14.2016.205
Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese di una decisione che respinge una domanda di borsa di studio. Irricevibilità dei fatti nuovi
10 gennaio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.205
Lugano
10 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. 0167-2016-S (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di
Bellinzona promossa con istanza 19 luglio 2016 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 Settembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 15 settembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 maggio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 400.– oltre agli interessi del 5% dal 14 aprile 2016 e di fr. 4.95,
indicando quali titoli di credito la "fattura no 2015 __________ del 16 dicembre 2015 + interessi al
5.00% calcolati dal 15.01.2016" e gli "interessi calcolati fino al
13.04.2016";
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 luglio
2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Bellinzona a concorrenza di fr. 400.–
oltre a fr. 9.35 per gli interessi maturati sino al 3 luglio 2016 e agli
interessi correnti del 5% dal 4 luglio 2016;
che
nel termine impartito, RE 1 non ha presentato osservazioni
scritte all’istanza;
che statuendo con decisione del 15 settembre 2016, il Giudice di pace
ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–
e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 19 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento, come quello della tassa di fr. 400.–
oggetto dell’istanza, della tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–
e dell’indennità di fr. 25.–, postulando inoltre in suo favore un’indennità
di fr. 500.– “per la
perdita di tempo e per il lavoro svolto (essendo invalido) per i ricorsi” nonché un risarcimento per torto morale di fr. 50'000.– e la
concessione della borsa di studio che l’istante gli ha rifiutato con la
decisione all’origine della tassa posta in esecuzione;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 19 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 16 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nel caso specifico il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede
sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e tutti i documenti
acclusi allo stesso sono irricevibili in questa sede e non possono essere considerati
ai fini del giudizio;
che
per il resto la risoluzione n. __________ del 21 ottobre
Fatti
2015 prodotta dall’istante, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
interposto dall’escusso contro la reiezione della sua domanda di concessione di
una borsa di studio in vista della sua iscrizione alla Scuola superiore di
informatica di gestione di Bellinzona (SSIG), ponendo a suo carico la tassa di
giustizia di fr. 400.–, costituisce con ogni evidenza un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per
tale importo e per gli interessi di mora del 5% dal 17 gennaio 2016;
che
tale decisione è infatti esecutiva – addirittura è passata in giudicato – e d’altronde
RE 1 non sostiene, per avventura, di averla tempestivamente impugnata con un
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che
il reclamo è così infondato e come tale da respingere;
che
si volesse anche ammettere, per ipotesi, le allegazioni contenute nel reclamo,
ad ogni modo l’esito non muterebbe;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, in effetti, l’escusso può opporsi
al rigetto definitivo solo ove provi con documenti che dopo la sentenza il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
dimostri che è prescritto;
che
nella fattispecie in sostanza – secondo RE 1 – la tassa posta in esecuzione è
illecita, in quanto fondata su un’informazione falsa, essendo la SSIG, a suo
parere, una scuola di perfezionamento e di riqualifica professionale e i medici
specialisti avendo stabilito ch’egli necessita di una riqualifica in seguito a una menomazione dell’udito, per cui è all’esame
una sua domanda all’assicurazione per l’invalidità volta all’ottenimento di
mezzi ausiliari;
che tale censura però non rientra tra quelle proponibili nel
senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF, ma sarebbe semmai dovuta essere proposta con un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che
anche sotto questo profilo il reclamo si rivela comunque infondato;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
Considerandi
(art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si pone problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede;
che
vista la sua soccombenza la richiesta di RE 1 intesa alla concessione di un’indennità di fr. 500.– diventa senza oggetto, mentre le pretese di
risarcimento di fr. 50'000.– per torto morale e di concessione della borsa
di studio da lui richiesta esulano dalla competenza di questa Camera, limitata
alla verifica della validità della decisione di rigetto dell’opposizione;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 404.95,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
–;
– Dipartimento
delle finanze e dell’economia,
Sezione
delle finanze, Piazza Governo, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).