14.2016.221
Opposizione al sequestro. Contratto di lavoro. Divieto di concorrenza. Pena convenzionale
28 febbraio 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.221
Lugano
28 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con
istanza 1° settembre 2016 da
RE 1
(patrocinato dagli avv. PA 1 e __________,
__________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2 e dalla MLaw __________,
__________)
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 29 settembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 12 novembre 2014 l’CO 1, quale datrice di lavoro attiva nei
trasporti internazionali le spedizioni, gli sdoganamenti e altro, e RE 1 in
veste d’impiegato hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro di durata indeterminata a
partire dal 5 gennaio 2015 per un salario mensile lordo di fr. 6'500.–
per tredici mensilità. Tale contratto conteneva una clausola di “divieto di concorrenza (artt. 340, 340a, 340b del
C.O.)”, mediante la quale il dipendente
s’impegnava a “non effettuare direttamente o indirettamente, sia in
forma autonoma che in forma subordinata, concorrenza all’CO 1”. Il
15 gennaio 2016 RE 1 ha rassegnato le proprie dimissioni.
B. Con
istanza 17 agosto 2016 diretta contro RE 1, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro presso __________
di __________ di “ogni e
qualsivoglia credito di spettanza di RE 1, __________, da questi vantato contro
il medesimo istituto bancario in connessione alla relazione IBAN n. CH__________,
a lui intestata ed a suo beneficio economico”, il
tutto fino a concorrenza di fr. 150'000.– oltre agli interessi del 5% dal
1° febbraio 2016. Quale titolo del credito, l’CO 1
ha invocato la violazione del divieto di concorrenza pattuito contrattualmente
il 12 novembre 2014, sancito dal pagamento di una pena convenzionale.
C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto del giorno successivo, con istanza 1° settembre
2016 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo
giudice. All’udienza di discussione del
26 settembre 2016 la parte debitrice ha confermato la sua opposizione sulla
scorta di osservazioni scritte, mentre la controparte ha concluso per la
reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica
l’istante ha ribadito la propria posizione, mentre la convenuta non ha
duplicato.
D. Statuendo
con decisione 29 settembre 2016 il Pretore ha respinto l’opposizione e
confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese
processuali di fr. 400.– e ripetibili di fr. 600.– a favore della
parte sequestrante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento
dell’opposizione al sequestro. Nelle sue osservazioni del 14 novembre 2016, l’CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 ottobre 2016 contro la sentenza notificata ai
patrocinatori di RE 1 il 3 ottobre 2016 (tracciamento dell’invio n.
98.40.338165.00164170), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
b) Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni
di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo
le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile
entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa
rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata
resista alla critica.
c) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel
reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma le parti
possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv.
2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della
sentenza di primo grado (sentenza
della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e)
fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3
del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF
138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile
d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se
il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di
un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove
pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per
analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013,
consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento
giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né
definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire
l’effetto sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio,
quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio
(art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55
cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati
dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254
CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid.
6.5). Sono inammissibili censure
dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del
sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1
LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso
dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto appurato che la contestazione
verte unicamente sulla verosimiglianza dell’esistenza del credito, ossia sull’allegata
violazione del divieto di concorrenza pattuito nel contratto di lavoro. Al riguardo,
egli ha constatato che secondo il testo della clausola – pur apparendo lo
stesso abbastanza confuso – il dipendente non poteva e non doveva contattare la
clientela dell’CO 1 o intrattenere rapporti professionali o lavorativi con
essa, sicché a un esame di mera verosimiglianza egli ne ha dedotto un divieto “già di effettuare, durante 3 anni e nel comparto
territoriale indicato, un’attività dipendente o indipendente concorrenziale”. Altrimenti, egli ha rilevato, il divieto aggiuntivo d’interagire con
Fatti
i clienti dell’istante non avrebbe alcun senso e verrebbe svuotato largamente
di portata, tenuto anche conto che il divieto di sviare la clientela è già
sancito dalla legge e che la limitazione spaziale e temporale indicata nell’accordo
si riconduce classicamente al divieto di esercitare un’attività concorrente. Non
essendo contestato che RE 1 è attivo professionalmente presso una ditta di P__________
attiva nel medesimo ramo dell’CO 1, il Pretore ha ritenuto verosimile una
violazione del noto divieto.
