14.2016.23
Sequestro di salario del lavoratore frontaliere per premi di assicurazione malattia obbligatoria non pagati. Diritto d’opzione. Affiliazione d’ufficio. Irricevibilità di nuovi documenti in sede di rec
15 marzo 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.23
Lugano
15 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente,
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Villa
statuendo nella causa SO.2016.141 (sequestro) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 gennaio
2016 da
RE
1
contro
CO
1 (Italia)
giudicando sul reclamo 2 febbraio 2016 presentato dalla RE
1 contro la decisione emessa il 22 gennaio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 12 gennaio 2016 diretta contro
CO 1, la RE 1 (in seguito: RE 1) ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio
all’estero del debitore) il sequestro del salario ch’ella percepisce quale
dipendente della ditta __________ Sagl, in __________, sino a concorrenza di fr. 21'898.80
oltre agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2013. Quale titolo del credito, l’istante
ha indicato il (mancato) pagamento dei premi LAMal dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.
B. Statuendo con decisione del 22 gennaio 2016,
il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico della RE 1 le spese processuali
di fr. 150.–.
C. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 2
febbraio 2016 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza di sequestro, chiedendo di porre le spese
giudiziarie e le ripetibili a carico dello Stato del Cantone Ticino, e solo “eventualmente” a carico della debitrice.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art.
272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo
(art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro
(art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la
misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a
CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 2 febbraio 2016 contro la sentenza
notificata alla reclamante il 25 gennaio (estratto “Tracciamento degli invii”),
in concreto il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ricevibile.
1.2 Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase
ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico
del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e,
riassunto in RtiD I-2005 916 seg.
n. 132c), motivo per cui il reclamo non è
stato notificato al convenuto.
1.3 La Camera esamina solo le censure
esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al
riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di
formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti
contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua
critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e
non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3).
1.4 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a)La giurisdizione cantonale superiore ha lo
stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi
sotto l’angolo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro
sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del
diritto (art. 320 lett. a CPC; cfr. sentenza del Tribunale federale
5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; cfr. DTF 138
III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire
sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di
prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha
tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
c)Presentati per la prima volta con il reclamo,
Fatti
i sei solleciti di pagamento della RE 1 a CO 1 e la comminatoria d’incasso in
via esecutiva (doc. 8-14), la decisione del 10 marzo 2009 con cui l’Ufficio
assicurazione malattia del Canton Ticino (UAM) ha decretato l’affiliazione d’ufficio
di CO 1 alla RE 1 e quella dell’11 gennaio 2010 che respinge il reclamo dell’assicurata
contro la sua affiliazione d’ufficio (doc. 16) sono documenti nuovi e come tali
irricevibili. Essi vanno pertanto estromessi dall’incarto e non se ne potrà
tenere conto ai fini del presente giudizio.
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è
concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n.
1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il
giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254
cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione
che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità
che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II
927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata
dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto
attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame
sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una
decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa). Ciò vale anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e
decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi
verosimili, salvo che siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; cfr. sentenza
della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre
2011, consid. 6.5).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha
respinto l’istanza dopo aver ritenuto che, sulla scorta della documentazione prodotta
e allestita unilateralmente dalla sequestrante, dai suoi organi o da sue
persone ausiliarie, il credito vantato dalla RE 1 non raggiungesse il grado di
verosimiglianza richiesto dall’art. 272 LEF.
4. Nel reclamo la RE 1, ricordato l’obbligo d’assicurazione
per le cure medico-sanitarie cui sono soggetti anche coloro che risiedono all’estero
e lavorano in Svizzera – eccezion fatta per chi esercita il diritto di opzione
decidendo di assicurarsi presso il proprio Paese di domicilio – afferma che CO
1 le è stata assegnata d’ufficio come assicurata dallo Stato del Canton Ticino.
Asserisce perciò di non disporre di documenti sottoscritti dalla debitrice e,
richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale, sostiene che l’esistenza
di un contratto di assicurazione può presupporsi con il grado di verosimiglianza
preponderante quando l’assicurata non riesce a dimostrare la fine del rapporto
contrattuale. A detta della reclamante, ciò sarebbe il caso nella fattispecie e
non le spetterebbe comprovare la volontà contrattuale della debitrice, dal momento
che si è limitata a ossequiare gli obblighi a essa imposti dal Cantone.
5. Per rendere verosimile che CO 1 è debitrice nei suoi confronti dei premi LAMal
maturati dal gennaio del 2011 al dicembre del 2015, la RE 1 ha
prodotto in prima istanza un plico di “conteggi premi” relativi al suddetto
periodo, una pagina delle sue condizioni generali e cinque polizze d’assicurazione
per gli anni dal 2011 al 2015 compresi (doc. B, C e D acclusi all’istanza).
