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Decisione

14.2016.228

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di tassazione per l’imposta comunale passata in giudicato. Irricevibilità dei fatti nuovi. Mancata identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debit

23 gennaio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti acclusi allo stesso sono nuovi e di conseguenza irricevibili in

questa sede e non possono essere considerati ai fini del giudizio. E siccome l’intera

sua argomentazione poggia proprio su quelle (nuove) allegazioni – secondo cui,

tra l’altro, l’esecuzione avviata nei suoi confronti si baserebbe su delle “tassazioni sbagliate” emesse dalle autorità fiscali dei Cantoni __________ e Ticino per l’anno

2014, delle quali egli avrebbe chiesto la revisione sostenendo di avere il

domicilio in parte presso l’uno e in parte presso l’altro cantone – il reclamo

si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza sarebbe da considerare

irricevibile.

2. Sennonché

in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

in particolare se vi è identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato nel titolo di rigetto

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Orbene, nel caso specifico

la decisione di tassazione 31 marzo 2016 relativa all’imposta comunale della

Città di __________ del 2014 (doc. E accluso all’istanza) stabilisce un’imposta

di fr. 6'267.90 – e non di fr. 6'279.90 come indicata sul precetto esecutivo (doc. A) – oltre

a un interesse di mora di fr. 23.50, mentre non accerta la tassa di

diffida di fr. 10.– reclamata con il precetto, diffida che del resto non

figura agli atti. Il rigetto dell’opposizione va quindi limitato a fr. 6'267.90 oltre agli interessi correnti del 3% dal 16 giugno 2016 e agli

interessi di fr. 23.50 maturati fino al 15 giugno 2016. La decisione in

questione risulta infatti passata in giudicato (doc. G) e come tale costituisce

con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel

senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo appena precisato. Per mera

abbondanza, si osserva che il reclamante non ha provato di avere ricorso contro

la decisione di tassazione né di averne chiesto la revisione, per tacere del

fatto che una semplice

domanda di revisione non sospende di per sé l’esecutività della tassazione

prima di essere accolta (cfr. §

168 Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern, RS __________ 614.11) e

che la sospensione di una procedura di rigetto dell’opposizione è di principio

esclusa (sentenza della CEF

14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 4.1).

3. La tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza quasi integrale del reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'313.40

complessivi (pari a fr. 6'279.90 + fr. 23.50 + fr. 10.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza

il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1. L’istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva

limitatamente a fr. 6'291.40 oltre agli interessi del 3% su fr. 6'267.90

dal 16 giugno 2016.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).