14.2016.198
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonale e federale diretta
4 gennaio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.198
Lugano
4 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promosse con istanze 2 giugno
2016 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul “richiamo” (recte: reclamo) del 12 settembre 2016
presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 31 agosto 2016 dal Giudice di
pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2016
dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha
escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta cantonale per il 2014 di fr. 497.30
oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 13 febbraio 2016 e di fr. 6.60
per interessi aggiornati sino al 12 febbraio 2016;
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2016 dall’UE di
Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta
federale diretta per il 2014 di fr. 93.95 oltre agli interessi correnti
del 3% dal 13 febbraio 2016 e di fr. 1.50 per interessi aggiornati sino al
12 febbraio 2016;
che
avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze
2 giugno 2016 lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera ne hanno
chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna;
che
nel termine impartito, la parte convenuta ha fatto pervenire osservazioni scritte del 2 luglio 2016, completate tardivamente con
uno scritto del 1° agosto 2016, mentre gli enti istanti hanno confermato le
rispettive istanze con replica del 22 agosto 2016;
che statuendo con decisioni del 31 agosto 2016, il Giudice di pace ha
accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–
nella prima causa e di fr. 50.– nella seconda e in ciascuna delle cause un’indennità
di fr. 15.– a favore dell’istante;
che
contro le sentenze appena citate (“e altri” giudizi, di cui non si può tenere
conto siccome non designati precisamente né prodotti), RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 settembre
2016 per ottenere un aiuto e una compensazione finanziaria,
facendo valere di non capire gli scritti della Giudicatura di pace di Balerna,
non essendo giurista né avendo mai frequentato una scuola italiana, e per
contestare di dovere pagare con la sua pensione di fr. 2'200.– fatture che
riguardano la propria salute;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
Considerandi
pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono
impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentati il 14 settembre 2016 contro le sentenze notificate a RE 1 il 6
settembre, in concreto i reclami sono tempestivi;
che
le parti non hanno alcun diritto a
una traduzione delle sentenze impugnate (DTF 115 Ia 64 e Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 129
CPC);
che
a prescindere dalle imperfezioni linguistiche, con il reclamo in esame RE 1 ha
manifestato di avere capito il senso quanto meno essenziale delle sentenze
impugnate, peraltro semplici e succinte, e ad ogni modo avrebbe potuto fare capo,
a mo’ di esempi, a un traduttore, a un conoscente o al servizio di consulenza
giuridica dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino (OATI) per farsene
spiegare il significato;
che
secondo la legge (art. 321 cpv. 1 CPC) il reclamo dev’essere
“motivato”, ciò che la Camera verifica d’ufficio;
che
il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare
dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i
documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3);
che doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che solo
a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare
un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica;
che
nel caso specifico RE 1 non si è confrontata con le sentenze impugnate, ma si è
in sostanza limitata a lamentare di non avere i mezzi per far fronte al proprio
fabbisogno, ai costi legati alla salute e ad altri debiti;
che il
reclamo si rivela così irricevibile;
che, ad
ogni modo, il giudice del rigetto dell’opposizione non è competente per
valutare la situazione economica dell’escusso e ancora meno per respingere l’istanza
di rigetto dell’opposizione sulla base di tale valutazione;
che la
sua competenza si limita a verificare, d’ufficio, l’esistenza di un titolo di
rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione, di
proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF), nulla
di più, nulla di meno (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid.
7.
, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima]);
che nel caso concreto le decisioni di
tassazione del 4 giugno 2015 relative alle imposte cantonale e federale diretta
per il 2014 prodotte dalle autorità istanti (doc. C accluso alle istanze) sono
passate in giudicato e costituiscono pertanto validi titoli di rigetto
definitivo delle opposizioni interposte da RE 1 (art. 165 cpv. 3 LIFD,
244.
cpv. 3 LT e 80 cpv. 2 n. 2 LEF)
per gli importi posti in esecuzione;
che delle difficoltà finanziarie della
reclamante si terrà conto, se del
caso, in sede di pignoramento, il quale potrà vertere unicamente sulla parte
del reddito di RE 1 che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF),
compresi i costi per la salute ritenuti indispensabili ai sensi di tale norma;
che
in queste condizioni il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile, senza
necessità di nominare un patrocinatore d’ufficio, l’esito dell’impugnazione
apparendo d’acchito privo di probabilità di successo giusta l’art. 117 lett. b
CPC;
che la tassa del
presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la
reclamante (i cui redditi appaiono limitati alle prestazioni dell’AVS) e il
fatto ch’essa è sprovvista di formazione giuridica e ha agito senza il patrocinio
di un avvocato inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il
quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente
pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 503.90
in un caso e di fr. 95.45 nell’altro, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente
La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).