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Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte dirette federali e cantonali. Perenzione del diritto di riscossione. Prescrizione ventennale dei crediti accertati in un attestato di carenza di beni
11 ottobre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
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Lugano
11 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________
/__________/__________/__________/__________/__________
(rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promosse con istanze 28 aprile 2016 da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sui sei reclami dell’8 settembre 2016 presentati da RE 1
contro le decisioni emesse il 29 agosto 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 1°
febbraio 2016 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione
Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'291.30, indicando quale
titolo di credito l’“imposta
federale diretta (IFD) 1987 come ACB del 23-04-1991 n. __________ emesso dall’ue
di lugano”. L’8 febbraio 2016, sempre per conto della
Confederazione Svizzera, l’UE ha emesso nei confronti di RE 1 il precetto
esecutivo n. __________ per fr. 25'196.05 relativo all’IFD 1989,
riferendosi all’attestato di carenza di beni (ACB) dell’UE di Lugano n. __________
del 29 settembre 1992. Sempre il 1° febbraio 2016, lo Stato del Canton Ticino
ha promosso contro RE 1 l’esecuzione n. __________ e l’8 febbraio 2016 le
esecuzioni n. __________, __________ e __________, per l’incasso
delle imposte cantonali rispettivamente del 1987 di fr. 14'899.70,
del 1988 di fr. 15'640.55, del 1989 di fr. 21'106.50 e del 1990 per fr. 20'748.35,
sulla base degli ACB n. __________ del 19 ottobre 1990, n.
__________ del 14 gennaio 1992, n. __________ del 18 marzo 1992 e n. __________
del 13 luglio 1992, tutti dell’UE di Lugano.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione a tutti e sei precetti esecutivi, con istanze 28
aprile 2016 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ne hanno
chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta alle sei istanze con allegato unico di osservazioni scritte
del 30 maggio 2015. Con replica unica del 22 luglio 2016,
gli escutenti hanno confermato le proprie domande.
C. Statuendo con sei decisioni tutte del 29 agosto 2016, il Pretore ha
accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le sei opposizioni
interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in ogni causa le spese
processuali di fr. 100.– senza assegnare ripetibili.
D. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con sei reclami dell’8 settembre 2016 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione di tutte e sei le istanze. Visto l’esito
del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alle controparti per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di
procedura, di congiungere le sei procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati
l’8 settembre 2016 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1 il 30
agosto, in concreto i reclami sono tempestivi.
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha respinto l’eccezione di prescrizione
sollevata dall’escusso, considerando che l’art. 149a LEF, che stabilisce
in vent’anni la prescrizione degli attestati di carenza di beni, è una lex
specialis per rapporto agli art. 194 cpv. 3 LT e 121 cpv. 3 LIFD, i quali
per la riscossione delle imposte dirette fissano termini di perenzione più brevi.
4.
Nel
reclamo RE 1 contesta che l’art. 149a LEF sia una lex specialis
atta a trasformare il termine “decadenziale” o di perenzione del diritto
di riscossione delle imposte in un termine di prescrizione ordinaria della
durata di vent’anni e più. Per lui motivi di equità e di ordine pubblico
giustificano la scelta del legislatore, poiché sarebbe iniquo e contrario alla
libertà e dignità personale mantenere un cittadino contribuente assoggettato a
tempo indeterminato e persino vita natural durante all’obbligo di pagamento
delle imposte passate in giudicato. Trascorsi dieci anni dal passaggio in
giudicato della tassazione, il debito d’imposta sussiste solo quale “obligatio naturalis”
e l’attestato di carenza di beni esplica i suoi effetti solo durante il periodo
antecedente. Per abbondanza, il reclamante lamenta la disparità di trattamento
di cui è vittima, quale nullatenente, rispetto ai debitori falliti, che sono
legittimati a eccepire il non ritorno a miglior fortuna.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Sennonché nella fattispecie il reclamante, per
il tramite del suo patrocinatore, ha ammesso sin dalla prima istanza la
validità delle decisioni e degli attestati di carenza di beni prodotti dalle
autorità escutenti, sicché tali documenti possono essere considerati pure in
questa sede validi titoli di rigetto dell’opposizione anche per gli interessi
di mora (cfr. sentenza della CEF 14.2000.31 dell’11
ottobre 2000 consid. 2.3).
