stato rispettato. Postula quindi che le stesse vengano accettate

ed esaminate dal Giudice di pace supplente, cui aveva tra l’altro chiesto d’indire

un’udienza “al fine di

valutare un eventuale accordo tra le parti che considerasse pure la posizione

della condebitrice e coconduttrice, signora S__________ __________”. In secondo luogo il reclamante lamenta un’errata applicazione del diritto

da parte del primo giudice, il quale avrebbe respinto l’oppo­­sizione in via

definitiva anziché in via provvisoria, il contratto di locazione fra le parti

costituendo un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF e non un

titolo enumerato all’art. 80 cpv. 1 LEF. Infine, RE 1 ritiene che, se concesso,

il rigetto dell’opposizione va limitato al credito fondato sul titolo di rigetto

provvisorio, quindi a fr. 3'900.–, posto come per le spese di fr. 236.–

richieste con l’istanza non vi sia alcun riconoscimento di debito.

5. Nelle loro osservazioni al reclamo, CO 1 e CO 2 chiedono implicitamente

la conferma della decisione impugnata, limitandosi a sollevare dubbi sulla

tempestività delle osservazioni inoltrate da RE 1 alla loro istanza di rigetto.

6. In merito alla prima censura, non si disconosce che le osservazioni

all’istanza fossero tempestive. Infatti, l’ordinanza del 23 dicembre 2015 con

cui il Giudice di pace supplente ha trasmesso al convenuto l’istanza di rigetto

dell’opposizione, assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare le proprie

osservazioni scritte, è stata notificata durante le ferie natalizie, ossia nel

periodo dal 18 dicembre al 1° gennaio compresi in cui i termini rimangono

sospesi (art. 56 n. 2 LEF, applicabile anche alle procedure di rigetto dell’opposizione

per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC). Il termine di 15 giorni ha iniziato

pertanto a decorrere il 2 gennaio 2016 (art. 146 cpv. 1 CPC), ed è scaduto

domenica 17 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 18 gennaio

2016 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

6.1 Non v’è quindi

dubbio che il primo giudice abbia violato il diritto di essere sentito di RE 1,

dal momento che non ha considerato quanto eccepito da

quest’ultimo prima dell’adozione della decisione impugnata. Ora, sebbene una

simile violazione implichi di principio l’annullamento della decisione impugnata,

non si giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di

rinviare l’incarto al primo giudice, poiché l’esercizio si ridurrebbe a una

mera formalità priva di contenuto, che generebbe ritardi inutili e

incompatibili con l’interesse delle parti a ottenere una decisione celermente

(sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto

2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015,

consid. 4.3; v. anche la sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015,

consid. 4). Il reclamante si è espresso infatti sia nelle osservazioni all’istanza

sia nel reclamo, sicché la causa è da ritenersi matura per il giudizio e la

Camera può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al primo giudice

(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

6.2 Nelle

sue osservazioni di prima istanza, il reclamante aveva chiesto al Giudice di

pace supplente d’indire un’udienza “al fine di valutare un eventuale accordo tra le parti che considerasse

pure la posizione della condebitrice e coconduttrice, signora __________”. Sennonché il primo giudice aveva già optato per una procedura scritta

assegnandogli un termine appunto per presentare le sue osservazioni. Ora, la

scelta tra procedura orale o scritta è lasciata al libero apprezzamento del

giudice (art. 253 CPC). Il Tribunale federale ha recentemente precisato che il

diritto a un’udienza pubblica dedotto dall’art. 6 n. 1 CEDU non sussiste di

regola nelle procedure in cui il giudice non statuisce sul merito della pretesa

dedotta in giudizio, fatto salvo quando la controversia verte sul diritto al

trattamento della causa (di diritto civile) entro un termine ragionevole (DTF

141 I 100 consid. 5.1). È quindi dubbio che le parti possano esigere la tenuta

di un’udienza pubblica in una procedura di rigetto dell’opposizione, seppure

provvisorio (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015 consid.

