14.2016.212
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione d’indennità di disoccupazione indebitamente percepite. Eccezioni di rinuncia parziale al credito e di concessione di una dilazione di pag
19 gennaio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.212
Lugano
19 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.3399 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 luglio 2016
da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, Bellinzona
contro
RE 1
(c/o avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 settembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 febbraio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'244.10, indicando
quale titolo di credito la “decisione
di restituzione del 02.05.2011 quale indennità di disoccupazione”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio
2016 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione ne ha chiesto
il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine
impartito, la parte convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 agosto 2016.
C. Statuendo con decisione del 20 settembre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senza assegnare
ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza in via principale, e la concessione della facoltà
di pagare l’importo reclamato in rate di fr. 100.– mensili in via
subordinate. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 3 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 settembre, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la documentazione prodotta dall’istante
costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e che le allegazioni
addotte dal convenuto nelle proprie osservazioni, afferenti al merito della
vertenza, esulano dai margini del potere cognitivo del giudice del rigetto dell’opposizione,
al quale compete unicamente esaminare le eccezioni che rientrano tra quelle
enumerate all’art. 81 cpv. 1 LEF.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce che il 22 settembre 2015 la procedente gli ha chiesto la
restituzione dell’importo “globale
e onnicomprensivo” di soli fr. 1'690.– (e non dei
fr. 8'244.10 ora richiesti). Inoltre il 17 febbraio 2016 il calcolatore
del servizio incassi della cassa procedente gli avrebbe suggerito telefonicamente
“di fare opposizione per
permettere l’approvazione nelle corrette tempistiche, della rateizzazione
proposta dal convenuto di fr. 100.– mensili fino al raggiungimento del
totale reclamato”, senza poi che sia stato mai
statuito sulla sua richiesta di dilazione.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
Nella
fattispecie, il reclamante non contesta, ed è pacifico, che la decisione del 2
maggio 2011, con cui la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione ha ordinato a RE 1 di restituire le indennità di disoccupazione
da lui indebitamente percepite da agosto a dicembre del 2009 per complessivi fr. 8'244.10
(doc. B accluso all’istanza) sia esecutiva, il Presidente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA), con sentenza del 24 maggio 2012 (doc. C)
rimasta inimpugnata (doc. D), avendo respinto il ricorso interposto dall’assicurato
contro la decisione 28 giugno 2011 della Cassa che respingeva l’opposizione
da lui formulata contro l’ordine di restituzione. Tale documentazione
costituisce quindi in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo di fr. 8'244.10 posto
in esecuzione.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III
100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su
questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad es. abuso di
diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in
merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
6.2
RE
1.
argomenta che il 22 settembre 2015 la procedente gli ha imposto la
restituzione dell’importo globale e onnicomprensivo di fr. 1'690.–,
alludendo così a una rinuncia della stessa alla differenza tra questo importo e
quello indicato nella decisione del 2 maggio 2011. Ora è ben vero che nello
scritto del 22 settembre 2015 la procedente, dopo aver evidenziato che “il 23 giugno 2015 il Tribunale federale ha confermato
la decisione 2 maggio 2011 di restituzione della somma di fr. 8'244.10
percepita indebitamente (in realtà esso ha dichiarato inammissibile il ricorso
interposto dall’assicurata contro la sentenza del TCA che respingeva la sua
opposizione alla decisione di rifiuto di condono, v. doc. G e H), ha assegnato
all’escusso un termine per provvedere alla restituzione di soli fr. 1'690.–
(doc. 5). Non v’è motivo di dubbio però che ciò sia il frutto di un evidente
e irrilevante errore di battitura (lapsus machinae). Infatti, in quella
lettera la procedente ha indicato per ben due volte la somma di fr. 8'244.10
da lei stabilita con la decisione del 22 settembre 2015 e confermato fino all’ultima
istanza cantonale senza alludere ad alcun motivo per cui avrebbe inteso ridurre
la propria pretesa. Appena due settimane dopo, la Cassa ha poi prontamente
corretto la sua richiesta con uno scritto dell’8 ottobre 2015 esplicitamente
volto ad annullare e sostituire quello precedente, con cui ha ribadito la sua
intera pretesa tesa alla restituzione di fr. 8'244.10 (doc. I). A fronte
anche dell’assenza di qualsiasi ulteriore elemento che possa far ritenere che
la creditrice abbia rinunciato a una parte del suo credito, l’eccezione
di RE 1 non meritava – e non merita tuttora – protezione.
6.3
Il
reclamante allega inoltre che dopo la notifica del precetto esecutivo un
funzionario della procedente gli avrebbe suggerito di fare opposizione per
permettere l’approvazione della sua proposta di rateazione. Sennonché con tale
allegazione RE 1 ancora una volta allude solo alla concessione di una dilazione
senza dimostrare di averla effettivamente ottenuta. Dalla sua stessa affermazione,
rimasta peraltro allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio,
risulta tutt’al più che la formulazione di un’opposizione fosse il presupposto
per la futura concessione di una dilazione, ma neppure il reclamante pretende
che la sua domanda di rateazione, anch’essa solo allegata ma non provata, sia
stata accolta dalla Cassa. Tutto ciò non è evidentemente sufficiente per ritenere rigorosamente provata,
come richiesto nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. consid.
6), una proroga del termine di pagamento. La decisione
impugnata va quindi confermata. Neppure la conclusione subordinata può infatti
essere accolta, il giudice del rigetto non essendo abilitato a concedere una
rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (ma solo ad accogliere
o a respingere l’istanza). Una dilazione autoritativa può eventualmente entrare
in considerazione solo allo stadio della realizzazione e alle condizioni
dell’art. 123 LEF.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 8'244.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– Cassa
cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).