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Decisione

14.2016.199

Rivendicazione da parte di un terzo della somma depositata dal debitore presso l’ufficio d’esecuzione quale garanzia per ottenere la libera disposizione dell’oggetto sequestrato. Appello. Valore litig

27 gennaio 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nelle

sue osservazioni del 24 ottobre 2016, AO 1 ha chiesto in via preliminare di

condannare l’appellante a prestare una cauzione processuale di fr. 3'500.–

a garanzia delle indennità per ripetibili della sede d’appello, e in via

principale ha postulato che "l’appello/reclamo"

sia dichiarato irricevibile e in ogni caso sia respinto, protestate tasse,

spese e ripetibili per fr. 3'500.–, da versare direttamente dal Tribunale

d’appello attingendo alla cauzione processuale di pari importo versato dall’appellante.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata

in materia di rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima

istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che

il valore

litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg.

n. 53c [massima]). Nella

fattispecie, la somma rivendicata ammonta a fr. 35'000.–. Il ricorso in esame è quindi ammissibile

quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC. In effetti, contrariamente a

quanto sostiene AO 1 le cause di rivendicazioni ai sensi dell’art. 109 LEF non

rientrano nelle procedure "a tenore della LEF" enu­merate in modo

esaustivo (Jeandin in:

CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 309 CPC) all’art. 309 lett. b CPC (A. Staehelin in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 29 ad art. 109 LEF; Vock/Müller,

SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 183 ad 15).

1.1

Avendo la procedura carattere ordinario (art.

198.

lett. e n. 3 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto,

siccome la notifica è avvenuta al patrocinatore di AP 1 il 25 luglio 2016

durante le ferie estive (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e 56 n. 2 LEF), si pone la

questione di sapere se il termine di 30 giorni è iniziato il 16 agosto (art.

146.

cpv. 1 CPC) oppure già il 2 agosto (art. 145 cpv. 4 CPC e DTF 96 III 50

consid. 3), ed è pertanto scaduto il 15 settembre 2016 nella prima ipotesi e il

1° settembre 2016 nella seconda. L’appello, presentato il 14 settembre 2016,

sarebbe infatti tempestivo in un caso e tardivo nel­l’altro.

Visto

il carattere puramente esecutivo delle cause di rivendicazione a norma dell’art.

109.

LEF quando oppongono il rivendicante al creditore (v. sotto consid. 4.1),

vi sono validi motivi per ritenere applicabili al computo del termine di ricorso

le norme della LEF su ferie e sospensioni (art. 56 e 63, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC;

FF 2006, 6682-3; contra però: Denise Weingart,

Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, n. 699 e

707). Il problema è che i rimedi giuridici menzionati nella decisione impugnata

(a pag. 8 in fondo) rinviano alle ferie stabilite dal CPC (art. 145 cpv. 1).

Tanto vale, in queste condizioni, lasciare la questione della tempestività aperta, l’ap­­pello dovendo

ad ogni modo essere respinto.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli

atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il

suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nell’appello (DTF

142.

III 417 consid. 2.2.4). Sono

ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente

addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli

nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze

(art. 317 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ricordato, da una parte, che l’attore

ha fondato la sua pretesa su un ordine di addebito del proprio conto di fr. 35'000.–

effettuato il 28 ottobre 2011 a favore dello studio legale che patrocina PI 1

con la menzione "bonifico sequestro __________ ", sulla decisione 7 ottobre 2011 con cui l’UEF di

Bellinzona, preso atto del versamento della richiesta garanzia di fr. 35'000.–

"da parte dell’escusso o del suo rappresentante", ha dissequestrato l’autovettura, e sulla sentenza 30

maggio 2012 della CEF, con cui avrebbe accertato che sua era la somma versata

in garanzia e suo il diritto di rivendicarne la restituzione. Dall’altra, il

primo giudice ha considerato che a conforto della tesi del convenuto, secondo

cui la condotta dell’attore sarebbe abusiva stante la sua connivenza con PI 1

tesa a danneggiare i creditori di quest’ultimo, dagli atti di causa era emerso

che AP 1 e PI 1 sono soci in affari, che l’op­­posizione di PI 1 a un

precedente sequestro dello stesso veicolo, fondata sull’asserita proprietà di AP

1, era stata tacciata come abusiva dal Pretore, la cui decisione è stata

confermata dalla CEF con sentenza del 28 luglio 2011, che anche l’opposizione

di AP 1 è stata respinta e che, infine, PI 1 si è distinto per svariati

tentativi di sottrarsi alle proprie responsabilità frapponendo negozi giuridici

con terze parti a lui legate professionalmente o per parentela.

