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Decisione

14.2016.215

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Attestato di carenza di beni. Interessi di mora e spese esecutive in precedenti procedimenti

31 gennaio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.215

Lugano

31 gennaio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 agosto 2016 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 Settembre 2016 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 marzo 2016 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 10'406.25, indicando quale titolo di credito l’“imposta cantonale (IC) come ACB del

12-01-1998 n. __________ emesso dall’ue di lugano”.

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 agosto

2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5;

che statuendo con decisione del 23 settembre 2016, il Pretore ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e

un’indennità di fr. 100.– a favore del­l’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 4 ottobre 2016, con cui ha ribadito quanto già scritto all’istante il 27 novembre 2015,

ovverossia di essere nullatenente e al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'633.–

mensili, la quale non gli consente di formulare alcuna proposta di pagamento

dell’attestato di carenza di beni emesso circa venticinque anni fa;

che la sentenza impugnata – emanata in

materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 4 ottobre 2016 entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321

cpv. 2 CPC) il reclamo è tempestivo;

che

in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al

rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è

stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri

che è prescritto;

che

nel caso concreto il reclamante si dichiara nullatenente ed evidenzia come la

sua situazione finanziaria attuale, gravata da attestati di carenza di beni e

in continuo peggioramento, lo obblighi con fr. 1'633.– mensili a “fare l’equilibrista per non chiedere aiuti

alla comunità”;

che, tuttavia, censure riguardanti la situazione economica dell’e­­scusso

non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF

– l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o

sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF

14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e

14.2014.173 del 10 settembre 2014);

che

delle difficoltà finanziarie

del reclamante si terrà conto, se

del caso, in sede di pignoramento, il quale potrà vertere unicamente su

eventuali suoi redditi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte

la rendita AVS e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF)

– limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

che

il reclamo si rivela pertanto per lo più infondato, la decisione di tassazione

per l’imposta cantonale del 1992 di fr. 7'524.50 (doc. C) e, per quanto

riguarda le spese esecutive di fr. 262.–, l’attestato di carenza di beni

(doc. B) agli atti, incontestatamente passati in giudicato, costituendo validi

titoli di rigetto definitivo per fr. 7'786.50 (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e

244 cpv. 3 LT);

che

non si può invece estendere il rigetto definitivo agli interessi di mora né

alle spese di diffida menzionati nell’attestato di carenza di beni senza

indicazione dei relativi importi in assenza di produzione dei titoli (decisioni

d’acconto o conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta, diffida) necessari

alla verifica del computo di quegli interessi e spese (sentenze della CEF

14.2016.154 del 10 gennaio 2017 consid. 5.3-5.4; 14.2016.105 del 30 settembre

2016 consid. 5.4/a, 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/b);

che

le spese processuali dell’odierno giudizio andrebbero poste in gran parte a

carico del reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le condizioni economiche

presumibilmente difficili in cui egli versa (contro di lui sono sati rilasciati

95 attestati di carenza di beni per complessivi oltre fr. 500'000.–) inducono

a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di

tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che

sempre nell’ottica del principio di economia processuale si prescinde dal

notificare il reclamo allo Stato per eventuali osservazioni, non avendo per

esso l’odierno giudizio presumibilmente conseguenze pratiche vista la

situazione economica dell’escusso, ricordato che già la presentazione della

domanda d’esecuzione interrompe la prescrizione (DTF 114 III 262 consid. a; 104

Considerandi

II 22 consid. 2; sentenza della CEF 14.2014.88/89 consid. 10.2);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'406.25,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 7'786.50.

2. Le

spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono

poste a suo carico in ragione di 1/4 e per i restanti 3/4

a carico di RE 1. Non si attribuiscono ripetibili.

2. Non

si riscuotono spese processuali per il presente giudizio.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).