Lexipedia

Decisione

14.2016.2

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento 20 minuti prima della sua dichiarazione

21 gennaio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 12 gennaio 2016 nessuna parte è comparsa.

C. Statuendo

con decisione 13 gennaio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

a far tempo dal 13 gennaio 2016 alle ore 14.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 gennaio 2016

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 13 gennaio 2016 contro la sentenza spedita alla RE 1 lo

stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti

possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente

alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento

va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che,

prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172

n. 3 LEF).

Orbene,

nel caso specifico il 13 gennaio 2016 alle ore 13:40, ossia 20 minuti prima

della pronuncia del fallimento, la reclamante ha pagato fr. 12'168.–

(ricevuta n. __________ acclusa al reclamo) all’Ufficio di esecuzione di

Mendrisio a saldo dell’esecuzione che ha portato al fallimento. Circostanza

che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il

fallimento (art. 172 n. 3 LEF). La decisione impugnata va pertanto annullata,

ricordato che il fallimento deve considerarsi aperto nel senso dell’art. 175

LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, sebbene la

stessa sia stata pronunciata anteriormente (sentenza della CEF 14.2014.176 del

10.

ottobre 2014 consid. 1.3).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 13 gennaio 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anti­cipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

;

– Ufficio di esecuzione,

Mendrisio;

– Ufficio dei fallimenti,

Mendrisio;

– Ufficio cantonale del

Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario

del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).