14.2016.188
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Prospettive di risanamento
5 ottobre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.188
Lugano
5 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con istanza 11 luglio 2016 da
CO 1
(patrocinato dall’__________. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 9 settembre 2016 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 1° settembre 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza dell’11
luglio 2016, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di
decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1, associazione
avente quale scopo la gestione di un istituto di formazione superiore, facendo
valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi
confronti per crediti di complessivi fr. 14'000.– (poi aggiornati a fr. 30'333.35
in sede d’udienza di contraddittorio).
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 31 agosto 2016 la parte istante ha confermato le proprie
conclusioni, producendo un complemento scritto dell’istanza e nuovi documenti,
mentre la convenuta ha chiesto la reiezione dell’istanza sulla scorta di un
memoriale anch’esso scritto.
C. Statuendo
con decisione del 1° settembre 2016 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento dell’RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 10.00,
ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.–
e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Con decreto del 16 settembre 2016 il presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo. Il 30 settembre 2016 la reclamante
ne ha chiesto la riforma nel senso dell’accoglimento della sua domanda.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 9 settembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della convenuta il 2 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La
domanda 30 settembre 2016 di revoca dell’effetto sospensivo è invece tardiva
per quanto attiene alla richiesta di revoca della sentenza di fallimento,
sicché non si possono tenere conto nell’esame di merito del reclamo delle
nuove allegazioni e dei nuovi mezzi di prova ivi contenute. Per il resto,
stante l’esito del giudizio odierno la domanda diventa senza oggetto relativamente
alla questione della revoca dell’effetto sospensivo.
2.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione
di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi
– detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve
inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.
194.
cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale
5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011
consid. 3.4, con rimandi).
2.1
Nel
caso specifico, la reclamante produce con il ricorso due nuovi documenti, ossia
la ricevuta postale del pagamento di un’esecuzione diretta contro di lei
effettuato il 31 agosto 2016 (doc. C), ossia prima della dichiarazione di
fallimento, e diversi “prospetti
di spesa” per i suoi dipendenti sprovvisti di data
(doc. D). Essi sono ricevibili.
2.2
Può
essere lasciata aperta la questione di sapere se i “prospetti” sono anteriori o
posteriori al fallimento, e se, dunque, la reclamante avrebbe anche dovuto
rendere verosimile la propria solvibilità giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF, poiché
in ogni caso, come si vedrà, essa non ha dimostrato di avere ripreso a pagare i
propri debiti.
3.
Nella decisione impugnata il
Pretore aggiunto ha ritenuto che l’istante fosse legittimato a chiedere il
fallimento senza preventiva esecuzione della convenuta, non essendo contestato
il suo credito salariale di almeno fr. 30'333.35 nei confronti di quest’ultima,
e ha considerato adempiuti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, sia
perché essa ha sospeso i suoi pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2
LEF, sia perché avrebbe compiuto atti fraudolenti in pregiudizio dei creditori
giusta l’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF non provvedendo ad assicurare, conformemente
ai suoi obblighi di legge, alcuni dei propri dipendenti. Per quanto riguarda la
prima causa, il primo giudice si è fondato sull’estratto dell’ufficio d’esecuzione
aggiornato al 29 agosto 2016, da cui risultano debiti dell’RE 1 per complessivi
fr. 187'197.40, di cui due per crediti di assicurazioni e due altre giunte
allo stadio della comminatoria di fallimento. Sono inoltre pendenti presso la
Pretura diverse vertenze creditorie, alcune per pretese salariali dei dipendenti,
che non risultano oggetto di esecuzioni. Per il Pretore, l’RE 1 non dispone
pertanto della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni e neppure
per pagare gli oneri sociali. Egli ha precisato che la sospensione dei
pagamenti non è recente, né quindi passeggera, ma risale alla seconda metà del
2015.
e in un caso al 2014. La convenuta non ha d’altronde reso verosimile il
prospettato introito di rette per almeno fr. 850'000.– che gli studenti
dovrebbero versare per il prossimo semestre. Onde l’accoglimento dell’istanza.
