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Decisione

14.2016.217

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione non motivata. Violazione del diritto di essere sentito. Rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio

27 gennaio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con un secondo precetto esecutivo (n. __________)

emesso il 4 novembre 2016 sempre dall’UE di Mendrisio, lo

Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 150.–, indicando

quali titoli di credito le “tasse

di giudizio, spese e oneri come da decisione del 20 aprile 2016 emessa dalla Pretura

di Mendrisio-Sud: decreto di stralcio __________ fatt. __________ CHF 50.00; Tasse

di giudizio, spese e oneri come da decisione del 29 marzo 2016 emessa dalla III

Camera civile del Tribunale d’appello: Inc. __________, fatt. __________ CHF

100.00”.

C. Avendo RE 1 interposto opposizione a

entrambi i pre­cetti esecutivi, con istanze del 1°

settembre e del 21 novembre 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il

rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nei termini

impartiti, la parte convenuta si è

opposta a ambedue le istanze con osservazioni scritte rispettivamente del 21 settembre

e del 27 dicembre 2016, cui l’istante ha replicato con scritti del 23 settembre

2016 e dell’11 gennaio 2017, irritualmente notificati all’escus­­sa con le

sentenze finali.

D. Statuendo con decisioni del 28 settembre 2016 e del 16 gennaio 2017, il

Giudice di pace ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le

opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 125.– nel primo caso e di fr. 50.– nel secondo,

nonché indennità di fr. 20.– e fr. 15.– a favore dell’istante.

E. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con due “ricors[i]” (recte: reclami) del 7 ottobre 2016 e del 23

gennaio 2017 per ottenerne l’annullamento e il “rin­vio a nuovo giudizio” così come “l’esonero

di anticipo e spese giudiziarie”. Stante l’esito del

giudizio odierno i reclami non sono stati notificati alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’8 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29

settembre, in concreto il primo reclamo è tempestivo, come lo è pure il secondo

reclamo, inoltrato il 23 gennaio 2017 contro la decisione notificata all’escussa

il 17 gennaio 2017.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica.

1.3

Nel

reclamo RE 1, rinviando alla motivazione dettagliata contenuta nella sua

“replica” del 21 settembre 2016, sostiene che “le

decisioni emesse dai diversi Tribunali cantonali sono prive di legittimazione

per competenze decisionale” e rimprovera al Giudice di pace di

essersi limitato a prendere atto delle decisioni prodotte dall’istante, che a

mente della reclamante non sono validi titoli di riconoscimento di debito, “senza chinarsi un benché sulla lacuna legislativa

cantonale”. Di principio, come ricordato nel precedente

considerando, un semplice rinvio ad atti di causa presentati in prima sede non

è ammissibile, non costituendo una motivazione sufficiente secondo l’art. 321

cpv. 1 CPC. Sennonché nella fattispecie il primo giudice non si è affatto

determinato sugli argomenti invocati dalla reclamante nelle sue osservazioni

all’istanza, non consentendole di capire i motivi – appunto non esplicitati –

della decisione impugnata. Tale assenza di motivazione, non fondata sull’art.

239.

cpv. 1 CPC, costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238

lett. g CPC) e del diritto di essere sentita della reclamante (art. 29 cpv. 2

Cost.), che non incombe a questa Camera di sanare in questa sede, specie perché

RE 1 chiede (soltanto) l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio

della causa al Giudice di pace per nuovo

giudizio (motivato) (v. sentenza della CEF 13.2014.221 del 23 febbraio

2015.

consid. 4.2).

A scanso

di equivoci, il Giudice di pace dovrà quindi valutare la censura formulata dall’escussa

– identica in entrambe le cause (v. osservazioni del 21 settembre

e del 27 dicembre 2016) – secondo cui le sentenze prodotte dall’istante come

titoli di rigetto definitivo (doc. C, D, E e F nella prima causa, doc. C e D

nella seconda) sarebbero “immotivate

senza alcuna valida base legale sulla competenza decisionale” con riferimento all’art. 112 cpv. 1 CPC. Il primo giudice verificherà

in particolare se gli spetta davvero, secondo gli art. 80 e 81 LEF, di

controllare la competenza dei giudici che hanno emanato le sentenze in

questione, le quali a prima vista sembrano passate in giudicato e non attenere

comunque a domande di condono delle spese processuali. Il Giudice di pace,

infine, motiverà succintamente l’esito del proprio esame nella nuova decisione.

1.4

A

futura memoria, va inoltre ricordato al Giudice di pace che se sceglie di

trattare la causa in procedura scritta (invece di citare le parti a un’udienza),

egli deve comunicare ogni atto scritto di una parte all’altra e lasciare

tra la comunicazione dell’ultimo atto alla controparte e l’emanazione della

sentenza almeno una decina di giorni (sentenze della CEF 14.2016.101 del 19

settembre 2016 consid. 2.1 e 14.2014.175 del 6 ottobre 2014, consid. 4). Le repliche

inoltrate dall’istante il 23 settembre 2016 e l’11 gennaio 2017

non potevano quindi essere notificate all’escussa con le sentenze finali. Essa,

però, non se ne duole, sicché si può prescindere dall’ordinare una nuova

comunicazione delle stesse.

1.5

Siccome il giudizio odierno di rinvio non

pregiudica la sorte delle cause nel merito, sulle quali il Giudice di pace

statuirà con pieno potere di apprezzamento, esse possono essergli rinviate per

nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare la

controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del

1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016

consid. 5.2).

2.

Poiché la necessità del rinvio della causa

al primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si

prescinde dal riscuotere spese processuali, ciò che rende senza oggetto le

domande di esonero dalle spese processuali formulate dalla reclamante. Non si

pone poi problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla

controparte per osservazioni. Le spese ed eventuali ripetibili di prima sede

saranno fissate un’altra volta con i nuovi giudizi.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 770.–

nel primo caso e di fr. 150.– nel secondo, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è

accolto, di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è

rinviata al primo giudice per nuovo giudizio.

2. Il

reclamo nella causa __________ è accolto, di conseguenza la decisione

impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio.

3. Non

si riscuotono spese processuali.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).