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Decisione

14.2016.224

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Trasferimento della proprietà dell’immobile locato non comprovata. Divieto dei nova

10 gennaio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

sia CO 1 che CO 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con

istanza unica del 26 agosto 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. I convenuti non hanno presentato osservazioni scritte entro il termine impartito

loro.

C. Statuendo con due decisioni del 3 ottobre 2016, il Pretore ha respinto

ambedue le istanze, ponendo in entrambi i casi a carico dell’escutente le spese

processuali di fr. 100.– senza assegnare ripetibili.

D. Contro

le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo unico del 13 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze. Stante l’e­­sito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 13 ottobre 2016 contro le sentenze notificate alla RE 1 al più

presto il 4 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Visto

l’esito del giudizio odierno si prescinde dal fissare un termine alla

reclamante per precisare l’identità del firmatario del reclamo, ricordato che

la rappresentanza professionale di una parte in una procedura sommaria LEF secondo

l’art. 251 CPC (come la causa di rigetto dell’opposizione nel Cantone Ticino) è

riservata agli avvocati e ai fiduciari commercialisti iscritti nell’ap­­posito

albo (art. 68 cpv. 2 lett. a e c CPC, nonché 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge

cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]),

non alle società fiduciarie (v. sentenze della CEF 14.2014.154 del 28 agosto

2014.

consid. 2 e 15.201.259 del 10 ottobre 2001).

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso in esame non possono quindi essere

presi in considerazione ai fini del giudizio i documenti allegati al reclamo.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Con

la decisione impugnata, il Pretore ha respinto entrambe le istanze dopo avere

constatato l’assenza d’identità tra la procedente, la RE 1, e la locatrice

menzionata sul contratto di locazione prodotto quale titolo di rigetto dell’opposizione

– la P__________ SA – così

come la mancata produzione di documenti attestanti il passaggio di proprietà dalla

seconda società alla prima.

4.

Nel

reclamo la RE 1 precisa di avere acquistato il 25 marzo 2015 l’immobile in cui

si trova l’appartamento dato in locazione agli escussi, e a dimostrazione della

sua allegazione produce il rogito di compravendita. Sennonché, come visto (sopra

consid. 1.3), le allegazioni di fatto e i documenti nuovi sono inammissibili in

sede di reclamo. Presa in considerazione solo la documentazione addotta in

prima sede, la decisione impugnata non può ch’essere confermata e il reclamo respinto.

Ciò posto, rimane sempre la facoltà per l’escutente di chiedere di nuovo il

rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i

documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare

alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c).

5.

Le tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le

controparti, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorse in spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'562.70

in ambedue le cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo interposto nella causa contro CO

1.

(inc. __________) è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

2.

Il reclamo interposto nella causa contro CO 2

(inc. __________) è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

–;

– CO 2, ,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).