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Decisione

14.2016.190

Azione di rivendicazione della proprietà di un veicolo del terzo che l’ha pagato in contanti. Compravendita a favore del terzo. Distinzione tra proprietà e detenzione

7 febbraio 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 21 aprile 2014 PI 1 e RE 1

hanno sottoscrit­to un accordo denominato

“Contratto uso autovettura marca __________”, in forza del

quale hanno confermato che il veicolo è stato acquistato dalla stessa RE 1 ed è

di sua proprietà. Hanno altresì precisato che l’automobile è stata data “in

uso a PI 1 per tempo indeterminato e chilometraggio illimitato”, dietro pagamento a

partire dal 1° aprile 2014 di fr. 250.– mensili a RE 1, le spese di manutenzione, riparazioni, assicurazione

casco totale e tassa di circolazione essendo a carico di lui. Con una dichiarazione scritta del 22 aprile 2014, PI 3,

consulente di vendita presso la PI 2, ha dichiarato che la vettura in questione

gli è stata pagata direttamente da RE 1 mediante la consegna a contanti di fr. 25'000.–.

C. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________

promosse il 4 settembre 2014 dalla Confederazione Svizzera e dallo Stato del Canton Ticino nei confronti

di PI 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta e di quella cantonale per l’anno

2012, il 26 novembre 2014 l’Ufficio di esecuzione (UE) di

Locarno ha pi­gnorato l’“autovettura marca __________ __________, colore

nero, mod. __________, collaudo 01.2013 matr. __________, km 14'000

ca., targata TI __________ a nome

dell’escusso”,

attribuendole un valore di stima di fr. 8'000.– e menzionando nel verbale di pignoramento la dichiarazione

di proprietà formulata da RE 1. Entro il termine di dieci giorni impartito dall’UE,

con scritto 6 febbraio 2015 i creditori escutenti hanno contestato la

rivendicazione. L’8 aprile 2015, conformemente

a quanto previsto dall’art. 107 cpv. 5 LEF, lo stesso Ufficio ha quindi impartito a RE 1 un termine di

venti giorni per promuovere un’azione di accertamento del suo diritto dinanzi

al giudice di merito, avvertendola che se non l’avesse fatto la sua pretesa non

sarebbe stata presa in considerazione nelle esecuzioni in corso.

D. Il

24 aprile 2015, RE 1 ha inoltrato alla Pretura di Locarno-Città un’azione di

rivendicazione in procedura semplificata intesa a far constatare che lei è

proprietaria dell’automobile pignorata e a fare ordine all’UE di revocarne il

pignoramento e di riconsegnarla a lei. Con osservazioni del 15 maggio 2015, la

Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino hanno chiesto la reiezione

della petizione, rilevando in particolare come l’attri­ce, cui incombe l’onere

della prova, non fosse riuscita a dimostrare di avere né il possesso né un

diritto di proprietà sul veicolo. All’udienza di discussione indetta per il 12

ottobre 2015 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie

conclusioni. Chiusa l’istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti i

testi PI 3, PI 1 e PI 4, le parti hanno rinunciato alla convocazione per le

arringhe finali e nel termine impartito dal Pretore hanno presentato, il 27 e

il 28 giugno 2016, le rispettive memorie scritte conclusive, con cui hanno

ancora una volta ribadito le proprie conclusioni.

E. Statuendo con decisione del 3 agosto 2016, il Pretore

ha respinto la petizione d’RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 900.–,

e un’indennità di fr. 600.– a favore degli istanti. Con scritto del 16

agosto 2016 il magistrato, essendosi accorto di aver erroneamente posto le

ripetibili a carico dell’attri­­ce (mentre al considerando 5 aveva precisato

che non sarebbe stata riconosciuta alcuna indennità), ha informato le parti che

– in assenza di avviso contrario entro 15 giorni – avrebbe nuovamente notificato

loro la decisione rettificata nel dispositivo n. 2, ciò che ha fatto l’8

settembre 2016.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta con un reclamo del 9 settembre 2016

per ottenerne in via principale l’an­­nullamento e l’accoglimento della

petizione con la conseguente revoca del pignoramento e la consegna del veicolo,

e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione “ai sensi dei

considerandi”. Con decreto del 6 ottobre

2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo

presentata con l’impugnazione. Nelle loro osservazioni del 21 ottobre 2016, la

Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino hanno concluso per la

reiezione del reclamo, protestate tasse e spese. Con una replica del 7 novembre

2016 inoltrata spontaneamente a questa Camera, la reclamante ha contestato le

allegazioni delle controparti.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di

rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro

cui è dato il rimedio del reclamo alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG), ove il valore litigioso

secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia inferiore a fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 e 319 lett. a CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c

