14.2016.223
Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione prima dell’apertura del fallimento
20 ottobre 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.223
Lugano
20 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 20 giugno 2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2016 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 12 ottobre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 20 giugno 2016 la
Fondazione Istituto Collettore LPP ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 11'195.20
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 28 settembre 2016 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 12 ottobre 2016 il
Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 a far tempo dal 13 ottobre 2016
alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia
di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo
stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 14
ottobre 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 al più presto il 13 ottobre,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato in particolare se il debitore dimostra con
documenti di avere, prima della sua apertura, pagato il debito compresi gli interessi
e le spese (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).
Orbene,
nel caso specifico il 14 ottobre 2016 la reclamante ha dimostrato di avere
estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento con un pagamento a saldo di fr. 11'811.85
(v. la ricevuta n. __________ acclusa al reclamo) già il 26 luglio 2016. Circostanza
che, fosse stata comunicata al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il
fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento dell’RE 1 va pertanto
annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla presentazione
dell’istanza (il 22 giugno 2016), ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata
il 12 ottobre 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti
dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).