14.2016.190
Azione di rivendicazione della proprietà di un veicolo del terzo che l’ha pagato in contanti. Compravendita a favore del terzo. Distinzione tra proprietà e detenzione
7 febbraio 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.190
Lugano
7 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rivendicazione)
della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 24
aprile 2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
giudicando sul reclamo del 9 settembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 3 agosto 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 21 dicembre 2013 PI 1, in qualità di acquirente,
e la PI 2, in veste di venditrice, hanno
concluso un contratto di compravendita
inerente a un veicolo modello “K__________, matr. __________” al prezzo di fr. 25'190.–, poi ridotto a fr. 18'665.85
(IVA inclusa) a seguito della ripresa, da parte della venditrice, di un vecchio
modello della stessa marca. In calce allo stesso, PI 1 ha apposto la propria
firma preceduta
dall’annotazione manoscritta: “Autovettura di proprietà sig.ra RE 1,
__________ __________”.
Fatti
B. Il 21 aprile 2014 PI 1 e RE 1
hanno sottoscritto un accordo denominato
“Contratto uso autovettura marca __________”, in forza del
quale hanno confermato che il veicolo è stato acquistato dalla stessa RE 1 ed è
di sua proprietà. Hanno altresì precisato che l’automobile è stata data “in
uso a PI 1 per tempo indeterminato e chilometraggio illimitato”, dietro pagamento a
partire dal 1° aprile 2014 di fr. 250.– mensili a RE 1, le spese di manutenzione, riparazioni, assicurazione
casco totale e tassa di circolazione essendo a carico di lui. Con una dichiarazione scritta del 22 aprile 2014, PI 3,
consulente di vendita presso la PI 2, ha dichiarato che la vettura in questione
gli è stata pagata direttamente da RE 1 mediante la consegna a contanti di fr. 25'000.–.
C. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________
promosse il 4 settembre 2014 dalla Confederazione Svizzera e dallo Stato del Canton Ticino nei confronti
di PI 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta e di quella cantonale per l’anno
2012, il 26 novembre 2014 l’Ufficio di esecuzione (UE) di
Locarno ha pignorato l’“autovettura marca __________ __________, colore
nero, mod. __________, collaudo 01.2013 matr. __________, km 14'000
ca., targata TI __________ a nome
dell’escusso”,
attribuendole un valore di stima di fr. 8'000.– e menzionando nel verbale di pignoramento la dichiarazione
di proprietà formulata da RE 1. Entro il termine di dieci giorni impartito dall’UE,
con scritto 6 febbraio 2015 i creditori escutenti hanno contestato la
rivendicazione. L’8 aprile 2015, conformemente
a quanto previsto dall’art. 107 cpv. 5 LEF, lo stesso Ufficio ha quindi impartito a RE 1 un termine di
venti giorni per promuovere un’azione di accertamento del suo diritto dinanzi
al giudice di merito, avvertendola che se non l’avesse fatto la sua pretesa non
sarebbe stata presa in considerazione nelle esecuzioni in corso.
D. Il
24 aprile 2015, RE 1 ha inoltrato alla Pretura di Locarno-Città un’azione di
rivendicazione in procedura semplificata intesa a far constatare che lei è
proprietaria dell’automobile pignorata e a fare ordine all’UE di revocarne il
pignoramento e di riconsegnarla a lei. Con osservazioni del 15 maggio 2015, la
Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino hanno chiesto la reiezione
della petizione, rilevando in particolare come l’attrice, cui incombe l’onere
della prova, non fosse riuscita a dimostrare di avere né il possesso né un
diritto di proprietà sul veicolo. All’udienza di discussione indetta per il 12
ottobre 2015 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie
conclusioni. Chiusa l’istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti i
testi PI 3, PI 1 e PI 4, le parti hanno rinunciato alla convocazione per le
arringhe finali e nel termine impartito dal Pretore hanno presentato, il 27 e
il 28 giugno 2016, le rispettive memorie scritte conclusive, con cui hanno
ancora una volta ribadito le proprie conclusioni.