[massima]). Nella fattispecie, il Pretore ha correttamente

determinato il valore di causa in fr. 5'140.65, pari alla somma dei

crediti di fr. 4'345.15 e fr. 795.50 vantati dai convenuti (verbale

di pignoramento, doc. F), siccome è inferiore al valore di stima del veicolo

rivendicato, stabilito dal­l’UE di Locarno in fr. 8'000.– (v. Tschumy in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 23 ad art. 109 LEF). Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale reclamo nel senso dell’art. 319 lett. a CPC, come d’altronde la stessa RE 1 ha

qualificato il proprio allegato di ricorso, sebbene nella petizione avesse “prudenzialmente”

valutato l’automobile in fr. 12'000.–.

1.1

Poiché la procedura ha carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251

CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Essendo in concreto

la (prima) notifica avvenuta al patrocinatore d’RE 1 l’11 agosto 2016, il termine è scaduto al più presto il 12 settembre, sicché in

concreto, inoltrato il 9 settembre, il reclamo è senz’altro tempestivo.

Non è pertanto necessario determinare

se, visto il carattere puramente esecutivo delle cause di

rivendicazione a norma dell’art. 109 LEF quando oppongono il rivendicante al

creditore (v. sotto consid. 7), sono applicabili al computo del termine di

ricorso le norme del CPC su ferie e sospensioni (art. 145 cpv. 1 e 146 cpv. 1)

oppure quelle della LEF (art. 56 e 63, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; FF

2006, 6682-3; sentenza della CEF 14.2015.8 emanata il 13 settembre 2015 in una

causa di accertamento del ritorno a miglior fortuna giusta l’art. 265a

cpv. 4 LEF; contra: Denise

Weingart, Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, n.

699.

e 707).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha esordito

rilevando che l’istruttoria aveva fornito degli “elementi di

valutazione contrastanti”. Egli ha

innanzitutto osservato come il contratto di compravendita in oggetto fosse

stato stipulato unicamente fra la PI 2 e PI 1, a nome del quale è pure

intestata la licenza di circolazione, e non anche con RE 1, la quale ha solamente

pagato la vettura “in contanti e di persona”. Il valore di ripresa (fr. 6'524.15) del

veicolo precedentemente detenuto in leasing da PI 1 essendo stato “defalcato” dal prezzo di vendita di fr. 25'190.–, il primo

giudice ne ha dedotto che invero l’escusso aveva contribuito – seppur indirettamente

– all’ac­­quisto dello stesso. A detta del magistrato, tale circostanza

rafforzerebbe la tesi sostenuta dai convenuti secondo cui tra la rivendicante e

l’escusso è sorto un contratto di mutuo, in forza del quale la prima avrebbe

messo a disposizione del secondo l’im­­porto necessario a saldare il prezzo di

acquisto. Del resto, in occasione della sua audizione il teste PI 1 ha ribadito

a più riprese di voler “restituire”

quanto corrisposto da RE 1, motivo per cui secondo il Pretore quest’ultima non

può essere ritenuta proprietaria del veicolo.

Il

giudice di prime cure, d’altronde, non ha ritenuto decisivo il fatto che il

prezzo di vendita sia stato pagato da RE 1, ciò che non impediva il passaggio

della proprietà, con il possesso, a colui che ha concluso il contratto di

compravendita come acquirente. Egli non ha neppure considerato determinanti né

la testimonianza della badante d’RE 1, qualificata come semplice opinione, né l’annotazione

riportata in calce al contratto da PI 1, il quale avrebbe avuto tutto l’interesse

a sostenere la tesi dell’attrice, e neppure, per lo stesso motivo, l’accordo di

“uso dell’autovettura” firmato

quattro mesi dopo l’acquisto del veicolo. Rilevando infine come, per la sua corporatura,

l’attrice non sarebbe comunque stata in grado di guidare la vettura pignorata,

il primo giudice ha respinto la petizione in assenza di elementi di “preponderante

verosimiglianza” atti a dimostrare il

diritto di proprietà rivendicato.