Ciò

posto, il Pretore aggiunto ha reputato che i contrapposti elementi di prova

assunti in corso di causa si equiparano, sicché è l’attore, sul quale grava l’onere

della prova (art. 8 CC), a doversi considerare soccombente. La documentazione

bancaria da lui prodotta non basterebbe a comprovare la sua rivendicazione,

specialmente perché il patrocinatore di PI 1, trincerandosi dietro al segreto professionale,

ha rifiutato di precisare come e quando AP 1 si è rivolto a lui in merito al

pagamento dei fr. 35'000.–. Neppure le sentenze della CEF del 30 maggio

2012.

– a mente del giudice di prime – potrebbero assurgere a piena prova della

tesi dell’attore, poiché sono state emesse in procedura sommaria, sulla base di

un esame limitato alla mera verosimiglianza.

3.

Nell’appello,

AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di avere dato credito alle asserzioni del

convenuto, dando per assodate una serie di circostanze fattuali contestate,

peraltro prive di rilevanza. Ciò vale, a

suo dire, per la sua relazione d’affari con il debitore e per le responsabilità

debitorie di quest’ultimo, che non possono in buona fede essergli opposte.

Neppure la testimonianza dell’avv. PA 3 è di natura a inficiare le prove che

titolare del credito di restituzione è l’appellante, tanto più che all’epoca

del versamento della garanzia egli non era ancora patrocinato dal suo avvocato

attuale. Infine, egli epiloga, la sentenza della CEF, pur non potendo

costituire da sé sola piena prova della sua pretesa, ponderata con le altre

risultanze probatorie ne dimostra la fondatezza "con un grado

che va assai oltre quello della verosimiglianza".

4.

Se

viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di

proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o

che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio

d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già

stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò

dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto

(formalmente) pignorato (A. Stae­helin,

op. cit., n. 1 ad art. 106). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà di promuovere l’azione

di accertamento del suo diritto convenendo in causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore.

Oggetto di un’azione di rivendicazione non è solo la

proprietà di una cosa ma può anch’es­­sere

la titolarità di un credito (Staehelin

op. cit., n. 106 ad art. 106; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. II, 2000, n. 93 ad art. 106 LEF)

come pure ogni altro diritto incompatibile con il pignoramento (come un diritto

di distrazione nel senso dell’art. 401 CO) o che dev’essere preso in

considerazione in proseguimento di esecuzione (diritti di pegno, usufrutti,

ecc.). Il criterio del possesso vale solo

per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere

della prova continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art.

8.

CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).

4.1

Nel caso specifico, l’appellante

chiede di accertare la propria qua­lità

di "esclusivo e legittimo titolare del credito in restituzione

nei confronti dello Stato rappresentato dall’UEF di Bellinzona della somma

(definita importo dall’UEF stesso) di fr. 35'000.– depositata presso l’UEF

stesso, importo versato a suo tempo per conto di AP 1 dall’avv. PA 3 ". Poiché il debitore PI 1 non è parte della procedura,

come rettamente rilevato dal convenuto nelle osservazioni all’appello è

inammissibile la conclusione del­l’attore laddove tende a farsi riconoscere nel

merito il titolare del credito in questione (v. ad esempio: Vock/Müller, op. cit., pag. 183 ad 12; Tschumy in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 30 ad art. 109 LEF e i rinvii; per parte

della dottrina, l’azione dell’art. 109 LEF

non può addirittura mai avere effetti ma­teriali all’infuori dell’esecuzione

in corso: A. Staehelin, op. cit.,

n. 30 ad art. 109; Wernli, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 19 ad art. 109 LEF e i rimandi). L’obiettivo dell’appellante è

tuttavia chiaro, già per la scelta del tipo d’azione da lui promossa:

svincolare l’importo depositato presso l’UE dal sequestro decretato a favore

del creditore. Siccome tale implicita pretesa costituisce una parte – un “minus”

