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Decisione

14.2016.202

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione dell’indennità per spese ripetibili in prima sede

17 gennaio 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Sulla scorta del

precetto esecutivo n. __________ emesso anch’esso l’8 marzo 2016 sempre dall’UE

di Mendrisio, la RE 1 ha escusso anche la società CO 2 per l’incasso di fr. 2'471.50 oltre agli interessi del 9% dal 25 dicembre 2015, indicando quale

titolo di credito il “contratto

di leasing n. __________. Debitore solidale con: CO 1, __________”.

C. Avendo

entrambi i debitori interposto opposizione ai precetti ese­cutivi, con istanze

del 13 luglio 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura

di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, le

parti convenute non hanno presentato osservazioni scritte alle istanze.

D. Statuendo con due decisioni del 2 settembre 2016, il Giudice di pace ha

accolto ambedue le istanze, ponendo a carico di ogni escusso le spese processuali di fr. 175.– e un’indennità di fr. 30.– a favore della parte istante.

E. Contro

le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa

Camera con due reclami del 15 settembre 2016 per ottenere, in entrambe le procedure e in via principale, l’assegna­­zione

di fr. 420.– a titolo di ripetibili (anziché fr. 30.–), e in via subordinata

il rinvio della causa al Giudice di pace per nuovo giudizio sulle ripetibili. Debitamente invitati a presentare osservazioni, i convenuti sono

rimasti silenti.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che

riguardano la stessa parte istante e pongono la medesima questione giuridica.

Si giustifica così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e

di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’auto­­nomia

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati

il 15 settembre 2016 contro le sentenze notificate mediante invio per posta

semplice direttamente alla RE 1 al più presto lunedì 5 settembre 2016, in

concreto i reclami sono tempestivi. Il fatto che la notifica sia stata fatta,

in urto con l’art. 137 CPC, direttamente alla reclamante anziché al suo

patrocinatore rimane dunque senza conseguenza.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nelle

due decisioni impugnate il Giudice di pace ha dato integralmente ragione alla parte

istante, attribuendole però, senza motivazione, ripetibili di soli

fr. 30.– benché fosse patrocinata da un avvocato.

3.

Nei

reclami la RE 1 ricorda che secondo la tariffa cantonale per un valore

litigioso di fr. 2'471.50 le

ripetibili possono essere fissate tra fr. 75.– e fr. 432.55

“arrotondati”. Tenuto conto che il dispendio di tempo del suo patrocinatore per

ricevere le sue istruzioni, analizzare gli atti processuali, verificare il pagamento

degli anticipi degli oneri processuali, redigere le istanze di rigetto dell’opposizione

ognuna di cinque pagine e sollecitare l’evasione delle pratiche ammonta a

un’ora e mezza, essa ritiene ragionevole assegnarle in ambedue le procedure un’indennità

per ripetibili di fr. 420.– calcolata secondo il costo di fr. 280.–/ora

stabilito dalle legge per la remunerazione degli avvocati.

4.

In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale

può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado

minimo di complessità della causa (Bohnet,

in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini

in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese

le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.

b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.

107.

CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello

della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a

contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.

95.

CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito

patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella

commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera

questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid.

4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174

del 22 dicembre 2015 consid. 4).

4.1

Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2.

CPC).

a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile

sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di

esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure

speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il

20% e il 70% dell’importo calcolato secondo

il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza

della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo

impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.

11.

cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o

le prestazioni eseguite e l’onora­­rio dovuto in base alla presente tariffa e

nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa

lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti

(art. 13 cpv. 1 RTar).

b) Nel caso specifico, avuto riguardo al

valore litigioso di fr. 2'471.50 in

entrambe le procedure, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere

fissate tra fr. 75.– (15% x 20% di fr. 2'471.50) e fr. 435.–

(25% x 70% di fr. 2'471.50) arrotondati. Non

risulta, d’altronde, che le cause in esame abbiano richiesto un dispendio

manifestamente inferiore o superiore a quello usuale in una causa di rigetto

dell’opposizione con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi

delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una

deroga, verso l’alto o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di

legge. Ora, l’impegno del patrocinatore dell’istante supera evidentemente i fr. 30.–

riconosciuti dal Giudice di pace (corrispondenti a circa 6½ minuti secondo la

tariffa di fr. 280.– l’ora). Pur ricordato il potere d’apprezzamento

riconosciuto al giudice di prime cure nel determinare spese e ripetibili, nel

caso in esame le decisioni impugnate ledono manifestamente la tariffa, siccome

stabiliscono senz’alcuna motivazione un onorario inferiore al minimo, già molto

modesto, di fr. 75.– da essa fissato. Le cause essendo mature per il

giudizio, la Camera può statuire essa stessa sulla questione senza rinviarle al

Giudice di pace (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), conformemente a quanto postulato

dalla reclamante in via principale.

4.2

In prima sede l’escutente non ha

specificato l’importo richiesto a titolo d’indennità, ma nei reclami chiede la

rifusione di fr. 420.– complessivi per ogni procedura, che rappresentano un’ora

e mezza di lavoro in base alla tariffa di fr. 280.–/ora. Sennonché trattandosi

di due cause del tutto simili, che si distinguono tra di esse quasi

esclusivamente dal nome dei condebitori solidali, non si giustifica di

riconoscere più di un’ora di lavoro per ogni causa, pari a ripetibili di

fr. 280.– in un caso come nell’altro. Ciò appare una partecipazione adeguata

all’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse della cliente

(art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14

cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato

una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. I reclami vanno quindi parzialmente

accolti e i dispositivi n. 2 delle due sentenze impugnate riformati in tal

senso.

5.

Premesso che i valori litigiosi in questa sede sono pari

a fr. 390.–, ossia alla differenza tra l’indennità di fr. 30.–

assegnata dal Giudice di pace e quella di fr. 420.– chiesta dalla reclamante, la tassa

del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), e le ripetibili, il cui importo pieno non potrebbe ragionevolmente

essere inferiore a una mezz’ora di lavoro, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv.

2.

CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), i valori litigiosi, come detto di fr. 390.–, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. __________ è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così

riformato:

2. La tassa di giustizia di

fr. 175.– da anticipare dalla parte istante è posta a carico di CO 1, che

rifonderà alla RE 1 fr. 280.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di

fr. 30.– e per i restanti fr. 70.– a carico di CO 1, che rifonderà

alla RE 1 fr. 50.– per ripetibili ridotte.

3. Il reclamo nella causa n. __________ è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così

riformato:

2. La tassa di giustizia di

fr. 175.– da anticipare dalla parte istante è posta a carico della CO 2,

che rifonderà alla RE 1 fr. 280.– per ripetibili.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di

fr. 30.– e per i restanti fr. 70.– a carico della CO 2, che rifonderà

alla RE 1 fr. 50.– per ripetibili ridotte.

5. Notificazione a:

–;

–;

– , ,.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).