E. Statuendo con decisione del 3 agosto 2016, il Pretore
ha respinto la petizione d’RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 900.–,
e un’indennità di fr. 600.– a favore degli istanti. Con scritto del 16
agosto 2016 il magistrato, essendosi accorto di aver erroneamente posto le
ripetibili a carico dell’attrice (mentre al considerando 5 aveva precisato
che non sarebbe stata riconosciuta alcuna indennità), ha informato le parti che
– in assenza di avviso contrario entro 15 giorni – avrebbe nuovamente notificato
loro la decisione rettificata nel dispositivo n. 2, ciò che ha fatto l’8
settembre 2016.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta con un reclamo del 9 settembre 2016
per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento della
petizione con la conseguente revoca del pignoramento e la consegna del veicolo,
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione “ai sensi dei
considerandi”. Con decreto del 6 ottobre
2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo
presentata con l’impugnazione. Nelle loro osservazioni del 21 ottobre 2016, la
Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino hanno concluso per la
reiezione del reclamo, protestate tasse e spese. Con una replica del 7 novembre
2016 inoltrata spontaneamente a questa Camera, la reclamante ha contestato le
allegazioni delle controparti.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di
rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro
cui è dato il rimedio del reclamo alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG), ove il valore litigioso
secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia inferiore a fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 e 319 lett. a CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c
[massima]). Nella fattispecie, il Pretore ha correttamente
determinato il valore di causa in fr. 5'140.65, pari alla somma dei
crediti di fr. 4'345.15 e fr. 795.50 vantati dai convenuti (verbale
di pignoramento, doc. F), siccome è inferiore al valore di stima del veicolo
rivendicato, stabilito dall’UE di Locarno in fr. 8'000.– (v. Tschumy in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 23 ad art. 109 LEF). Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale reclamo nel senso dell’art. 319 lett. a CPC, come d’altronde la stessa RE 1 ha
qualificato il proprio allegato di ricorso, sebbene nella petizione avesse “prudenzialmente”
valutato l’automobile in fr. 12'000.–.
1.1
Poiché la procedura ha carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251
CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Essendo in concreto
la (prima) notifica avvenuta al patrocinatore d’RE 1 l’11 agosto 2016, il termine è scaduto al più presto il 12 settembre, sicché in
concreto, inoltrato il 9 settembre, il reclamo è senz’altro tempestivo.
Non è pertanto necessario determinare
se, visto il carattere puramente esecutivo delle cause di
rivendicazione a norma dell’art. 109 LEF quando oppongono il rivendicante al
creditore (v. sotto consid. 7), sono applicabili al computo del termine di
ricorso le norme del CPC su ferie e sospensioni (art. 145 cpv. 1 e 146 cpv. 1)
oppure quelle della LEF (art. 56 e 63, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; FF
2006, 6682-3; sentenza della CEF 14.2015.8 emanata il 13 settembre 2015 in una
causa di accertamento del ritorno a miglior fortuna giusta l’art. 265a
cpv. 4 LEF; contra: Denise
Weingart, Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, n.
699.
e 707).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha esordito
rilevando che l’istruttoria aveva fornito degli “elementi di
valutazione contrastanti”. Egli ha
innanzitutto osservato come il contratto di compravendita in oggetto fosse
stato stipulato unicamente fra la PI 2 e PI 1, a nome del quale è pure
intestata la licenza di circolazione, e non anche con RE 1, la quale ha solamente
pagato la vettura “in contanti e di persona”. Il valore di ripresa (fr. 6'524.15) del
veicolo precedentemente detenuto in leasing da PI 1 essendo stato “defalcato” dal prezzo di vendita di fr. 25'190.–, il primo
giudice ne ha dedotto che invero l’escusso aveva contribuito – seppur indirettamente
– all’acquisto dello stesso. A detta del magistrato, tale circostanza
rafforzerebbe la tesi sostenuta dai convenuti secondo cui tra la rivendicante e
l’escusso è sorto un contratto di mutuo, in forza del quale la prima avrebbe
messo a disposizione del secondo l’importo necessario a saldare il prezzo di
acquisto. Del resto, in occasione della sua audizione il teste PI 1 ha ribadito
a più riprese di voler “restituire”
quanto corrisposto da RE 1, motivo per cui secondo il Pretore quest’ultima non
può essere ritenuta proprietaria del veicolo.
