14.2016.2
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento 20 minuti prima della sua dichiarazione
21 gennaio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.2
Lugano
21 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2015.699 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza 6 novembre 2015 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 13 gennaio 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 gennaio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 6 novembre 2015
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare
il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 11'900.– più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 12 gennaio 2016 nessuna parte è comparsa.
C. Statuendo
con decisione 13 gennaio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
a far tempo dal 13 gennaio 2016 alle ore 14.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 gennaio 2016
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 13 gennaio 2016 contro la sentenza spedita alla RE 1 lo
stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti
possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente
alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento
va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che,
prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172
n. 3 LEF).
Orbene,
nel caso specifico il 13 gennaio 2016 alle ore 13:40, ossia 20 minuti prima
della pronuncia del fallimento, la reclamante ha pagato fr. 12'168.–
(ricevuta n. __________ acclusa al reclamo) all’Ufficio di esecuzione di
Mendrisio a saldo dell’esecuzione che ha portato al fallimento. Circostanza
che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il
fallimento (art. 172 n. 3 LEF). La decisione impugnata va pertanto annullata,
ricordato che il fallimento deve considerarsi aperto nel senso dell’art. 175
LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, sebbene la
stessa sia stata pronunciata anteriormente (sentenza della CEF 14.2014.176 del
10.
ottobre 2014 consid. 1.3).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 13 gennaio 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
;
–
;
– Ufficio di esecuzione,
Mendrisio;
– Ufficio dei fallimenti,
Mendrisio;
– Ufficio cantonale del
Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario
del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).