14.2016.220
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dopo il fallimento di tutte le esecuzioni promosse dall’istante. Solvibilità resa verosimile
31 ottobre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.220
Lugano
31 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 giugno 2016
da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(c/o RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 29 settembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 9
giugno 2016, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 85'700.10.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 21 settembre 2016 è comparsa la sola istante, che ha
confermato le proprie conclusioni.
C. Statuendo
con decisione del 29 settembre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 a far tempo dal 30 settembre 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2016
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli atti di carenza
di beni rilasciati a favore dell’istante. Il 12 ottobre 2016 il presidente
della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi
crediti.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 10 ottobre 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 al
più presto il 30 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione
di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti
successivi – detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve
inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.
194.
cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale
5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011
consid. 3.4, con rimandi).
Nel
caso specifico, la reclamante produce con il reclamo tre ricevute dell’Ufficio
d’esecuzione di Lugano per oltre fr. 38'000.– complessivi a saldo di tre
esecuzioni promosse dall’istante sfociate in attestati di carenza di beni,
rilasciate il 10 ottobre 2016, ossia dopo la dichiarazione del fallimento del 30
settembre 2016. Esse sono dunque ricevibili ma il fallimento potrà essere
annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei suoi
pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid.
4).
3.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi
confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare
anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore
interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta
su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito
permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante
e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso
quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze
del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e
5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei
pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di
una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata
sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2
Con
il reclamo la RE 1 ha provato, come visto, di avere pagato tre esecuzioni
promosse dalla cassa procedente (doc. A). È d’altronde noto a questa Camera che
nei confronti della reclamante non sono (più) pendenti altri attestati di carenza
di beni né esecuzioni, tranne una sospesa da opposizione da oltre un anno. Ha
così dimostrato di avere ripreso i suoi pagamenti, sicché la causa di
fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non
sussiste più.
4.
Come
già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva
alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito
della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della
decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
4.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità
del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non
devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la
possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a
priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011,
consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2
Nel
caso specifico già si è detto che nei confronti della reclamante è tuttora
pendente una sola esecuzione sospesa da opposizione da oltre un anno. Inoltre,
essa ha reso verosimile un apporto del 7 ottobre 2016 di fr. 55'000.– sul
suo conto bancario da parte dell’azionista societario (doc. B), verosimilmente
utilizzato in parte per effettuare i pagamento del 10 ottobre. Ciò porta a ritenere
che le sue difficoltà di pagamenti siano passeggere e che la sua sopravvivenza
economica non sia definitivamente compromessa. Ricordato che secondo
giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che
la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 29 settembre 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado
di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).