14.2016.215
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Attestato di carenza di beni. Interessi di mora e spese esecutive in precedenti procedimenti
31 gennaio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.215
Lugano
31 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 agosto 2016 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 Settembre 2016 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 marzo 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 10'406.25, indicando quale titolo di credito l’“imposta cantonale (IC) come ACB del
12-01-1998 n. __________ emesso dall’ue di lugano”.
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 agosto
2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5;
che statuendo con decisione del 23 settembre 2016, il Pretore ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e
un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 4 ottobre 2016, con cui ha ribadito quanto già scritto all’istante il 27 novembre 2015,
ovverossia di essere nullatenente e al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'633.–
mensili, la quale non gli consente di formulare alcuna proposta di pagamento
dell’attestato di carenza di beni emesso circa venticinque anni fa;
che la sentenza impugnata – emanata in
materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 4 ottobre 2016 entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 2 CPC) il reclamo è tempestivo;
che
in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al
rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è
stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri
che è prescritto;
che
nel caso concreto il reclamante si dichiara nullatenente ed evidenzia come la
sua situazione finanziaria attuale, gravata da attestati di carenza di beni e
in continuo peggioramento, lo obblighi con fr. 1'633.– mensili a “fare l’equilibrista per non chiedere aiuti
alla comunità”;
che, tuttavia, censure riguardanti la situazione economica dell’escusso
non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF
– l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o
sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF
14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e
14.2014.173 del 10 settembre 2014);
che
delle difficoltà finanziarie
del reclamante si terrà conto, se
del caso, in sede di pignoramento, il quale potrà vertere unicamente su
eventuali suoi redditi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte
la rendita AVS e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF)
– limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che
il reclamo si rivela pertanto per lo più infondato, la decisione di tassazione
per l’imposta cantonale del 1992 di fr. 7'524.50 (doc. C) e, per quanto
riguarda le spese esecutive di fr. 262.–, l’attestato di carenza di beni
(doc. B) agli atti, incontestatamente passati in giudicato, costituendo validi
titoli di rigetto definitivo per fr. 7'786.50 (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e
244 cpv. 3 LT);
che
non si può invece estendere il rigetto definitivo agli interessi di mora né
alle spese di diffida menzionati nell’attestato di carenza di beni senza
indicazione dei relativi importi in assenza di produzione dei titoli (decisioni
d’acconto o conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta, diffida) necessari
alla verifica del computo di quegli interessi e spese (sentenze della CEF
14.2016.154 del 10 gennaio 2017 consid. 5.3-5.4; 14.2016.105 del 30 settembre
2016 consid. 5.4/a, 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/b);
che
le spese processuali dell’odierno giudizio andrebbero poste in gran parte a
carico del reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le condizioni economiche
presumibilmente difficili in cui egli versa (contro di lui sono sati rilasciati
95 attestati di carenza di beni per complessivi oltre fr. 500'000.–) inducono
a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di
tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che
sempre nell’ottica del principio di economia processuale si prescinde dal
notificare il reclamo allo Stato per eventuali osservazioni, non avendo per
esso l’odierno giudizio presumibilmente conseguenze pratiche vista la
situazione economica dell’escusso, ricordato che già la presentazione della
domanda d’esecuzione interrompe la prescrizione (DTF 114 III 262 consid. a; 104
Considerandi
II 22 consid. 2; sentenza della CEF 14.2014.88/89 consid. 10.2);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'406.25,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 7'786.50.
2. Le
spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a suo carico in ragione di 1/4 e per i restanti 3/4
a carico di RE 1. Non si attribuiscono ripetibili.
2. Non
si riscuotono spese processuali per il presente giudizio.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).