3.

Richiamando

le norme relative alla manifestazione concorde della volontà delle parti (art.

1.

CO) e all’interpretazione del contratto (art. 18 CO), nel suo reclamo RE 1

ribadisce di essere proprietaria del bene litigioso. Contrariamente a quanto

ritenuto dal Pretore, PI 1 avrebbe sottoscritto il contratto con la PI 2 in

veste di suo “rappresentante” e

non come proprietario del veicolo. Se così non fosse, la questione della proprietà

non sarebbe stata precisata dalla “glossa” in calce allo stesso. Al proposito, la reclamante

rimprovera al primo giudice di non aver considerato la “chiara volontà

delle parti”, ossia l’intenzione, da parte

sua, di acquistare l’automobile e di lasciarla in uso all’escusso dietro un

corrispettivo mensile, ciò che risulta anche dall’istruttoria, lasciandosi invece

confondere dal nome di PI 1 indicato quale acquirente sul contratto di

compravendita. A detta dell’attrice, tra lei e PI 1 sarebbe sorto un “contratto

di noleggio automobile atipico (contratto innominato)” e non – come invece ritenuto dal Pretore in modo manifestamente

errato – un contratto di mutuo, dato che lei non ha trasferito

alcuna somma di denaro all’escusso, persona peraltro a suo dire “notoriamente

insolvente”. RE 1 osserva infine come l’automobi­­le

ripresa dal Garage non fosse di proprietà dell’escusso ma di una società di L__________

e ritiene irrilevante il fatto che la vettura pignorata non potesse essere

da lei guidata.

4.

Nelle loro osservazioni al reclamo, la

Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ribadiscono che il

contratto di compravendita è stato stipulato tra PI 1 e la PI 2, e non è

controfirmato, per accettazione, dalla rivendicante. A detta dei convenuti, l’annotazione

scritta in calce al contratto “non sostanzia pertanto in alcun modo

un ipotetico diritto di proprietà” d’RE 1.

Ribadiscono invece l’esistenza, tra que­st’ultima e l’escusso, di un “contratto

di prestito di una somma di denaro” che PI 1

si è impegnato a restituire mediante il versamento di fr. 250.– mensili. Osservano

inoltre come sia sempre stato l’escusso, a nome del quale è pure intestata la

licenza di circolazione, a interessarsi

di ogni questione inerente la vettura, e

come egli abbia sempre usato il veicolo come “possessore e

proprietario”, assumendosi ogni spesa derivante

dal suo utilizzo esclusivo. Ripetono infine come, per la sua corporatura, l’attrice

non sarebbe comunque stata in grado di condurla. Posto come ella non abbia

fornito la “benché minima dimostrazione” del suo “dominio effettivo”

e della sua proprietà sul veicolo pignorato, i convenuti chiedono la reiezione

del reclamo.

5.

Se

viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di

proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o

che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio

d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già

stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò

dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi

diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Stae­helin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed.

2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la

facoltà di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in

causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il

criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa

di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte

rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza

del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con

rinvii).

6.

La

trasmissione della proprietà di una cosa mobile presuppone la riunione di tre

condizioni (Paul-Henri Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 4a ed. 2012, n. 2008): un titolo di

acquisizione valido (per esempio un contratto di compravendita, di appalto, di

donazione, un contratto fiduciario o societario, una disposizione di ultima

volontà), con cui l’alienante s’impegna a cederne la proprietà, un atto di disposizione

(contratto “reale”) e il trasferimento del possesso al nuovo proprietario (art.

714.

cpv. 1 CC). Le parti possono convenire che, come per ogni altro contratto (Claire Hu­guenin,

Obligationenrecht – Allgemeiner und Besonderer Teil, 2a ed.

