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Decisione

14.2016.181

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte dirette federali e cantonali. Perenzione del diritto di riscossione. Prescrizione ventennale dei crediti accertati in un attestato di carenza di beni

11 ottobre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione a tutti e sei precetti esecutivi, con istanze 28

aprile 2016 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ne hanno

chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta alle sei istanze con allegato unico di osservazioni scritte

del 30 maggio 2015. Con replica unica del 22 luglio 2016,

gli escutenti hanno confermato le proprie domande.

C. Statuendo con sei decisioni tutte del 29 agosto 2016, il Pretore ha

accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le sei opposizioni

interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in ogni causa le spese

processuali di fr. 100.– senza assegnare ripetibili.

D. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con sei reclami dell’8 settembre 2016 per

ottenerne l’annullamento e la reiezione di tutte e sei le istanze. Visto l’esito

del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alle controparti per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di

procedura, di congiungere le sei procedure e di emanare una

sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati

l’8 settembre 2016 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1 il 30

agosto, in concreto i reclami sono tempestivi.

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha respinto l’eccezione di prescrizione

sollevata dall’escusso, considerando che l’art. 149a LEF, che stabilisce

in vent’anni la prescrizione degli attestati di carenza di beni, è una lex

specialis per rapporto agli art. 194 cpv. 3 LT e 121 cpv. 3 LIFD, i quali

per la riscossione delle imposte dirette fissano termini di perenzione più brevi.

4.

Nel

reclamo RE 1 contesta che l’art. 149a LEF sia una lex specialis

atta a trasformare il termine “decadenziale” o di perenzione del diritto

di riscossione delle imposte in un termine di prescrizione ordinaria della

durata di vent’anni e più. Per lui motivi di equità e di ordine pubblico

giustificano la scelta del legislatore, poiché sarebbe iniquo e contrario alla

libertà e dignità personale mantenere un cittadino contribuente assoggettato a

tempo indeterminato e persino vita natural durante all’obbligo di pagamento

delle imposte passate in giudicato. Trascorsi dieci anni dal passaggio in

giudicato della tassazione, il debito d’imposta sussiste solo quale “obligatio naturalis”

e l’attestato di carenza di beni esplica i suoi effetti solo durante il periodo

antecedente. Per abbondanza, il reclamante lamenta la disparità di trattamento

di cui è vittima, quale nullatenente, rispetto ai debitori falliti, che sono

legittimati a eccepire il non ritorno a miglior fortuna.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Sennonché nella fattispecie il reclamante, per

il tramite del suo patrocinatore, ha ammesso sin dalla prima istanza la

validità delle decisioni e degli attestati di carenza di beni prodotti dalle

autorità escutenti, sicché tali documenti possono essere considerati pure in

questa sede validi titoli di rigetto dell’opposizione anche per gli interessi

di mora (cfr. sentenza della CEF 14.2000.31 dell’11

ottobre 2000 consid. 2.3).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e

dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). Anche la prescrizione dev’essere espressamente eccepita,

giacché il giudice del rigetto non l’esa­­mina d’ufficio, nemmeno per quanto

riguarda le pretese di diritto pubblico. L’escusso, tuttavia, non è tenuto a

dimostrarne il compimento con documenti, ma incombe al contrario all’escutente

provare di averla interrotta (sentenze del Tribunale federale 5A_216/2013 del

24.

luglio 2013 consid. 2.2.2;5A_755/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.3.2 e i

rinvii; sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014, RtiD 2015 II 890

seg. n. 51c, consid. 9).

6.1

Nel

caso specifico, l’unico quesito litigioso è di stabilire se una volta spirato

il termine assoluto di riscossione di dieci anni previsto dagli art. 194 cpv. 3

LT e 121 cpv. 3 LIFD il credito fiscale può ancora essere posto in esecuzione

qualora prima di tale scadenza l’autorità fiscale abbia ottenuto il rilascio di

un attestato di carenza di beni. In una simile ipotesi, infatti, l’art. 149a

cpv. 1 LEF prevede in modo del tutto generale che il credito accertato mediante

un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato

(ma nei confronti degli eredi del debitore in un solo anno dall’apertura della

successione). Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’art.

