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Decisione

14.2016.213

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Appalto. Eccezione d’inadempimento di una delle prestazioni pattuite. Onere della prova

2 febbraio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 marzo 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, l’CO 1 ora in liquidazione (in seguito alla decisione di

scioglimento adottata il 21 gennaio 2016 dall’assemblea dei soci) ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 1'816.40 oltre agli interessi del 5% dal 23

febbraio 2016, indicando quale titolo di credito la “Fattura __________ + diffide del 12.1.2016,

18.2.2016”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 luglio

2016 l’CO 1 (in seguito: CO 1) ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura

di pace del Circolo di Lugano Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 5 settembre 2016 mentre con replica del 14 settembre

2016, notificata al convenuto con la sentenza, la parte istante ha concluso per

l’accoglimento dell’istanza.

D. Statuendo con decisione 22 settembre 2016, la Giudice di pace ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'730.– (anziché fr. 1'816.40) oltre agli interessi del 5% dal 23

febbraio 2016, ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 200.–. Non sono state assegnate indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento.

Entro il termine impartitole (per errore a nome della sua socia l’CO 1, ma

comunque alla sua sede), la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato lunedì 3 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più

presto il 23 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142

cpv. 3 CPC).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti nuovi prodotti per la

prima volta con il reclamo (doc. D a G) non possono quindi essere presi in

considerazione in questa sede, per tacere del fatto che sono senza rilevanza

per il giudizio odierno.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, la Giudice di pace ha considerato che nel firmare il

bollettino a fine lavoro il convenuto ha accettato “l’istallazione così come descritta per la somma

chiaramente indicata di fr. 3'900.–”. A mente

sua, d’altronde, “non sembra

plausibile che una ditta rifiuti al cliente la documentazione necessaria per

usufruire al meglio del suo operato specialmente se questo si ripercuote sull’incas­­so”. Tenuto conto che RE 1 è un ingegnere informatico con conoscenze al di

sopra di quelle di un cliente qualsiasi e ch’egli non ha segnalato problemi di

funzionamento, il primo giudice ha ritenuto che le sue argomentazioni non erano

atte a inficiare il titolo – il bollettino – prodotto dall’istante, e in

definitiva ha rigettato l’opposizione in via provvisoria per la differenza tra

l’im­­porto riconosciuto di fr. 3'900.– e gli acconti già versati, ovvero

per fr. 1'730.–.

4.

Nel

reclamo RE 1 sottolinea che sia l’offerta (bollettino) sia la fattura prodotte

dall’istante indicano la voce “creazione

documentazione tecnica e guida d’uso”, ciò che

significherebbe a suo parere “dare

al cliente lo schema della rete con i relativi indirizzi ip degli apparecchi,

le password amministrative che gli permettono di eseguire le modifiche alla

configurazione ecc.”, e non semplicemente consegnare

una documentazione generica consultabile sul sito del produttore o comunicare

la password. Esisterebbero anche carenze inerenti alle linee guida per tale

impianto, e più precisamente all’omessa comunicazione dell’obbligo di posare,

sugli accessi dell’abitazione del convenuto, cartelli indicanti “proprietà

privata” e “videosorveglianza”. Il reclamante rileva di aver sollecitato

ripetutamente l’escutente al riguardo.

5.

Come visto, l’istante fonda la propria pretesa sul bollettino

__________ sottoscritto il 2 settembre 2015 da

RE 1 per fr. 3'900.– IVA inclusa (doc. B accluso all’istanza). Stante la seconda

diffida del 18 febbraio 2016 (doc. D), lo scoperto complessivo ammontava a

quella data a fr. 1'816.40, dedotti dal “totale parziale IVA incl.” di fr. 4'017.35 (comprensivo delle spese di diffida

di fr. 40.– l’una) gli acconti di fr. 2'170.– (fr. 1'170.–

+ fr. 1'000.–) e il ribasso di fr. 30.95.

5.1

Contrariamente a quanto appurato dal primo

giudice, dal bollettino del 1° settembre 2015 non si evince che il reclamante l’abbia firmato “a fine lavoro”, mancando ad ogni modo una ricevuta

espli­cita in tal senso. Vero è che RE 1 non contesta in

sé l’installazione dell’impianto di videosorveglianza né il suo funzionamento. Ma

egli lamenta, sin dall’installazione (v. doc. 2 accluso alle sue osservazioni

all’istanza), la mancata fornitura della “documentazione tecnica specifica”. Questa è l’unica censura da esaminare in questa sede, mentre quella

relativa all’omessa comunicazione dell’obbligo di posare,

sugli accessi della sua abitazione, cartelli indicanti “proprietà privata” e

“videosorveglianza” risulta nuova – e quindi inammissibile (sopra consid. 1.2)

– dal momento che in prima sede RE 1 si è limitato a specificare che tutte le

spese inerenti a tali provvedimenti sarebbero poi state fatturate all’escutente,

senza accenno a una compensazione, peraltro neppure quantificata.