2014.

n. 1121), il venditore s’impegni a trasferire la proprietà a una terza

persona (art. 112 CO; sentenza del Tribunale federale 6P_23/2007 del 17 maggio 2007

consid. 3.4.1 e 3.4.3). Un atto di disposizione direttamente a favore del terzo

senza il suo consenso è però in linea di massima escluso (Huguenin, op. cit., n. 1159 con rinvii; Zellweger-Gutknecht in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 3 ad art. 112 CO;

dubbiosi: Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. II, 9a

ed. 2008, n. 3905). È

invece ipotizzabile che il venditore consegni la cosa direttamente al terzo

beneficiario del contratto di vendita (Weber

in: Berner Kommentar VI/1/6, 2002, n. 28 ad art. 112 CO; Patrick Kraus­kopf, Der Vertrag zugunsten

Dritter, 2000, n. 1731) oppure che quest’ultimo acquisisca il possesso

(originario: art. 920 cpv. 2 CC) per il tramite dell’acquirente, quale suo

rappresentante, nel cui possesso (derivato) il venditore consegna la cosa (tradizione

fra assenti, art. 923 CC) (Bucher,

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, pagg. 475 seg.). In questa seconda ipotesi, la validità del trasferimento di

possesso presuppone il consenso del terzo (non si tratta quindi di un vero atto

di disposizione a favore di terzi, v. Tevini/Du

Pasquier in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 6 ad

art. 112 CO).

6.1

Nella

fattispecie si evince dal verbale di pignoramento che l’au­­tovettura

rivendicata era in possesso di PI 1 quando l’ufficio d’esecuzione l’ha

pignorata (doc. F). Nel reclamo RE 1 afferma tuttavia che secondo la volontà

delle parti era sin dall’inizio chiaro che con il pagamento del prezzo della

vettura ella ne sarebbe divenuta proprietaria, mentre PI 1 in qualità di detentore

avrebbe potuto farne uso illimitato, motivo per cui il veicolo si trovava

presso di lui al momento del pignoramento. Diversamente i convenuti sostengono

che l’escusso ne è divenuto proprietario per aver sottoscritto il contratto di

compravendita. La controversia va risolta determinando il senso della

convenzione in questione.

a) Giusta l’art.

18.

cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il

contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. Nel caso

concreto, non è contestato che PI 1 sia intervenuto nel contratto di compravendita

del 21 dicembre 2013 nella veste di “compratore” (doc. A), senza

indicare di agire per conto di terzi, ma in calce allo stesso, sopra la sua

firma, egli ha aggiunto di proprio pugno l’annotazione: “Autovettura

di proprietà sig.ra RE 1, __________ __________”. Che la volontà concorde delle parti fosse di trasferire la proprietà

del veicolo venduto a quest’ultima era quindi già chiara al momento della

stipulazione del contratto ed è confermata dal venditore PI 3, che in occasione

della sua audizione del 12 gennaio 2016 ha affermato: “Il signor PI 1

ha firmato il contratto […] in mia presenza […].

Egli mi precisò che sarebbe passata la signora RE 1 a pagare e mi disse

che era quest’ultima ad essere la proprietaria del veicolo […]. Preciso

che la signora RE 1 si è presentata solo una volta, il 23.12.2013 al momento

del pagamento e del ritiro del veicolo”.

b) Il

fatto che RE 1 non sia stata parte del contratto né l’ab­­bia firmato non

impedisce che, come visto (sopra consid. 6), l’impegno di trasferire la

proprietà del veicolo sia stato stipulato in favore di lei (art. 112 CO). Del

resto la validità della compravendita mobiliare non è subordinata al rispetto

della forma scritta, fatte salve alcune eccezioni che non ricorrono nel caso in

esame (Venturi/Zen-Ruffinen in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 4 ad

art. 184 CO). Si può quindi

considerare che un contratto di compravendita per atti concludenti sarebbe comunque

sorto al momento in cui costei si è presentata a pagare il veicolo.

c) Dalla

testimonianza del venditore PI 3 sembra evincersi che RE 1 abbia anche ritirato

l’autovettura dopo averla pagata. Ma la situazione non muterebbe se l’avesse

invece presa in consegna PI 1, perché egli ha chiaramente indicato, sia nel

contratto che in occasione della sua testimonianza, di detenere il veicolo per

conto d’RE 1. Con la consegna all’una o all’altro si sono quindi realizzate

tutte le condizioni perché la proprietà dell’automobile passasse a lei (sopra

consid. 6). Il fatto che PI 1 ne detenesse il possesso immediato al momento

dell’esecuzione del pignoramento non è decisivo, perché la presunzione della

proprietà legata al possesso (art. 930 cpv. 1 CC) può essere invocata solo da

chi detiene il possesso semplice od originario – nel caso concreto RE 1 –

mentre chi possiede una cosa senza l’intenzione di esserne proprietario

(possessore derivato) può invocare solo la presunzione di proprietà del

possessore originario (art. 931 cpv. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5a ed. 2012,

n. 399, 406 e 408).