– della conclusione formulata dall’attore, giacché la questione della

titolarità del diritto rivendicato dev’essere esaminata (solo) a titolo

pregiudiziale, il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC) non impedirebbe a

questa Camera di ordinare il dissequestro della pretesa di restituzione del

deposito di fr. 35'000.– ove la rivendicazione dell’appellante dovesse

essere ritenuta fondata. Onde la ricevibilità dell’appello su questo punto.

4.2

Il

Pretore aggiunto e le parti convengono che oggetto dell’azione in esame è un

credito diretto contro l’UE in restituzione della somma di fr. 35'000.–

depositata sul suo conto postale dall’avv. PA 3 quale garanzia nel senso dell’art.

277.

LEF (doc. M accluso alla petizione). Non può del resto andare diversamente

giacché i fr. 35'000.– non sono stati consegnati all’UE in busta chiusa

bensì mediante bonifico del suo conto postale (v. sentenza della CEF 14.2016.47

del 25 luglio 2016 consid. 4.2/c). L’unica questione da risolvere in questa

procedura è pertanto quella di sapere se l’attore ha provato, come gli

incombeva, di essere il titolare di quel credito. Ora, il creditore di una

pretesa di restituzione di una somma depositata è il deponente, ovvero chi ha

concluso il contratto di deposito irregolare (art. 481 CO) con il depositario.

a) Nel

caso specifico AP 1 non ha provato che il bonifico dei fr. 35'000.– sul

conto postale dell’UEF sia stato effettuato dal­l’avv. PA 3 a nome dello stesso

attore. Dagli atti si evince piuttosto che il legale ha provveduto al deposito

a nome del proprio cliente, PI 1, conformemente alla decisione del 7 ottobre 2011 con cui l’UEF ha autorizzato la

liberazione del veicolo dal sequestro dopo il versamento di una garanzia

di fr. 35'000.– sul suo conto postale “da parte

dell’escusso o del suo rappresentante”

(doc. F dispositivo n. 2). Ora, AP 1 non ha dimostrato che l’avv. PA 3 avrebbe

informato l’UEF di agire in realtà non per conto del proprio cliente ma per

conto dello stesso AP 1 né di avere ottenuto l’accordo dell’Ufficio a un

deposito in questi termini. Anzi, rinunciando a comunicare lo svincolo del­l’avv.

PA 3 dal segreto professionale entro il termine assegnatogli dal Pretore

aggiunto (verbale 21 ottobre 2015, pag. 8) l’atto­­re si è precluso la possibilità

di chiarire le circostanze del deposito, fermo restando che la testimonianza

dell’avv. PA 3 non sarebbe comunque bastata in sé, determinante essendo anche chi l’UEF poteva in buona

fede considerare la sua controparte nella relazione di deposito.

b) Nulla

muta alle considerazioni appena esposte il fatto che AP 1, il 28 ottobre 2011,

abbia fatto girare fr. 35'000.– da un conto intestato al proprio nome sul

conto cliente dell’avv. PA 3 (doc. D ed E). Ciò gli conferisce tutt’al più un

credito nei confronti del legale o del cliente di lui ma non verso l’UEF. Che l’avv.

PA 3 abbia impiegato quanto bonificatogli dall’attore per girare la nota somma

all’UEF non ha creato alcuna relazione giuridica tra questi ultimi dal momento

che il rappresentante non risulta avere comunicato all’Ufficio di agire per

conto di AP 1 (nello stesso modo che una banca non diventa acquirente dell’oggetto

comprato dal cliente per il solo fatto che quest’ultimo ha fatto capo a un

mutuo concessogli dalla banca per pagarne il prezzo).

c) Non

giova neppure alla tesi dell’appellante la sentenza emessa il 30 maggio 2012 da

questa Camera (inc. 15.2012.53, doc. L) sul ricorso da lui interposto contro il

rifiuto dell’UEF di restituire il deposito di fr. 35'000.– dopo riattivazione

del sequestro sull’auto­­mobile. In effetti, le considerazioni espresse in

merito alla titolarità del diritto alla restituzione del deposito (consid. 3)

lo sono state nel quadro dell’esame della legittimazione a ricorrere di AP 1.

