Lexipedia

Decisione

14.2016.229

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

23 gennaio 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.229

Lugano

23 gennaio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 11 agosto

2016 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 3 ottobre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2016 dall’Ufficio

di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'668.65

oltre agli interessi del 5% dal 10 maggio 2016, indicando quale titolo di

credito: “Saldo del mese di

Considerandi

marzo (Fr. 170.–). Retribuzione del mese di aprile (Fr. 1'498.65)”;

che statuendo con decisione del 3 ottobre 2016 sull’istanza promossa l’11 agosto 2016 da CO 1 per fr. 1'752.08, il Giudice di pace l’ha parzialmente accolta e rigettato in via

provvisoria l’opposizione limitatamente all’importo di fr. 1'668.65 oltre

agli interessi del 5% dal 10 maggio 2016 figurante sul precetto esecutivo,

ponendo a carico della convenuta le spese processu­ali di fr. 150.– e un’indennità

di fr. 25.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2016;

che la sentenza impugnata – emanata in

materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

nella fattispecie, come si evince dall’estratto EasyTrack relativo alla

raccomandata n. __________, la sentenza è stata notificata alla RE 1 già il 4

ottobre 2016, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il 5 ottobre

(art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), è venuto a scadere venerdì 14 ottobre 2016;

che

presentato solo il 20 ottobre 2016 il reclamo è tardivo e pertanto

inammissibile;

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto

presentare osservazioni al reclamo;

che circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 1'498.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).