Il
giudice di prime cure, d’altronde, non ha ritenuto decisivo il fatto che il
prezzo di vendita sia stato pagato da RE 1, ciò che non impediva il passaggio
della proprietà, con il possesso, a colui che ha concluso il contratto di
compravendita come acquirente. Egli non ha neppure considerato determinanti né
la testimonianza della badante d’RE 1, qualificata come semplice opinione, né l’annotazione
riportata in calce al contratto da PI 1, il quale avrebbe avuto tutto l’interesse
a sostenere la tesi dell’attrice, e neppure, per lo stesso motivo, l’accordo di
“uso dell’autovettura” firmato
quattro mesi dopo l’acquisto del veicolo. Rilevando infine come, per la sua corporatura,
l’attrice non sarebbe comunque stata in grado di guidare la vettura pignorata,
il primo giudice ha respinto la petizione in assenza di elementi di “preponderante
verosimiglianza” atti a dimostrare il
diritto di proprietà rivendicato.
3.
Richiamando
le norme relative alla manifestazione concorde della volontà delle parti (art.
1.
CO) e all’interpretazione del contratto (art. 18 CO), nel suo reclamo RE 1
ribadisce di essere proprietaria del bene litigioso. Contrariamente a quanto
ritenuto dal Pretore, PI 1 avrebbe sottoscritto il contratto con la PI 2 in
veste di suo “rappresentante” e
non come proprietario del veicolo. Se così non fosse, la questione della proprietà
non sarebbe stata precisata dalla “glossa” in calce allo stesso. Al proposito, la reclamante
rimprovera al primo giudice di non aver considerato la “chiara volontà
delle parti”, ossia l’intenzione, da parte
sua, di acquistare l’automobile e di lasciarla in uso all’escusso dietro un
corrispettivo mensile, ciò che risulta anche dall’istruttoria, lasciandosi invece
confondere dal nome di PI 1 indicato quale acquirente sul contratto di
compravendita. A detta dell’attrice, tra lei e PI 1 sarebbe sorto un “contratto
di noleggio automobile atipico (contratto innominato)” e non – come invece ritenuto dal Pretore in modo manifestamente
errato – un contratto di mutuo, dato che lei non ha trasferito
alcuna somma di denaro all’escusso, persona peraltro a suo dire “notoriamente
insolvente”. RE 1 osserva infine come l’automobile
ripresa dal Garage non fosse di proprietà dell’escusso ma di una società di L__________
e ritiene irrilevante il fatto che la vettura pignorata non potesse essere
da lei guidata.
4.
Nelle loro osservazioni al reclamo, la
Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ribadiscono che il
contratto di compravendita è stato stipulato tra PI 1 e la PI 2, e non è
controfirmato, per accettazione, dalla rivendicante. A detta dei convenuti, l’annotazione
scritta in calce al contratto “non sostanzia pertanto in alcun modo
un ipotetico diritto di proprietà” d’RE 1.
Ribadiscono invece l’esistenza, tra quest’ultima e l’escusso, di un “contratto
di prestito di una somma di denaro” che PI 1
si è impegnato a restituire mediante il versamento di fr. 250.– mensili. Osservano
inoltre come sia sempre stato l’escusso, a nome del quale è pure intestata la
licenza di circolazione, a interessarsi
di ogni questione inerente la vettura, e
come egli abbia sempre usato il veicolo come “possessore e
proprietario”, assumendosi ogni spesa derivante
dal suo utilizzo esclusivo. Ripetono infine come, per la sua corporatura, l’attrice
non sarebbe comunque stata in grado di condurla. Posto come ella non abbia
fornito la “benché minima dimostrazione” del suo “dominio effettivo”
e della sua proprietà sul veicolo pignorato, i convenuti chiedono la reiezione
del reclamo.
5.
Se
viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di
proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o
che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio
d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già
stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò
dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi
diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed.
2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la
facoltà di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in
causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il
criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa
di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte
rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza
del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con
rinvii).
6.
La
trasmissione della proprietà di una cosa mobile presuppone la riunione di tre
condizioni (Paul-Henri Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4a ed. 2012, n. 2008): un titolo di
acquisizione valido (per esempio un contratto di compravendita, di appalto, di
donazione, un contratto fiduciario o societario, una disposizione di ultima
volontà), con cui l’alienante s’impegna a cederne la proprietà, un atto di disposizione
(contratto “reale”) e il trasferimento del possesso al nuovo proprietario (art.
714.
cpv. 1 CC). Le parti possono convenire che, come per ogni altro contratto (Claire Huguenin,
Obligationenrecht – Allgemeiner und Besonderer Teil, 2a ed.
