14.2016.197
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato esclusivamente su allegazioni di fatto nuove. Reiezione d’ufficio di “spese amministrative” non riconosciute dall’escusso
3 gennaio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.197
Lugano
3 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio promossa con istanza 14 luglio 2016
da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 22 agosto 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso
il 3 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1
per l’incasso di 1) fr. 2'282.15 oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo
2015 e 2) fr. 100.–, indicando quali titoli di credito: “1. Riconoscimento di debito firmato, n°__________
del 23.02.15 + richiamo raccomandato del 06.05.15, 2. Spese sostenute sino al
17.06.15 per cancelleria + 2 ore lavoro amministrativo”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 luglio 2016 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di
Caneggio. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione 22 agosto 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta
per gli importi posti in esecuzione, oltre a fr. 73.30 di spese esecutive
e a fr. 37.– di notifica del precetto (avvenuto per il tramite della
Cancelleria comunale), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–,
senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7
ottobre 2016, CO 1 ha (implicitamente) concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 24
agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa
della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso in esame, non avendo la reclamante presentato osservazioni in prima
istanza, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e
pertanto inammissibili. E siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio
su quelle (nuove) allegazioni, secondo cui ella non sarebbe debitrice della
fattura relativa al trasloco e al deposito dei beni del suo defunto padre –
avendo lei rinunciato all’eredità di quest’ultimo, invece accettata da suo
fratello G__________ O__________ – il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza
irricevibile.
a) Nel
merito, ad ogni modo, i motivi avanzati dalla reclamante andrebbero respinti,
poiché il 23 febbraio 2015 essa non contesta di avere sottoscritto di proprio
pugno il “riconoscimento di debito” allestito a suo nome in favore della
ditta di traslochi CO 1 per fr. 2'282.15 (doc. A accluso all’istanza).
Come tale, l’atto in questione costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo
riconosciuto, oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo 2015, avendo le parti
pattuito il saldo netto della fattura a 30 giorni dall’emissione della stessa,
ossia il medesimo giorno della sottoscrizione. A giusta
ragione, dunque, il Pretore ha rigettato l’opposizione interposta dall’escussa
per tale importo.
b) Ciò
non vale invece per le “spese
amministrative” di fr. 100.– menzionate nella
decisione impugnata, le quali non risultano essere state riconosciute dall’escussa.
Orbene, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie s’impone
pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente il reclamo e di riformare il
giudizio di primo grado nel senso dell’ammissione parziale dell’istanza
limitatamente a fr. 2'282.15 oltre agli interessi del 5% dal
22.
marzo 2015. E giacché il
Dispositivo
dispositivo dev’essere modificato, occorre anche escluderne le spese esecutive,
sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di
decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;
sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del
28 febbraio 2012).
2. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non avendo chiesto né
giustificato nulla in proposito in seconda sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC). Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica di quanto deciso
dal primo giudice, il dispositivo sulle spese processuali di prima istanza può
rimanere invariato. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 2'382.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1 della
decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'282.15,
oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo 2015.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).