14.2016.191
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo. Ricevibilità. Sospensione in caso di attesa dell’esito di procedure di merito
10 novembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.191
14.2016.196
14.2016.246
14.2016.248
14.2016.249
14.2016.250
Lugano
10 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promosse con istanze 3 e 24 agosto
2016 da
CO 1
(rappr. dalla RA 1, __________)
contro
RE 1 (per la prima e la terza)
RE 2, (per le altre)
giudicando sui reclami del 12 settembre e del 2 novembre 2016
presentati da RE 1 ed RE 2 contro le decisioni emesse dal Giudice di pace il 5
settembre (nelle due prime cause) e il 24 ottobre 2016 (nelle altre quattro);
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio
2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 1'556.– oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2016, indicando
quale titolo di credito il contratto di locazione del 22 dicembre 2002 (pigione
del luglio 2016).
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso sempre il 22 luglio 2016 dall’UE di Locarno,
l’CO 1 ha escusso il coinquilino di RE 1, RE 2, per l’incasso di fr. 1'674.80
oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2016, indicando quale titolo di credito
lo stesso contratto di locazione del 22 dicembre 2002 in merito alla pigione
del luglio del 2016.
C. Con precetto esecutivo n. __________
emesso ancora il 22 luglio 2016 dall’UE di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 2 per
l’incasso di fr. 118.80 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2016, indicando quale titolo di credito il contratto di locazione del
7 giugno 2010 per un posteggio (pigione del luglio del 2016).
D. Con precetto esecutivo n. __________
emesso l’11 agosto 2016 dall’UE di Locarno, l’CO 1 ha poi
escusso RE 1 per l’incasso di ulteriori fr. 1'556.– oltre agli interessi
del 5% dal 1° giugno 2016, ma per la pigione dell’appartamento relativa al giugno
del 2016.
E. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2016 dall’UE di
Locarno, l’CO 1 ha escusso nuovamente RE 2 per l’incasso della
pigione dell’appartamento del giugno del 2016 di fr. 1'556.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° giugno 2016.
F. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 agosto 2016 dall’UE di Locarno,
infine, l’CO 1 ha escusso RE 2 per l’incasso di fr. 3'112.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° aprile 2016 riferiti alle pigioni dei mesi di aprile e
maggio del 2016.
G. Avendo sia RE 1 sia RE 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti
esecutivi, con istanze del 3 e del 24 agosto 2016 l’CO 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla
Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Nei termini impartiti, nelle due prime cause (inc. SO __________) i
convenuti si sono opposti singolarmente alle istanze
dirette nei loro rispettivi confronti con osservazioni scritte di stesso tenore
del 26 agosto 2016. Essi si sono anche opposti alle istanze relative alle esecuzioni
n. __________ e __________ mediante analoghe osservazioni scritte del 24 settembre
2016 e dupliche dell’11 ottobre (inc. __________). Da parte sua, RE 2 ha confermato la sua opposizione all’esecuzione
n. __________ con osservazioni scritte del 26 agosto, ribadite nella duplica
del 21 settembre (inc. __________). Infine, con osservazioni scritte del 24 settembre 2016 egli
ha chiesto la sospensione dell’esecuzione n. __________ fino
alla conclusione di una causa giudiziaria promossa dall’istante dinanzi alla
Pretura di Locarno-Città (inc. __________).
H. Statuendo con due decisioni del 5 settembre 2016, il Giudice di pace ha accolto le istanze relative alle due prime esecuzioni
e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo
a carico di ognuno di loro le spese processuali di fr. 190.– e un’indennità
d’inconvenienza di fr. 80.– a favore dell’istante.
Con
decisioni del 24 ottobre 2016, il giudice di pace ha pure accolto le altre
quattro istanze, tre integralmente e la quarta parzialmente, limitando in quest’ultimo
caso il rigetto provvisorio dell’opposizione (all’esecuzione n. __________) a fr. 3'112.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2016 per fr. 1'556.– e del 5%
dal 1° maggio 2016 per fr. 1'556.– (anziché per gli interessi del 5% dal
1° aprile 2016 su fr. 3'112.–). Le spese, di fr. 220.–
nella causa contro RE 1 e di fr. 280.–, fr. 130.– e fr. 220.– in
quelle contro RE 2, nonché un’indennità di fr. 80.– in ogni procedura
(tranne nella causa SO __________, in cui è stata fissata in fr. 40.–)
sono state poste a loro carico.