d) Il primo giudice ritiene l’annotazione

scritta a mano da PI 1 in calce al

contratto di compravendita come “non decisiva” poiché egli “ha (aveva) sin dall’origine

tutto l’interesse a sostenere la tesi della qui attrice” (sentenza impugnata, consid. 4.3). Sennonché né gli istanti né il

Pretore spiegano perché le parti non avreb­bero potuto convenire di attribuire sin dall’inizio la proprietà del

veicolo all’attrice. Intanto, l’operazione è avvenuta prima del pignoramento e

anche prima dell’avvio delle esecuzioni promosse dagli istanti. Ma soprattutto

nessuno contesta che RE 1 abbia pagato il prezzo di vendita con soldi propri,

come affermato

dalla teste PI 4 (verbale 10 maggio 2016

a pag. 2 in fondo). Perché allora le istanti dovrebbero poter ottenere il

pagamento di crediti diretti contro PI 1 attraverso la realizzazione di un

attivo appartenente a RE 1 e da lei finanziato non è dato di capire. Non si

disconosce, invero, che una parte del prezzo di vendita (pari a fr. 6'524.15)

è stata compensata

verosimilmente con il valore di riscatto del precedente veicolo in leasing

utilizzato da PI 1, ritirato dalla PI 2

(v. doc. A). Ci si potrebbe però chiedere se il valore di ripresa sia da

considerare un attivo dell’escusso dal momento ch’egli non sembrava in grado di riscattare

il suo precedente veicolo, così che la venditrice avrebbe comunque do­vuto provvedervi essa stessa per evitare che se lo riprendesse

la società di leasing (v. verbale d’audizione del teste PI 3, pag. 3 in alto). Ad ogni buon conto, PI 1

potrebbe vantare tutt’al più un credito nei confronti della rivendicante per l’even­­tuale

investimento da lui consentito, ma non una pretesa di proprietà, che le parti

hanno concordatamente attribuito all’attrice.

6.2

Il

Pretore non può neanche essere seguito laddove ha ritenuto, seguendo la tesi

dei convenuti, che tra PI 1 e RE 1 sia sorto un contratto di mutuo per l’acquisto

della vettura pignorata. Ciò non emerge infatti né dalle tre testimonianze assunte

agli atti, né dal contratto di compravendita e neppure dal “Contratto

uso autovettura marca __________” (doc. C)

in forza del quale PI 1 si è in particolare impegnato a corrispondere a RE 1 fr. 250.–

mensili “per l’uso della citata autovettura”. In quest’ultimo caso, le parti hanno concluso all’evidenza

un contratto di noleggio del veicolo appartenente all’attrice. Vero è che tale

contratto è stato concluso più di tre mesi dopo la compravendita e che nella

sua audizione PI 1 ha precisato che “l’importo di fr. 250.–

mensili è da intendersi quale restituzione del prezzo pagato dalla signora RE 1

e nel contempo quale indennizzo per l’uso del veicolo” (verbale del 10 maggio 2016, pag. 4), ciò che non

risulta dal testo del contratto. Resta il fatto che tutto ciò riguarda i

rapporti interni tra l’escusso e la rivendicante, che non sono di rilievo nella

causa in esame. Dovessero essi anche aver voluto una sorta di “leasing privato”,

come pretende l’escusso, che sia un leasing puro o una locazione-vendita (sui

diversi tipi si veda Peter Schatz,

Das Leasing von Automobilen, AJP/PJA 2006 pag. 1043 ad B), determinante per la

questione della proprietà è in ogni ipotesi la volontà delle parti (DTF 118 II

156.

seg. consid. 6/c), a prescindere da chi sopporti i costi d’uti­­lizzazione.

Anche alla luce di tali considerazioni, quindi, non può essere riconosciuta a PI

1.

la proprietà del veicolo.