2014.
n. 1121), il venditore s’impegni a trasferire la proprietà a una terza
persona (art. 112 CO; sentenza del Tribunale federale 6P_23/2007 del 17 maggio 2007
consid. 3.4.1 e 3.4.3). Un atto di disposizione direttamente a favore del terzo
senza il suo consenso è però in linea di massima escluso (Huguenin, op. cit., n. 1159 con rinvii; Zellweger-Gutknecht in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 3 ad art. 112 CO;
dubbiosi: Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. II, 9a
ed. 2008, n. 3905). È
invece ipotizzabile che il venditore consegni la cosa direttamente al terzo
beneficiario del contratto di vendita (Weber
in: Berner Kommentar VI/1/6, 2002, n. 28 ad art. 112 CO; Patrick Krauskopf, Der Vertrag zugunsten
Dritter, 2000, n. 1731) oppure che quest’ultimo acquisisca il possesso
(originario: art. 920 cpv. 2 CC) per il tramite dell’acquirente, quale suo
rappresentante, nel cui possesso (derivato) il venditore consegna la cosa (tradizione
fra assenti, art. 923 CC) (Bucher,
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, pagg. 475 seg.). In questa seconda ipotesi, la validità del trasferimento di
possesso presuppone il consenso del terzo (non si tratta quindi di un vero atto
di disposizione a favore di terzi, v. Tevini/Du
Pasquier in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 6 ad
art. 112 CO).
6.1
Nella
fattispecie si evince dal verbale di pignoramento che l’autovettura
rivendicata era in possesso di PI 1 quando l’ufficio d’esecuzione l’ha
pignorata (doc. F). Nel reclamo RE 1 afferma tuttavia che secondo la volontà
delle parti era sin dall’inizio chiaro che con il pagamento del prezzo della
vettura ella ne sarebbe divenuta proprietaria, mentre PI 1 in qualità di detentore
avrebbe potuto farne uso illimitato, motivo per cui il veicolo si trovava
presso di lui al momento del pignoramento. Diversamente i convenuti sostengono
che l’escusso ne è divenuto proprietario per aver sottoscritto il contratto di
compravendita. La controversia va risolta determinando il senso della
convenzione in questione.
a) Giusta l’art.
18.
cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il
contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. Nel caso
concreto, non è contestato che PI 1 sia intervenuto nel contratto di compravendita
del 21 dicembre 2013 nella veste di “compratore” (doc. A), senza
indicare di agire per conto di terzi, ma in calce allo stesso, sopra la sua
firma, egli ha aggiunto di proprio pugno l’annotazione: “Autovettura
di proprietà sig.ra RE 1, __________ __________”. Che la volontà concorde delle parti fosse di trasferire la proprietà
del veicolo venduto a quest’ultima era quindi già chiara al momento della
stipulazione del contratto ed è confermata dal venditore PI 3, che in occasione
della sua audizione del 12 gennaio 2016 ha affermato: “Il signor PI 1
ha firmato il contratto […] in mia presenza […].
Egli mi precisò che sarebbe passata la signora RE 1 a pagare e mi disse
che era quest’ultima ad essere la proprietaria del veicolo […]. Preciso
che la signora RE 1 si è presentata solo una volta, il 23.12.2013 al momento
del pagamento e del ritiro del veicolo”.
b) Il
fatto che RE 1 non sia stata parte del contratto né l’abbia firmato non
impedisce che, come visto (sopra consid. 6), l’impegno di trasferire la
proprietà del veicolo sia stato stipulato in favore di lei (art. 112 CO). Del
resto la validità della compravendita mobiliare non è subordinata al rispetto
della forma scritta, fatte salve alcune eccezioni che non ricorrono nel caso in
esame (Venturi/Zen-Ruffinen in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 4 ad
art. 184 CO). Si può quindi
considerare che un contratto di compravendita per atti concludenti sarebbe comunque
sorto al momento in cui costei si è presentata a pagare il veicolo.
