14.2016.217
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione non motivata. Violazione del diritto di essere sentito. Rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio
27 gennaio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.217
14.2017.7
Lugano
27 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promosse con istanze del 1°
settembre e del 21 novembre 2016 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella)
contro
RE 1
giudicando sui reclami dell’8 ottobre 2016 e del 23 gennaio 2017
presentati da RE 1 contro le decisioni emesse dal Giudice di pace il 28 settembre
2016 e il 16 gennaio 2017;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 17 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso
RE 1 per l’incasso di fr. 770.–, indicando quali titoli di credito le “tasse di giudizio, spese e oneri come da
decisione 10 marzo 2014 emanata dalla II Camera civile del Tribunale di
appello: sentenza __________, dedotti acconti ricevuti, rimanenza Fr. 120.–-
– Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 13.10.2014 emanata
dalla III Camera civile del Tribunale di appello: sentenza __________, Fr. 100.–-
– Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 25.1.2016 emanata
dalla Pretura di Mendrisio Sud: sentenza __________, Fr. 50.–- – Tasse di
giudizio, spese e oneri come da decisione del 23.03.2016 emanata dal Tribunale
cantonale amministrativo: sentenza __________ Fr. 500.–-”.
Fatti
B. Con un secondo precetto esecutivo (n. __________)
emesso il 4 novembre 2016 sempre dall’UE di Mendrisio, lo
Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 150.–, indicando
quali titoli di credito le “tasse
di giudizio, spese e oneri come da decisione del 20 aprile 2016 emessa dalla Pretura
di Mendrisio-Sud: decreto di stralcio __________ fatt. __________ CHF 50.00; Tasse
di giudizio, spese e oneri come da decisione del 29 marzo 2016 emessa dalla III
Camera civile del Tribunale d’appello: Inc. __________, fatt. __________ CHF
100.00”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione a
entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 1°
settembre e del 21 novembre 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nei termini
impartiti, la parte convenuta si è
opposta a ambedue le istanze con osservazioni scritte rispettivamente del 21 settembre
e del 27 dicembre 2016, cui l’istante ha replicato con scritti del 23 settembre
2016 e dell’11 gennaio 2017, irritualmente notificati all’escussa con le
sentenze finali.
D. Statuendo con decisioni del 28 settembre 2016 e del 16 gennaio 2017, il
Giudice di pace ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le
opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 125.– nel primo caso e di fr. 50.– nel secondo,
nonché indennità di fr. 20.– e fr. 15.– a favore dell’istante.
E. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con due “ricors[i]” (recte: reclami) del 7 ottobre 2016 e del 23
gennaio 2017 per ottenerne l’annullamento e il “rinvio a nuovo giudizio” così come “l’esonero
di anticipo e spese giudiziarie”. Stante l’esito del
giudizio odierno i reclami non sono stati notificati alla controparte per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’8 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29
settembre, in concreto il primo reclamo è tempestivo, come lo è pure il secondo
reclamo, inoltrato il 23 gennaio 2017 contro la decisione notificata all’escussa
il 17 gennaio 2017.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica.
1.3
Nel
reclamo RE 1, rinviando alla motivazione dettagliata contenuta nella sua
“replica” del 21 settembre 2016, sostiene che “le
decisioni emesse dai diversi Tribunali cantonali sono prive di legittimazione
per competenze decisionale” e rimprovera al Giudice di pace di
essersi limitato a prendere atto delle decisioni prodotte dall’istante, che a
mente della reclamante non sono validi titoli di riconoscimento di debito, “senza chinarsi un benché sulla lacuna legislativa
cantonale”. Di principio, come ricordato nel precedente
considerando, un semplice rinvio ad atti di causa presentati in prima sede non
è ammissibile, non costituendo una motivazione sufficiente secondo l’art. 321
cpv. 1 CPC. Sennonché nella fattispecie il primo giudice non si è affatto
determinato sugli argomenti invocati dalla reclamante nelle sue osservazioni
all’istanza, non consentendole di capire i motivi – appunto non esplicitati –
della decisione impugnata. Tale assenza di motivazione, non fondata sull’art.
239.
cpv. 1 CPC, costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238
lett. g CPC) e del diritto di essere sentita della reclamante (art. 29 cpv. 2
Cost.), che non incombe a questa Camera di sanare in questa sede, specie perché
RE 1 chiede (soltanto) l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio
della causa al Giudice di pace per nuovo
giudizio (motivato) (v. sentenza della CEF 13.2014.221 del 23 febbraio
2015.
consid. 4.2).
A scanso
di equivoci, il Giudice di pace dovrà quindi valutare la censura formulata dall’escussa
– identica in entrambe le cause (v. osservazioni del 21 settembre
e del 27 dicembre 2016) – secondo cui le sentenze prodotte dall’istante come
titoli di rigetto definitivo (doc. C, D, E e F nella prima causa, doc. C e D
nella seconda) sarebbero “immotivate
senza alcuna valida base legale sulla competenza decisionale” con riferimento all’art. 112 cpv. 1 CPC. Il primo giudice verificherà
in particolare se gli spetta davvero, secondo gli art. 80 e 81 LEF, di
controllare la competenza dei giudici che hanno emanato le sentenze in
questione, le quali a prima vista sembrano passate in giudicato e non attenere
comunque a domande di condono delle spese processuali. Il Giudice di pace,
infine, motiverà succintamente l’esito del proprio esame nella nuova decisione.
1.4
A
futura memoria, va inoltre ricordato al Giudice di pace che se sceglie di
trattare la causa in procedura scritta (invece di citare le parti a un’udienza),
egli deve comunicare ogni atto scritto di una parte all’altra e lasciare
tra la comunicazione dell’ultimo atto alla controparte e l’emanazione della
sentenza almeno una decina di giorni (sentenze della CEF 14.2016.101 del 19
settembre 2016 consid. 2.1 e 14.2014.175 del 6 ottobre 2014, consid. 4). Le repliche
inoltrate dall’istante il 23 settembre 2016 e l’11 gennaio 2017
non potevano quindi essere notificate all’escussa con le sentenze finali. Essa,
però, non se ne duole, sicché si può prescindere dall’ordinare una nuova
comunicazione delle stesse.
1.5
Siccome il giudizio odierno di rinvio non
pregiudica la sorte delle cause nel merito, sulle quali il Giudice di pace
statuirà con pieno potere di apprezzamento, esse possono essergli rinviate per
nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare la
controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del
1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016
consid. 5.2).
2.
Poiché la necessità del rinvio della causa
al primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si
prescinde dal riscuotere spese processuali, ciò che rende senza oggetto le
domande di esonero dalle spese processuali formulate dalla reclamante. Non si
pone poi problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla
controparte per osservazioni. Le spese ed eventuali ripetibili di prima sede
saranno fissate un’altra volta con i nuovi giudizi.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 770.–
nel primo caso e di fr. 150.– nel secondo, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è
accolto, di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è
rinviata al primo giudice per nuovo giudizio.
2. Il
reclamo nella causa __________ è accolto, di conseguenza la decisione
impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio.
3. Non
si riscuotono spese processuali.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).