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Decisione

14.2016.221

Opposizione al sequestro. Contratto di lavoro. Divieto di concorrenza. Pena convenzionale

28 febbraio 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti dell’istante non avrebbe alcun senso e verrebbe svuotato largamente

di portata, tenuto anche conto che il divieto di sviare la clientela è già

sancito dalla legge e che la limitazione spaziale e temporale indicata nell’accordo

si riconduce classicamente al divieto di esercitare un’attività concorrente. Non

essendo contestato che RE 1 è attivo professionalmente presso una ditta di P__________

attiva nel medesimo ramo dell’CO 1, il Pretore ha ritenuto verosimile una

violazione del noto divieto.

Relativamente

alla censura subordinata dell’opponente secondo cui la clausola di divieto di

concorrenza sarebbe troppo ampia, sicché sia la portata del divieto sia la pena

convenzionale andrebbero ridotte, il primo giudice ha considerato, con

riferimento all’art. 340a CO, da una parte che la violazione invocata dall’i­­stante

è intervenuta solo pochi mesi dopo la fine del rapporto di

lavoro e dall’altra che l’attività concorrente è svolta nello stesso comune in

cui CO 1 ha la sede e svolge le sue attività, motivi per

cui, pur volendo ridurne la portata spaziale e temporale, la clausola in esame

difficilmente non troverebbe ad applicarsi al caso concreto. Da ultimo, a mente

del Pretore, non vi è spazio per una riduzione della pena convenzionale, poiché

l’opponente non ha speso una parola al riguardo – se non per additarla come

sproporzionata – e la pena non risulta comunque “crassamente” eccessiva se

solo si considerano l’importanza della clientela e l’apparente gravità della

violazione del divieto.

4. Per

RE 1, il Pretore è partito da una norma (l’art. 340 cpv. 1 CO) che non riguarda

il caso concreto, senza esaminare puntualmente il testo della clausola in

questione. A mente del reclamante, malgrado il rinvio

generico agli art. 340 segg. CO essa non

mirava a vietare la semplice attività lavorativa, bensì unicamente due attività

specifiche, ossia la “diffusione di informazioni capaci a danneggiare l’attività

di CO 1” e lo “sviamento della

clientela attraverso un’attività

rivolta a clienti o aziende che operano nello stesso settore merceologico di CO

1”. L’ultimo paragrafo della clausola confermerebbe

del resto che l’unico interesse e intento del­l’ex datrice di lavoro era quello

di proibire all’opponente di contattare la propria clientela. In casu si

tratterebbe quindi di un “Abwerbeverbot” (divieto di sottrarre la

clientela) e non del classico “Konkurrenzverbot” (divieto di concorrenza). Da un’e-mail del 29 febbraio 2016, con cui

il vice-direttore dell’CO 1 si

congratulava con l’ex dipendente per la nuova sfida lavorativa che andava ad

affrontare e allegava una lista di clienti in cui erano differenziati quelli acquistati da RE 1 con l’CO 1 da quelli che già facevano parte del suo “portafoglio”, si

desumerebbe poi in modo chiaro che l’ex datrice di lavoro non si opponeva all’ini­­zio

della nuova attività del reclamante.

Il

Pretore sarebbe inoltre “andato

oltre le argomentazioni” addotte nell’istanza di

sequestro, in primo luogo per aver ritenuto violata la clausola di non

concorrenza per il solo fatto che l’opponente è andato a lavorare in una ditta

concorrente, mentre l’istante ha fondato la propria pretesa “piuttosto” sui

contatti da lui avuti con “ditte

che farebbero parte del divieto”, e in secondo luogo

per essersi espresso pure in merito alla validità della clausola e alla portata

della pena convenzionale, quando la questione andrebbe approfondita nell’eventuale

causa di merito. Stando al reclamante, del resto, il Pretore si è contraddetto

per quel che concerne l’onere della quantificazione del danno e ha giudicato la

pena convenzionale adeguata senza disporre degli elementi necessari, non

allegati dall’istante, per valutare le circostanze concrete della fattispecie.

5. Prima di entrare nel merito del reclamo, occorre subito sgombrare il

campo da un malinteso: se il giudice è vincolato dalle conclusioni delle parti

(art. 58 cpv. 1 CPC) e non può, per principio, tenere conto di fatti non

allegati dalle stesse (art. 55 cpv. 1 CPC), egli applica invece d’ufficio il

diritto (art. 57 CPC). Può così “andare oltre agli argomenti” delle parti,

determinando liberamente il corretto fondamento giuridico delle pretese dedotte

in giudizio, purché le sue deduzioni rimangano nel quadro delle conclusioni e

poggino sui fatti allegati (e provati) nella causa. Per quanto riguarda il caso

in esame, del resto, nell’istanza di sequestro l’CO 1 si è fondata, per rendere

verosimile la propria pretesa, anzitutto sul fatto che il suo ex dipendente ha

iniziato a lavorare per un’azienda “che ha sede a P__________ e che opera nello stesso settore

merceologico dell’istante”. Solo in subordine (“Inoltre, va osservato che …”) l’istante

ha sostenuto l’esistenza di uno svia­mento della sua clientela (act. I, pag.

