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Decisione

14.2016.207

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esame d’ufficio dell’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio o definitivo. Limiti dell’esame. Bollettini di lavoro. Pagamento di un acconto

31 gennaio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 agosto

2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo della Rovana. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 24 agosto 2016, cui l’istante ha replicato per scritto l’8 settembre 2016, confermando

la sua domanda.

C. Statuendo con decisione del 16 settembre 2016, la Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione interposta

dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 27 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento. Nell’atto 30

settembre 2016 di trasmissione dell’incarto, la Giudice di pace ha precisato di

avere in particolare valutato le osservazioni della

convenuta sotto l’a­spetto tecnico chiedendo informazioni verbali a un suo idraulico

di fiducia. Nella sua risposta al reclamo del 27 gennaio 2017 la CO 1 ha

ribadito quanto già sostenuto davanti al primo giudice.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 settembre 2016 contro la

sentenza notificata alla RE 1 il 21 settembre, in concreto

il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, la Giudice di pace si è limitata a considerare che “i mezzi di prova prodotti sono conformi e

veritieri” e a richiamare segnatamente gli art. 80 e

81.

LEF per giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo

dedotto in esecuzione.

4.

Nel

reclamo la RE 1 chiede l’annul­­lamento della decisione impugnata affermando di

non essere disposta a pagare “lavori

fatti male”, e rinvia al riguardo alla documentazione

prodotta in prima sede.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie, sia il primo giudice sia le parti hanno perso di vista che la

procedura di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria secondo gli art. 80

segg. LEF ha quale unico scopo di appurare se l’istante – il creditore –

dispone nei confronti del con­venuto – il debitore – di un titolo che giustifica il rigetto dell’oppo­sizione

interposta da quest’ultimo (sopra consid. 2). In virtù del­l’art. 80 LEF sono

titoli di rigetto definitivo le decisioni giudiziarie o amministrative

esecutive che condannano il debitore a pagare il credito posto in esecuzione,

mentre per l’art. 82 cpv. 1 LEF sono titoli di rigetto provvisorio gli

atti pubblici (in particolare gli atti notarili) e i riconoscimenti del debito

posto in esecuzione firmati dal debitore. Il giudice non può – e non deve –

verificare se la pretesa fatta valere dall’istante esiste davvero (per di più

interpellando un terzo all’insaputa delle parti). Il suo esame dei mezzi di prova

prodotti dall’istante deve limitarsi al controllo dell’esi­stenza di un titolo

di rigetto nel senso appena ricordato. Se il giu­dice respinge l’istanza di

rigetto provvisorio, al creditore rimane la possibilità di far accertare la

propria pretesa in una procedura ordinaria e di ottenere così il rigetto definitivo dell’opposizione

(art. 79 LEF); se invece il giudice accoglie l’istanza, sarà il debitore a

dover inoltrare un’azione ordinaria di disconoscimento di debito (art.

83.

cpv. 2 LEF) ove intenda fermare definitivamente l’esecuzione.

5.2

Tornando

al caso in esame, la CO 1 ha presentato alla Giudice di pace una “domanda di rigetto dell’opposizione in virtù degli articoli 80/82

LEF” (doc. A1),

fondata su una fattura (doc. A2) e due bollettini di lavoro (doc. A3

e A4). Poiché questi documenti non sono evidentemente delle

decisioni giudiziarie o amministrative, l’unica questione da risolvere era

quella di sapere se essi sono assimilabili a un riconoscimento di debito nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

a) Ora,

secondo la giurisprudenza costituisce un tale riconoscimento l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO

(sentenza della CEF 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b), da cui si evince la sua volontà di pagare (o

perlomeno di riconoscere) al­l’escutente, senza riserve né condizioni, una

somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139

III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’im­­porto

riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti

già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III

302.

consid. 2.3.1) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente

dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in

Rep 1989, pag. 338 con rif.). Di conseguenza, un bollettino di consegna

sottoscritto dal compratore è considerato un riconoscimento di debito solo se

sullo stesso figura la quantità e il genere della merce fornita unitamente al

prezzo totale o almeno unitario, oppure se rinvia esplicitamente a un tariffario noto all’escusso

(sentenze della CEF 14.2016.11 del 19 aprile 2016 consid. 5.1 e 14.2012.52 dell’11 maggio 2012

consid. 9).

b) Nel

caso specifico i bollettini di lavoro sottoscritti dall’insorgente (doc. A3 e A4) non recano il prezzo delle prestazioni fornite né

rinviano a un tariffario. Con la sua

firma la RE 1 non ha quindi riconosciuto, neppure indirettamente,

di dovere l’importo di fr. 2'036.40

posto in esecuzione. Quanto alla fattura del 15 luglio 2015 (doc. A2), essa non è firmata dalla

convenuta. Il pagamento di un acconto potrebbe tutt’al più essere considerato

come un riconoscimento (tacito) per atti concludenti del debito posto in

esecuzione ma in difetto della forma scritta non rappresenta un titolo di rigetto (provvisorio) dell’oppo­­sizione (sentenza della CEF 14.2016.141 del 17

novembre 2016 consid. 5). Stando così le cose, la Giudice di pace avrebbe dovuto

respingere l’istanza (ciò che lo dispensava di esaminare le eccezioni sollevate

dalla RE 1 ai sensi

dell’art. 82 cpv. 2 LEF, in particolare quella fondata sull’asserita

accettazione tacita da parte dell’istante

della proposta dell’escus­­sa di pagare fr. 2'000.– a saldo di ogni

pretesa). Il reclamo va di conseguenza accolto e la sentenza impugnata riformata

nel senso della reiezione dell’istanza, ferma restando la facoltà per la CO 1

di far valere le proprie pretese in procedura ordinaria (v. sopra consid. 2 e

5.

).

6.

In

entrambe le sedi le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, la RE 1 non avendo formulato né motivato

(nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) alcuna domanda al riguardo né in

prima né in seconda sede.

7.

Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 2'036.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. [abrogato]

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo della Rovana.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).