14.2016.208
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di richiesta di garanzie fiscali
10 novembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.208
14.2016.209
14.2016.210
Lugano
10 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Riviera promossa con istanze 27 marzo 2012 rispettivamente da
CO 1,
CO 2,
CO 1
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
(patrocinato dall’ PA 1, __________)
giudicando sui tre reclami del 29 settembre 2016 presentati da RE 1
contro le tre decisioni emesse dal Pretore il 15 settembre 2016;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 marzo 2012 dall’Ufficio d’esecuzione e fallimenti (UEF) di Riviera, lo CO 1 ha
escusso RE 1 per la prestazione di garanzie di fr. 555'000.–
oltre agli interessi del 2.5% dal 9 marzo 2012, indicando quale titolo di
credito la richiesta di garanzie dell’8 marzo 2012 (relativa all’imposta
comunale per gli anni dal 2001 al 2009 oltre all’imposta suppletoria comunale,
multa compresa).
Fatti
B. Mediante
precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UEF di Riviera sempre il 14 marzo
2012, la CO 2 ha escusso lo stesso RE 1 per la prestazione di garanzie di fr. 450'000.–
oltre agli interessi del 3% dal 9 marzo 2012 e di fr. 300.–, indicando
quale titolo di credito la richiesta di garanzie dell’8 marzo 2012 (relativa
all’imposta federale diretta per gli anni dal 2001 al 2009 oltre all’imposta
suppletoria federale, multa compresa).
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso
ancora il 14 marzo 2012 dall’UEF di Biasca, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per la prestazione di garanzie di fr. 470'000.– oltre agli
interessi del 2.5% dal 9 marzo 2012 e di fr. 300.–, indicando quale titolo
di credito la richiesta di garanzie dell’8 marzo 2012 (relativa all’imposta comunale
per gli anni dal 2001 al 2009 oltre all’imposta suppletoria comunale, multa
compresa).
D. Avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi,
con istanze del 27 marzo 2012 gli enti istanti ne hanno chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura del Distretto di Riviera. All’udienza del 29 maggio
2012, la parte convenuta si è opposta
alle istanze. Le cause sono poi state sospese a richiesta delle istanti con
decisione dell’11 giugno 2012.
E. Statuendo con tre decisioni del 15 settembre 2016, il Pretore ha
accolto tutte e tre le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in ognuna delle cause le
spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore
di ciascuna delle parti istanti.
F. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con tre reclami del 29 settembre 2016 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione delle tre istanze. Stante l’esito del giudizio
odierno, i reclami non sono stati notificati alle controparti per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame sono diretti contro decisioni di analogo contenuto emesse
contro il medesimo reclamante e sono motivati allo stesso modo. Per motivi di
economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di
statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentati il 29 settembre 2016 contro le sentenze notificate al patrocinatore
di RE 1 il 19 settembre, in concreto i reclami sono tempestivi.
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni di richiesta di
garanzie sono in virtù dell’art. 169 LIFD immediatamente esecutive e
costituiscono quindi validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione
giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, non avendo l’escusso provato di avere
impugnato le dette decisioni né di avere ottenuto l’effetto sospensivo. Onde l’accoglimento
delle tre istanze.
4.
Nei
reclami RE 1 ribadisce che secondo lui le decisioni di prestazione di garanzie
fiscali non diventano titoli di rigetto definitivo prima di passare in
giudicato, altrimenti il contribuente potrebbe essere esposto a un pignoramento
o addirittura alla vendita agli incanti dei beni pignorati sulla base di una
decisione che potrebbe ancora essere annullata in sede giudiziaria. Orbene,
egli ricorda che i suoi ricorsi interposti il 10 aprile 2012 sono tuttora pendenti.
Postula di conseguenza l’annullamento delle tre sentenze impugnate e la reiezione
delle istanze.
5.
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
5.1
Per
le imposte dirette, invero, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive
le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244
cpv. 3 LT). Ciò però non vale per le decisioni di richiesta di garanzie, le
quali per legge sono “immediatamente esecutiv[e]”, esplicano nella procedura d’esecuzione
“gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva” (art. 169 cpv. 1
LIFD e 248 cpv. 1 LT) e non sono sospese per legge da un ricorso inoltrato dal
contribuente (art. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT).
5.2
Per
quanto riguarda la fattispecie, non fa quindi alcun dubbio che le decisioni di
richiesta di garanzie prodotte dagli istanti sono esecutive nel senso dell’art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF e costituiscono così validi titoli di rigetto definitivo
delle opposizioni interposte dal reclamante, il quale non contesta che al suo
ricorso del 10 aprile 2012 non è stato concesso effetto sospensivo. D’altronde,
il riferimento all’autore (Hans Frey,
Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte
Bundessteuer (DBG), 2009, pagg. 165 e 283) citato dal reclamante nelle sue
osservazioni alle istanze non è pertinente, perché il legislatore, in occasione
dell’introduzione del Codice di procedura civile federale e della revisione
dell’art. 80 LEF nel 2011, ha corretto l’interpretazione allora in vigore
(DTF 131 III 89 consid. 3.2; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 1a ed. 1998, n.
7.
e 110-111 ad art. 80 vLEF), precisando che, come risulta
dal testo di quella norma, è già un titolo di rigetto definitivo la decisione
esecutiva seppur non ancora passata in giudicato (cfr. art. 336 cpv. 1 lett. b CPC e 79 nLEF;
Messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 312 D-CPC in: FF 2006 6746;
sentenza della CEF 14.2012.206 del 24 gennaio 2013 consid. 3; 14.2011.96 del 16
agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 e 110-111 ad art. 80 LEF). E ciò vale per le
cause di rigetto definitivo dell’opposizione, come quelle in esame, introdotte
dopo il 1° gennaio 2011 (sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015
consid. 5), in particolare quando il credito posto in esecuzione è una
richiesta di garanzie fiscali (sentenza della CEF 14.2012.85 del 14
giugno 2013 citata con precisione dal primo giudice contrariamente a quanto
sbadatamente allegato dal reclamante). È del resto sensato che le decisioni di
richiesta di garanzie possano essere eseguite immediatamente per assicurare l’effettività
della loro funzione di garanzia. Infondati, i reclami vanno di conseguenza respinti.
6.
Le tasse del presente giudizio, stabilite
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto dell’analogia
delle tre cause in esame, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati
per osservazioni, non essendo incorsi in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di ognuna delle tre
cause supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa promossa dallo CO 1
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
2. Il reclamo nella causa promossa dalla CO 2 è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Il reclamo nella causa promossa dal CO 1 è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).