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Decisione

14.2016.183

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale. Notifica della tassazione. Giacenza postale

3 novembre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i danni patiti dalla reclamante e a rifondere spese e ripetibili. Il 20

settembre 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo

presentata con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Il 17 ottobre 2016 la

reclamante ha fatto pervenire alla Camera il certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria con il preavviso favorevole del Comune di __________.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 10 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2

settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione di

tassazione dell’imposta comunale per il 2013, intimata e passata in giudicato,

costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80

LEF, mentre non ha ritenuto tale la tassa di diffida di fr. 50.– del 30 settembre

2015, mancando l’accertamento del suo passaggio in giudicato. Ha di conseguenza

rigettato l’opposizione di RE 1 in via definitiva per fr. 47.85 oltre agli

interessi del 2.5% dal 1° marzo 2016, più fr. 0.80 per interessi maturati

fino al 29 febbraio 2016.

4.

Nel

reclamo RE 1 espone, in riassunto, di essere venuta a conoscenza dell’imposta

comunale del 2013 per la prima volta solo al momento della notifica del

precetto esecutivo, nella misura in cui la richiesta di pagamento della stessa

non le sarebbe mai stata notificata “correttamente” in precedenza. Essa contesta in particolare che la

polizza di pagamento del conguaglio del 30 aprile 2015 e

il richiamo del 31 luglio 2015 le siano mai stati recapitati. La reclamante

sostiene inoltre che non avrebbe dovuta essere tassata dal

CO 1 per i soli due mesi e mezzo vissuti sul suo territorio nel 2013, poiché è

già stata tassata in Italia, in cui ha risieduto il resto dell’anno 2013. Essa

afferma d’altronde che la decisione di tassazione del 2013 sarebbe errata dal

momento che verte per due soli mesi su un importo (di fr. 47.85) superiore

a quanto pagato per l’intero 2014 (fr. 20.–).

5.

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge

parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute

in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il

passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione della

decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il

destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80;

sentenza della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5). L’attestazione di passaggio

in giudicato emessa dall’autorità amministrativa competente non è atta a sanare

la mancata notifica della decisione di tassazione (DTF 105 III 45 consid. 2/b;

Staehelin, op. cit., n. 124 ad

art. 80).

5.1

Secondo

la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità

spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della

consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato

alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l’ufficio (sentenza del Tribunale federale

2C_430/2009 del 14 gen­naio 2010, RDAF 2010 II 461, consid. 2.4, relativa

all’art. 116 cpv. 1 LIFD, il cui testo è identico a quello dell’art. 189 cpv. 1

LT [applicabile alle imposte comunali per il rinvio dell’art. 275 LT];

cfr. pure DTF 127 I 31 consid. 2/a; 141 II 432 consid. 3.1). Questa

giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi,

con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa

che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130

III 396 consid. 1.2.3; sentenza della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello [CDT] 80.2015.53 del 20 ottobre 2015 consid. 2.3;

cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).

5.2

Nel

caso specifico, il Comune istante ha prodotto con la replica la fotocopia della

busta della raccomandata contenente la diffida di pagamento dell’“imposta

comunale 2013” (dicitura che figura in grassetto sulla busta) spedita il 30

settembre 2015 (doc. G), dalla quale si evince che la destinataria, correttamente

indicata quale domiciliata in via __________, non l’ha ritirata entro la

scadenza del termine di giacenza postale fissato al 6 ottobre 2015. Nel reclamo

RE 1 ha sorvolato la questione, limitandosi a contestare di avere ricevuto la

polizza di versamento del 30 aprile 2015 e il (primo) richiamo del 31 luglio

2015.

(pag. 3), e a chiedere che il Comune esibisca la “relata di notifica” correttamente

notificata e controfirmata da lei (pag. 6). Sennonché “la relata di notifica” è

uno strumento del diritto italiano, mentre, come visto (sopra consid. 5.1),

secondo il diritto svizzero la notifica di una decisione per raccomandata è

reputata avvenuta il settimo giorno della giacenza postale ove non sia stata

ritirata prima. Che nella fattispecie RE 1 dovesse aspettarsi l’intimazione

della tassazione o di successivi richiami risulta dal fatto che aveva in precedenza

compilato la dichiarazione fiscale, come si evince dal reclamo (pag. 4) e dalla

colonna “dati dichiarati” nella decisione di tassazione (doc. D). Quest’ultima

va pertanto ritenuta notificata all’escussa il 6 ottobre 2015 e di conseguenza

passata in giudicato da tempo, sicché costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposi­zione, come rettamente giudicato dal Giudice

di pace, ciò che giustifica la reiezione del reclamo.

5.3

Per

abbondanza, occorre del resto ricordare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_570/2011 del 24

gennaio 2012, StR 2012 301, consid. 4.1, relativa a un invio con “A-Post Plus”),

la decisione o la sentenza fiscale è reputata notificata già quando il contribuente

ha potuto prenderne conoscenza, ovvero quando è entrata nella sua sfera di

dominio come nel caso in esame; non è necessario ch’egli ne abbia avuto effettivamente

notizia.

6.

Le

censure rivolte alla tassazione circa l’imponibilità dell’anno 2013 e l’importo

dell’imposta sarebbero dovute essere fatte valere con un reclamo contro la

decisione di tassazione. Non essendo il caso, essa è passata in giudicato e

vincola questa Camera. Visto l’esito del

giudizio odierno, non è d’altronde necessario esa­minare le domande

della reclamante intese all’accertamento che l’imposta comunale

2013.

non è dovuta e alla condanna dell’i­stante a risarcire i danni patiti

dalla reclamante. In ogni caso sono domande che esulano dalla competenza

della Camera, limitata al controllo della decisione di rigetto dell’opposizione

(v. sopra consid. 2).

7.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni

economiche presumibilmente difficili in cui versa l’appellante inducono a prescindere

– eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per

altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico che andrebbero ad

aggiungersi agli altri costi già causati da questo procedimento in modo sproporzionato

rispetto all’importo da incassare.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).