4.
Nel reclamo l’RE 1 lamenta
anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita rimproverando al
Pretore aggiunto di non avere motivato come la mancata notifica dei suoi dipendenti
all’AVS e alla LPP possa costituire un atto fraudolente nel senso dell’art. 190
cpv. 1 n. 1 LEF. Per quanto riguarda l’altra causa di fallimento senza preventiva
esecuzione, la reclamante fa valere che, analizzata in maniera dinamica, la propria situazione debitoria è
molto meno compromessa di quanto non ritenuto dal primo giudice, perché si è
ridotta di metà dal momento del deposito dell’istanza l’11
luglio 2016 (in cui si attestava a circa fr. 260'000.–) a quello della pronuncia
del fallimento (fr. 131'297.92), ove si tolgano dall’importo stabilito dal
primo giudice due esecuzioni già pagate e una perenta, quella saldata il giorno
prima del fallimento (doc. C) e la parte della somma di fr. 72'233.35 dedotta
dall’istante in esecuzione, che eccede quella fatta valere in prima sede,
pari a fr. 30'333.35. D’altronde, secondo lei vi è traccia agli atti
soltanto di una singola istanza di conciliazione e non delle altre pratiche
citate nella decisione impugnata. Senza la mancata adesione dell’istante a una
proposta di rateazione la situazione debitoria dell’RE 1 sarebbe del resto
stata migliore.
La
reclamante fa inoltre valere che la stipula di un nuovo accordo con l’__________
University di __________, in luogo di quello abusivamente rescisso dall’Università
__________ di __________ (__________) alla fine del 2014,
le permetterà di fare immatricolare i suoi oltre 180 studenti presso tale
università, così da poter incassare tra i correnti mesi di settembre e ottobre
rette per fr. 850'000.– per il semestre autunnale e altri fr. 850'000.–
all’inizio del 2017 per quello primaverile. Ciò le consentirà di far fronte
alle posizioni debitorie cumulate nel corso dell’ultimo anno e di sostenere
largamente i costi preventivabili per l’anno academico 2016/2017, specie perché
ha operato una significativa riduzione del proprio organico amministrativo, diminuendo
la massa salariale da fr. 637'866.– ad almeno fr. 531'600.– e riservandosi
ulteriori contenimenti di spesa.
5.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
5.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi
confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare
anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore
interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta
su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito
permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante
e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso
quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze
del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e
5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non dev’essere di
natura solo passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza
del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid.
2], consid. 3.1, con rimandi). Secondo la giurisprudenza
di questa Camera incombe all’istante di rendere verosimile la causa del fallimento
senza preventiva esecuzione (sentenza 14.2016.45 del 3 maggio 2016
consid. 6.2/b).
5.2
Nella
fattispecie, la reclamante pretende sì che la propria situazione debitoria è molto meno compromessa di quanto non
ritenuto dal primo giudice, perché si sarebbe ridotta di metà dal momento del
deposito dell’istanza l’11 luglio 2016 a quello della
pronuncia del fallimento, ma ammette comunque di essere tuttora indebitata a
livello esecutivo per oltre fr. 130'000.–, non rende verosimile che la
riduzione in questione sia la conseguenza di pagamenti recenti, se non nella
ridotta misura di fr. 1'074.– per quanto attiene all’esecuzione n. __________
della __________ (doc. C accluso al reclamo), non contesta che presso la
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud siano pendenti diverse cause
creditorie nei suoi confronti, alcune per pretese salariali dei dipendenti non
poste in esecuzione – fatto, questo, notorio al primo giudice, che in assenza
di contestazione non necessitava conferma “agli atti” –, e neppure che
non tutti i dipendenti sono stati annunciati alle casse di compensazione AVS e
LPP. E la stessa proposta di dilazione del pagamento di quanto dovuto all’istante
dimostra problemi di liquidità. In queste circostanze pare effettivamente
verosimile che la reclamante abbia sospeso i propri pagamenti riguardo a una parte
essenziale della sua attività (salari e contributi sociali). Del resto la stessa
RE 1 non lo nega espressamente e, anzi, ammette che la fine della collaborazione
con l’Università __________ abbia determinato “l’improvvisa importante mancanza di liquidità”, sfociata in “difficoltà
nell’onorare le pretese salariali di parte dei dipendenti” (reclamo ad 3/b). Ad ogni buon conto l’apprezzamento del Pretore
aggiunto non può dirsi manifestamente errato (v. sopra consid. 2). La censura
si rivela quindi infondata.
