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Decisione

14.2016.219

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali. Reclamo tardivo

4 gennaio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.219

Lugano

4 gennaio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 23 giugno 2016 da

CO 1

(rappr. dal RA 1,)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 settembre 2016 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 29 agosto 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 aprile 2016

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'981.20

e di fr. 73.–;

che statuendo con decisione del 29 agosto 2016 sull’istanza dell’CO 1

promossa il 23 giugno 2016, il Giudice di pace ha rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta da RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–

e un’indennità di fr. 125.– a favore dell’istante;

che

il 12 settembre 2016 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di “equiparare” la sua

decisione a quella di questa Camera del 23 agosto 2016 (inc. 15.2016.74),

rinunciando a prelevare spese e ad assegnare indennità;

che

il 19 settembre il Giudice di pace ha risposto ad RE 1 che la sua decisione era

fondata su una norma (l’art. 48 OTLEF) diversa da quella alla base del giudizio

Considerandi

della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 61 OTLEF) e l’ha invitato a

comunicare se il suo scritto fosse da ritenere un ricorso contro la sentenza

del 29 agosto 2016;

che

con scritto del 26 settembre 2016 RE 1 ha precisato che solo nel caso in cui

non si fosse giunto a un’esauriente chiarificazione della questione egli si

sarebbe visto costretto a interporre ricorso contro la sentenza del 29 agosto

2016;

che

stante quanto precede, lo scritto 12 settembre 2016 di RE

1.

pare poter essere considerato come un reclamo contro la nota sentenza del 29 agosto 2016;

che

emanata in materia di rigetto dell’opposizione la sentenza impugnata una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato solo il 12 settembre 2016 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 30

agosto (tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.00.694200.02025297), in

concreto il reclamo è tardivo, il termine di ricorso essendo scaduto già il 9

settembre 2016;

che

ad ogni buon conto la censura sollevata da RE 1 è infondata, la sentenza di

questa Camera (inc. 15.2016.74) da lui citata essendo stata emessa nella sua

veste di autorità di vigilanza cantonale in una procedura di ricorso secondo l’art.

17.

LEF contro un avviso di pignoramento, in cui vige il principio della gratuità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell’ordinanza sulle

tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento [OTLEF, RS 281.35]), mentre la decisione qui

impugnata è stata pronunciata in una procedura di rigetto dell’opposizione, in

cui gli art. 95 segg. CPC prescrivono il prelievo di spese processuali in virtù

dell’art. 48 OTLEF e l’assegnazione di ripetibili determinate

in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC;

che le spese della decisione

odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni

economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante, le cui

indennità di disoccupazione non coprono il suo minimo esistenziale (v. doc.

accluso allo scritto 26 settembre 2016), inducono a prescindere –

eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro

in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'054.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).