14.2016.183
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale. Notifica della tassazione. Giacenza postale
3 novembre 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.183
Lugano
3 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.147 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 6 giugno 2016
da
CO 1
(rappr. dalla Cassa Comunale,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 settembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 31 agosto 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 47.85 oltre agli interessi di mora del 2.5% dal
1° marzo 2016 a titolo d’“imposta
comunale 2013”, fr. 0.80 per “interessi aggiornati sino al 29.02 2016” e fr. 50.– per la “tassa
di diffida (30.09.2015)”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 giugno 2016 il
CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 luglio 2016. Con replica del 9 agosto 2016, il Comune ha confermato la propria
istanza.
C. Statuendo con decisione del 31 agosto 2016, il Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente all’imposta comunale 2013 e
agli interessi (ma non per la tassa di diffida di fr. 50.–), ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a
favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 settembre 2016 per ottenerne
l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo e dell’esonero
dell’anticipo delle spese processuali, la reiezione dell’istanza, l’accertamento
che l’imposta comunale 2013 non è dovuta e la condanna dell’istante a risarcire
Fatti
i danni patiti dalla reclamante e a rifondere spese e ripetibili. Il 20
settembre 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo
presentata con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Il 17 ottobre 2016 la
reclamante ha fatto pervenire alla Camera il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria con il preavviso favorevole del Comune di __________.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 10 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2
settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione di
tassazione dell’imposta comunale per il 2013, intimata e passata in giudicato,
costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80
LEF, mentre non ha ritenuto tale la tassa di diffida di fr. 50.– del 30 settembre
2015, mancando l’accertamento del suo passaggio in giudicato. Ha di conseguenza
rigettato l’opposizione di RE 1 in via definitiva per fr. 47.85 oltre agli
interessi del 2.5% dal 1° marzo 2016, più fr. 0.80 per interessi maturati
fino al 29 febbraio 2016.
4.
Nel
reclamo RE 1 espone, in riassunto, di essere venuta a conoscenza dell’imposta
comunale del 2013 per la prima volta solo al momento della notifica del
precetto esecutivo, nella misura in cui la richiesta di pagamento della stessa
non le sarebbe mai stata notificata “correttamente” in precedenza. Essa contesta in particolare che la
polizza di pagamento del conguaglio del 30 aprile 2015 e
il richiamo del 31 luglio 2015 le siano mai stati recapitati. La reclamante
sostiene inoltre che non avrebbe dovuta essere tassata dal
CO 1 per i soli due mesi e mezzo vissuti sul suo territorio nel 2013, poiché è
già stata tassata in Italia, in cui ha risieduto il resto dell’anno 2013. Essa
afferma d’altronde che la decisione di tassazione del 2013 sarebbe errata dal
momento che verte per due soli mesi su un importo (di fr. 47.85) superiore
a quanto pagato per l’intero 2014 (fr. 20.–).
5.
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge
parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute
in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il
passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione della
decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il
destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80;
sentenza della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5). L’attestazione di passaggio
in giudicato emessa dall’autorità amministrativa competente non è atta a sanare
la mancata notifica della decisione di tassazione (DTF 105 III 45 consid. 2/b;
Staehelin, op. cit., n. 124 ad
art. 80).
5.1
Secondo
la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità
spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della
consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato
alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l’ufficio (sentenza del Tribunale federale
2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, RDAF 2010 II 461, consid. 2.4, relativa
all’art. 116 cpv. 1 LIFD, il cui testo è identico a quello dell’art. 189 cpv. 1
LT [applicabile alle imposte comunali per il rinvio dell’art. 275 LT];
cfr. pure DTF 127 I 31 consid. 2/a; 141 II 432 consid. 3.1). Questa
giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi,
con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa
che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130
III 396 consid. 1.2.3; sentenza della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello [CDT] 80.2015.53 del 20 ottobre 2015 consid. 2.3;
cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).
5.2
Nel
caso specifico, il Comune istante ha prodotto con la replica la fotocopia della
busta della raccomandata contenente la diffida di pagamento dell’“imposta
comunale 2013” (dicitura che figura in grassetto sulla busta) spedita il 30
settembre 2015 (doc. G), dalla quale si evince che la destinataria, correttamente
indicata quale domiciliata in via __________, non l’ha ritirata entro la
scadenza del termine di giacenza postale fissato al 6 ottobre 2015. Nel reclamo
RE 1 ha sorvolato la questione, limitandosi a contestare di avere ricevuto la
polizza di versamento del 30 aprile 2015 e il (primo) richiamo del 31 luglio
2015.
(pag. 3), e a chiedere che il Comune esibisca la “relata di notifica” correttamente
notificata e controfirmata da lei (pag. 6). Sennonché “la relata di notifica” è
uno strumento del diritto italiano, mentre, come visto (sopra consid. 5.1),
secondo il diritto svizzero la notifica di una decisione per raccomandata è
reputata avvenuta il settimo giorno della giacenza postale ove non sia stata
ritirata prima. Che nella fattispecie RE 1 dovesse aspettarsi l’intimazione
della tassazione o di successivi richiami risulta dal fatto che aveva in precedenza
compilato la dichiarazione fiscale, come si evince dal reclamo (pag. 4) e dalla
colonna “dati dichiarati” nella decisione di tassazione (doc. D). Quest’ultima
va pertanto ritenuta notificata all’escussa il 6 ottobre 2015 e di conseguenza
passata in giudicato da tempo, sicché costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione, come rettamente giudicato dal Giudice
di pace, ciò che giustifica la reiezione del reclamo.
5.3
Per
abbondanza, occorre del resto ricordare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_570/2011 del 24
gennaio 2012, StR 2012 301, consid. 4.1, relativa a un invio con “A-Post Plus”),
la decisione o la sentenza fiscale è reputata notificata già quando il contribuente
ha potuto prenderne conoscenza, ovvero quando è entrata nella sua sfera di
dominio come nel caso in esame; non è necessario ch’egli ne abbia avuto effettivamente
notizia.
6.
Le
censure rivolte alla tassazione circa l’imponibilità dell’anno 2013 e l’importo
dell’imposta sarebbero dovute essere fatte valere con un reclamo contro la
decisione di tassazione. Non essendo il caso, essa è passata in giudicato e
vincola questa Camera. Visto l’esito del
giudizio odierno, non è d’altronde necessario esaminare le domande
della reclamante intese all’accertamento che l’imposta comunale
2013.
non è dovuta e alla condanna dell’istante a risarcire i danni patiti
dalla reclamante. In ogni caso sono domande che esulano dalla competenza
della Camera, limitata al controllo della decisione di rigetto dell’opposizione
(v. sopra consid. 2).
7.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni
economiche presumibilmente difficili in cui versa l’appellante inducono a prescindere
– eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per
altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico che andrebbero ad
aggiungersi agli altri costi già causati da questo procedimento in modo sproporzionato
rispetto all’importo da incassare.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).