5.1 Ora,
tutti questi documenti, poiché allestiti unilateralmente dalla reclamante, non
costituiscono indizi oggettivi, secondo la giurisprudenza (sopra consid. 2),
dell’esistenza di un obbligo di CO 1 di versarle premi LAMal. Non si disconosce
che gli assicuratori nel campo dell’assicurazione obbligatoria contro la
malattia siano abilitati a emettere decisioni in materia di prestazioni,
crediti, ingiunzioni e opposizioni interposte dagli assicurati (art. 49 e 52
LPGA [RS 830.1]) come pure di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo
(art. 79 LEF). Neppure la reclamante, tuttavia, pretende che i conteggi premi e
Considerandi
le polizze d’assicurazione prodotte in prima sede siano decisioni. La
sentenza impugnata resiste quindi alla critica.
5.2
La
RE 1 non può d’altronde dedurre alcunché a suo favore dalla sentenza del
Tribunale federale del 16 dicembre 2005 (inc. K 115/05, consid. 3.1), in cui
esso si è limitato a constatare come le circostanze accertate dall’istanza
precedente – non riportate nella decisione federale – permettessero di ritenere
con un grado di verosimiglianza preponderante che il convenuto era assicurato
contro la malattia al momento dell’entrata in vigore della LAMal e aveva
continuato a esserlo in seguito in assenza di disdetta e di cambiamento d’assicuratore.
Nel caso in esame, invece, la RE 1 non ha reso verosimili le circostanze da cui
il Pretore avrebbe potuto inferire l’esistenza di un’affiliazione d’ufficio,
come dimostrano le seguenti considerazioni.
5.3
La legge federale sull’assicurazione malattie
del 18 marzo 1994 (LAMal, RS 832.10), prevede all’art. 3 cpv. 1 l’obbligo
assicurativo generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio
nazionale. Con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione
Europea, vale il principio secondo cui il suddetto obbligo viene determinato
dal regime di assicurazione malattia dello Stato in cui la persona svolge un’attività
salariata, e ciò anche se questa risiede sul territorio di un altro Stato membro
(principio della lex loci laboris). Di conseguenza, in virtù di tale
principio, le persone straniere che lavorano in Svizzera sono di regola
obbligate ad affiliarsi presso un
assicuratore riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica.
Sono tuttavia previste delle eccezioni. Infatti, i
lavoratori stranieri di alcuni Paesi membri (tra cui l’Italia) godono del
cosiddetto “diritto di opzione”, ossia hanno la facoltà di decidere se
scegliere di assicurarsi presso una cassa malati svizzera oppure se inoltrare
una richiesta di esenzione dall’obbligo di assicurazione presso
le autorità competenti del Cantone in cui lavorano, dimostrando di avere una copertura
assicurativa equivalente nello Stato di residenza. Tale diritto dev’essere
esercitato entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera
(sentenza del Tribunale federale 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid.
2.3.1
e 2.3.3; Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle
persone, RS 0.142.112.681, Sezione A, punto 1, cifra 3, lett. b/aa). In caso di
mancato esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore frontaliere,
il Cantone procede all’affiliazione d’ufficio.
5.4
Ciò
premesso, dalla documentazione prodotta dalla RE 1 con l’istanza di sequestro
non si evince che la debitrice sia stata a lei affiliata d’ufficio dal Cantone
né se CO 1 ha esercitato il proprio diritto di opzione. Davanti al primo
giudice essa non ha infatti prodotto tutta la documentazione pertinente che ci
si poteva ragionevolmente aspettare da lei a sostegno della propria domanda, da
cui si potesse desumere l’effettivo obbligo, da parte di CO 1, di pagare i
premi stabiliti dalle polizze assicurative della RE 1. In particolare, essa non
ha prodotto in prima sede la decisione d’affiliazione d’ufficio e non ha
neppure allegato che ciò non fosse possibile, tanto meno ch’essa ha accluso
tale decisione al reclamo (doc. 17). Sennonché, come visto (sopra consid. 1.4/b),
la produzione di nuovi documenti è vietata in seconda sede (ciò vale anche per
la decisione dell’11 gennaio 2010 che respinge il reclamo della debitrice [doc.
17]).
5.5
In
siffatte circostanze, la conclusione cui è giunto il primo giudice sulla scorta
della documentazione prodotta non può di certo dirsi manifestamente errata,
sicché la decisione impugnata non può essere considerata eccessivamente rigorosa
circa le esigenze di verosimiglianza imposte alla reclamante (v. sentenze
della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015 consid. 6.3 e 14.2008.74 del 4
settembre 2008, RtiD 2009 I 737 segg. n. 68c, consid. 8). Il reclamo va
pertanto respinto. Il pronunciato, ad ogni modo, non priva la RE 1 del diritto
di presentare una nuova istanza di sequestro completa della necessaria
documentazione. Per garantire l’effetto di sorpresa, la decisione odierna non
viene notificata a CO 1.
6.
Le spese processuali
(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza della reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, essendo la procedura unilaterale. Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso, di fr. 21'898.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato,
entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).