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Decisione

14.2016.205

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese di una decisione che respinge una domanda di borsa di studio. Irricevibilità dei fatti nuovi

10 gennaio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2015 prodotta dall’istante, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

interposto dall’escusso contro la reiezione della sua domanda di concessione di

una borsa di studio in vista della sua iscrizione alla Scuola superiore di

informatica di gestione di Bellinzona (SSIG), ponendo a suo carico la tassa di

giustizia di fr. 400.–, costituisce con ogni evidenza un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per

tale importo e per gli interessi di mora del 5% dal 17 gennaio 2016;

che

tale decisione è infatti esecutiva – addirittura è passata in giudicato – e d’altronde

RE 1 non sostiene, per avventura, di averla tempestivamente impugnata con un

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che

il reclamo è così infondato e come tale da respingere;

che

si volesse anche ammettere, per ipotesi, le allegazioni contenute nel reclamo,

ad ogni modo l’esito non muterebbe;

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, in effetti, l’escusso può opporsi

al rigetto definitivo solo ove provi con documenti che dopo la sentenza il

debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero

dimostri che è prescritto;

che

nella fattispecie in sostanza – secondo RE 1 – la tassa posta in esecuzione è

illecita, in quanto fondata su un’infor­­mazione falsa, essendo la SSIG, a suo

parere, una scuola di perfezionamento e di riqualifica professionale e i medici

specialisti avendo stabilito ch’egli necessita di una riqualifica in seguito a una menomazione dell’udito, per cui è all’esame

una sua domanda all’assicurazione per l’invalidità volta all’ottenimento di

mezzi ausiliari;

che tale censura però non rientra tra quelle proponibili nel

senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF, ma sarebbe semmai dovuta essere proposta con un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che

anche sotto questo profilo il reclamo si rivela comunque infondato;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

Considerandi

(art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si pone problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede;

che

vista la sua soccombenza la richiesta di RE 1 intesa alla concessione di un’indennità di fr. 500.– diventa senza oggetto, mentre le pretese di

risarcimento di fr. 50'000.– per torto morale e di concessione della borsa

di studio da lui richiesta esulano dalla competenza di questa Camera, limitata

alla verifica della validità della decisione di rigetto dell’opposizione;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 404.95,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

– Dipartimento

delle finanze e dell’economia,

Sezione

delle finanze, Piazza Governo, Bellinzona.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).