Fatti
I. Contro
le due prime sentenze appena citate RE 1 (inc. __________) ed RE 2 (inc. SO __________)
sono insorti il 12 settembre 2016 a questa Camera ognuno con un reclamo di stesso tenore senza formulare
esplicite conclusioni.
Con
quattro reclami del 27 ottobre 2016 motivati in modo identico, uno di RE 1 (inc. __________ e 14.2016.246) e
gli altri tre di RE 2 (inc. __________ e 14.2016.248, SO __________ e
14.2016.249, __________ e 14.2016.250), i convenuti sono nuovamente insorti a questa Camera contro le altre decisioni, ancora una volta senza
formulare esplicite conclusioni.
Visto
l’esito del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alla
controparte per osservazioni.
L. Il
19 settembre 2016 i reclamanti hanno prodotto ognuno il proprio certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e il 29 settembre hanno chiesto di
tenerne conto per quanto attiene alle richieste di anticipo delle spese
processuali presumibili.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame, presentati da coinquilini in cause relative a debiti di
locazione in parte solidali, sono diretti contro decisioni di analogo contenuto
e sono motivati allo stesso modo. Per motivi di economia processuale, si
giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in merito con una
sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentati il 12 settembre 2016 contro le (due prime) sentenze notificate a RE
1.
e a RE 2 il 6 settembre, in concreto i due primi reclami sono tempestivi. Lo
sono evidentemente pure i quattro altri reclami inoltrati il 27 ottobre 2016
contro le sentenze emesse il 24 ottobre.
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.4
Nei
casi in esame, i reclami non adempiono ai requisiti appena menzionati, poiché
non contengono conclusioni né una presa di posizione critica e argomentata sulla
motivazione delle decisioni impugnate, i reclamanti limitandosi invero a
censurare il comportamento dell’istante. D’altronde, essi si fondano su
allegazioni in gran parte nuove (non presentate in prima sede), che giusta l’art.
326.
cpv. 1 CPC appena ricordato non possono essere prese in considerazione in
questa sede. I reclami sono
pertanto irricevibili.
2.
Per abbondanza, va ricordato che in
materia di rigetto dell’opposizione, stante il carattere sommario e celere
della procedura (art. 251 lett. a CPC e 84 cpv. 2 LEF), proroghe di termini e
sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono essere concesse solo restrittivamente,
in casi rarissimi (sentenza della CEF 14.2013.104 del 19
novembre 2013, RtiD 2014 II 905 n. 63c, consid. 6.1 con riferimenti). E per la
sua stessa natura – esclusivamente procedurale (DTF 136 III 587 consid. 2.3) –
la decisione di rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione
con una decisione di merito (sentenze della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016
consid. 4.2 e 14.2003.40 del 6 novembre 2003), sicché i
due tipi di procedura possono coesistere. D’altronde, nell’ambito della locazione
d’immobili il conduttore non ha il diritto di trattenere la pigione per indurre
il locatore a eliminare i difetti nell’ente locato, ma deve far capo ai rimedi
giuridici specifici del diritto della locazione (art. 259a CO), in
particolare la riduzione del corrispettivo (art. 259d CO) e il deposito
della pigione (art. 259g CO) (sentenza della CEF 14.2016.60 del 6
settembre 2016 consid. 6.2/b). Ne discende che il Giudice di pace non era
tenuto a sospendere le cause di rigetto dell’opposizione in attesa dell’esito
delle procedure di merito davanti all’autorità di conciliazione e alla Pretura
cui alludono i reclamanti. Semmai, se tali procedimenti dovessero vertere sull’accertamento
dei crediti posti in esecuzione potrebbero fungere da azione di disconoscimento
di debito (Staehelin, op.
cit., n. 19 ad art. 83; sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 maggio 2015 consid.
1.
/b).
3.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni
economiche presumibilmente difficili in cui versano i reclamanti inducono a prescindere
– eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per
altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nessuno dei reclami ha un valore
litigioso che raggiungi la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 nella causa SO __________ è irricevibile.
2. Il reclamo di RE 2 nella causa SO __________ è irricevibile.
3. Il reclamo di RE 1 nella causa SO __________ è irricevibile.
4. Il reclamo di RE 2 nella causa SO __________ è irricevibile.
5. Il reclamo di RE 2 nella causa SO __________ è irricevibile.
6. Il reclamo di RE 2 nella causa SO __________ è irricevibile.
7. Non
si riscuotono spese processuali.
8. Notificazione a:
–;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).