14.2016.206
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Copia del contratto di locazione incompleta senza la pagina con le firme. Carente identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo e il creditore designat
17 novembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.206
Lugano
17 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.3288 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 giugno 2016
da
RE 1
(rappr. da della RA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 14 settembre 2016 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 13 settembre 2016 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18
maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1
per l’incasso di fr. 3'200.– oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2016
e di fr. 3'200.– oltre agli interessi del 5% dal 7 aprile 2016, indicando
quali titoli di credito gli affitti dei mesi di marzo e aprile del 2016;
che
avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13
giugno 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 agosto 2016;
che statuendo con decisione del 13 settembre 2016, il Pretore ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 150.–
senza assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2016 postulandone implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC), sicché presentato il 14 settembre 2016 contro la sentenza notificata alla
rappresentante della RE 1 lo stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), essendo inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice
pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione
sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata;
che
nella fattispecie il Pretore ha respinto l’istanza dopo avere accertato che il
contratto di locazione prodotto dalla RE 1, in base al quale essa procede, è
privo dell’ultima pagina e quindi della firma dell’escussa, sicché non
costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF e di
conseguenza non rappresenta un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
Fatti
il Pretore ha inoltre rilevato che non vi è identità tra il creditore
menzionato sulla prima pagina del contratto (la D__________ SA di __________) e
l’escutente (RE 1), ciò che costituisce un motivo supplementare per respingere
l’istanza;
che
nel reclamo la RE 1 non si determina su queste motivazioni ma si limita a
produrre il contratto di locazione completo (doc. A), comprensivo di sei
pagine, di cui l’ultima è firmata dall’escussa, una scheda contabile (doc. B) e
uno scritto del 26 novembre 2011 in cui un rappresentante della CO 1 comunica
che i soci sono disposti a stipulare un contratto di locazione di due anni per
una pigione di fr. 3'000.– mensili (doc. C);
che,
come visto, questi documenti, siccome prodotti per la prima volta in sede di
reclamo, sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC) e non possono pertanto essere
presi in considerazione;
che
invece i documenti prodotti in prima sede, come rettamente accertato dal
Pretore, non costituiscono un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82
cpv. 1 LEF;
che
in particolare la copia del contratto allegata all’istanza (doc. B), sprovvista
delle ultime due pagine, non riveste le caratteristiche di un atto pubblico e
Considerandi
non reca la firma manoscritta di un rappresentante della convenuta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v.
sentenza della CEF 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b);
che
inoltre, contrariamente a quanto esige la giurisprudenza (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1), non vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo
(la RE 1) e il creditore designato nel contratto invocato quale titolo di
rigetto (la D__________ SA) né l’istante ha prodotto la prova che le pretese
poste in esecuzione le siano state cedute dalla D__________ SA;
che
il reclamo è infondato e va respinto anche per questo secondo motivo;
che
nondinmeno la decisione che respinge l’istanza di rigetto dell’opposizione non
acquisisce regiudicata in merito all’esistenza della pretesa litigiosa (DTF
136.
III 587 consid. 2.3), e, di conseguenza, non impedisce all’escutente di chiedere
di nuovo il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti
idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare alla
precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5);
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'400.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).