c) Dalla
testimonianza del venditore PI 3 sembra evincersi che RE 1 abbia anche ritirato
l’autovettura dopo averla pagata. Ma la situazione non muterebbe se l’avesse
invece presa in consegna PI 1, perché egli ha chiaramente indicato, sia nel
contratto che in occasione della sua testimonianza, di detenere il veicolo per
conto d’RE 1. Con la consegna all’una o all’altro si sono quindi realizzate
tutte le condizioni perché la proprietà dell’automobile passasse a lei (sopra
consid. 6). Il fatto che PI 1 ne detenesse il possesso immediato al momento
dell’esecuzione del pignoramento non è decisivo, perché la presunzione della
proprietà legata al possesso (art. 930 cpv. 1 CC) può essere invocata solo da
chi detiene il possesso semplice od originario – nel caso concreto RE 1 –
mentre chi possiede una cosa senza l’intenzione di esserne proprietario
(possessore derivato) può invocare solo la presunzione di proprietà del
possessore originario (art. 931 cpv. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5a ed. 2012,
n. 399, 406 e 408).
d) Il primo giudice ritiene l’annotazione
scritta a mano da PI 1 in calce al
contratto di compravendita come “non decisiva” poiché egli “ha (aveva) sin dall’origine
tutto l’interesse a sostenere la tesi della qui attrice” (sentenza impugnata, consid. 4.3). Sennonché né gli istanti né il
Pretore spiegano perché le parti non avrebbero potuto convenire di attribuire sin dall’inizio la proprietà del
veicolo all’attrice. Intanto, l’operazione è avvenuta prima del pignoramento e
anche prima dell’avvio delle esecuzioni promosse dagli istanti. Ma soprattutto
nessuno contesta che RE 1 abbia pagato il prezzo di vendita con soldi propri,
come affermato
dalla teste PI 4 (verbale 10 maggio 2016
a pag. 2 in fondo). Perché allora le istanti dovrebbero poter ottenere il
pagamento di crediti diretti contro PI 1 attraverso la realizzazione di un
attivo appartenente a RE 1 e da lei finanziato non è dato di capire. Non si
disconosce, invero, che una parte del prezzo di vendita (pari a fr. 6'524.15)
è stata compensata
verosimilmente con il valore di riscatto del precedente veicolo in leasing
utilizzato da PI 1, ritirato dalla PI 2
(v. doc. A). Ci si potrebbe però chiedere se il valore di ripresa sia da
considerare un attivo dell’escusso dal momento ch’egli non sembrava in grado di riscattare
il suo precedente veicolo, così che la venditrice avrebbe comunque dovuto provvedervi essa stessa per evitare che se lo riprendesse
la società di leasing (v. verbale d’audizione del teste PI 3, pag. 3 in alto). Ad ogni buon conto, PI 1
potrebbe vantare tutt’al più un credito nei confronti della rivendicante per l’eventuale
investimento da lui consentito, ma non una pretesa di proprietà, che le parti
hanno concordatamente attribuito all’attrice.
6.2
Il
Pretore non può neanche essere seguito laddove ha ritenuto, seguendo la tesi
dei convenuti, che tra PI 1 e RE 1 sia sorto un contratto di mutuo per l’acquisto
della vettura pignorata. Ciò non emerge infatti né dalle tre testimonianze assunte
agli atti, né dal contratto di compravendita e neppure dal “Contratto
uso autovettura marca __________” (doc. C)
in forza del quale PI 1 si è in particolare impegnato a corrispondere a RE 1 fr. 250.–
mensili “per l’uso della citata autovettura”. In quest’ultimo caso, le parti hanno concluso all’evidenza
un contratto di noleggio del veicolo appartenente all’attrice. Vero è che tale
contratto è stato concluso più di tre mesi dopo la compravendita e che nella
sua audizione PI 1 ha precisato che “l’importo di fr. 250.–
mensili è da intendersi quale restituzione del prezzo pagato dalla signora RE 1
e nel contempo quale indennizzo per l’uso del veicolo” (verbale del 10 maggio 2016, pag. 4), ciò che non
risulta dal testo del contratto. Resta il fatto che tutto ciò riguarda i
rapporti interni tra l’escusso e la rivendicante, che non sono di rilievo nella
causa in esame. Dovessero essi anche aver voluto una sorta di “leasing privato”,
come pretende l’escusso, che sia un leasing puro o una locazione-vendita (sui
diversi tipi si veda Peter Schatz,
Das Leasing von Automobilen, AJP/PJA 2006 pag. 1043 ad B), determinante per la
questione della proprietà è in ogni ipotesi la volontà delle parti (DTF 118 II
156.
seg. consid. 6/c), a prescindere da chi sopporti i costi d’utilizzazione.