5.3
La reclamante sostiene implicitamente che la sospensione dei pagamenti
è solo passeggera poiché l’accordo stipulato con l’__________ University di __________
le permetterebbe di risanare la propria situazione finanziaria nel giro di pochi
mesi (reclamo ad 3/b).
a) Sennonché
essa non si confronta con la sentenza impugnata che le imputa di non avere reso
verosimile il prospettato introito di rette per almeno fr. 850'000.– che
gli studenti dovrebbero versare per il prossimo semestre. Essa non pretende
nemmeno più di non avere accesso alla propria documentazione, apparentemente
sequestrata penalmente, ciò che del resto non la esimerebbe dai propri doveri
processuali, poiché essa non ha reso verosimile che l’autorità penale le abbia
vietato l’estrazione di fotocopie. La ricevibilità del reclamo,
insufficientemente motivato, è quindi dubbia su questo punto (art. 320 cpv. 1
CPC; DTF 138 III 375, consid.
4.3.1
e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013,
consid. 3.3).
b) Ad
ogni modo, la reclamante non ha sostanziato con indizi concreti e oggettivi la
sua semplice allegazione sugli oltre 180 studenti che sarebbero intenzionati a
continuare gli studi presso di lei malgrado la durevole incertezza venuta a
crearsi, che secondo le sue stesse affermazioni “ha spinto molti studenti […] a sospendere il
pagamento delle rette dovute” (reclamo ad 3/b). Tale incertezza
non può d’altronde considerarsi sciolta dal preteso accordo con l’__________
University, poiché a quasi due anni dalla fine della collaborazione con l’__________
la reclamante si è limitata a produrre una e-mail 29 agosto 2016 da tale __________
(doc. 5 annesso alle osservazioni all’istanza), da cui comunque risulta che la
convenzione tra i due istituti non sarebbe ancora operativa siccome al vaglio
del Ministero dell’Istruzione albanese. Inoltre, la reclamante non ha fornito alcuna
documentazione contabile e amministrativa verificabile e verificata in merito alle proprie spese di
funzionamento – i “prospetti” relativi ai salari dei dipendenti, oltre a non
essere l’unica voce di spesa, sono al riguardo semplici
allegazioni di parte –, di modo che l’ipotesi di
risanamento da lei abbozzata non è controllabile. Sia come sia, sorprende che
le rette del prossimo anno academico possano bastare a coprire sia le spese di
funzionamento dell’anno per cui sono versate che anche i debiti passati,
perché se così fosse la reclamante non avrebbe dovuto avere difficoltà a
superare la mancanza di liquidità del 2015 facendo capo agli utili degli anni
precedenti. Fatto sta che l’apprezzamento del Pretore aggiunto sulle possibilità
di risanamento della reclamante è lungi dall’essere manifestamente errato.
5.4
Dovendosi
confermare la durevole sospensione dei pagamenti, e di conseguenza l’infondatezza
del reclamo, diventa inutile verificare se il fallimento poteva essere
decretato anche in virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF o se la reclamante è
solvibile nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
Poiché
non è stato concesso effetto sospensivo al gravame e la domanda 30 novembre
2016.
della reclamante è da considerare
senza oggetto (sopra consid. 1.2), il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
6.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), segue
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, non avendo la controparte dovuto redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1.
3. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).