14.2016.229
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo
23 gennaio 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.229
Lugano
23 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 11 agosto
2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 3 ottobre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'668.65
oltre agli interessi del 5% dal 10 maggio 2016, indicando quale titolo di
credito: “Saldo del mese di
Considerandi
marzo (Fr. 170.–). Retribuzione del mese di aprile (Fr. 1'498.65)”;
che statuendo con decisione del 3 ottobre 2016 sull’istanza promossa l’11 agosto 2016 da CO 1 per fr. 1'752.08, il Giudice di pace l’ha parzialmente accolta e rigettato in via
provvisoria l’opposizione limitatamente all’importo di fr. 1'668.65 oltre
agli interessi del 5% dal 10 maggio 2016 figurante sul precetto esecutivo,
ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità
di fr. 25.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2016;
che la sentenza impugnata – emanata in
materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
nella fattispecie, come si evince dall’estratto EasyTrack relativo alla
raccomandata n. __________, la sentenza è stata notificata alla RE 1 già il 4
ottobre 2016, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il 5 ottobre
(art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), è venuto a scadere venerdì 14 ottobre 2016;
che
presentato solo il 20 ottobre 2016 il reclamo è tardivo e pertanto
inammissibile;
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art.
106.
cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto
presentare osservazioni al reclamo;
che circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 1'498.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).