14.2016.201
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione dell’indennità per spese ripetibili in prima sede
17 gennaio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.201
Lugano
17 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa incarto n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 12 luglio
2016 dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 e dal MLaw __________,
Lugano)
contro
CO 1, __________
giudicando sul reclamo del 15 settembre 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 2 settembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 dicembre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 1'683.35
oltre agli interessi del 9% dal 29 settembre 2015, indicando quale titolo di
credito il “Contratto di
leasing n. __________”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 luglio
2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte
convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione 2 settembre 2016, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza, ponendo a carico dell’escussa le spese processuali di fr. 150.–
e un’indennità di fr. 25.– a favore della parte istante.
D. Contro il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2016 per ottenere,
in via principale, l’assegnazione di fr. 240.– a titolo di ripetibili
(anziché fr. 25.–) e in via subordinata il rinvio della causa al Giudice di
pace per nuovo giudizio sulle ripetibili. Debitamente invitata a presentare
osservazioni, la CO 1 è di nuovo rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 settembre 2016 contro la sentenza notificata mediante invio
per posta semplice direttamente alla RE 1 al più presto lunedì 5 settembre 2016,
in concreto il reclamo è tempestivo. Il fatto che la notifica sia stata fatta,
in urto con l’art. 137 CPC, direttamente alla reclamante anziché al suo
patrocinatore rimane dunque senza conseguenza.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha dato integralmente ragione alla parte
istante, attribuendole però, senza motivazione, ripetibili di soli
fr. 25.– benché fosse patrocinata da un avvocato.
3.
Nel
reclamo la RE 1 ricorda che secondo la tariffa cantonale per un valore
litigioso di fr. 1'683.85 le ripetibili
possono essere fissate tra fr. 50.50 e fr. 295.– “arrotondati”.
Tenuto conto che il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le
sue istruzioni, analizzare gli atti processuali, verificare il pagamento
dell’anticipo degli oneri processuali, redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione
di sei pagine e sollecitare l’evasione della pratica ammonta a due ore (e non
un’ora e mezza come poi indicato per svista), applicando la tariffa di
fr. 120.–/ora per un praticante, appare ragionevole, a suo modo di vedere,
assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 240.–.
4.
In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale
può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado
minimo di complessità della causa (Bohnet,
in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini
in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese
le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.
b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.
107.
CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello
della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a
contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.
95.
CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito
patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella
commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera
questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid.
4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174
del 22 dicembre 2015 consid. 4).
4.1
Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2.
CPC).
a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile
sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di
esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure
speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il
20% e il 70% dell’importo calcolato secondo
il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza
della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo
impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.
11.
cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o
le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e
nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa
lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti
(art. 13 cpv. 1 RTar).
b) Nel caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di
complessivi fr. 1'683.85, in linea di massima le ripetibili possono dunque
essere fissate tra fr. 50.– (15% x 20% di fr. 1'683.85) e fr. 295.–
(25% x 70% di fr. 1'683.85) arrotondati. Non
risulta, d’altronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente
inferiore o superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione
con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in
causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto
o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. Ora, l’impegno del
patrocinatore dell’istante supera evidentemente i fr. 25.– riconosciuti
dal Giudice di pace (corrispondenti a 12½ minuti secondo la tariffa di fr. 120.–
l’ora). Pur ricordato il potere d’apprezzamento riconosciuto al giudice di
prime cure nel determinare spese e ripetibili, nel caso in esame la decisione
impugnata lede manifestamente la tariffa, siccome stabilisce senz’alcuna motivazione
un onorario inferiore al minimo, già molto modesto, di fr. 50.– da essa
fissato. La causa essendo matura per il giudizio, la Camera può statuire essa
stessa sulla questione senza rinviarla al Giudice di pace (art. 327 cpv. 3
lett. b CPC), conformemente a quanto postulato dalla reclamante in via
principale.
4.2
In prima sede l’escutente non ha
specificato l’importo richiesto a titolo d’indennità, ma nel reclamo chiede la
rifusione di fr. 240.– complessivi, che rappresentano due ore di lavoro in
base alla tariffa di fr. 120.–/ora applicabile ai praticanti (art. 12
RTar). Ciò appare alla luce delle circostanze un dispendio congruo per un praticante
ragionevolmente sollecito e l’indennità richiesta una partecipazione adeguata
all’onorario del praticante e ai costi sopportati nell’interesse della cliente
(art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14
cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultima fatto valere esborsi straordinari né
presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va quindi
accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato nel senso
postulato dalla reclamante.
5.
La tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art.
48.
OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a un’ora di
lavoro, pari a fr. 120.– come visto, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv.
2.
CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 215.–
(fr. 240.– ./. fr. 25.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.– da anticipare dalla parte istante è posta a carico della CO 1,
che rifonderà alla RE 1 fr. 240.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà
alla RE 1 fr. 120.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).