Relativamente
alla censura subordinata dell’opponente secondo cui la clausola di divieto di
concorrenza sarebbe troppo ampia, sicché sia la portata del divieto sia la pena
convenzionale andrebbero ridotte, il primo giudice ha considerato, con
riferimento all’art. 340a CO, da una parte che la violazione invocata dall’istante
è intervenuta solo pochi mesi dopo la fine del rapporto di
lavoro e dall’altra che l’attività concorrente è svolta nello stesso comune in
cui CO 1 ha la sede e svolge le sue attività, motivi per
cui, pur volendo ridurne la portata spaziale e temporale, la clausola in esame
difficilmente non troverebbe ad applicarsi al caso concreto. Da ultimo, a mente
del Pretore, non vi è spazio per una riduzione della pena convenzionale, poiché
l’opponente non ha speso una parola al riguardo – se non per additarla come
sproporzionata – e la pena non risulta comunque “crassamente” eccessiva se
solo si considerano l’importanza della clientela e l’apparente gravità della
violazione del divieto.
4. Per
RE 1, il Pretore è partito da una norma (l’art. 340 cpv. 1 CO) che non riguarda
il caso concreto, senza esaminare puntualmente il testo della clausola in
questione. A mente del reclamante, malgrado il rinvio
generico agli art. 340 segg. CO essa non
mirava a vietare la semplice attività lavorativa, bensì unicamente due attività
specifiche, ossia la “diffusione di informazioni capaci a danneggiare l’attività
di CO 1” e lo “sviamento della
clientela attraverso un’attività
rivolta a clienti o aziende che operano nello stesso settore merceologico di CO
1”. L’ultimo paragrafo della clausola confermerebbe
del resto che l’unico interesse e intento dell’ex datrice di lavoro era quello
di proibire all’opponente di contattare la propria clientela. In casu si
tratterebbe quindi di un “Abwerbeverbot” (divieto di sottrarre la
clientela) e non del classico “Konkurrenzverbot” (divieto di concorrenza). Da un’e-mail del 29 febbraio 2016, con cui
il vice-direttore dell’CO 1 si
congratulava con l’ex dipendente per la nuova sfida lavorativa che andava ad
affrontare e allegava una lista di clienti in cui erano differenziati quelli acquistati da RE 1 con l’CO 1 da quelli che già facevano parte del suo “portafoglio”, si
desumerebbe poi in modo chiaro che l’ex datrice di lavoro non si opponeva all’inizio
della nuova attività del reclamante.
Il
Pretore sarebbe inoltre “andato
oltre le argomentazioni” addotte nell’istanza di
sequestro, in primo luogo per aver ritenuto violata la clausola di non
concorrenza per il solo fatto che l’opponente è andato a lavorare in una ditta
concorrente, mentre l’istante ha fondato la propria pretesa “piuttosto” sui
contatti da lui avuti con “ditte
che farebbero parte del divieto”, e in secondo luogo
per essersi espresso pure in merito alla validità della clausola e alla portata
della pena convenzionale, quando la questione andrebbe approfondita nell’eventuale
causa di merito. Stando al reclamante, del resto, il Pretore si è contraddetto
per quel che concerne l’onere della quantificazione del danno e ha giudicato la
pena convenzionale adeguata senza disporre degli elementi necessari, non
allegati dall’istante, per valutare le circostanze concrete della fattispecie.
5. Prima di entrare nel merito del reclamo, occorre subito sgombrare il
campo da un malinteso: se il giudice è vincolato dalle conclusioni delle parti
(art. 58 cpv. 1 CPC) e non può, per principio, tenere conto di fatti non
allegati dalle stesse (art. 55 cpv. 1 CPC), egli applica invece d’ufficio il
diritto (art. 57 CPC). Può così “andare oltre agli argomenti” delle parti,
determinando liberamente il corretto fondamento giuridico delle pretese dedotte
in giudizio, purché le sue deduzioni rimangano nel quadro delle conclusioni e
poggino sui fatti allegati (e provati) nella causa. Per quanto riguarda il caso
in esame, del resto, nell’istanza di sequestro l’CO 1 si è fondata, per rendere
verosimile la propria pretesa, anzitutto sul fatto che il suo ex dipendente ha
iniziato a lavorare per un’azienda “che ha sede a P__________ e che opera nello stesso settore
merceologico dell’istante”. Solo in subordine (“Inoltre, va osservato che …”) l’istante
ha sostenuto l’esistenza di uno sviamento della sua clientela (act. I, pag.
5).
