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Decisione

14.2016.212

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione d’indennità di disoccupazione indebitamente percepite. Eccezioni di rinuncia parziale al credito e di concessione di una dilazione di pag

19 gennaio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio

2016 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione ne ha chiesto

il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine

impartito, la parte convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 agosto 2016.

C. Statuendo con decisione del 20 settembre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senza assegnare

ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza in via principale, e la concessione della facoltà

di pagare l’importo reclamato in rate di fr. 100.– mensili in via

subordinate. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 3 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 settembre, in

concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la documentazione prodotta dall’istante

costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e che le allegazioni

addotte dal convenuto nelle proprie osservazioni, afferenti al merito della

vertenza, esulano dai margini del potere cognitivo del giudice del rigetto del­l’opposizione,

al quale compete unicamente esaminare le eccezioni che rientrano tra quelle

enumerate all’art. 81 cpv. 1 LEF.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che il 22 settembre 2015 la procedente gli ha chiesto la

restituzione dell’importo “glo­bale

e onnicomprensivo” di soli fr. 1'690.– (e non dei

fr. 8'244.10 ora richiesti). Inoltre il 17 febbraio 2016 il calcolatore

del servizio incassi della cassa procedente gli avrebbe suggerito telefonicamente

“di fare opposizione per

permettere l’approvazione nelle corrette tempistiche, della rateizzazione

proposta dal convenuto di fr. 100.– mensili fino al raggiungimento del

totale reclamato”, senza poi che sia stato mai

statuito sulla sua richiesta di dilazione.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

Nella

fattispecie, il reclamante non contesta, ed è pacifico, che la decisione del 2

maggio 2011, con cui la Cassa cantonale di assicurazione contro la

disoccupazione ha ordinato a RE 1 di restituire le indennità di disoccupazione

da lui indebitamente percepite da agosto a dicembre del 2009 per complessivi fr. 8'244.10

(doc. B accluso all’istanza) sia esecutiva, il Presidente del Tribunale

cantonale delle assicurazioni (TCA), con sentenza del 24 maggio 2012 (doc. C)

rimasta inimpugnata (doc. D), avendo respinto il ricorso interposto dall’assicurato

contro la decisione 28 giugno 2011 della Cassa che respingeva l’opposi­­zione

da lui formulata contro l’ordine di restituzione. Tale documentazione

costituisce quindi in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo di fr. 8'244.10 posto

in esecuzione.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III

100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto

definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova

rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su

questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad es. abuso di

diritto, violazione delle regole della buo­na fede), la decisione in

merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

6.2

RE

1.

argomenta che il 22 settembre 2015 la procedente gli ha imposto la

restituzione dell’importo globale e onnicomprensivo di fr. 1'690.–,

alludendo così a una rinuncia della stessa alla differenza tra questo importo e

quello indicato nella decisione del 2 maggio 2011. Ora è ben vero che nello

scritto del 22 settembre 2015 la procedente, dopo aver evidenziato che “il 23 giugno 2015 il Tribunale federale ha confermato

la decisione 2 maggio 2011 di restituzione della somma di fr. 8'244.10

percepita indebitamente (in realtà esso ha dichiarato inammissibile il ricorso

interposto dall’assicurata contro la sentenza del TCA che respingeva la sua

opposizione alla decisione di rifiuto di condono, v. doc. G e H), ha assegnato

all’escusso un termine per provvedere alla restituzione di soli fr. 1'690.–

(doc. 5). Non v’è motivo di dubbio però che ciò sia il frutto di un evidente

e irrilevante errore di battitura (lapsus machinae). Infatti, in quella

lettera la procedente ha indicato per ben due volte la somma di fr. 8'244.10

da lei stabilita con la decisione del 22 settembre 2015 e confermato fino all’ultima

istanza cantonale senza alludere ad alcun motivo per cui avrebbe inteso ridurre

la propria pretesa. Appena due settimane dopo, la Cassa ha poi prontamente

corretto la sua richiesta con uno scritto dell’8 ottobre 2015 esplicitamente

volto ad annullare e sostituire quello precedente, con cui ha ribadito la sua

intera pretesa tesa alla restituzione di fr. 8'244.10 (doc. I). A fronte

anche dell’assenza di qualsiasi ulteriore elemento che possa far ritenere che

la creditrice abbia rinunciato a una parte del suo credito, l’eccezione

di RE 1 non meritava – e non merita tuttora – protezione.

6.3

Il

reclamante allega inoltre che dopo la notifica del precetto esecutivo un

funzionario della procedente gli avrebbe suggerito di fare opposizione per

permettere l’approvazione della sua proposta di rateazione. Sennonché con tale

allegazione RE 1 ancora una volta allude solo alla concessione di una dilazione

senza dimostrare di averla effettivamente ottenuta. Dalla sua stessa affermazione,

rimasta peraltro allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio,

risulta tutt’al più che la formulazione di un’opposizione fosse il presupposto

per la futura concessione di una dilazione, ma neppure il reclamante pretende

che la sua domanda di rateazione, anch’essa solo allegata ma non provata, sia

stata accolta dalla Cassa. Tutto ciò non è evidentemente sufficiente per ritenere rigorosamente provata,

come richiesto nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizio­­ne (cfr. consid.

6), una proroga del termine di pagamento. La decisione

impugnata va quindi confermata. Neppure la conclusione subordinata può infatti

essere accolta, il giudice del rigetto non essendo abilitato a concedere una

rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (ma solo ad accogliere

o a respingere l’istanza). Una dilazione autoritativa può eventualmente entrare

in considerazione solo allo stadio della realizzazione e alle condizioni

dell’art. 123 LEF.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 8'244.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– Cassa

cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).