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Decisione

14.2016.206

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Copia del contratto di locazione incompleta senza la pagina con le firme. Carente identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo e il creditore designat

17 novembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il Pretore ha inoltre rilevato che non vi è identità tra il creditore

menzionato sulla prima pagina del contratto (la D__________ SA di __________) e

l’escutente (RE 1), ciò che costituisce un motivo supplementare per respingere

l’istanza;

che

nel reclamo la RE 1 non si determina su queste motivazioni ma si limita a

produrre il contratto di locazione completo (doc. A), comprensivo di sei

pagine, di cui l’ultima è firmata dall’escussa, una scheda contabile (doc. B) e

uno scritto del 26 novembre 2011 in cui un rappresentante della CO 1 comunica

che i soci sono disposti a stipulare un contratto di locazione di due anni per

una pigione di fr. 3'000.– mensili (doc. C);

che,

come visto, questi documenti, siccome prodotti per la prima volta in sede di

reclamo, sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC) e non possono pertanto essere

presi in considerazione;

che

invece i documenti prodotti in prima sede, come rettamente accertato dal

Pretore, non costituiscono un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF;

che

in particolare la copia del contratto allegata all’istanza (doc. B), sprovvista

delle ultime due pagine, non riveste le caratteristiche di un atto pubblico e

Considerandi

non reca la firma manoscritta di un rappresentante della convenuta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v.

sentenza della CEF 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b);

che

inoltre, contrariamente a quanto esige la giurisprudenza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1), non vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo

(la RE 1) e il creditore designato nel contratto invocato quale titolo di

rigetto (la D__________ SA) né l’istante ha prodotto la prova che le pretese

poste in esecuzione le siano state cedute dalla D__________ SA;

che

il reclamo è infondato e va respinto anche per questo secondo motivo;

che

nondinmeno la decisione che respinge l’istanza di rigetto dell’opposizione non

acquisisce regiudicata in merito all’esisten­za della pretesa litigiosa (DTF

136.

III 587 consid. 2.3), e, di conseguenza, non impedisce all’escutente di chiedere

di nuovo il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti

idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare alla

precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5);

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'400.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).