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Decisione

14.2016.189

Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità in ragione dell’esiguità dell’importo posto in esecuzione. Inapplicabilità del principio "minima non curat praetor". Rinvio al primo giudice senza i

12 ottobre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 agosto 2016 la

RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo

di Lugano Ovest. L’istanza non è stata intimata al convenuto per osservazioni.

C. Statuendo con decisione 30 agosto 2016, il Giudice di pace ha

dichiarato l’istanza irricevibile, ponendo a carico dell’escutente le spese

processuali di fr. 50.–.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 9 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

nonché in via principale l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il

rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Il reclamo non è stato

notificato al convenuto per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 9 settembre 2016 contro la sentenza notificata alla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG al più presto il 31 agosto, in concreto il reclamo è

tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha dichiarato l’i­stanza irricevibile,

considerando apparentemente che l’istante non avesse un interesse degno di

protezione nel senso dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC a procedere per soli fr. 7.65,

ed esprimendo la speranza “che

l’istante impugni questa decisione creando sì ancora lavoro alle istituzioni ma

che sia deciso poi come evitare queste assurde cause e dall’altra come gestire

e non rinunciare a tanti piccoli capitali”.

4.

Nel

reclamo la RE 1 ricorda che il diritto svizzero non conosce l’adagio “minima non curat pretor” e lascia alle parti la libertà di scegliere l’opportunità d’introdurre

cause per importi minuti. Nel caso concreto la RE 1 afferma di avere agito nel

rispetto dei principi di legalità e di uguaglianza e rammenta che quale ente

autonomo di diritto pubblico con personalità propria distinta di quella dello

Stato è legalmente tenuta a riscuotere i contributi che non sono stati pagati

nonostante diffida, ove non possano essere compensati con rendite scadute oppure

se si è confrontati con una procedura infruttuosa o che appare evidente che lo

sarà, ciò che non era il caso nella fattispecie. A detta della reclamante, la

decisione d’ir­ricevibilità impugnata configura un caso di diniego di giustizia,

motivo per cui chiede alla Camera di annullarla e di rigettare l’opposizione in

via definitiva.

5.

Come

rileva la reclamante a ragione, il principio "minima non curat praetor" è estraneo alla concezione del diritto svizzero, secondo cui l’esecuzione

di una pretesa pecuniaria in sé giustificata non può essere vietata solo perché

è numericamente troppo esigua. Nella procedura civile un eventuale principio d’opportunità

è infatti lasciato nelle mani delle parti ed è denominato massima dispositiva.

E non può dirsi in modo generalizzato che il fatto di perseguire la riscossione

di un importo infimo costituisca in sé un modo di procedere temerario o abusivo

(sentenza del Tribunale federale 5P.192/2004 del 20 luglio 2004 consid. 3.3).

Nel caso specifico non vi sono elementi per considerare che l’istante non abbia

un interesse attuale, concreto e legittimo a incassare la pretesa posta in

esecuzione. La sentenza impugnata va quindi annullata.

5.1

Non

incombe invece a questa Camera sostituirsi al primo giudice, statuendo essa stessa

sull’istanza per la prima volta e risolvendo le questioni ch’egli non ha voluto

affrontare. Gli va però ricordato che il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se, segnatamente, vi è identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito

accertato nella decisione invocata quale titolo di rigetto. Nel caso specifico,

pare in particolare indicato verificare se la posizione “AVS Spese esecutive” di fr. 53.– contenuta nella fattura di chiusura del 18 agosto 2015

(doc. D) sia oggetto di una decisione esecutiva presente agli atti.

5.2

Siccome

il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla

quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può

esserle rinviata per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare

la controparte (sentenza del

Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° feb­braio 2016, consid. 4).

6.

Poiché la necessità del rinvio della causa al

primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si

prescinde dal riscuotere spese processuali. Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. Le spese ed eventuali ripetibili di prima sede saranno fissate un’altra

volta con il nuovo giudizio.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso, di fr. 7.65, non raggiunge ovviamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel

senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo

giudice per nuovo giudizio.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).