Relativamente
poi al rimprovero fatto al primo giudice di essersi espresso pure in merito
alla validità della clausola e alla portata della pena convenzionale, ne è in
realtà la causa l’opponente medesimo, che nelle sue osservazioni prodotte durante
l’udienza tenutasi il 26 settembre 2016 ha contestato la validità della clausola,
giudicandola “sproporzionata e
troppo ampia” e chiedendo di limitarne la portata e di
ridurre “drasticamente” la pena convenzionale in virtù dell’art. 163 cpv. 3 CO (act. III,
osservazioni, pag. 5). Nulla può di conseguenza essere rimproverato al primo
giudice dal punto di vista procedurale, giacché egli ha giustamente riesaminato
in modo sommario i presupposti del sequestro alla luce anche degli argomenti
dell’opponente e in base ai fatti allegati (sopra, consid. 2.2). Che la
questione possa essere approfondita in un’eventuale causa di merito non
dispensa le parti dal rendere verosimili le proprie allegazioni e il giudice
dal verificarne sommariamente la verosimiglianza (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF).
6. Delle tre condizioni stabilite dalla legge per
la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), solo quella relativa alla verosimiglianza
della pretesa vantata dalla sequestrante è litigiosa.
6.1 In
concreto, il “divieto di
concorrenza (artt. 340, 340a, 340b del C.O.)” e la
relativa pena convenzionale, contenuti nel contratto individuale
di lavoro stipulato il 12 novembre 2014 tra le parti, hanno il seguente tenore:
“Il Signor RE 1 si impegna nei confronti dellCO
1., per un periodo di 3 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro per
qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni ecc.) sia in Svizzera sia in Italia
a non effettuare direttamente o indirettamente, sia in forma autonoma che in forma
subordinata, concorrenza all’CO 1.
Si impegna
quindi a:
– NON fornire ad altri informazioni capaci
di danneggiare l’attività commerciale dell’CO 1.;
– NON intraprendere atti idonei a sviare la clientela dell’CO 1. prestando
la sua opera come dipendente, dirigente, consulente o sotto qualsiasi forma o
veste a clienti, ad aziende, società, imprese, persone che operano nello stesso
settore merceologico dell’CO 1.
In caso contrario è prevista una pena
convenzionale di CHF 150'000.– oltre ad un’ulteriore
responsabilità per l’eventuale maggior danno arrecato.
Resta inteso che, durante
tale periodo, il dipendente, in ogni caso, non può e non deve contattare la
clientela dell’CO 1., né comunque intrattenere con essa alcun rapporto
professionale e/o lavorativo” (doc. B, pag. 2 nell’inc. __________).
6.2 Giusta l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va
interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e
concorde volontà dei contraenti. In base a questi principi, il giudice è innanzitutto
tenuto ad esaminare se l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di
una concorde e comune volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva) e in
tal caso a indicarne il contenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di
fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la volontà intima
delle parti è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i
comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo
il senso che ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni di volontà dell’altra nella situazione concreta (DTF 133 III 675
consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; sentenza della
Considerandi
II CCA 12.2013.141 del 9 aprile 2015, consid. 8 con rinvii). Riassuntivamente,
per l’interpretazione di dichiarazioni scritte occorre innanzitutto riferirsi
al testo delle stesse.
6.3
Nel
caso di specie non vi sono agli atti altri indizi oggettivi e concreti sulla
volontà soggettiva delle parti in merito alla portata del divieto di
concorrenza al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro se non il
testo di quel contratto. Esso va sottoposto, come già avvenuto in prima sede, a
un’interpretazione oggettiva, secondo il
principio dell’affidamento. Di
natura giuridica (DTF 129 III 707 consid. 2.4) la questione può essere esaminata
dalla Camera con pieno potere di cognizione (sentenza della CEF 14.2015.188 del 21 ottobre 2015, RtiD 2016 I 732 n. 49c consid. 7.3/b),
pur nei limiti di un esame sommario basato sul criterio
della verosimiglianza (sopra consid. 1.2/a).
