14.2016.228
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di tassazione per l’imposta comunale passata in giudicato. Irricevibilità dei fatti nuovi. Mancata identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debit
23 gennaio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.228
Lugano
23 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 agosto 2016 da
CO 1
(rappr. dall’RA 2,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 ottobre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il
24 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la Città di CO 1 ha escusso
RE 1 per l’incasso di fr. 6'279.90 oltre agli interessi del 3% dal 16
giugno 2016, di fr. 23.50 e di fr. 10.–, indicando quale titolo di
credito rispettivamente le imposte comunali (“Gemeindesteuern”) 2014
secondo la fattura n. __________ del 31 marzo 2016, gli interessi aggiornati (“Verzugszinsen”) sino
al 15 giugno 2016 e la tassa di diffida (“Mahngebühr”).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, la Città di CO 1 ne ha
chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna con istanza 22 agosto 2016 redatta in lingua tedesca e
tradotta in italiano il 6 settembre entro il termine assegnatole dal Pretore.
Nel termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza, il convenuto
è rimasto silente.
C. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta
per gli importi posti in esecuzione, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1, rappresentato dalla __________ di __________, è
insorto a questa Camera con un
reclamo (“Einsprache”) del 19 ottobre 2016 redatto in lingua tedesca. Con decreto del giorno
successivo il presidente della Camera gli ha assegnato un termine di
dieci giorni per ripresentare l’impugnazione tradotta in lingua italiana,
firmata da lui o da un rappresentante professionale autorizzato munito di
regolare procura. Il 27 ottobre 2016 RE 1 ha quindi (ri)presentato personalmente
il reclamo per ottenere “la sospensione di
questo procedimento finché il Canton __________ come pure il Canton Ticino
hanno emesso le nuove tassazioni per l’anno 2014”. Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 19 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12
ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, in prima sede RE 1 non
ha presentato osservazioni all’istanza di rigetto entro il termine impartitogli
dal Pretore, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e tutti
Fatti
i documenti acclusi allo stesso sono nuovi e di conseguenza irricevibili in
questa sede e non possono essere considerati ai fini del giudizio. E siccome l’intera
sua argomentazione poggia proprio su quelle (nuove) allegazioni – secondo cui,
tra l’altro, l’esecuzione avviata nei suoi confronti si baserebbe su delle “tassazioni sbagliate” emesse dalle autorità fiscali dei Cantoni __________ e Ticino per l’anno
2014, delle quali egli avrebbe chiesto la revisione sostenendo di avere il
domicilio in parte presso l’uno e in parte presso l’altro cantone – il reclamo
si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza sarebbe da considerare
irricevibile.
2. Sennonché
in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
in particolare se vi è identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato nel titolo di rigetto
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Orbene, nel caso specifico
la decisione di tassazione 31 marzo 2016 relativa all’imposta comunale della
Città di __________ del 2014 (doc. E accluso all’istanza) stabilisce un’imposta
di fr. 6'267.90 – e non di fr. 6'279.90 come indicata sul precetto esecutivo (doc. A) – oltre
a un interesse di mora di fr. 23.50, mentre non accerta la tassa di
diffida di fr. 10.– reclamata con il precetto, diffida che del resto non
figura agli atti. Il rigetto dell’opposizione va quindi limitato a fr. 6'267.90 oltre agli interessi correnti del 3% dal 16 giugno 2016 e agli
interessi di fr. 23.50 maturati fino al 15 giugno 2016. La decisione in
questione risulta infatti passata in giudicato (doc. G) e come tale costituisce
con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel
senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo appena precisato. Per mera
abbondanza, si osserva che il reclamante non ha provato di avere ricorso contro
la decisione di tassazione né di averne chiesto la revisione, per tacere del
fatto che una semplice
domanda di revisione non sospende di per sé l’esecutività della tassazione
prima di essere accolta (cfr. §
168 Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern, RS __________ 614.11) e
che la sospensione di una procedura di rigetto dell’opposizione è di principio
esclusa (sentenza della CEF
14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 4.1).
3. La tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza quasi integrale del reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'313.40
complessivi (pari a fr. 6'279.90 + fr. 23.50 + fr. 10.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza
il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva
limitatamente a fr. 6'291.40 oltre agli interessi del 3% su fr. 6'267.90
dal 16 giugno 2016.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).