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Decisione

14.2016.191

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo. Ricevibilità. Sospensione in caso di attesa dell’esito di procedure di merito

10 novembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

le due prime sentenze appena citate RE 1 (inc. __________) ed RE 2 (inc. SO __________)

sono insorti il 12 settembre 2016 a questa Camera ognuno con un reclamo di stesso tenore senza formulare

esplicite conclusioni.

Con

quattro reclami del 27 ottobre 2016 motivati in modo identico, uno di RE 1 (inc. __________ e 14.2016.246) e

gli altri tre di RE 2 (inc. __________ e 14.2016.248, SO __________ e

14.2016.249, __________ e 14.2016.250), i convenuti sono nuovamente insorti a questa Camera contro le altre decisioni, ancora una volta senza

formulare esplicite conclusioni.

Visto

l’esito del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alla

controparte per osservazioni.

L. Il

19 settembre 2016 i reclamanti hanno prodotto ognuno il proprio certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria e il 29 settembre hanno chiesto di

tenerne conto per quanto attiene alle richieste di anticipo delle spese

processuali presumibili.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame, presentati da coinquilini in cause relative a debiti di

locazione in parte solidali, sono diretti contro decisioni di analogo contenuto

e sono motivati allo stesso modo. Per motivi di economia processuale, si

giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in merito con una

sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentati il 12 settembre 2016 contro le (due prime) sentenze notificate a RE

1.

e a RE 2 il 6 settembre, in concreto i due primi reclami sono tempestivi. Lo

sono evidentemente pure i quattro altri reclami inoltrati il 27 ottobre 2016

contro le sentenze emesse il 24 ottobre.

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.4

Nei

casi in esame, i reclami non adempiono ai requisiti appena menzionati, poiché

non contengono conclusioni né una presa di posizione critica e argomentata sulla

motivazione delle decisioni impugnate, i reclamanti limitandosi invero a

censurare il comportamento dell’istante. D’altronde, essi si fondano su

allegazioni in gran parte nuove (non presentate in prima sede), che giusta l’art.

326.

cpv. 1 CPC appena ricordato non possono essere prese in considerazione in

questa sede. I reclami sono

pertanto irricevibili.

2.

Per abbondanza, va ricordato che in

materia di rigetto dell’oppo­­sizione, stante il carattere sommario e celere

della procedura (art. 251 lett. a CPC e 84 cpv. 2 LEF), proroghe di termini e

sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono essere concesse solo restrittivamente,

in casi rarissimi (sentenza della CEF 14.2013.104 del 19

novembre 2013, RtiD 2014 II 905 n. 63c, consid. 6.1 con riferimenti). E per la

sua stessa natura – esclusivamente procedurale (DTF 136 III 587 consid. 2.3) –

la decisione di rigetto dell’op­­posizione non può entrare in contraddizione

con una decisione di merito (sentenze della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016

consid. 4.2 e 14.2003.40 del 6 novembre 2003), sicché i

due tipi di procedura possono coesistere. D’altronde, nell’ambito della locazione

d’immobili il conduttore non ha il diritto di trattenere la pigione per indurre

il locatore a eliminare i difetti nell’ente locato, ma deve far capo ai rimedi

giuridici specifici del diritto della locazione (art. 259a CO), in

particolare la riduzione del corrispettivo (art. 259d CO) e il deposito

della pigione (art. 259g CO) (sentenza della CEF 14.2016.60 del 6

settembre 2016 consid. 6.2/b). Ne discende che il Giudice di pace non era

tenuto a sospendere le cause di rigetto dell’opposizione in attesa dell’esito

delle procedure di merito davanti all’autorità di conciliazione e alla Pretura

cui alludono i reclamanti. Semmai, se tali procedimenti dovessero vertere sull’accertamento

dei crediti posti in esecuzione potrebbero fungere da azione di disconoscimento

di debito (Stae­helin, op.

cit., n. 19 ad art. 83; sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 maggio 2015 consid.

1.

/b).

3.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni

economiche presumibilmente difficili in cui versano i reclamanti inducono a prescindere

– eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per

altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nessuno dei reclami ha un valore

litigioso che raggiungi la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 nella causa SO __________ è irricevibile.

2. Il reclamo di RE 2 nella causa SO __________ è irricevibile.

3. Il reclamo di RE 1 nella causa SO __________ è irricevibile.

4. Il reclamo di RE 2 nella causa SO __________ è irricevibile.

5. Il reclamo di RE 2 nella causa SO __________ è irricevibile.

6. Il reclamo di RE 2 nella causa SO __________ è irricevibile.

7. Non

si riscuotono spese processuali.

8. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).