a) Il
titolo e la prima frase del “divieto di
concorrenza” hanno una portata ampia e generica, ancorché limitata
nel tempo (tre anni) e nello spazio (Svizzera e Italia). Non è dubbio che il
divieto comprende anche l’obbligo di astenersi “in particolare a non esercitare
per proprio conto un’azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a
parteciparvi”, come stabilisce espressamente l’art. 340 cpv. 1 CO, citato nel
titolo della clausola. Non appare verosimile, d’altronde, che i tre impegni
specifici menzionati nel secondo e nel quarto paragrafo siano esclusivi come
sostiene il reclamante, la cui interpretazione fa completamente astrazione del
titolo della clausola e del primo paragrafo. Non si disconosce che la clausola
sarebbe stata molto più chiara se invece di fare precedere i due primi impegni
specifici dalla congiunzione “quindi” le parti avessero usato l’avverbio “segnatamente”
o “in particolare”. La congiunzione “quindi”, ad ogni modo, non ha in sé,
usualmente, un senso esclusivo. Proprio il contenuto ampio della clausola
generale figurante nel primo paragrafo fa ragionevolmente pensare che gli
impegni specifici sono tre delle sue possibili conseguenze e non i tre unici
effetti concreti. L’interpretazione del
Pretore, secondo cui, a una lettura globale, la clausola comprende il
divieto “di effettuare, durante 3 anni e nel
comparto territoriale indicato, un’attività dipendente o indipendente
concorrenziale” resiste alla
critica. Ora, non è contestato che l’opponente,
pochi mesi dopo la fine del rapporto di lavoro con la sequestrante, ha iniziato
a lavorare presso la R__________ Sagl con sede a __________ e recapito a
__________, attiva anch’essa nell’ambito delle spedizioni nazionali e
internazionali, ossia nello stesso settore merceologico dell’CO 1 e sullo
stesso territorio. Considerare ciò come una presumibile violazione del divieto
di concorrenza sfugge a censura.
b) Un dubbio, invero, potrebbe sorgere dalla
formulazione del secondo impegno specifico, volto a non “intraprendere
atti idonei a sviare la clientela dell’CO 1 prestando la sua opera […] a […]
persone che operano nello stesso settore merceologico dell’CO 1”. Ove, infatti, la proposta subordinata
introdotta dal gerundio del verbo “prestare” abbia una funzione temporale,
ovvero laddove la parola “prestando” sia usata nel senso della congiunzione
“quando”, ne conseguirebbe che il semplice prestare la propria opera a favore
di concorrenti ancora non infrangerebbe il divieto di concorrenza in assenza di
specifici e aggiuntivi “atti
idonei a sviare la clientela” da parte della sequestrante.
Se invece l’uso del gerundio ha una funzione modale, la subordinata indica solo
il modo in cui viene eseguita la proposta principale, sicché il prestare la
propria opera a favore di concorrenti rappresenterebbe il modo (o uno dei modi)
in cui RE 1 è presunto compiere un atto idoneo a sviare la clientela dell’ex
datrice di lavoro. In verità, nessuna delle due interpretazioni è interamente
convincente. La prima, infatti, implicherebbe a contrario che il dipendente non
sarebbe presunto ledere il divieto di concorrenza se dovesse sviare la
clientela dell’ex datrice di lavoro nel quadro di un’attività indipendente.
Mentre il senso risultante dalla seconda interpretazione poteva essere espresso
in modo più chiaro semplicemente tralasciando la proposizione principale. Fatto
sta che da tale impegno specifico non risulta chiaramente che lavorare a favore
di concorrenti non ricada sotto il divieto di concorrenza prescritto alla clausola generale. In assenza di un’evidente
pattuizione contraria, appare pertanto verosimile che il
divieto assuma una portata ampia tale da escludere ogni attività concorrenziale
(Portmann/Rudolph in:
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2/b ad art. 340
CO). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata merita conferma.
c) Anche il terzo impegno specifico (di non
contattare la clientela dell’ex datrice di lavoro né di lavorare con la
stessa) non sembra incompatibile con l’interpretazione del Pretore. Testualmente
questo divieto pare applicarsi a tutti i rapporti di lavoro con tale clientela,
anche quelli non concorrenziali, ciò che estende la portata del divieto
generale. Ad ogni modo non se ne può oggettivamente dedurre, come vorrebbe il reclamante,
che la volontà delle parti fosse unicamente quella di vietare a
quest’ultimo di sottrarre la clientela dell’escutente (“Abwerbeverbot”), poiché un’interpretazione
siffatta ignora senza motivazione la clausola generale e il suo titolo. Anzi,
il fatto che RE 1 ammetta nelle sue osservazioni del 26 settembre 2016 (ad 2)
di avere lavorato con clienti dell’CO 1 (__________SpA e __________ Srl), seppure nella veste di mandante, costituisce
verosimilmente una violazione del divieto d’intrattenere con essa [la
clientela dell’CO 1] alcun rapporto professionale e/o lavorativo”.