5).

Relativamente

poi al rimprovero fatto al primo giudice di essersi espresso pure in merito

alla validità della clausola e alla portata della pena convenzionale, ne è in

realtà la causa l’opponente medesimo, che nelle sue osservazioni prodotte durante

l’udienza tenutasi il 26 settembre 2016 ha contestato la validità della clausola,

giudicandola “sproporzionata e

troppo ampia” e chiedendo di limitarne la portata e di

ridurre “drasticamente” la pena convenzionale in virtù dell’art. 163 cpv. 3 CO (act. III,

osservazioni, pag. 5). Nulla può di conseguenza essere rimproverato al primo

giudice dal punto di vista procedurale, giacché egli ha giustamente riesaminato

in modo sommario i presupposti del sequestro alla luce anche degli argomenti

dell’opponente e in base ai fatti allegati (sopra, consid. 2.2). Che la

questione possa essere approfondita in un’eventuale causa di merito non

dispensa le parti dal rendere verosimili le proprie allegazioni e il giudice

dal verificarne sommariamente la verosimiglianza (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF).

6. Delle tre condizioni stabilite dalla legge per

la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), solo quella relativa alla verosimiglianza

della pretesa vantata dalla sequestrante è litigiosa.

6.1 In

concreto, il “divieto di

concorrenza (artt. 340, 340a, 340b del C.O.)” e la

relativa pena convenzionale, contenuti nel contratto individuale

di lavoro stipulato il 12 novembre 2014 tra le parti, hanno il seguente tenore:

“Il Signor RE 1 si impegna nei confronti dellCO

1., per un periodo di 3 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro per

qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni ecc.) sia in Svizzera sia in Italia

a non effettuare direttamente o indirettamente, sia in forma autonoma che in forma

subordinata, concorrenza all’CO 1.

Si impegna

quindi a:

– NON fornire ad altri informazioni capaci

di danneggiare l’attività commerciale dell’CO 1.;

– NON intraprendere atti idonei a sviare la clientela dell’CO 1. prestando

la sua opera come dipendente, dirigente, consulente o sotto qualsiasi forma o

veste a clienti, ad aziende, società, imprese, persone che operano nello stesso

settore merceologico dell’CO 1.

In caso contrario è prevista una pena

convenzionale di CHF 150'000.– oltre ad un’ulteriore

responsabilità per l’eventuale maggior danno arrecato.

Resta inteso che, durante

tale periodo, il dipendente, in ogni caso, non può e non deve contattare la

clientela dell’CO 1., né comunque intrattenere con essa alcun rapporto

professionale e/o lavorativo” (doc. B, pag. 2 nell’inc. __________).

6.2 Giusta l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va

interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e

concorde volontà dei contraenti. In base a questi principi, il giudice è innanzitutto

tenuto ad esaminare se l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di

una concorde e comune volontà dei contra­enti (interpretazione soggettiva) e in

tal caso a indicarne il con­tenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di

fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la volontà intima

delle parti è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i

comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo

il senso che ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle

dichiarazioni di volontà dell’altra nella situazione concreta (DTF 133 III 675

consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; sentenza della

Considerandi

II CCA 12.2013.141 del 9 aprile 2015, consid. 8 con rinvii). Riassuntivamente,

per l’interpretazione di dichiarazioni scritte occorre innanzitutto riferirsi

al testo delle stesse.

6.3

Nel

caso di specie non vi sono agli atti altri indizi oggettivi e concreti sulla

volontà soggettiva delle parti in merito alla portata del divieto di

concorrenza al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro se non il

testo di quel contratto. Esso va sottoposto, come già avvenuto in prima sede, a

un’interpretazione oggettiva, secondo il

principio dell’affidamento. Di

natura giuridica (DTF 129 III 707 consid. 2.4) la questione può essere esaminata

dalla Camera con pieno potere di cognizione (sentenza della CEF 14.2015.188 del 21 ottobre 2015, RtiD 2016 I 732 n. 49c consid. 7.3/b),

pur nei limiti di un esame sommario basato sul criterio

della verosimiglianza (sopra consid. 1.2/a).