5). Sia come sia, la conciliazione non è obbligatoria nella procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 198 lett. a CPC; sentenza della CEF 14.2015.170

del 18 novembre 2015 consid. 5). Neppure la richiesta di citazione di un’udienza,

di conseguenza, giustifica il rinvio della causa al primo giudice.

7. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. Il

giudice esamina pure d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo)

concedere a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata

dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2014.100

del 17 settembre 2014, consid. 1.3; Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art. 84 LEF).

7.1 Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce

un riconoscimento di debito per il canone scaduto, a patto che il locatore

abbia effettivamente consegnato la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo

all’uso cui è destinata e mantenuta tale per la durata della locazione (art.

256 cpv. 1 CO). Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di

rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia

stato disdetto (sentenza della CEF

14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin, op. cit. n. 116 ad art. 82).

7.2 Nella fattispecie, non vi è dubbio che il contratto di locazione di

durata indeterminata sottoscritto il 9 settembre 2013 da CO 1 (in

rappresentanza di sé stesso e della moglie CO 2) in veste di locatore e da RE 1

e S__________ __________ in qualità di conduttori con effetto dal 1° novembre

2013 costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione

per le tre pigioni arretrate, pari a fr. 1'300.– l’una, per un totale di fr. 3'900.–,

oltre agli interessi di mora dal 1° agosto 2015. In quei mesi, infatti, RE 1 e S__________

__________ risultavano ancora essere contrattualmente vincolati nei confronti

dei locatori, la disdetta inoltrata dai conduttori con lettera raccomandata del

27 luglio 2015 essendo stata data per il 31 ottobre 2015 (quinto foglio accluso

all’istanza).

7.3 Come

richiesto dal reclamante, la decisione impugnata va pertanto rettificata in

merito al tipo di rigetto concesso, che può essere nel caso specifico solo

provvisorio – il contratto di locazione è un riconoscimento di debito

constatato mediante scrittura privata nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e non

definitivo come invece stabilito dal primo giudice, il credito posto in

esecuzione non risultando accertato in una decisione definitiva nel senso dell’art.

80 cpv. 1 LEF. Ciò posto, la mancata indicazione

nell’i­­stanza del tipo di rigetto postulato non ne determina per contro l’inammissibilità,

giacché, come visto, anche questa Camera esamina d’ufficio la questione (sopra,

consid. 7).

7.4 Come correttamente rilevato dal reclamante, non risulta invece alcun

riconoscimento di debito – né quindi alcun titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

– per la pretesa dell’istante volta al pagamento delle “spese di allestimento lettere, telefonate e raccomandate” di fr. 236.–. In parziale accoglimento della sentenza im­pugnata,

l’opposizione va quindi rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'900.–,

oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2015.

7.5 Per quanto attiene infine alle spese esecutive, va ricordato che al

proposito non decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’ese­­cuzione

con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della

CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio

2012). Anche l’importo di fr. 73.30 per spese esecutive va pertanto

depennato dal dispositivo della sentenza impugnata.

8. La tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza parziale

reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), il reclamante avendo vinto sulla contestazione

delle spese di fr. 236.– ma avendo perso sulla domanda di rinvio dell’incarto

al primo giudice e di fissazione di un’udienza. Le ripetibili possono

quindi essere compensate. Il dispositivo sulla tassa di giustizia

di prima sede può rimanere invariato, vista la soccombenza quasi totale del

convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si può assegnare alcuna

indennità d’inconvenienza alla parte istante, non avendo la stessa motivato la sua

domanda generica di “un’adeguata indennità”

contrariamente a quanto richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

9. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 236.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 a 3 della decisione impugnata sono

così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di

Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'900.–,

oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2015.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 250.–, anticipata dalla parte istante, è posta a

carico di RE 1.

3.

Non

si assegnano ripetibili.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste in ragione di metà a suo carico e per

l’altra metà a carico di CO 1 e di CO 2 in solido, compensate le ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).