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Decisione

14.2016.193

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di richiesta di garanzie fiscali

10 novembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UE di Locarno sempre il 30 marzo

2012, la CO 2 ha escusso lo stesso RE 1 per la prestazione di garanzie di fr. 450'000.–

oltre agli interessi del 3% dal 9 marzo 2012 e di fr. 300.–, indicando

quali titoli di credito la richiesta di garanzie dell’8 marzo 2012 (relativa

all’imposta federale diretta per gli anni dal 2001 al 2009 oltre all’imposta

suppletoria federale, multa compresa) e le spese del sequestro n. __________.

C. Con precetto esecutivo n. __________

emesso ancora il 30 mar­zo

2012 dall’UE di Locarno, lo CO 3 ha escus­so RE 1 per la

prestazione di garanzie di fr. 555'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal

9 marzo 2012 e di fr. 400.–, indicando quali titoli di credito la

richiesta di garanzie dell’8 marzo 2012 (relativa all’imposta cantonale per gli

anni dal 2001 al 2009 oltre all’imposta suppletoria cnatonae, multa compresa) e

le spese del sequestro n. __________.

D. Avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi,

con istanze del 13 aprile 2012 gli enti istanti ne hanno chiesto il rigetto

definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Dopo diverse

sospensioni delle cause, nel termine impartito la parte

convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni scritte

del 26 agosto 2016.

E. Statuendo con tre decisioni del 1° settembre 2016, il Pretore ha

accolto tutte e tre le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in ognuna delle cause le

spese processuali di fr. 800.– e un’inden­­nità di fr. 200.– a favore

di ciascuna delle parti istanti.

F. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con tre reclami del 12 settembre 2016 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione delle tre istanze. Stante l’esi­­to del giudizio

odierno, i reclami non sono stati notificati alle controparti per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono diretti contro decisioni di analogo contenuto emesse

contro il medesimo reclamante e sono motivati allo stesso modo. Per motivi di

economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di

statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentati il 12 settembre 2016 contro le sentenze notificate al patrocinatore

di RE 1 il 2 settembre, in concreto i reclami sono tempestivi.

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni di richiesta di

garanzie sono in virtù dell’art. 169 LIFD immediatamente esecutive e

costituiscono quindi validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione

giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, ai ricorsi interposti dall’escusso contro

dette decisioni non essendo stato concesso effetto sospensivo. Onde l’accoglimento

delle tre istanze.

4.

Nei

reclami RE 1 ribadisce che secondo lui le decisioni di prestazione di garanzie

fiscali non diventano titoli di rigetto definitivo prima di passare in

giudicato, altrimenti il contribuente potrebbe essere esposto a un pignoramento

o addirittura alla vendita agli incanti dei beni pignorati sulla base di una

decisione che potrebbe ancora essere annullata in sede giudiziaria. Orbene,

egli ricorda che i suoi ricorsi interposti il 10 aprile 2012 sono tuttora

pendenti. Postula di conseguenza l’annullamento delle tre sentenze impugnate e

la reiezione delle istanze.

5.

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

5.1

Per

le imposte dirette, invero, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive

le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244

cpv. 3 LT). Ciò però non vale per le decisioni di richiesta di garanzie, le

quali per legge sono “immediatamente esecutiv[e]”, esplicano nella procedura d’esecuzione

“gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva” (art. 169 cpv. 1

LIFD e 248 cpv. 1 LT) e non sono sospese per legge da un ricorso inoltrato dal

contribuente (art. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT).

5.2

Per

quanto riguarda la fattispecie, non fa quindi alcun dubbio che le decisioni di

richiesta di garanzie prodotte dagli istanti sono esecutive nel senso dell’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF e costituiscono così validi titoli di rigetto definitivo

delle opposizioni interposte dal reclamante, il quale non contesta che al suo

ricorso del 10 aprile 2012 non è stato concesso effetto sospensivo. D’altronde,

il riferimento all’autore (Hans Frey,

Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte

Bundessteuer (DBG), 2009, pagg. 165 e 283) citato dal reclamante nelle sue

osservazioni alle istanze non è pertinente, non tanto perché, come rilevato dal

primo giudice, la dottrina avrebbe cambiato parere nel frattempo, bensì perché

il legislatore, in occasione dell’introdu­zione del Codice di procedura civile

federale e della revisione dell’art. 80 LEF nel 2011, ha corretto l’interpretazione

allora in vigore (DTF 131 III 89 consid. 3.2; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 1a ed. 1998, n.

7.

e 110-111 ad art. 80 vLEF), precisando che, come risulta

dal testo di quella norma, è già un titolo di rigetto definitivo la decisione

esecutiva seppur non ancora passata in giudicato (cfr. art. 336 cpv. 1 lett. b CPC e 79 nLEF;

Messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 312 D-CPC in: FF 2006 6746;

sentenza della CEF 14.2012.206 del 24 gennaio 2013 consid. 3; 14.2011.96 del 16

agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 e 110-111 ad art. 80 LEF). E ciò vale per le

cause di rigetto definitivo dell’opposizione, come quelle in esame, introdotte

dopo il 1° gennaio 2011 (sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015

consid. 5), in particolare quando il credito posto in esecuzione è una

richiesta di garanzie fiscali (sentenza della CEF 14.2012.85 del 14

giugno 2013). È del resto sensato che le decisioni di richiesta di garanzie

possano essere eseguite immediatamente per assicurare l’effettività della loro

funzione di garanzia. Infondati, i reclami vanno di conseguenza respinti.

6.

Le tasse del presente giudizio, stabilite

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto dell’analogia

delle tre cause in esame, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati

per osservazioni, non essendo incorsi in spese in questa sede.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di ognuna delle tre

cause supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa promossa dal CO 1 è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

2. Il reclamo nella causa promossa dalla CO 2 è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Il reclamo nella causa promossa dallo CO 3

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).