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Decisione

14.2016.214

Fallimento. Istanza dichiarata irricevibile per mancata produzione della comminatoria di fallimento

11 ottobre 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.214

Lugano

11 ottobre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2016.4510 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 settembre 2016 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 28 settembre 2016 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ dell’Uffi­cio

di esecuzione di Lugano, il 22 settembre 2016 RE 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della CO 1 per il

mancato pagamento di fr. 482'238.80 più interessi e spese;

che

con sentenza del 28 settembre 2016, il Pretore ha dichiarato l’istanza

irricevibile, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell’istante,

principalmente perché egli non ha prodotto la comminatoria di fallimento né

risulta esserne stata emessa una nell’esecuzione sulla quale egli fonda l’istanza;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 3 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento

dell’i­­stanza;

che

stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla

Considerandi

controparte per osservazioni;

che

il reclamante ripropone l’argomento, respinto per abbondanza dal Pretore,

secondo cui l’opposizione interposta dall’escussa al noto precetto esecutivo

non sarebbe valida poiché interposta da una persona – __________ – non iscritta

a registro di commercio come rappresentante della CO 1 e non ratificata dall’amministratore

unico con firma individuale __________;

che

il reclamante contesta anche l’altra motivazione sussidiaria espressa dal primo

giudice, sostenendo che il termine di perenzione di 15 mesi dell’art. 166 cpv.

2.

LEF non è scaduto, dal momento che “la azione giudiziale (Inc. n. __________) è ancora […] sub judice”;

che,

per contro, RE 1 non si determina sulla motivazione principale della sentenza

impugnata, fondata sulla mancata produzione di una comminatoria

di fallimento, sicché il reclamo si rivela irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), ricordato che il reclamante deve spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che

ad ogni modo la motivazione principale della decisione impugnata è corretta, siccome

il procedente è tenuto per legge a produrre la comminatoria di fallimento con

la domanda di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF);

che

la sola domanda di continuazione dell’esecuzione prodotta da RE 1 (doc. E) non

è invece sufficiente, per tacere del fatto che è noto a questa Camera, da lui

adita come autorità di vigilanza con un ricorso del 6 ottobre 2016 (inc.

15.2016

), che il 26 settembre l’ufficio d’esecuzione ha rifiutato di

proseguire l’esecuzione perché l’escutente non aveva allegato la prova del

rigetto o del ritiro dell’opposizione (secondo le stesse allegazioni del

reclamante la questione pare del resto tuttora “sub judice”);

che

in queste circostanze si rivela inutile pronunciarsi sulla validità dell’opposizione

al precetto esecutivo (che verrà esaminata nella procedura di ricorso appena

menzionata) né sul termine di perenzione dell’art. 166 cpv. 2 LEF;

che la sentenza impugnata va di

conseguenza confermata, potendosi lasciare aperta la questione se, in mancanza

di uno dei presupposti per la dichiarazione del fallimento, l’istanza avrebbe

dovuto essere respinta anziché dichiarata irricevibile, le conseguenze della reiezione

o dell’irricevibilità essendo nel caso concreto identiche per l’istante, il

quale in entrambi i casi potrebbe, entro il termine di perenzione dell’art. 166

cpv. 2 LEF, ripresentare la domanda di fallimento allegando la comminatoria di

fallimento nel frattempo (e per ipotesi) notificata all’escussa;

che

la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

[RS 281.35]), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).