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Decisione

14.2016.197

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato esclusivamente su allegazioni di fatto nuove. Reiezione d’ufficio di “spese amministrative” non riconosciute dall’escusso

3 gennaio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 luglio 2016 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di

Caneggio. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione 22 agosto 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta

per gli importi posti in esecuzione, oltre a fr. 73.30 di spese esecutive

e a fr. 37.– di notifica del precetto (avvenuto per il tramite della

Cancelleria comunale), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–,

senza assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7

ottobre 2016, CO 1 ha (implicitamente) concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 24

agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa

della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso in esame, non avendo la reclamante presentato osservazioni in prima

istanza, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e

pertanto inammissibili. E siccome l’in­­tera sua argomentazione poggia proprio

su quelle (nuove) allegazioni, secondo cui ella non sarebbe debitrice della

fattura relativa al trasloco e al deposito dei beni del suo defunto padre –

avendo lei rinunciato all’eredità di quest’ultimo, invece accettata da suo

fratello G__________ O__________ – il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza

irricevibile.

a) Nel

merito, ad ogni modo, i motivi avanzati dalla reclamante andrebbero respinti,

poiché il 23 febbraio 2015 essa non contesta di avere sottoscritto di proprio

pugno il “riconoscimento di debito” allestito a suo nome in favore della

ditta di traslochi CO 1 per fr. 2'282.15 (doc. A accluso all’istanza).

Come tale, l’atto in questione costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’oppo­­sizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo

riconosciuto, oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo 2015, avendo le parti

pattuito il saldo netto della fattura a 30 giorni dall’emissione della stessa,

ossia il medesimo giorno della sottoscrizione. A giusta

ragione, dunque, il Pretore ha rigettato l’opposizione interposta dall’escussa

per tale importo.

b) Ciò

non vale invece per le “spese

amministrative” di fr. 100.– menzionate nella

decisione impugnata, le quali non risultano essere state riconosciute dall’escussa.

Orbene, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie s’impone

pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente il reclamo e di riformare il

giudizio di primo grado nel senso del­l’ammissione parziale dell’istanza

limitatamente a fr. 2'282.15 oltre agli interessi del 5% dal

22.

marzo 2015. E giacché il

Dispositivo

dispositivo dev’essere modificato, occorre anche escluderne le spese esecutive,

sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di

decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;

sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del

28 febbraio 2012).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non avendo chiesto né

giustificato nulla in proposito in seconda sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC). Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica di quanto deciso

dal primo giudice, il dispositivo sulle spese processuali di prima istanza può

rimanere invariato. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 2'382.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il

reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1 della

decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di

Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'282.15,

oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo 2015.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).