Orbene, all’autorità giudicante compete in quel contesto unicamente di

verificare che la pretesa vantata dal ricorrente (o più ampiamente dal postulante)

sia in sé degna di protezione (oltre che attuale, concreta e personale) senza

dovere – né potere – assicurarsi che la pretesa esiste davvero (questione, diversa,

attinente alla legittimazione attiva: Bohnet

in: CPC commenté, 2011, n. 94-96 ad art. 59 CPC; cfr. pure

sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015 consid. 4).

Nella

sentenza del 30 maggio 2012, dunque, la Camera non ha accertato nel merito, con

autorità di cosa giudicata, che AP 1 è titolare del credito di restituzione

della garanzia, ma si è limitata a riconoscergli un interesse legittimo a

ricorrere contro il rifiuto dell’UE ritenendo, in base alle sole allegazioni e

documenti da lui addotti, che quanto restituito potrebbe andare al suo beneficio. La Camera ha d’altronde

ordinato all’UE di restituire la som­ma

depositata non a AP 1 né ai patrocinatori di lui (lo Studio legale PA 1 e

Associati) bensì all’avv. PA 3 (doc. L dispositivo n. 1.2), ovvero a chi aveva

prestato la garanzia e che pure nella procedura di ricorso rappresentava PI 1.

Potrà anche darsi che quest’ultimo fosse poi stato obbligato, in base ai

rapporti interni, a retrocedere a AP 1 l’importo restituito. Rimane il fatto

che l’appellante non ha dimostrato, come gli incombeva (sopra consid. 4), di essere

titolare del credito di restituzione della garanzia nei confronti dell’UEF, nel

frattempo sequestrato a favore di AO 1.

4.3

In

definitiva, l’appello va respinto senza che sia necessario verificare se la

pretesa vantata dall’appellante sia da considerare manifestamente abusiva.

5.

Solo

con le osservazioni all’appello, AO 1 ha chiesto che l’appellante sia tenuto a

versare una cauzione di fr. 3'500.– a garanzia delle ripetibili. Che l’obbligo

di fornire cauzione sussista anche per la procedura di appello è indubbio (DTF 141

III 558 consid. 2.5.1). Che la prestazione di tale garanzia possa ancora essere

chiesta dopo che i costi da garantire sono già sorti – come nella fattispecie, giacché

non è stato ordinato un secondo scambio degli allegati – è discutibile

(tendenzialmente favorevole: Tappy

in: CPC commenté, 2011, n. 14-15 ad art. 99 CPC; contra

per quanto riguarda la procedura davanti al Tribunale federale: DTF 118 II 88

consid. 2). Ove la decisione sull’appello non possa essere emessa in tempi brevi,

non pare potersi negare l’interesse della parte resistente di ottenere una cauzione

per garantire l’eventuale suo diritto a ripetibili in caso di sopraggiunta insolvibilità

dell’appellante prima dell’emanazione della sentenza. Resta il fatto, nella fattispecie, che con l’emanazione

dell’odierno giudizio l’appellante, soccombente, è tenuto a versare alla controparte

un’indennità per ripetibili immediatamente esigibile (cfr. anche SJZ

107/2011 pag. 240). La richiesta di prestare cauzione diviene così senza oggetto.

6.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e

13.

LTG, come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), con riferimento

alla fascia media delle tariffe tenuto conto della difficoltà e dell’impegno

richiesto dalla fattispecie.

7.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 35'000.–, raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

richiesta di prestazione di una cauzione processuale è dichiarata senza

oggetto.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 3'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Egli

rifonderà a AO 1 fr. 2'600.– per ripetibili.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).