14.2016.200
Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio in seguito al ritiro dell’opposizione. Ripetibili
5 gennaio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.200
Lugano
5 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 luglio 2016 da
RE 1
(patrocinata dall’__________. PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 15 settembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione di stralcio emessa il 1° settembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 luglio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’arch. CO 1 per l’incasso di fr. 277'140.95
oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2016, indicando quale titolo di
credito una sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello del 26
marzo 2015 (inc. 12.2013.127).
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio
2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5.
C. Il
18 agosto 2016, il convenuto ha comunicato al Pretore di ritirare l’opposizione
e postulato l’esonero da spese e ripetibili. Il giorno successivo, il Segretario
assessore ha impartito all’istante un termine di “10 (cinque)” giorni per
presentare le osservazioni scritte in merito alla richiesta di esonero.
D. Statuendo con decreto 1° settembre 2016, il Pretore ha stralciato la
causa dal ruolo, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 150.–
senza assegnare ripetibili all’istante.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2016 per ottenerne,
in via principale, la riforma nel senso dell’attribuzione a suo favore di
ripetibili che non ha quantificato, e in via subordinata l’annullamento della
decisione e il rinvio della causa al primo giudice affinché statuisca sull’attribuzione
delle ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 settembre 2016, CO 1 si è rimesso “al
prudente giudizio” della Camera.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso, anche in materia di
spese (art. 48 lett. e n. 4a LOG).
Un
decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa e non è impugnabile. Solo
il dispositivo sulle spese giudiziarie è autoritativo e può formare oggetto di
reclamo a norma dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con riferimenti).
Se la decisione è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il
15.
settembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 5
settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’istante
avesse aderito alla richiesta di esonero dalle spese e ripetibili, non avendo
essa presentato osservazioni nel termine di 10 giorni impartitole con l’ordinanza
del 19 agosto 2016. Sennonché RE 1 ha dimostrato con il
reclamo di avere ritirato tale ordinanza il 22 agosto 2016 (doc. G) e di essersi
opposta tempestivamente all’esonero con scritto del 1° settembre 2016 (doc. H),
pervenuto alla Pretura il 5 settembre (v. incarto della Pretura). La decisione
impugnata risulta pertanto errata per quanto riguarda la questione delle
ripetibili e deve quindi essere annullata limitatamente a questo punto. Per
garantire il doppio grado di giurisdizione, tenuto conto dell’ampio potere d’apprezzamento
riconosciuto al giudice di prime cure nella determinazione delle ripetibili,
occorre rinviare la causa al Pretore perché provveda a emettere una nuova
decisione al riguardo.
3.
Considerato
che la necessità del rinvio al giudice di prime cure non è imputabile in alcun
modo alle parti, per motivi di equità non si prelevano spese processuali per il
giudizio odierno (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC). Non si giustifica per contro
di riconoscere alle parti un’indennità per ripetibili, siccome l’art. 107 cpv.
2.
CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le
spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le
spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5).
4.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, calcolato in
funzione della conclusione, tesa all’attribuzione di ripetibili, rimasta
litigiosa in questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF, DTF 137 III 47), anche se
non è stato quantificato dalla reclamante non raggiunge manifestamente la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso
che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato e la causa è rinviata
al primo giudice perché provveda a statuire nuovamente sulla questione delle
ripetibili.
2. Non
si riscuotono spese processuali per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con
le limitazioni dell’art. 93 LTF, solo se la controversia concerne “una
questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove
tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).