14.2016.222
Fallimento. Estinzione del debito che ha portato al fallimento in seguito alla sua assunzione in via esclusiva dall’amministratore unico dell’escussa
26 ottobre 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.222
Lugano
26 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 6 febbraio 2015 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2016 presentato dall’RE 1 in
liquidazione contro la decisione emessa il 30 settembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 6
febbraio 2015 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento
di fr. 296'511.25 più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 9 marzo 2015 l’istante ha concesso all’escussa una proroga
di pagamento fino al 30 settembre 2015. Sollecitata dal Pretore il 23 novembre
2015 a comunicargli entro 10 giorni se la causa potesse o no essere stralciata
dal ruolo, l’istante ha chiesto il 27 novembre di sospendere la procedura in
vista del perfezionamento di un accordo sino a quando la parte più diligente
gli avesse comunicato se stralciarla o se proseguirla. L’8 settembre 2016, il
Pretore ha infine impartito alle parti un termine di 15 giorni per presentare
le proprie osservazioni, avvertendole che scaduto infruttuoso il termine egli
avrebbe pronunciato il fallimento.
C. Statuendo
con decisione 30 settembre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 a far tempo dal 3 ottobre 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 13 ottobre 2016 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che il credito
posto in esecuzione si è nel frattempo estinto. Il reclamo non è stato intimato
alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla
causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 13 ottobre 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 il
4.
ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione redatta dall’istante
il 12 ottobre 2016, secondo cui il debito che ha portato all’apertura del
fallimento è stato assunto personalmente dall’amministratore unico dell’escussa
e non sussiste più nei confronti di quest’ultima (doc. 2 accluso al reclamo),
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, l’estinzione del debito posto in esecuzione è verosimilmente avvenuta
soltanto dopo la pronuncia del fallimento – è noto a questa Camera che non sono
pendenti nei confronti della reclamante altre esecuzioni né attestati di
carenza di beni. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono
imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso
che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, la tardiva estinzione del credito posto in
esecuzione avendo reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata
il 30 settembre 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei
confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).