14.2016.214
Fallimento. Istanza dichiarata irricevibile per mancata produzione della comminatoria di fallimento
11 ottobre 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.214
Lugano
11 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.4510 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 settembre 2016 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 28 settembre 2016 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano, il 22 settembre 2016 RE 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della CO 1 per il
mancato pagamento di fr. 482'238.80 più interessi e spese;
che
con sentenza del 28 settembre 2016, il Pretore ha dichiarato l’istanza
irricevibile, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell’istante,
principalmente perché egli non ha prodotto la comminatoria di fallimento né
risulta esserne stata emessa una nell’esecuzione sulla quale egli fonda l’istanza;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 3 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento
dell’istanza;
che
stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla
Considerandi
controparte per osservazioni;
che
il reclamante ripropone l’argomento, respinto per abbondanza dal Pretore,
secondo cui l’opposizione interposta dall’escussa al noto precetto esecutivo
non sarebbe valida poiché interposta da una persona – __________ – non iscritta
a registro di commercio come rappresentante della CO 1 e non ratificata dall’amministratore
unico con firma individuale __________;
che
il reclamante contesta anche l’altra motivazione sussidiaria espressa dal primo
giudice, sostenendo che il termine di perenzione di 15 mesi dell’art. 166 cpv.
2.
LEF non è scaduto, dal momento che “la azione giudiziale (Inc. n. __________) è ancora […] sub judice”;
che,
per contro, RE 1 non si determina sulla motivazione principale della sentenza
impugnata, fondata sulla mancata produzione di una comminatoria
di fallimento, sicché il reclamo si rivela irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), ricordato che il reclamante deve spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che
ad ogni modo la motivazione principale della decisione impugnata è corretta, siccome
il procedente è tenuto per legge a produrre la comminatoria di fallimento con
la domanda di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF);
che
la sola domanda di continuazione dell’esecuzione prodotta da RE 1 (doc. E) non
è invece sufficiente, per tacere del fatto che è noto a questa Camera, da lui
adita come autorità di vigilanza con un ricorso del 6 ottobre 2016 (inc.
15.2016
), che il 26 settembre l’ufficio d’esecuzione ha rifiutato di
proseguire l’esecuzione perché l’escutente non aveva allegato la prova del
rigetto o del ritiro dell’opposizione (secondo le stesse allegazioni del
reclamante la questione pare del resto tuttora “sub judice”);
che
in queste circostanze si rivela inutile pronunciarsi sulla validità dell’opposizione
al precetto esecutivo (che verrà esaminata nella procedura di ricorso appena
menzionata) né sul termine di perenzione dell’art. 166 cpv. 2 LEF;
che la sentenza impugnata va di
conseguenza confermata, potendosi lasciare aperta la questione se, in mancanza
di uno dei presupposti per la dichiarazione del fallimento, l’istanza avrebbe
dovuto essere respinta anziché dichiarata irricevibile, le conseguenze della reiezione
o dell’irricevibilità essendo nel caso concreto identiche per l’istante, il
quale in entrambi i casi potrebbe, entro il termine di perenzione dell’art. 166
cpv. 2 LEF, ripresentare la domanda di fallimento allegando la comminatoria di
fallimento nel frattempo (e per ipotesi) notificata all’escussa;
che
la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF
[RS 281.35]), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).