Anche alla luce di tali considerazioni, quindi, non può essere riconosciuta a PI
1.
la proprietà del veicolo.
6.3
Nemmeno
il fatto che la “carta grigia”
della vettura sia intestata a nome dell’escusso (doc. B) porta a concludere ch’egli
di riflesso ne è il proprietario. Infatti,
nel campo della circolazione dei veicoli a motore dottrina e giurisprudenza
hanno a più riprese considerato che non debba per forza sussistere identità tra
il detentore di un veicolo e l’effettivo proprietario (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2a
ed. 2010, n. 60 e 70, cfr. anche sentenza della CEF 14.2015.7 del 29
aprile 2015, consid. 7.3). Per “detentore”, qualità da determinare
secondo le circostanze di fatto, s’intende “in particolare chi effettivamente
e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa
adoperare a proprie spese o nel proprio interesse” (art. 78 cpv. 1 dell’Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli [OAC, RS 741.51]).
Detentore ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale non è
quindi necessariamente il proprietario del veicolo (DTF 129 III 103 consid. 2.1
con rinvii). Pertanto, l’intestazione
della licenza di circolazione non è un indizio che permetta di scalfire le
prove – il contratto di compravendita e le testimonianze – portate dalla
rivendicante a favore della sua tesi.
6.4
Infine, la conclusione del Pretore, secondo cui non s’intravvede
il motivo per RE 1 di divenire proprietaria di una vettura “che non
sarebbe comunque stata in grado di guidare”,
risulta essere senza rilievo ai fini del giudizio in quanto giuridicamente il
diritto di proprietà non è vincolato alla condizione che il proprietario
utilizzi personalmente l’oggetto, del cui uso egli può disporre a piacimento a
favore di terzi, a titolo gratuito od oneroso, proprio in virtù del suo diritto
di proprietà.
7.
In definitiva, dalle precedenti considerazioni si
evince che il Pretore ha omesso di considerare alcune circostanze di fatto manifestamente
importanti per l’esito della causa – su tutte l’annotazione di proprietà sul
contratto di compravendita e le conferme dei testi PI 3 e PI 1 – o perlomeno ne
ha tratto deduzioni giuridicamente errate. Il reclamo va così accolto, ancorché
limitatamente alla richiesta di fare ordine all’UE di revocare il pignoramento dell’automobile. Sono invece inammissibili
le altre conclusioni dell’attrice laddove tendono anche a far constatare che lei ne è la proprietaria e a ordinarne
la riconsegna a lei. Nella causa in
esame, in effetti, il suo diritto sul veicolo può essere accertato (in via
pregiudiziale) solo nei confronti della controparte – i creditori – ma non nei
confronti del debitore PI 1, siccome egli non è parte della procedura e non ha
così potuto difendere eventuali pretese sue sull’automobile (v. ad esempio: Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 183 ad 12; Tschumy
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.
30.
ad art. 109 LEF e i rinvii; per parte della dottrina, l’azione dell’art. 109 LEF non può addirittura
mai avere effetti materiali all’infuori dell’esecuzione in corso: A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 30 ad art. 109
LEF; Wernli in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 19 ad art. 109 LEF e i rimandi). L’UE restituirà il veicolo in linea di massima a chi
ne aveva il possesso al momento dell’esecuzione del pignoramento, poiché non è
competente per statuire sui rapporti interni tra escusso e rivendicante.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione
degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL
3.1.1.7
) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale
(art. 106 cpv. 2 CPC). Lo stesso vale per le
spese processuali di prima sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'145.65, non raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza è revocato il
pignoramento del veicolo K__________, matr. __________, targata TI __________,
eseguito il 26 novembre 2014 nelle esecuzioni n. __________ e __________ dell’Ufficio
d’esecuzione di Locarno.
2. Le spese processuali di fr. 900.–, già anticipate dall’attrice,
sono poste a suo carico per un terzo e per la rimanenza, in parti uguali e in
solido, a carico delle parti convenute, tenute a rifondere a RE 1, sempre in
parti uguali e in solido, fr. 300.– per ripetibili ridotte.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per un terzo e per la
rimanenza, in parti uguali e in solido, a carico della Confederazione Svizzera
e dello Stato del Canton Ticino, tenuti a rifondere a RE 1 fr. 200.– per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).