6.4
Nulla
cambia al riguardo il fatto che con e-mail del 29 febbraio 2016 (doc. 9
allegato al reclamo) il vice-direttore dell’CO 1 abbia espresso a RE 1 gli
auguri per la nuova sfida che sarebbe andato a intraprendere, ricordandogli gli
impegni contrattuali assunti relativamente alla clientela della società e
allegandone la lista. Infatti, da tale comunicazione non si evince se il
mittente era al corrente della nuova occupazione di RE 1 presso la R__________
Sagl, ciò di cui è lecito dubitare, giacché l’iscrizione della società nel
registro di commercio è stata pubblicata il 26 febbraio 2016 (doc. I).
6.5
In
merito all’estensione del divieto, il reclamante si limita a ribadire che la
clausola contrattuale è “troppo ampia ed
evidentemente sproporzionata” senza spiegare perché sarebbe erronea
la motivazione del Pretore, secondo cui anche volendo restringerne la portata
nel senso dell’art. 340a CO, presumibilmente la clausola troverebbe
comunque applicazione nel caso concreto, dal punto di vista sia temporale – la
verosimile violazione risale a pochi mesi dalla fine del rapporto di lavoro –
sia territoriale – la ditta per cui lavora il reclamante svolge la sua attività
nello stesso comune in cui opera l’CO 1. Insufficientemente motivata la censura
è inammissibile (sopra consid. 1.2/b).
7.
Nella
sentenza impugnata (consid. 4.2) il Pretore ha già ampiamente esposto i
principi che governano un’eventuale riduzione della pena convenzionale. In
questa sede basta ricordare che non è compito del creditore
addurre la prova che l’ammontare della pena stipulata non è eccessivo. Spetta al
contrario al debitore allegare e dimostrare (a livello di verosimiglianza nella
procedura di opposizione al sequestro) i fatti che ne giustificano una
riduzione. Vista l’evidente difficoltà probatoria del debitore nel sostanziare
il danno subito dalla controparte, si può pretendere però che il creditore
stesso quantifichi il proprio pregiudizio (DTF 133 III 201 consid. 5.2;
133.
III 43 consid. 3 e 4; DTF 114 II 264 consid. 1/a e 1/b; sentenze della CEF
14.2013.154
del 28 ottobre 2013 consid. 4.1 e 14.2016.113 del 22 novembre 2016
consid. 10.1).
7.1
Nella
fattispecie le parti hanno stipulato una pena convenzionale di fr. 150'000.– “oltre ad un’ulteriore responsabilità per l’eventuale
maggior danno arrecato”, che a mente dell’opponente sarebbe da ridurre drasticamente. Egli non
ha tuttavia né allegato, né reso verosimili i fatti che giustificherebbero una
riduzione della pena, e invero non ha né quantificato né motivato la sua
richiesta (act. III, osservazioni, pag. 5). Anche in sede di reclamo egli non
porta elementi idonei a sostenere il carattere eccessivo della pena, limitandosi
a tacciare la motivazione del Pretore come contraddittoria.
7.2
In
realtà, il primo giudice ha giustamente ricordato che la pena convenzionale non
dipende dall’importo del danno (art. 161 cpv. 1 CO), ma dev’essere ridotta se è
eccessiva (art. 163 cpv. 3 CO) con
riferimento, fra altri criteri (natura e durata del contratto, gravità della colpa, ecc.), anche all’entità del
danno. Secondo la giurisprudenza correttamente riportata dal Pretore (v. pure
sopra consid. 7), incombe al
debitore di allegare e dimostrare i fatti che giustificano una
riduzione, quindi anche la consistenza del danno, ferma restando l’incombenza a
carico del creditore di quantificarlo. Il ragionamento del
primo giudice è quindi esente da contraddizioni, ove appena ci si dia la pena
di seguirne il corso. Anche su questo punto il reclamo cade nel vuoto.
7.3
Per
il resto, RE 1 non discute la motivazione del Pretore, secondo cui la
pena non appare grossolanamente eccessiva, tenuto conto dell’importanza della
clientela dell’CO 1 e dell’apparente gravità della violazione del divieto di
concorrenza (sopra, consid. 7.4). Sotto questo profilo il reclamo si rivela
finanche irricevibile (sopra consid. 1.2/b).
8.
Le tasse del
presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), come le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Queste ultime vanno fissate in virtù del Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC. Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 150'000.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1
fr. 3'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–
,.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).