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Decisione

14.2016.230

Rigetto definitivo dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili per la redazione di osservazioni a un’istanza manifestamente infondata. Principi della soccombenza e dell’equità

8 febbraio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 settembre

2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito la parte

convenuta ha presentato osservazioni scritte del 6 ottobre

2016, in cui ha chiesto in via principale di dichiarare l’istanza

inammissibile per “evidente

carenza di legittimazione attiva della stessa parte istante, rispettivamente

incapacità di esercizio della rappresentanza legale del Signor __________”, e in via subordinata di respingere integralmente l’istan­­za,

protestate spese, tasse e congrue ripetibili. L’atto è

prevenuto alla Pretura il 10

ottobre 2016.

C. Statuendo con decisione dello stesso 10 ottobre 2016, il Pretore ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– senza assegnare alcun’indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2016 per ottenere l’assegnazione

di fr. 5'620.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni dell’8 novembre 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile

a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del

reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore

della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309

lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il

reclamo va inoltrato alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e

4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 20 ottobre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di

RE 1 l’11 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Benché prodotti per la prima volta in sede

di reclamo, i documenti E

e F, datati 6 e 11 ottobre 2016, sono ricevibili, poiché alla stregua dell’art.

99.

cpv. 1 LTF l’art. 326 cpv. 1 CPC non osta all’addurre nova se ne dà motivo

la decisione impugnata (DTF 139 III 471 consid. 3.4).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza considerando che CO 1 non

è legittimata a riscuotere in nome proprio contributi di mantenimento spettanti

al figlio maggiorenne. Premesso che il convenuto non aveva inoltrato osservazioni

entro il termine assegnatogli, il primo giudice non ha attribuito alcuna indennità

all’escusso.

3.

Nel

reclamo RE 1 asserisce di aver inoltrato tempestive osservazioni all’istanza di

rigetto, contrariamente a quanto constatato dal Pretore. Il reclamante ricorda

quindi che secondo la tariffa cantonale dandosi un valore litigioso tra fr. 100'000.–

e fr. 500'000.– le ripetibili possono essere fissate tra l’1,2% e il 6,3%.

Tenuto conto in concreto del valore di causa, del grado di complessità della

pratica e delle prestazioni svolte, egli ritiene ragionevole assegnargli un’indennità

per ripetibili di fr. 5'620.–.

4.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta cautelativamente la tempestività

delle osservazioni di primo grado, rimettendosi comunque al giudizio della

Camera, pur rammentando che in sede di reclamo non sono ammesse nova.

Relativamente alla pretesa del convenuto, l’istante sostiene che, difettandole

la legittimazione attiva, il Pretore avrebbe dovuto dichiarare l’istanza inammissibile senza dare l’occasione

alla contropar­te di presentare osservazioni, sicché le

ripetibili inutilmente espo­ste andrebbero semmai poste a carico del Cantone

giusta l’art. 107 cpv. 2 CPC. Sia come sia, in “differimento” dalla stretta

regola della soccombenza prevista all’art. 106 cpv. 1 CPC,

si giustifi­cherebbe nel caso in esame di porre a carico dell’escusso le spese

processuali sulla scorta dell’art. 107 cpv. 1 lett. b, c e f, poiché la

situazione urterebbe l’equità e la morale. A mente del­l’escutente l’importo

richiesto a titolo d’indennità è in ogni ipotesi spropositato e insostenibile,

giacché la censura sulla legittimazione attiva dell’istante era semplice e

“decisiva”.

5.

Il reclamante sostiene a ragione di

avere tempestivamente inoltrato le proprie osservazioni all’istanza. In

effetti, con raccomandata del 26 settembre 2016 il Pretore gli aveva fissato al

riguardo un termine di dieci giorni (act. III). Il suo patrocinatore ha

ritirato la raccomandata il giorno successivo (doc. D prodotto col reclamo). Il

termine di dieci giorni sarebbe quindi scaduto il 7 ottobre 2016. Dalla

conferma di ricevuta e dal tracciamento dell’invio (doc. E e F) si desume in

modo chiaro che le osservazioni scritte dell’avv. PA 1 sono state spedite il 6

ottobre 2016 e recapitate alla Pretura lunedì 10 ottobre 2016, giorno in cui è

stata emessa la sentenza, ciò che emerge anche dagli atti (act. IV, pag. 4

timbro sul retro). L’accertamento del Pretore è quindi il frutto di una svista manifesta.