a) Il

titolo e la prima frase del “divieto di

concorrenza” hanno una portata ampia e generica, ancorché limitata

nel tempo (tre anni) e nello spazio (Svizzera e Italia). Non è dubbio che il

divieto comprende anche l’obbligo di astenersi “in particolare a non esercitare

per proprio conto un’azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a

parteciparvi”, come stabilisce espressamente l’art. 340 cpv. 1 CO, citato nel

titolo della clausola. Non appare verosimile, d’altronde, che i tre impegni

specifici menzionati nel secondo e nel quarto paragrafo siano esclusivi come

sostiene il reclamante, la cui interpretazione fa completamente astrazione del

titolo della clausola e del primo paragrafo. Non si disconosce che la clausola

sarebbe stata molto più chiara se invece di fare precedere i due primi impegni

specifici dalla congiunzione “quindi” le parti avessero usato l’avverbio “segnatamente”

o “in particolare”. La congiunzione “quindi”, ad ogni modo, non ha in sé,

usualmente, un senso esclusivo. Proprio il contenuto ampio della clausola

generale figurante nel primo paragrafo fa ragionevolmente pensare che gli

impegni specifici sono tre delle sue possibili conseguenze e non i tre unici

effetti concreti. L’interpretazione del

Pretore, secondo cui, a una lettura globale, la clausola com­prende il

divieto “di effettuare, durante 3 anni e nel

comparto territoriale indicato, un’attività dipendente o indipendente

concorrenziale” resiste alla

critica. Ora, non è contestato che l’opponente,

pochi me­si dopo la fine del rapporto di lavoro con la sequestrante, ha iniziato

a lavorare presso la R__________ Sagl con sede a __________ e recapito a

__________, attiva anch’essa nell’ambito delle spedizioni nazionali e

internazionali, ossia nello stesso settore merceologico dell’CO 1 e sullo

stesso territorio. Considerare ciò come una presumibile violazione del divieto

di concorrenza sfugge a censura.

b) Un dubbio, invero, potrebbe sorgere dalla

formulazione del secon­do impegno specifico, volto a non “intraprendere

atti idonei a sviare la clientela dell’CO 1 prestando la sua opera […] a […]

persone che operano nello stesso settore merceologico dell’CO 1”. Ove, infatti, la proposta subordinata

introdotta dal gerundio del verbo “prestare” abbia una funzione temporale,

ovvero laddove la parola “prestando” sia usata nel senso della congiunzione

“quando”, ne conseguirebbe che il semplice prestare la propria opera a favore

di concorrenti ancora non infrangerebbe il divieto di concorrenza in assenza di

specifici e aggiuntivi “atti

idonei a sviare la clientela” da parte della sequestrante.

Se invece l’uso del gerundio ha una funzione modale, la subordinata indica solo

il modo in cui viene eseguita la proposta principale, sicché il prestare la

propria opera a favore di concorrenti rappresenterebbe il modo (o uno dei modi)

in cui RE 1 è presunto compiere un atto idoneo a sviare la clientela dell’ex

datrice di lavoro. In verità, nessuna delle due interpretazioni è interamente

convincente. La prima, infatti, implicherebbe a contrario che il dipendente non

sarebbe presunto ledere il divieto di concorrenza se dovesse sviare la

clientela dell’ex datrice di lavoro nel quadro di un’attività indipendente.

Mentre il senso risultante dalla seconda interpretazione poteva essere espresso

in modo più chiaro semplicemente tralasciando la proposizione principale. Fatto

sta che da tale impegno specifico non risulta chiaramente che lavorare a favore

di concorrenti non ricada sotto il divieto di concorrenza prescritto alla clausola generale. In assenza di un’evidente

pattuizione con­traria, appare pertanto verosimile che il

divieto assuma una portata ampia tale da escludere ogni attività concorrenziale

(Port­mann/Rudolph in:

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2/b ad art. 340

CO). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata merita conferma.

c) Anche il terzo impegno specifico (di non

contattare la clientela del­l’ex datrice di lavoro né di lavorare con la

stessa) non sembra incompatibile con l’interpretazione del Pretore. Testualmente

questo divieto pare applicarsi a tutti i rapporti di lavoro con tale clientela,

anche quelli non concorrenziali, ciò che estende la portata del divieto

generale. Ad ogni modo non se ne può oggettivamente dedurre, come vorrebbe il reclamante,

che la volontà delle parti fosse unicamente quella di vietare a

quest’ultimo di sottrarre la clientela dell’escutente (“Abwerbeverbot”), poiché un’interp­­retazione

siffatta ignora senza motivazione la clausola generale e il suo titolo. Anzi,

il fatto che RE 1 ammetta nelle sue osservazioni del 26 settembre 2016 (ad 2)

di avere lavorato con clienti dell’CO 1 (__________SpA e __________ Srl), seppure nella veste di mandante, costituisce

verosimilmente una vio­lazione del divieto d’intrattenere con essa [la

clientela dell’CO 1] alcun rapporto professionale e/o lavorativo”.

