14.2016.189
Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità in ragione dell’esiguità dell’importo posto in esecuzione. Inapplicabilità del principio "minima non curat praetor". Rinvio al primo giudice senza i
12 ottobre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.189
Lugano
12 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 24 agosto
2016 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 9 settembre 2016 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 30 agosto 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di ben fr. 7.65
oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto 2015, indicando quale titolo di
credito i “contributi personali
01.06.2012-31.12.2012 decisione: 18.08.2015”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 agosto 2016 la
RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
di Lugano Ovest. L’istanza non è stata intimata al convenuto per osservazioni.
C. Statuendo con decisione 30 agosto 2016, il Giudice di pace ha
dichiarato l’istanza irricevibile, ponendo a carico dell’escutente le spese
processuali di fr. 50.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 9 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
nonché in via principale l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il
rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Il reclamo non è stato
notificato al convenuto per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 9 settembre 2016 contro la sentenza notificata alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG al più presto il 31 agosto, in concreto il reclamo è
tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha dichiarato l’istanza irricevibile,
considerando apparentemente che l’istante non avesse un interesse degno di
protezione nel senso dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC a procedere per soli fr. 7.65,
ed esprimendo la speranza “che
l’istante impugni questa decisione creando sì ancora lavoro alle istituzioni ma
che sia deciso poi come evitare queste assurde cause e dall’altra come gestire
e non rinunciare a tanti piccoli capitali”.
4.
Nel
reclamo la RE 1 ricorda che il diritto svizzero non conosce l’adagio “minima non curat pretor” e lascia alle parti la libertà di scegliere l’opportunità d’introdurre
cause per importi minuti. Nel caso concreto la RE 1 afferma di avere agito nel
rispetto dei principi di legalità e di uguaglianza e rammenta che quale ente
autonomo di diritto pubblico con personalità propria distinta di quella dello
Stato è legalmente tenuta a riscuotere i contributi che non sono stati pagati
nonostante diffida, ove non possano essere compensati con rendite scadute oppure
se si è confrontati con una procedura infruttuosa o che appare evidente che lo
sarà, ciò che non era il caso nella fattispecie. A detta della reclamante, la
decisione d’irricevibilità impugnata configura un caso di diniego di giustizia,
motivo per cui chiede alla Camera di annullarla e di rigettare l’opposizione in
via definitiva.
5.
Come
rileva la reclamante a ragione, il principio "minima non curat praetor" è estraneo alla concezione del diritto svizzero, secondo cui l’esecuzione
di una pretesa pecuniaria in sé giustificata non può essere vietata solo perché
è numericamente troppo esigua. Nella procedura civile un eventuale principio d’opportunità
è infatti lasciato nelle mani delle parti ed è denominato massima dispositiva.
E non può dirsi in modo generalizzato che il fatto di perseguire la riscossione
di un importo infimo costituisca in sé un modo di procedere temerario o abusivo
(sentenza del Tribunale federale 5P.192/2004 del 20 luglio 2004 consid. 3.3).
Nel caso specifico non vi sono elementi per considerare che l’istante non abbia
un interesse attuale, concreto e legittimo a incassare la pretesa posta in
esecuzione. La sentenza impugnata va quindi annullata.
5.1
Non
incombe invece a questa Camera sostituirsi al primo giudice, statuendo essa stessa
sull’istanza per la prima volta e risolvendo le questioni ch’egli non ha voluto
affrontare. Gli va però ricordato che il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se, segnatamente, vi è identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito
accertato nella decisione invocata quale titolo di rigetto. Nel caso specifico,
pare in particolare indicato verificare se la posizione “AVS Spese esecutive” di fr. 53.– contenuta nella fattura di chiusura del 18 agosto 2015
(doc. D) sia oggetto di una decisione esecutiva presente agli atti.
5.2
Siccome
il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla
quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può
esserle rinviata per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare
la controparte (sentenza del
Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4).
6.
Poiché la necessità del rinvio della causa al
primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si
prescinde dal riscuotere spese processuali. Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni. Le spese ed eventuali ripetibili di prima sede saranno fissate un’altra
volta con il nuovo giudizio.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso, di fr. 7.65, non raggiunge ovviamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel
senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo
giudice per nuovo giudizio.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).