Non è tuttavia necessario rinviargli la causa perché esamini la richiesta di

ripetibili poiché il reclamante chiede solo la riforma della sentenza impugnata

e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa

stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

6.

In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale

può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado

minimo di complessità della causa (Bohnet,

in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini

in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese

le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.

b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.

107.

CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello

della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a

contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.

95.

CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito

patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella

commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera

questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid.

4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174

del 22 dicembre 2015 consid. 4).

6.1

Vero

è che il Pretore avrebbe potuto respingere l’istanza (e non dichiararla

irricevibile come erroneamente sostenuto dall’istante, giacché la

legittimazione attiva è un presupposto di merito e non un presupposto

processuale) senza notificarla al convenuto per osservazioni (art. 253 CPC),

ancorché non si potesse d’acchito escludere un’acquiescenza quanto meno parziale

del padre convenuto, trattandosi in fine dei conti del pagamento di contributi

di mantenimento al figlio andicappato. Sta di fatto che le spese in questione sono dovute al comportamento dell’istante,

che ha pro­mosso la causa senza esservi legittimata. Ne risponde quindi

delle conseguenze (art. 106 cpv. 1 CPC).

Contrariamente

a quanto sostiene CO 1, non appaiono dati motivi per una ripartizione secondo

equità (art. 107 cpv. 1 CPC). L’istante, infatti, non aveva in buona fede alcun

motivo per agire in giudizio a nome proprio, o quanto meno avrebbe dovuto prima

(e non solo in sede di reclamo) consultare un avvocato o l’autorità regionale

di protezione. Non si tratta poi di una causa del diritto di famiglia, bensì

del diritto esecutivo, e infine non è iniquo obbligare l’istante a indennizzare

il convenuto per le sue spese di patrocinio poiché l’errore (o la negligenza)

procedurale l’ha commesso lei. Per lo stesso motivo le spese ripetibili non

devono essere poste a carico dello Stato, per tacere del fatto che l’art. 107

cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità,

soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC)

e non quelle ripetibili (DTF 140 III 389 consid. 4.1; decisioni della CEF

14.2013.130

del 23 settembre 2013 consid. 5, 14.2012.23 del 5 marzo 2012 consid.

5).

6.2

Per quanto concerne l’entità delle ripetibili, il giudice le

assegna secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).

a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile tra

fr. 100'000.– e fr. 500'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 6 e

il 9% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle

procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono

fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato

secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo

l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il

tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio

(art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore

litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente

tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti

in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni

precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

b) Nel caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di

complessivi fr. 150'000.–, in linea di massima le ripetibili possono

dunque essere fissate tra fr. 1'800.– (6% x 20% di fr. 150'000.–) e fr. 9'450.–

(9% x 70% di fr. 150'000.–) arrotondati. Non

risulta, infatti, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente

inferiore o superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione

con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in

causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto

o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge.

6.3

In prima sede l’escusso non ha

specificato l’importo richiesto a titolo d’indennità, ma nel reclamo chiede la

rifusione di fr. 5'620.– complessivi, pari al valore medio della

“forchetta” appena citata e a oltre venti ore di lavoro in base alla tariffa di

fr. 280.–/ora. Ciò è manifestamente eccessivo, sia perché la causa era

semplice (bastava in definitiva citare la DTF 142 III 78), sia perché il valore

litigioso di fr. 150'000.– si trova al limite inferiore della “forchetta” e l’impegno

del patrocinatore del convenuto si è limitato nella redazione di un allegato di

tre pagine, di cui una sola era veramente necessaria, mentre le altre due sono

dedicate a controbattere argomenti dell’istante non pertinenti alla causa di

rigetto dell’opposi­­zione, per cui bastava una risposta sintetica. In queste

circostanze, l’indennità minima di fr. 1'800.– stabilita dalla tariffa

appare una partecipazione adeguata all’onorario

dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1

RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non

avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di

spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va quindi parzialmente accolto e

il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.

7.

La tassa del giudizio odierno, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'620.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza

il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– da anticipare dalla parte istante sono

poste a suo carico. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 1'800.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 170.– e per i restanti 90.– a carico CO 1, cui

RE 1 rifonderà fr. 100.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).