149a cpv. 1 LEF si applica anche ai crediti di diritto pubblico e ha

quale effetto di far decorrere un nuovo termine di prescrizione di vent’anni

dal rilascio dell’attestato di carenza di beni, tranne se la legislazione di

diritto pubblico specifica (come ad esempio l’art. 16 cpv. 2 LAVS), ne esclude

l’applicabilità. Una simile eccezione non sussiste però per le imposte dirette

(DTF 137 II 21 seg. consid. 2.5 a 2.7, pubblicata anche in RDAF 2011 II 214).

La dottrina dominante segue tale orientamento (Olivier Margraf, Verjährung von Verlustscheinforderungen am Beispiel

von Steuerforderungen, Steuer Revue 71/2016, pag. 293 ad 2.2.–2.3; Locher, Kommentar zum DBG, 2015, vol.

III, n. 2 ad art. 121 LIFD; Michael Beusch,

Der Untergang der Steuerforderung, 2012, pag. 309 in fondo; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed. 2009, n. 8 ad art. 121 LIFD; Curchod in: Commentaire romand de la loi

sur l’impôt fédéral direct, 2008, n. 47 ad art. 165 LIFD; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, 2000, n. 10-11 ad art. 149a LEF; Markus Binder, Die Verjährung im schweizerischen

Steuerrecht, 1985, pag. 26; contra: Frey

in: Basler Kommentar DBG, vol. I/2b, 2a ed. 2008, n.

46.

ad art. 165 LIFD) come pure, implicitamente, la giurisprudenza di

questa Camera (sentenza 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n.

59c, consid. 2, con rimandi).

6.2

Il reclamante omette d’altronde di considerare che l’esecuzione per

debiti, che è solo uno dei modi di esazione delle imposte, è specificamente

regolata dalla LEF (cfr. art. 43 n. 1 LEF, 244 cpv. 1 e 3 LT e 165 cpv. 1

e 3 LIFD). Per l’esecuzione di crediti fiscali accertati in attestati di

carenza di beni, quindi, l’art. 149a cpv. 1 LEF costituisce una lex

specialis rispetto agli art. 194 cpv. 3 LT e 121 cpv. 3 LIFD. Con l’introduzione

del termine assoluto del diritto di riscossione il legislatore tendeva non

tanto a evitare l’as­­soggettamento a tempo indeterminato del

cittadino contribuente all’obbligo di pagamento delle imposte passate in

giudicato – fosse stata quella la sua intenzione avrebbe previsto la perenzione

del credito fiscale (come ha fatto all’art. 99 CP per le pene penali, cfr. Huber in: Basler

Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 149a LEF) e non solo del diritto di riscossione – bensì di obbligare l’amministrazione

fiscale a una certa diligenza nel riscuotere le tasse. Ora, tale scopo è

indubbiamente raggiunto se prima della scadenza del termine decennale l’autorità

fiscale giunge al rilascio di un attestato di carenza di beni.

6.3

Per

abbondanza, il reclamante lamenta la disparità di trattamento di cui sarebbe

vittima, quale nullatenente, rispetto ai debitori falliti, che sono legittimati

a eccepire il non ritorno a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF). Tale

differenza è però stata voluta dal legislatore, la cui scelta vincola i

tribunali (cfr. art. 190 Cost.). La reiezione di quest’ultima censura determina

anche quella di tutti e sei i reclami.

7.

Le tasse del presente giudizio, stabilite

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto del

valore litigioso complessivo delle sei cause, seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le

controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non

essendo incorse in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), nessuno dei valori litigiosi (v. sopra ad A) raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

2. Il

reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Il

reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Il

reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

5. Il

reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

6. Il

reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

7. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).