Lexipedia

Decisione

14.2016.222

Fallimento. Estinzione del debito che ha portato al fallimento in seguito alla sua assunzione in via esclusiva dall’amministratore unico dell’escussa

26 ottobre 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 9 marzo 2015 l’istante ha concesso all’escussa una proroga

di pagamento fino al 30 settembre 2015. Sollecitata dal Pretore il 23 novembre

2015 a comunicargli entro 10 giorni se la causa potesse o no essere stralciata

dal ruolo, l’istante ha chiesto il 27 novembre di sospendere la procedura in

vista del perfezionamento di un accordo sino a quando la parte più diligente

gli avesse comunicato se stralciarla o se proseguirla. L’8 settembre 2016, il

Pretore ha infine impartito alle parti un termine di 15 giorni per presentare

le proprie osservazioni, avvertendole che scaduto infruttuoso il termine egli

avrebbe pronunciato il fallimento.

C. Statuendo

con decisione 30 settembre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 a far tempo dal 3 ottobre 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 13 ottobre 2016 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che il credito

posto in esecuzione si è nel frattempo estinto. Il reclamo non è stato intimato

alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla

causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 13 ottobre 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 il

4.

ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione redatta dall’istante

il 12 ottobre 2016, secondo cui il debito che ha portato all’apertura del

fallimento è stato assunto personalmente dall’amministratore unico dell’escussa

e non sussiste più nei confronti di quest’ultima (doc. 2 accluso al reclamo),

per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, l’estinzione del debito posto in esecuzione è verosimilmente avvenuta

soltanto dopo la pronuncia del fallimento – è noto a questa Camera che non sono

pendenti nei confronti della reclamante altre esecuzioni né attestati di

carenza di beni. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono

imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso

che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, la tardiva estinzione del credito posto in

esecuzione avendo reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata

il 30 settembre 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei

confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).