Lexipedia

Decisione

14.2016.20

Sequestro di salario del lavoratore frontaliere per premi di assicurazione malattia obbligatoria non pagati. Diritto d’opzione. Affiliazione d’ufficio. Irricevibilità di nuovi documenti in sede di rec

15 marzo 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i sette solleciti di pagamento della RE 1 a CO 1 e la comminatoria d’in­­casso

in via esecutiva (doc. 8-15), la decisione del 14 gennaio 2009 con cui l’Ufficio

assicurazione malattia del Canton Ticino (UAM) ha decretato l’affiliazione d’ufficio

di CO 1 alla RE 1 e quella dell’11 novembre 2009 che respinge il reclamo dell’assicurata

contro la sua affiliazione d’ufficio (doc. 17) sono documenti nuovi e come tali

irricevibili. Essi vanno pertanto estromessi dall’incarto e non se ne potrà

tenere conto ai fini del presente giudizio.

2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è

concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n.

1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il

giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254

cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione

che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità

che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II

927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata

dal sequestrante esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto

attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame

sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una

decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa). Ciò vale anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e

decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi

verosimili, salvo che siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; cfr. sentenza

della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre

2011, consid. 6.5).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha

respinto l’istanza dopo aver ritenuto che, sulla scorta della documentazione

prodotta e allestita unilateralmente dalla sequestrante, dai suoi organi o da

sue persone ausiliarie, il credito vantato dalla RE 1 non raggiungesse il grado

di verosimiglianza richiesto dall’art. 272 LEF.

4. Nel reclamo la RE 1, ricordato l’obbligo d’assicurazione

per le cure medico-sanitarie cui sono soggetti anche coloro che risiedono all’estero

e lavorano in Svizzera – eccezion fatta per chi esercita il diritto di opzione

decidendo di assicurarsi presso il proprio Paese di domicilio – afferma che CO

1 le è stata assegnata d’ufficio come assicurata dallo Stato del Canton Ticino.

Asserisce perciò di non disporre di documenti sottoscritti dalla debitrice e,

richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale, sostiene che l’esistenza

di un contratto di assicurazione può presupporsi con il grado di verosimiglianza

preponderante quando l’assicurata non riesce a dimostrare la fine del rapporto

contrattuale. A detta della reclamante, ciò sarebbe il caso nella fattispecie e

non le spetterebbe comprovare la volontà contrattuale della debitrice, dal momento

che si è limitata a ossequiare gli obblighi a essa imposti dal Cantone.

5. Per rendere verosimile che CO 1 è debitrice nei suoi confronti dei premi LAMal

maturati dal gennaio del 2011 al dicembre del 2015, la RE 1 ha

prodotto in prima istanza un plico di “conteggi premi” relativi al suddetto

periodo, una pagina delle sue condizioni generali e cinque polizze d’assicurazione

per gli anni dal 2011 al 2015 compresi (doc. B, C e D acclusi all’istan­­za).

5.1 Ora,

tutti questi documenti, poiché allestiti unilateralmente dalla reclamante, non

costituiscono indizi oggettivi, secondo la giurisprudenza (sopra consid. 2),

dell’esistenza di un obbligo di CO 1 di versarle premi LAMal. Non si disconosce

che gli assicuratori nel campo dell’assicurazione obbligatoria contro la

malattia siano abilitati a emettere decisioni in materia di prestazioni,

crediti, ingiunzioni e opposizioni interposte dagli assicurati (art. 49 e 52

LPGA [RS 830.1]) come pure di rigetto dell’opposi­zione al precetto esecutivo

(art. 79 LEF). Neppure la reclamante, tuttavia, pretende che i conteggi premi e

Considerandi

le polizze d’assicurazio­ne prodotte in prima sede siano decisioni. La sentenza

impugnata resiste quindi alla critica.

