14.2016.224
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Trasferimento della proprietà dell’immobile locato non comprovata. Divieto dei nova
10 gennaio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.224
14.2016.225
Lugano
10 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 26
agosto 2016 da
RE 1
(rappr. dalla RA 1, __________)
contro
CO 1, __________
CO 2, __________
giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro
le due decisioni emesse il 3 ottobre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 30 giugno
2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 e CO 2 per l’incasso
da parte di ognuno di loro, in via solidale, di fr. 8'562.70 oltre agli
interessi del 7% dal 1° aprile 2016, indicando quale titolo di credito il contratto
di locazione dell’appartamento n. __________ per le pigioni dei mesi da febbraio
a giugno del 2016.
Fatti
B. Avendo
sia CO 1 che CO 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con
istanza unica del 26 agosto 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. I convenuti non hanno presentato osservazioni scritte entro il termine impartito
loro.
C. Statuendo con due decisioni del 3 ottobre 2016, il Pretore ha respinto
ambedue le istanze, ponendo in entrambi i casi a carico dell’escutente le spese
processuali di fr. 100.– senza assegnare ripetibili.
D. Contro
le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo unico del 13 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 ottobre 2016 contro le sentenze notificate alla RE 1 al più
presto il 4 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Visto
l’esito del giudizio odierno si prescinde dal fissare un termine alla
reclamante per precisare l’identità del firmatario del reclamo, ricordato che
la rappresentanza professionale di una parte in una procedura sommaria LEF secondo
l’art. 251 CPC (come la causa di rigetto dell’opposizione nel Cantone Ticino) è
riservata agli avvocati e ai fiduciari commercialisti iscritti nell’apposito
albo (art. 68 cpv. 2 lett. a e c CPC, nonché 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge
cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]),
non alle società fiduciarie (v. sentenze della CEF 14.2014.154 del 28 agosto
2014.
consid. 2 e 15.201.259 del 10 ottobre 2001).
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso in esame non possono quindi essere
presi in considerazione ai fini del giudizio i documenti allegati al reclamo.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Con
la decisione impugnata, il Pretore ha respinto entrambe le istanze dopo avere
constatato l’assenza d’identità tra la procedente, la RE 1, e la locatrice
menzionata sul contratto di locazione prodotto quale titolo di rigetto dell’opposizione
– la P__________ SA – così
come la mancata produzione di documenti attestanti il passaggio di proprietà dalla
seconda società alla prima.
4.
Nel
reclamo la RE 1 precisa di avere acquistato il 25 marzo 2015 l’immobile in cui
si trova l’appartamento dato in locazione agli escussi, e a dimostrazione della
sua allegazione produce il rogito di compravendita. Sennonché, come visto (sopra
consid. 1.3), le allegazioni di fatto e i documenti nuovi sono inammissibili in
sede di reclamo. Presa in considerazione solo la documentazione addotta in
prima sede, la decisione impugnata non può ch’essere confermata e il reclamo respinto.
Ciò posto, rimane sempre la facoltà per l’escutente di chiedere di nuovo il
rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i
documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare
alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c).
5.
Le tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le
controparti, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorse in spese in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'562.70
in ambedue le cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo interposto nella causa contro CO
1.
(inc. __________) è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
2.
Il reclamo interposto nella causa contro CO 2
(inc. __________) è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
–;
–;
– CO 2, ,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).