6.4

Nulla

cambia al riguardo il fatto che con e-mail del 29 febbraio 2016 (doc. 9

allegato al reclamo) il vice-direttore dell’CO 1 abbia espresso a RE 1 gli

auguri per la nuova sfida che sarebbe andato a intraprendere, ricordandogli gli

impegni contrattuali assunti relativamente alla clientela della società e

allegandone la lista. Infatti, da tale comunicazione non si evince se il

mittente era al corrente della nuova occupazione di RE 1 presso la R__________

Sagl, ciò di cui è lecito dubitare, giacché l’iscrizione della società nel

registro di commercio è stata pubblicata il 26 febbraio 2016 (doc. I).

6.5

In

merito all’estensione del divieto, il reclamante si limita a ribadire che la

clausola contrattuale è “troppo ampia ed

evidentemente sproporzionata” senza spiegare perché sarebbe erronea

la motivazione del Pretore, secondo cui anche volendo restringerne la portata

nel senso dell’art. 340a CO, presumibilmente la clausola troverebbe

comunque applicazione nel caso concreto, dal punto di vista sia temporale – la

verosimile violazione risale a pochi mesi dalla fine del rapporto di lavoro –

sia territoriale – la ditta per cui lavora il reclamante svolge la sua attività

nello stesso comune in cui opera l’CO 1. Insufficientemente motivata la censura

è inammissibile (sopra consid. 1.2/b).

7.

Nella

sentenza impugnata (consid. 4.2) il Pretore ha già ampiamente esposto i

principi che governano un’eventuale riduzione della pena convenzionale. In

questa sede basta ricordare che non è compito del creditore

addurre la prova che l’ammontare della pena stipulata non è eccessivo. Spetta al

contrario al debitore allegare e dimostrare (a livello di verosimiglianza nella

procedura di opposizione al sequestro) i fatti che ne giustificano una

riduzione. Vista l’evidente difficoltà probatoria del debitore nel sostanziare

il danno subito dalla controparte, si può pretendere però che il creditore

stesso quantifichi il proprio pregiudizio (DTF 133 III 201 consid. 5.2;

133.

III 43 consid. 3 e 4; DTF 114 II 264 consid. 1/a e 1/b; sentenze della CEF

14.2013.154

del 28 ottobre 2013 consid. 4.1 e 14.2016.113 del 22 novembre 2016

consid. 10.1).

7.1

Nella

fattispecie le parti hanno stipulato una pena convenzionale di fr. 150'000.– “oltre ad un’ulteriore responsabilità per l’eventuale

mag­gior danno arrecato”, che a mente dell’opponente sarebbe da ridurre drasticamente. Egli non

ha tuttavia né allegato, né reso verosimili i fatti che giustificherebbero una

riduzione della pena, e invero non ha né quantificato né motivato la sua

richiesta (act. III, osservazioni, pag. 5). Anche in sede di reclamo egli non

porta elementi idonei a sostenere il carattere eccessivo della pena, limitandosi

a tacciare la motivazione del Pretore come contraddittoria.

7.2

In

realtà, il primo giudice ha giustamente ricordato che la pena convenzionale non

dipende dall’importo del danno (art. 161 cpv. 1 CO), ma dev’essere ridotta se è

eccessiva (art. 163 cpv. 3 CO) con

riferimento, fra altri criteri (natura e durata del contratto, gravità della colpa, ecc.), anche all’entità del

danno. Secondo la giurisprudenza correttamente riportata dal Pretore (v. pure

sopra consid. 7), incombe al

debitore di allegare e dimostrare i fatti che giu­stificano una

riduzione, quindi anche la consistenza del danno, ferma restando l’incombenza a

carico del creditore di quantificarlo. Il ragionamento del

primo giudice è quindi esente da contraddizioni, ove appena ci si dia la pena

di seguirne il corso. Anche su questo punto il reclamo cade nel vuoto.

7.3

Per

il resto, RE 1 non discute la motivazione del Pretore, secondo cui la

pena non appare grossolanamente eccessiva, tenuto conto dell’importanza della

clientela dell’CO 1 e del­l’apparente gravità della violazione del divieto di

concorrenza (sopra, consid. 7.4). Sotto questo profilo il reclamo si rivela

finanche irricevibile (sopra consid. 1.2/b).

8.

Le tasse del

presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), come le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Queste ultime vanno fissate in virtù del Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’uffi­­cio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC. Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 150'000.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1

fr. 3'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

,.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).