14.2016.202
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione dell’indennità per spese ripetibili in prima sede
17 gennaio 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.202
14.2016.203
Lugano
17 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause n. __________ e __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con
istanze 13 luglio 2016 dalla
RE 1 __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro, rispettivamente
CO 1 __________ e
CO 2, __________
giudicando sui reclami del 15 settembre 2016 presentati dalla RE 1
contro le due decisioni emesse il 2 settembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8
marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO
1 per l’incasso di fr. 2'471.50 oltre agli interessi del 9% dal 25
dicembre 2015, indicando quale titolo di credito il “contratto di leasing n. __________. Debitore solidale
con: CO 2, __________”.
Fatti
B. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso anch’esso l’8 marzo 2016 sempre dall’UE
di Mendrisio, la RE 1 ha escusso anche la società CO 2 per l’incasso di fr. 2'471.50 oltre agli interessi del 9% dal 25 dicembre 2015, indicando quale
titolo di credito il “contratto
di leasing n. __________. Debitore solidale con: CO 1, __________”.
C. Avendo
entrambi i debitori interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze
del 13 luglio 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, le
parti convenute non hanno presentato osservazioni scritte alle istanze.
D. Statuendo con due decisioni del 2 settembre 2016, il Giudice di pace ha
accolto ambedue le istanze, ponendo a carico di ogni escusso le spese processuali di fr. 175.– e un’indennità di fr. 30.– a favore della parte istante.
E. Contro
le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa
Camera con due reclami del 15 settembre 2016 per ottenere, in entrambe le procedure e in via principale, l’assegnazione
di fr. 420.– a titolo di ripetibili (anziché fr. 30.–), e in via subordinata
il rinvio della causa al Giudice di pace per nuovo giudizio sulle ripetibili. Debitamente invitati a presentare osservazioni, i convenuti sono
rimasti silenti.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che
riguardano la stessa parte istante e pongono la medesima questione giuridica.
Si giustifica così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e
di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati
il 15 settembre 2016 contro le sentenze notificate mediante invio per posta
semplice direttamente alla RE 1 al più presto lunedì 5 settembre 2016, in
concreto i reclami sono tempestivi. Il fatto che la notifica sia stata fatta,
in urto con l’art. 137 CPC, direttamente alla reclamante anziché al suo
patrocinatore rimane dunque senza conseguenza.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nelle
due decisioni impugnate il Giudice di pace ha dato integralmente ragione alla parte
istante, attribuendole però, senza motivazione, ripetibili di soli
fr. 30.– benché fosse patrocinata da un avvocato.
3.
Nei
reclami la RE 1 ricorda che secondo la tariffa cantonale per un valore
litigioso di fr. 2'471.50 le
ripetibili possono essere fissate tra fr. 75.– e fr. 432.55
“arrotondati”. Tenuto conto che il dispendio di tempo del suo patrocinatore per
ricevere le sue istruzioni, analizzare gli atti processuali, verificare il pagamento
degli anticipi degli oneri processuali, redigere le istanze di rigetto dell’opposizione
ognuna di cinque pagine e sollecitare l’evasione delle pratiche ammonta a
un’ora e mezza, essa ritiene ragionevole assegnarle in ambedue le procedure un’indennità
per ripetibili di fr. 420.– calcolata secondo il costo di fr. 280.–/ora
stabilito dalle legge per la remunerazione degli avvocati.
4.
In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale
può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado
minimo di complessità della causa (Bohnet,
in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini
in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese
le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.
b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.
107.
CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello
della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a
contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.
95.
CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito
patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella
commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera
questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid.
4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174
del 22 dicembre 2015 consid. 4).
4.1
Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2.
CPC).
a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile
sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di
esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure
speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il
20% e il 70% dell’importo calcolato secondo
il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza
della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo
impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.
11.
cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o
le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e
nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa
lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti
(art. 13 cpv. 1 RTar).
b) Nel caso specifico, avuto riguardo al
valore litigioso di fr. 2'471.50 in
entrambe le procedure, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere
fissate tra fr. 75.– (15% x 20% di fr. 2'471.50) e fr. 435.–
(25% x 70% di fr. 2'471.50) arrotondati. Non
risulta, d’altronde, che le cause in esame abbiano richiesto un dispendio
manifestamente inferiore o superiore a quello usuale in una causa di rigetto
dell’opposizione con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi
delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una
deroga, verso l’alto o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di
legge. Ora, l’impegno del patrocinatore dell’istante supera evidentemente i fr. 30.–
riconosciuti dal Giudice di pace (corrispondenti a circa 6½ minuti secondo la
tariffa di fr. 280.– l’ora). Pur ricordato il potere d’apprezzamento
riconosciuto al giudice di prime cure nel determinare spese e ripetibili, nel
caso in esame le decisioni impugnate ledono manifestamente la tariffa, siccome
stabiliscono senz’alcuna motivazione un onorario inferiore al minimo, già molto
modesto, di fr. 75.– da essa fissato. Le cause essendo mature per il
giudizio, la Camera può statuire essa stessa sulla questione senza rinviarle al
Giudice di pace (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), conformemente a quanto postulato
dalla reclamante in via principale.
4.2
In prima sede l’escutente non ha
specificato l’importo richiesto a titolo d’indennità, ma nei reclami chiede la
rifusione di fr. 420.– complessivi per ogni procedura, che rappresentano un’ora
e mezza di lavoro in base alla tariffa di fr. 280.–/ora. Sennonché trattandosi
di due cause del tutto simili, che si distinguono tra di esse quasi
esclusivamente dal nome dei condebitori solidali, non si giustifica di
riconoscere più di un’ora di lavoro per ogni causa, pari a ripetibili di
fr. 280.– in un caso come nell’altro. Ciò appare una partecipazione adeguata
all’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse della cliente
(art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14
cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato
una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. I reclami vanno quindi parzialmente
accolti e i dispositivi n. 2 delle due sentenze impugnate riformati in tal
senso.
5.
Premesso che i valori litigiosi in questa sede sono pari
a fr. 390.–, ossia alla differenza tra l’indennità di fr. 30.–
assegnata dal Giudice di pace e quella di fr. 420.– chiesta dalla reclamante, la tassa
del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), e le ripetibili, il cui importo pieno non potrebbe ragionevolmente
essere inferiore a una mezz’ora di lavoro, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv.
2.
CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), i valori litigiosi, come detto di fr. 390.–, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. __________ è parzialmente
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così
riformato:
2. La tassa di giustizia di
fr. 175.– da anticipare dalla parte istante è posta a carico di CO 1, che
rifonderà alla RE 1 fr. 280.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di
fr. 30.– e per i restanti fr. 70.– a carico di CO 1, che rifonderà
alla RE 1 fr. 50.– per ripetibili ridotte.
3. Il reclamo nella causa n. __________ è parzialmente
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così
riformato:
2. La tassa di giustizia di
fr. 175.– da anticipare dalla parte istante è posta a carico della CO 2,
che rifonderà alla RE 1 fr. 280.– per ripetibili.
4. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di
fr. 30.– e per i restanti fr. 70.– a carico della CO 2, che rifonderà
alla RE 1 fr. 50.– per ripetibili ridotte.
5. Notificazione a:
–;
–;
– , ,.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).