6.3

Nemmeno

il fatto che la “carta grigia”

della vettura sia intestata a nome dell’escusso (doc. B) porta a concludere ch’egli

di riflesso ne è il proprietario. Infatti,

nel campo della circolazione dei veicoli a motore dottrina e giurisprudenza

hanno a più riprese considerato che non debba per forza sussistere identità tra

il detentore di un veicolo e l’effettivo proprietario (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2a

ed. 2010, n. 60 e 70, cfr. anche sentenza della CEF 14.2015.7 del 29

aprile 2015, consid. 7.3). Per “detentore”, qualità da determinare

secondo le circostanze di fatto, s’in­­tende “in particolare chi effettivamente

e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa

adoperare a proprie spese o nel proprio interesse” (art. 78 cpv. 1 dell’Ordinanza

sul­l’ammissione alla circolazione di persone e veicoli [OAC, RS 741.51]).

Detentore ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale non è

quindi necessariamente il proprietario del veicolo (DTF 129 III 103 consid. 2.1

con rinvii). Pertanto, l’inte­­stazione

della licenza di circolazione non è un indizio che permetta di scalfire le

prove – il contratto di compravendita e le testimonianze – portate dalla

rivendicante a favore della sua tesi.

6.4

Infine, la conclusione del Pretore, secondo cui non s’intravvede

il motivo per RE 1 di divenire proprietaria di una vettura “che non

sarebbe comunque stata in grado di guidare”,

risulta essere senza rilievo ai fini del giudizio in quanto giuridicamente il

diritto di proprietà non è vincolato alla condizione che il proprietario

utilizzi personalmente l’oggetto, del cui uso egli può disporre a piacimento a

favore di terzi, a titolo gratuito od oneroso, proprio in virtù del suo diritto

di proprietà.

7.

In definitiva, dalle precedenti considerazioni si

evince che il Pretore ha omesso di considerare alcune circostanze di fatto manifestamente

importanti per l’esito della causa – su tutte l’annota­­zione di proprietà sul

contratto di compravendita e le conferme dei testi PI 3 e PI 1 – o perlomeno ne

ha tratto deduzioni giuridicamente errate. Il reclamo va così accolto, ancorché

limitatamente alla richiesta di fare ordine all’UE di revocare il pignoramento dell’automobile. Sono invece inammissibili

le altre conclusioni dell’attrice laddove tendono anche a far constatare che lei ne è la proprietaria e a ordinarne

la riconsegna a lei. Nella causa in

esame, in effetti, il suo diritto sul veicolo può essere accertato (in via

pregiudiziale) solo nei confronti della controparte – i creditori – ma non nei

confronti del debitore PI 1, siccome egli non è parte della procedura e non ha

così potuto difendere eventuali pretese sue sull’automobile (v. ad esempio: Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 183 ad 12; Tschumy

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.

30.

ad art. 109 LEF e i rinvii; per parte della dottrina, l’azione dell’art. 109 LEF non può addirittura

mai avere effetti materiali all’infuori dell’esecuzione in corso: A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 30 ad art. 109

LEF; Wernli in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 19 ad art. 109 LEF e i rimandi). L’UE restituirà il veicolo in linea di massima a chi

ne aveva il possesso al momento del­l’esecuzione del pignoramento, poiché non è

competente per statuire sui rapporti interni tra escusso e rivendicante.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione

degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL

3.1.1.7

) per il rinvio del­l’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale

(art. 106 cpv. 2 CPC). Lo stesso vale per le

spese processuali di prima sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'145.65, non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza è revocato il

pignoramento del veicolo K__________, matr. __________, targata TI __________,

eseguito il 26 novembre 2014 nelle esecuzioni n. __________ e __________ dell’Ufficio

d’esecuzione di Locarno.

2. Le spese processuali di fr. 900.–, già anticipate dall’attrice,

sono poste a suo carico per un terzo e per la rimanenza, in parti uguali e in

solido, a carico delle parti convenute, tenute a rifondere a RE 1, sempre in

parti uguali e in solido, fr. 300.– per ripetibili ridotte.

Per

il resto la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per un terzo e per la

rimanenza, in parti uguali e in solido, a carico della Confederazione Svizzera

e dello Stato del Canton Ticino, tenuti a rifondere a RE 1 fr. 200.– per

ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).