5.2

La

RE 1 non può d’altronde dedurre alcunché a suo favore dalla sentenza del

Tribunale federale del 16 dicembre 2005 (inc. K 115/05, consid. 3.1), in cui

esso si è limitato a constatare come le circostanze accertate dall’istanza

precedente – non riportate nella decisione federale – permettessero di ritenere

con un grado di verosimiglianza preponderante che il convenuto era assicurato

contro la malattia al momento dell’entrata in vigore della LAMal e aveva

continuato a esserlo in seguito in assenza di disdetta e di cambiamento d’assicuratore.

Nel caso in esame, invece, la RE 1 non ha reso verosimili le circostanze da cui

il Pretore avrebbe potuto inferire l’esistenza di un’affiliazione d’uffi­­cio,

come dimostrano le seguenti considerazioni.

5.3

La legge federale sull’assicurazione malattie

del 18 marzo 1994 (LAMal, RS 832.10), prevede all’art. 3 cpv. 1 l’obbligo

assicurativo generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio

nazionale. Con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione

Europea, vale il principio secondo cui il suddetto obbligo viene determinato

dal regime di assicurazione malattia dello Stato in cui la persona svolge un’attività

salariata, e ciò anche se questa risiede sul territorio di un altro Stato membro

(principio della lex loci laboris). Di conseguenza, in virtù di tale

principio, le persone straniere che lavorano in Svizzera sono di regola

obbligate ad affiliarsi presso un

assicuratore riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica.

Sono tuttavia previste delle eccezioni. Infatti, i

lavoratori stranieri di alcuni Paesi membri (tra cui l’Italia) godono del

cosiddetto “diritto di opzione”, ossia hanno la facoltà di decidere se

scegliere di assicurarsi presso una cassa malati svizzera oppure se inoltrare

una richiesta di esenzione dall’obbligo di assicurazione presso

le autorità competenti del Cantone in cui lavorano, dimostrando di avere una copertura

assicurativa equivalente nello Stato di residenza. Tale diritto dev’essere

esercitato entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera

(sentenza del Tribunale federale 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid.

2.3.1

e 2.3.3; Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle

persone, RS 0.142.112.681, Sezione A, punto 1, cifra 3, lett. b/aa). In caso di

mancato esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore frontaliere,

il Cantone procede all’affilia­­zione d’ufficio.

5.4

Ciò

premesso, dalla documentazione prodotta dalla RE 1 con l’istanza di sequestro

non si evince che la debitrice sia stata a lei affiliata d’ufficio dal Cantone

né se CO 1 ha esercitato il proprio diritto di opzione. Davanti al primo

giudice l’assicuratore non ha infatti prodotto tutta la documentazione

pertinente che ci si poteva ragionevolmente aspettare da lei a sostegno della

propria domanda, da cui si potesse desumere l’effettivo obbligo, da parte di CO

1, di pagare i premi stabiliti dalle polizze assicurative della RE 1. In

particolare, essa non ha prodotto in prima sede la decisione d’affiliazione d’ufficio

e non ha neppure allegato che ciò non fosse possibile, tanto meno ch’essa ha

accluso tale decisione al reclamo (doc. 17). Sennonché, come visto (sopra consid.

1.

/b), la produzione di nuovi documenti è vietata in seconda sede (ciò vale

anche per la decisione dell’11 novembre 2009 che respinge il reclamo della

debitrice [doc. 17]).

5.5

In

siffatte circostanze, la conclusione cui è giunto il primo giudice sulla scorta

della documentazione prodotta non può di certo dirsi manifestamente errata,

sicché la decisione impugnata non può essere considerata eccessivamente rigorosa

circa le esigenze di verosimiglianza imposte alla reclamante (v. sentenze

della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015 consid. 6.3 e 14.2008.74 del 4

settembre 2008, RtiD 2009 I 737 segg. n. 68c, consid. 8). Il reclamo va

pertanto respinto. Il pronunciato, ad ogni modo, non priva la RE 1 del diritto

di presentare una nuova istanza di sequestro completa della necessaria

documentazione. Per garantire l’effetto di sorpresa, la decisione odierna non

viene notificata a CO 1.

6.

Le spese processuali

(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza della reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, essendo la procedura unilaterale. Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso, di fr. 21'898.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato,

entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).