14.2016.219
Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali. Reclamo tardivo
4 gennaio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.219
Lugano
4 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 23 giugno 2016 da
CO 1
(rappr. dal RA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 settembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 29 agosto 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 aprile 2016
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'981.20
e di fr. 73.–;
che statuendo con decisione del 29 agosto 2016 sull’istanza dell’CO 1
promossa il 23 giugno 2016, il Giudice di pace ha rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta da RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 125.– a favore dell’istante;
che
il 12 settembre 2016 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di “equiparare” la sua
decisione a quella di questa Camera del 23 agosto 2016 (inc. 15.2016.74),
rinunciando a prelevare spese e ad assegnare indennità;
che
il 19 settembre il Giudice di pace ha risposto ad RE 1 che la sua decisione era
fondata su una norma (l’art. 48 OTLEF) diversa da quella alla base del giudizio
Considerandi
della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 61 OTLEF) e l’ha invitato a
comunicare se il suo scritto fosse da ritenere un ricorso contro la sentenza
del 29 agosto 2016;
che
con scritto del 26 settembre 2016 RE 1 ha precisato che solo nel caso in cui
non si fosse giunto a un’esauriente chiarificazione della questione egli si
sarebbe visto costretto a interporre ricorso contro la sentenza del 29 agosto
2016;
che
stante quanto precede, lo scritto 12 settembre 2016 di RE
1.
pare poter essere considerato come un reclamo contro la nota sentenza del 29 agosto 2016;
che
emanata in materia di rigetto dell’opposizione la sentenza impugnata una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato solo il 12 settembre 2016 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 30
agosto (tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.00.694200.02025297), in
concreto il reclamo è tardivo, il termine di ricorso essendo scaduto già il 9
settembre 2016;
che
ad ogni buon conto la censura sollevata da RE 1 è infondata, la sentenza di
questa Camera (inc. 15.2016.74) da lui citata essendo stata emessa nella sua
veste di autorità di vigilanza cantonale in una procedura di ricorso secondo l’art.
17.
LEF contro un avviso di pignoramento, in cui vige il principio della gratuità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell’ordinanza sulle
tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento [OTLEF, RS 281.35]), mentre la decisione qui
impugnata è stata pronunciata in una procedura di rigetto dell’opposizione, in
cui gli art. 95 segg. CPC prescrivono il prelievo di spese processuali in virtù
dell’art. 48 OTLEF e l’assegnazione di ripetibili determinate
in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC;
che le spese della decisione
odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni
economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante, le cui
indennità di disoccupazione non coprono il suo minimo esistenziale (v. doc.
accluso allo scritto 26 settembre 2016), inducono a prescindere –
eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro
in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'054.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).