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Decisione

14.2016.200

Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio in seguito al ritiro dell’opposizione. Ripetibili

5 gennaio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 22 luglio

2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5.

C. Il

18 agosto 2016, il convenuto ha comunicato al Pretore di ritirare l’opposizione

e postulato l’esonero da spese e ripetibili. Il giorno successivo, il Segretario

assessore ha impartito all’istante un termine di “10 (cinque)” giorni per

presentare le osservazioni scritte in merito alla richiesta di esonero.

D. Statuendo con decreto 1° settembre 2016, il Pretore ha stralciato la

causa dal ruolo, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 150.–

senza assegnare ripetibili all’istante.

E. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2016 per ottenerne,

in via principale, la riforma nel senso dell’attribuzione a suo favore di

ripetibili che non ha quantificato, e in via subordinata l’annullamento della

decisione e il rinvio della causa al primo giudice affinché statuisca sull’attribuzione

delle ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 settembre 2016, CO 1 si è rimesso “al

prudente giudizio” della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso, anche in materia di

spese (art. 48 lett. e n. 4a LOG).

Un

decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa e non è impugnabile. Solo

il dispositivo sulle spese giudiziarie è autoritativo e può formare oggetto di

reclamo a norma dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con riferimenti).

Se la decisione è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il

15.

settembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 5

settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’istante

avesse aderito alla richiesta di esonero dalle spese e ripetibili, non avendo

essa presentato osservazioni nel termine di 10 giorni impartitole con l’ordinanza

del 19 agosto 2016. Sennonché RE 1 ha dimostrato con il

reclamo di avere ritirato tale ordinanza il 22 agosto 2016 (doc. G) e di essersi

opposta tempestivamente all’esonero con scritto del 1° settembre 2016 (doc. H),

pervenuto alla Pretura il 5 settembre (v. incarto della Pretura). La decisione

impugnata risulta pertanto errata per quanto riguarda la questione delle

ripetibili e deve quindi essere annullata limitatamente a questo punto. Per

garantire il doppio grado di giurisdizione, tenuto conto dell’ampio potere d’apprezzamento

riconosciuto al giudice di prime cure nella determinazione delle ripetibili,

occorre rinviare la causa al Pretore perché provveda a emettere una nuova

decisione al riguardo.

3.

Considerato

che la necessità del rinvio al giudice di prime cure non è imputabile in alcun

modo alle parti, per motivi di equità non si prelevano spese processuali per il

giudizio odierno (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC). Non si giustifica per contro

di riconoscere alle parti un’indennità per ripetibili, siccome l’art. 107 cpv.

2.

CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le

spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le

spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5).

4.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, calcolato in

funzione della conclusione, tesa all’attribuzione di ripetibili, rimasta

litigiosa in questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF, DTF 137 III 47), anche se

non è stato quantificato dalla reclamante non raggiunge manifestamente la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso

che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato e la causa è rinviata

al primo giudice perché provveda a statuire nuovamente sulla questione delle

ripetibili.

2. Non

si riscuotono spese processuali per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con

le limitazioni dell’art. 93 LTF, solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).