5.2

Il contratto concluso tra le parti contiene elementi di appalto

e marginalmente di mandato (“formazione

utente”) e ha quindi carattere bilaterale

(Staehelin in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 128-129 ad art. 82 LEF). Ora, in merito all’esecuzione

basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a

prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione

anticipata, è discussa la questione di sapere se l’escusso debba rendere

verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione d’inadempimento

della controprestazione o di suo non corretto adempimento (art. 82 CO) e non

solo asserirla (prassi di Basilea-Campagna), oppure

se è sufficiente per lui contestare l’adempimento

della prestazione promessa dall’escu­­tente in modo non palesemente

insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria allegazione) per

obbligarlo a doverne dimostrare la corretta esecuzione (cosiddetta “Basler

Praxis” [di Basilea-Città]).

Nella sua ultima

giurisprudenza la Camera, come il Tribunale federale, ha lasciato tale questione indecisa (inc. 14.2015.138

del 5 gennaio 2016 RtiD 2016 II 659 n. 47c consid. 7.1 con rinvii), non senza poi precisare che il mancato adempimento delle

prestazioni che l’escutente si è impegnato a eseguire in un contratto

sinallagmatico è un fatto negativo che può essere reso verosimile soltanto con

la sua cooperazione, nel senso ch’egli deve spontaneamente proporre indizi

contrari idonei a rendere verosimile l’effettivo adempimento dei propri

obblighi. Ove egli sia venuto meno a tale incombenza, il giudice del rigetto,

nel quadro della valutazione delle prove, può senza arbitrio ritenere verosimile l’eccezione d’inadempimento sollevata dall’escusso

(sentenza della CEF 14.2015.246 del 28 aprile 2016, RtiD 2016 II 661 n. 48c consid.

6.

).

5.3

Nelle sue osservazioni all’istanza, RE 1 ha allegato di non avere

ricevuto la documentazione specifica riguardante la configurazione del proprio

impianto, contestando che possa essere considerata tale quella consegnatagli

dall’istante, a suo dire parificabile a semplici istruzioni scaricabili dal

sito internet del produttore. Nella raccomandata del 22 marzo 2016 acclusa a

tali osservazioni (doc. 4), egli aveva del resto significato all’istante di non

essere disposto a pagare ore previste per la redazione di una documentazione

che a suo avviso avrebbe dovuto contenere “uno schema esaustivo [dell’impianto] con ip, valore e

credenziali per ogni telecamera, per il registratore di rete, per l’accesso

amministrativo dalla rete, ecc.”.

a) Nella sua replica in prima sede l’CO 1 ha fatto valere di aver inviato all’escusso,

insieme alla fattura del 16 settembre 2015, “tutta la documentazione cartacea esistente prodotta

dalla casa madre __________” contenente un manuale utente relativo alla gestione di tutte le

telecamere di un centinaio di pagine che dà accesso a “tutta la configurazione del sistema tramite accesso a

lui dedicato on line”. E per la Giudice di pace “non sembra plausibile che una ditta rifiuti

al cliente la documentazione necessaria per usufruire al meglio del suo operato

specialmente se questo si ripercuote sull’incasso”.

b) Nel

reclamo, RE 1 ricorda che l’offerta comprendeva una voce “creazione documentazione tecnica e guida all’uso”, che a suo dire include in particolare “lo schema della rete con i relativi indirizzi

ip degli apparecchi [e] le password amministrative che gli permettono di

eseguire le modifiche alla configurazione”. Quale sia

invero il contenuto della documentazione tecnica pattuita dalle parti non è

dato di sapere, sebbene l’interpretazione del reclamante appaia sostenibile.

Sia come sia, sta di fatto che nel trasmettergli il manuale utente l’istante ha

adempiuto solo all’impegno di consegnare al cliente la “guida all’uso”, ma non a

quello di “creazione [della] documentazione

tecnica”. L’istante

accenna sì al fatto che la stessa sarebbe consultabile “online” tramite l’accesso

dedicato al cliente, ma ciò è rimasto una semplice asserzione, che il reclamante

contesta. Agli atti non risulta comunque alcuna documentazione tecnica né copia

della stessa.

c) Non

possono d’altronde essere presunte, come sostenuto dalla Giudice di pace, la

creazione e la consegna al cliente della nota documentazione per il solo fatto

che ciò fosse la condizione per incassare la fattura. Se, infatti, il corretto

adempimento delle prestazioni promesse dall’escutente, benché contestato dall’escus­­so,

dovesse per principio essere presunto, la procedura di rigetto dell’opposizione

diverrebbe superflua. L’accertamento del primo giudice al riguardo si rivela

così manifestamente errato (nel senso dell’art. 320 lett. b CPC), come errata risulta di conseguenza la deduzione giuridica ch’egli ne

trae.

d) In

definitiva, gli atti prodotti dall’CO 1 non configurano un titolo

sufficientemente limpido per giustificare il rigetto dell’opposizi­­one per l’intero

prezzo pattuito dalle parti. Il reclamo va quindi accolto e la sentenza

impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza. Alla procedente rimane comunque impregiudicata la facoltà di

sottoporre la vertenza al giudice del merito (sopra, consid. 2).

6.

In

entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili in prima sede, RE 1 non avendo formulato

domanda al riguardo, mentre la richiesta contenuta nel reclamo va respinta, siccome l’attribuzione

di un’indennità d’inconvenien­­za alla parte non patrocinata da un rappresentante

professionale autorizzato è subordinata alla formulazione di una motivazione

sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale

5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella

fattispecie difetta del tutto.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'816.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 200.–, anticipate dalla parte istante, sono poste

a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a caricoCO 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).