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Decisione

14.2016.198

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonale e federale diretta

4 gennaio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.198

Lugano

4 gennaio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promosse con istanze 2 giugno

2016 da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul “richiamo” (recte: reclamo) del 12 settembre 2016

presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 31 agosto 2016 dal Giudice di

pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2016

dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha

escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta cantonale per il 2014 di fr. 497.30

oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 13 febbraio 2016 e di fr. 6.60

per interessi aggiornati sino al 12 febbraio 2016;

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2016 dall’UE di

Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escus­so RE 1 per l’incasso dell’imposta

federale diretta per il 2014 di fr. 93.95 oltre agli interessi correnti

del 3% dal 13 febbraio 2016 e di fr. 1.50 per interessi aggiornati sino al

12 febbraio 2016;

che

avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze

2 giugno 2016 lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera ne hanno

chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna;

che

nel termine impartito, la parte convenuta ha fatto pervenire osservazioni scritte del 2 luglio 2016, completate tardivamente con

uno scritto del 1° agosto 2016, mentre gli enti istanti hanno confermato le

rispettive istanze con replica del 22 agosto 2016;

che statuendo con decisioni del 31 agosto 2016, il Giudice di pace ha

accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–

nella prima causa e di fr. 50.– nella seconda e in ciascuna delle cause un’indennità

di fr. 15.– a favore dell’istante;

che

contro le sentenze appena citate (“e altri” giudizi, di cui non si può tenere

conto siccome non designati precisamente né prodotti), RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 settembre

2016 per ottenere un aiuto e una compensazione finanziaria,

facendo valere di non capire gli scritti della Giudicatura di pace di Balerna,

non essendo giurista né avendo mai frequentato una scuola italiana, e per

contestare di dovere pagare con la sua pensione di fr. 2'200.– fatture che

riguardano la propria salute;

che

le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto del­l’opposizione – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

Considerandi

pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono

impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentati il 14 settembre 2016 contro le sentenze notificate a RE 1 il 6

settembre, in concreto i reclami sono tempestivi;

che

le parti non hanno alcun diritto a

una traduzione delle sentenze impugnate (DTF 115 Ia 64 e Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 129

CPC);

che

a prescindere dalle imperfezioni linguistiche, con il reclamo in esame RE 1 ha

manifestato di avere capito il senso quanto meno essenziale delle sentenze

impugnate, peraltro semplici e succinte, e ad ogni modo avrebbe potuto fare capo,

a mo’ di esempi, a un traduttore, a un conoscente o al servizio di consulenza

giuridica dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino (OATI) per farsene

spiegare il significato;

che

secondo la legge (art. 321 cpv. 1 CPC) il reclamo dev’essere

“motivato”, ciò che la Camera verifica d’ufficio;

che

il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare

dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i

documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3);

che doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta

ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;

che solo

a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare

un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica;

che

nel caso specifico RE 1 non si è confrontata con le sentenze impugnate, ma si è

in sostanza limitata a lamentare di non avere i mezzi per far fronte al proprio

fabbisogno, ai costi legati alla salute e ad altri debiti;

che il

reclamo si rivela così irricevibile;

che, ad

ogni modo, il giudice del rigetto dell’opposizione non è competente per

valutare la situazione economica dell’escusso e ancora meno per respingere l’istanza

di rigetto dell’opposizione sulla base di tale valutazione;

che la

sua competenza si limita a verificare, d’ufficio, l’esistenza di un titolo di

rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione, di

proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF), nulla

di più, nulla di meno (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid.

7.

, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima]);

che nel caso concreto le decisioni di

tassazione del 4 giugno 2015 relative alle imposte cantonale e federale diretta

per il 2014 prodotte dalle autorità istanti (doc. C accluso alle istanze) sono

passate in giudicato e costituiscono pertanto validi titoli di rigetto

definitivo delle opposizioni interposte da RE 1 (art. 165 cpv. 3 LIFD,

244.

cpv. 3 LT e 80 cpv. 2 n. 2 LEF)

per gli importi posti in esecuzione;

che delle difficoltà finanziarie della

reclamante si terrà conto, se del

caso, in sede di pignoramento, il quale potrà vertere unicamente sulla parte

del reddito di RE 1 che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF),

compresi i costi per la salute ritenuti indispensabili ai sensi di tale norma;

che

in queste condizioni il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile, senza

necessità di nominare un patrocinatore d’ufficio, l’esito dell’impugnazione

apparendo d’acchito privo di probabilità di successo giusta l’art. 117 lett. b

CPC;

che la tassa del

presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la

reclamante (i cui redditi appaiono limitati alle prestazioni dell’AVS) e il

fatto ch’essa è sprovvista di formazione giuridica e ha agito senza il patrocinio

di un avvocato inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il

quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente

pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 503.90

in un caso e di fr. 95.45 nell’altro, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).