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Decisione

14.2016.201

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione dell’indennità per spese ripetibili in prima sede

17 gennaio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 luglio

2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte

convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo con decisione 2 settembre 2016, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza, ponendo a carico dell’escussa le spese processuali di fr. 150.–

e un’indennità di fr. 25.– a favore della parte istante.

D. Contro il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2016 per ottenere,

in via principale, l’assegnazione di fr. 240.– a titolo di ripetibili

(anziché fr. 25.–) e in via subordinata il rinvio della causa al Giudice di

pace per nuovo giudizio sulle ripetibili. Debitamente invitata a presentare

osservazioni, la CO 1 è di nuovo rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 15 settembre 2016 contro la sentenza notificata mediante invio

per posta semplice direttamente alla RE 1 al più presto lunedì 5 settembre 2016,

in concreto il reclamo è tempestivo. Il fatto che la notifica sia stata fatta,

in urto con l’art. 137 CPC, direttamente alla reclamante anziché al suo

patrocinatore rimane dunque senza conseguenza.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha dato integralmente ragione alla parte

istante, attribuendole però, senza motivazione, ripetibili di soli

fr. 25.– benché fosse patrocinata da un avvocato.

3.

Nel

reclamo la RE 1 ricorda che secondo la tariffa cantonale per un valore

litigioso di fr. 1'683.85 le ripetibili

possono essere fissate tra fr. 50.50 e fr. 295.– “arrotondati”.

Tenuto conto che il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le

sue istruzioni, analizzare gli atti processuali, verificare il pagamento

dell’anticipo degli oneri processuali, redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione

di sei pagine e sollecitare l’evasione della pratica ammonta a due ore (e non

un’ora e mezza come poi indicato per svista), applicando la tariffa di

fr. 120.–/ora per un praticante, appare ragionevole, a suo modo di vedere,

assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 240.–.

4.

In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale

può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado

minimo di complessità della causa (Bohnet,

in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini

in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese

le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.

b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.

107.

CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello

della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a

contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.

95.

CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito

patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella

commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera

questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid.

4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174

del 22 dicembre 2015 consid. 4).

4.1

Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2.

CPC).

a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile

sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di

esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure

speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il

20% e il 70% dell’importo calcolato secondo

il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza

della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo

impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.

11.

cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o

le prestazioni eseguite e l’onora­­rio dovuto in base alla presente tariffa e

nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa

lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti

(art. 13 cpv. 1 RTar).

b) Nel caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di

complessivi fr. 1'683.85, in linea di massima le ripetibili possono dunque

essere fissate tra fr. 50.– (15% x 20% di fr. 1'683.85) e fr. 295.–

(25% x 70% di fr. 1'683.85) arrotondati. Non

risulta, d’al­tronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente

inferiore o superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione

con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in

causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto

o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. Ora, l’impegno del

patrocinatore dell’i­stante supera evidentemente i fr. 25.– riconosciuti

dal Giudice di pace (corrispondenti a 12½ minuti secondo la tariffa di fr. 120.–

l’ora). Pur ricordato il potere d’apprezzamento riconosciuto al giudice di

prime cure nel determinare spese e ripetibili, nel caso in esame la decisione

impugnata lede manifestamente la tariffa, siccome stabilisce senz’alcuna motivazione

un onorario inferiore al minimo, già molto modesto, di fr. 50.– da essa

fissato. La causa essendo matura per il giudizio, la Camera può statuire essa

stessa sulla questione senza rinviarla al Giudice di pace (art. 327 cpv. 3

lett. b CPC), conformemente a quanto postulato dalla reclamante in via

principale.

4.2

In prima sede l’escutente non ha

specificato l’importo richiesto a titolo d’indennità, ma nel reclamo chiede la

rifusione di fr. 240.– complessivi, che rappresentano due ore di lavoro in

base alla tariffa di fr. 120.–/ora applicabile ai praticanti (art. 12

RTar). Ciò appare alla luce delle circostanze un dispendio congruo per un praticante

ragionevolmente sollecito e l’indennità richiesta una partecipazione adeguata

all’onorario del praticante e ai costi sopportati nell’interesse della cliente

(art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14

cpv. 1 RTar), non avendo que­st’ultima fatto valere esborsi straordinari né

presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va quindi

accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato nel senso

postulato dalla reclamante.

5.

La tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art.

48.

OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a un’ora di

lavoro, pari a fr. 120.– come visto, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv.

2.

CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 215.–

(fr. 240.– ./. fr. 25.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.– da anticipare dalla parte istante è posta a carico della CO 1,

che rifonderà alla RE 1 fr. 240.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà

alla RE 1 fr. 120.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).