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e
dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). Anche la prescrizione dev’essere espressamente eccepita,
giacché il giudice del rigetto non l’esamina d’ufficio, nemmeno per quanto
riguarda le pretese di diritto pubblico. L’escusso, tuttavia, non è tenuto a
dimostrarne il compimento con documenti, ma incombe al contrario all’escutente
provare di averla interrotta (sentenze del Tribunale federale 5A_216/2013 del
24.
luglio 2013 consid. 2.2.2;5A_755/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.3.2 e i
rinvii; sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014, RtiD 2015 II 890
seg. n. 51c, consid. 9).
6.1
Nel
caso specifico, l’unico quesito litigioso è di stabilire se una volta spirato
il termine assoluto di riscossione di dieci anni previsto dagli art. 194 cpv. 3
LT e 121 cpv. 3 LIFD il credito fiscale può ancora essere posto in esecuzione
qualora prima di tale scadenza l’autorità fiscale abbia ottenuto il rilascio di
un attestato di carenza di beni. In una simile ipotesi, infatti, l’art. 149a
cpv. 1 LEF prevede in modo del tutto generale che il credito accertato mediante
un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato
(ma nei confronti degli eredi del debitore in un solo anno dall’apertura della
successione). Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’art.
149a cpv. 1 LEF si applica anche ai crediti di diritto pubblico e ha
quale effetto di far decorrere un nuovo termine di prescrizione di vent’anni
dal rilascio dell’attestato di carenza di beni, tranne se la legislazione di
diritto pubblico specifica (come ad esempio l’art. 16 cpv. 2 LAVS), ne esclude
l’applicabilità. Una simile eccezione non sussiste però per le imposte dirette
(DTF 137 II 21 seg. consid. 2.5 a 2.7, pubblicata anche in RDAF 2011 II 214).
La dottrina dominante segue tale orientamento (Olivier Margraf, Verjährung von Verlustscheinforderungen am Beispiel
von Steuerforderungen, Steuer Revue 71/2016, pag. 293 ad 2.2.–2.3; Locher, Kommentar zum DBG, 2015, vol.
III, n. 2 ad art. 121 LIFD; Michael Beusch,
Der Untergang der Steuerforderung, 2012, pag. 309 in fondo; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed. 2009, n. 8 ad art. 121 LIFD; Curchod in: Commentaire romand de la loi
sur l’impôt fédéral direct, 2008, n. 47 ad art. 165 LIFD; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 10-11 ad art. 149a LEF; Markus Binder, Die Verjährung im schweizerischen
Steuerrecht, 1985, pag. 26; contra: Frey
in: Basler Kommentar DBG, vol. I/2b, 2a ed. 2008, n.
46.
ad art. 165 LIFD) come pure, implicitamente, la giurisprudenza di
questa Camera (sentenza 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n.
59c, consid. 2, con rimandi).
6.2
Il reclamante omette d’altronde di considerare che l’esecuzione per
debiti, che è solo uno dei modi di esazione delle imposte, è specificamente
regolata dalla LEF (cfr. art. 43 n. 1 LEF, 244 cpv. 1 e 3 LT e 165 cpv. 1
e 3 LIFD). Per l’esecuzione di crediti fiscali accertati in attestati di
carenza di beni, quindi, l’art. 149a cpv. 1 LEF costituisce una lex
specialis rispetto agli art. 194 cpv. 3 LT e 121 cpv. 3 LIFD. Con l’introduzione
del termine assoluto del diritto di riscossione il legislatore tendeva non
tanto a evitare l’assoggettamento a tempo indeterminato del
cittadino contribuente all’obbligo di pagamento delle imposte passate in
giudicato – fosse stata quella la sua intenzione avrebbe previsto la perenzione
del credito fiscale (come ha fatto all’art. 99 CP per le pene penali, cfr. Huber in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 149a LEF) e non solo del diritto di riscossione – bensì di obbligare l’amministrazione
fiscale a una certa diligenza nel riscuotere le tasse. Ora, tale scopo è
indubbiamente raggiunto se prima della scadenza del termine decennale l’autorità
fiscale giunge al rilascio di un attestato di carenza di beni.
6.3
Per
abbondanza, il reclamante lamenta la disparità di trattamento di cui sarebbe
vittima, quale nullatenente, rispetto ai debitori falliti, che sono legittimati
a eccepire il non ritorno a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF). Tale
differenza è però stata voluta dal legislatore, la cui scelta vincola i
tribunali (cfr. art. 190 Cost.). La reiezione di quest’ultima censura determina
anche quella di tutti e sei i reclami.
7.
Le tasse del presente giudizio, stabilite
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto del
valore litigioso complessivo delle sei cause, seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le
controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non
essendo incorse in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), nessuno dei valori litigiosi (v. sopra ad A) raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
2. Il
reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Il
reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Il
reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
5. Il
reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
6. Il
reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
7. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).