14.2016.230
Rigetto definitivo dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili per la redazione di osservazioni a un’istanza manifestamente infondata. Principi della soccombenza e dell’equità
8 febbraio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.230
Lugano
8 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2016.577 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 21 settembre 2016 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2 e dal,
)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 ottobre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 150'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 22 luglio 2016, indicando quale titolo di
credito “Alimenti arretrati Fr. 128'271.34
+ CO 106. Credito aperto e continuato di CHF 288.89 mensili da agosto 2016.
Contributo alimentare mai aggiornato, né alla convenzione né all’indice
nazionale dei prezzi al consumo”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 settembre
2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito la parte
convenuta ha presentato osservazioni scritte del 6 ottobre
2016, in cui ha chiesto in via principale di dichiarare l’istanza
inammissibile per “evidente
carenza di legittimazione attiva della stessa parte istante, rispettivamente
incapacità di esercizio della rappresentanza legale del Signor __________”, e in via subordinata di respingere integralmente l’istanza,
protestate spese, tasse e congrue ripetibili. L’atto è
prevenuto alla Pretura il 10
ottobre 2016.
C. Statuendo con decisione dello stesso 10 ottobre 2016, il Pretore ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– senza assegnare alcun’indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2016 per ottenere l’assegnazione
di fr. 5'620.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni dell’8 novembre 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile
a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del
reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore
della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309
lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il
reclamo va inoltrato alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e
4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 20 ottobre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di
RE 1 l’11 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Benché prodotti per la prima volta in sede
di reclamo, i documenti E
e F, datati 6 e 11 ottobre 2016, sono ricevibili, poiché alla stregua dell’art.
99.
cpv. 1 LTF l’art. 326 cpv. 1 CPC non osta all’addurre nova se ne dà motivo
la decisione impugnata (DTF 139 III 471 consid. 3.4).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza considerando che CO 1 non
è legittimata a riscuotere in nome proprio contributi di mantenimento spettanti
al figlio maggiorenne. Premesso che il convenuto non aveva inoltrato osservazioni
entro il termine assegnatogli, il primo giudice non ha attribuito alcuna indennità
all’escusso.
3.
Nel
reclamo RE 1 asserisce di aver inoltrato tempestive osservazioni all’istanza di
rigetto, contrariamente a quanto constatato dal Pretore. Il reclamante ricorda
quindi che secondo la tariffa cantonale dandosi un valore litigioso tra fr. 100'000.–
e fr. 500'000.– le ripetibili possono essere fissate tra l’1,2% e il 6,3%.
Tenuto conto in concreto del valore di causa, del grado di complessità della
pratica e delle prestazioni svolte, egli ritiene ragionevole assegnargli un’indennità
per ripetibili di fr. 5'620.–.
4.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta cautelativamente la tempestività
delle osservazioni di primo grado, rimettendosi comunque al giudizio della
Camera, pur rammentando che in sede di reclamo non sono ammesse nova.
Relativamente alla pretesa del convenuto, l’istante sostiene che, difettandole
la legittimazione attiva, il Pretore avrebbe dovuto dichiarare l’istanza inammissibile senza dare l’occasione
alla controparte di presentare osservazioni, sicché le
ripetibili inutilmente esposte andrebbero semmai poste a carico del Cantone
giusta l’art. 107 cpv. 2 CPC. Sia come sia, in “differimento” dalla stretta
regola della soccombenza prevista all’art. 106 cpv. 1 CPC,
si giustificherebbe nel caso in esame di porre a carico dell’escusso le spese
processuali sulla scorta dell’art. 107 cpv. 1 lett. b, c e f, poiché la
situazione urterebbe l’equità e la morale. A mente dell’escutente l’importo
richiesto a titolo d’indennità è in ogni ipotesi spropositato e insostenibile,
giacché la censura sulla legittimazione attiva dell’istante era semplice e
“decisiva”.
5.
Il reclamante sostiene a ragione di
avere tempestivamente inoltrato le proprie osservazioni all’istanza. In
effetti, con raccomandata del 26 settembre 2016 il Pretore gli aveva fissato al
riguardo un termine di dieci giorni (act. III). Il suo patrocinatore ha
ritirato la raccomandata il giorno successivo (doc. D prodotto col reclamo). Il
termine di dieci giorni sarebbe quindi scaduto il 7 ottobre 2016. Dalla
conferma di ricevuta e dal tracciamento dell’invio (doc. E e F) si desume in
modo chiaro che le osservazioni scritte dell’avv. PA 1 sono state spedite il 6
ottobre 2016 e recapitate alla Pretura lunedì 10 ottobre 2016, giorno in cui è
stata emessa la sentenza, ciò che emerge anche dagli atti (act. IV, pag. 4
timbro sul retro). L’accertamento del Pretore è quindi il frutto di una svista manifesta.
Non è tuttavia necessario rinviargli la causa perché esamini la richiesta di
ripetibili poiché il reclamante chiede solo la riforma della sentenza impugnata
e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa
stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6.
In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale
può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado
minimo di complessità della causa (Bohnet,
in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini
in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese
le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.
b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.
107.
CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello
della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a
contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.
95.
CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito
patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella
commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera
questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid.
4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174
del 22 dicembre 2015 consid. 4).
6.1
Vero
è che il Pretore avrebbe potuto respingere l’istanza (e non dichiararla
irricevibile come erroneamente sostenuto dall’istante, giacché la
legittimazione attiva è un presupposto di merito e non un presupposto
processuale) senza notificarla al convenuto per osservazioni (art. 253 CPC),
ancorché non si potesse d’acchito escludere un’acquiescenza quanto meno parziale
del padre convenuto, trattandosi in fine dei conti del pagamento di contributi
di mantenimento al figlio andicappato. Sta di fatto che le spese in questione sono dovute al comportamento dell’istante,
che ha promosso la causa senza esservi legittimata. Ne risponde quindi
delle conseguenze (art. 106 cpv. 1 CPC).
Contrariamente
a quanto sostiene CO 1, non appaiono dati motivi per una ripartizione secondo
equità (art. 107 cpv. 1 CPC). L’istante, infatti, non aveva in buona fede alcun
motivo per agire in giudizio a nome proprio, o quanto meno avrebbe dovuto prima
(e non solo in sede di reclamo) consultare un avvocato o l’autorità regionale
di protezione. Non si tratta poi di una causa del diritto di famiglia, bensì
del diritto esecutivo, e infine non è iniquo obbligare l’istante a indennizzare
il convenuto per le sue spese di patrocinio poiché l’errore (o la negligenza)
procedurale l’ha commesso lei. Per lo stesso motivo le spese ripetibili non
devono essere poste a carico dello Stato, per tacere del fatto che l’art. 107
cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità,
soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC)
e non quelle ripetibili (DTF 140 III 389 consid. 4.1; decisioni della CEF
14.2013.130
del 23 settembre 2013 consid. 5, 14.2012.23 del 5 marzo 2012 consid.
5).
6.2
Per quanto concerne l’entità delle ripetibili, il giudice le
assegna secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).
a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile tra
fr. 100'000.– e fr. 500'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 6 e
il 9% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle
procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono
fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato
secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo
l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il
tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio
(art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore
litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente
tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti
in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni
precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b) Nel caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di
complessivi fr. 150'000.–, in linea di massima le ripetibili possono
dunque essere fissate tra fr. 1'800.– (6% x 20% di fr. 150'000.–) e fr. 9'450.–
(9% x 70% di fr. 150'000.–) arrotondati. Non
risulta, infatti, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente
inferiore o superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione
con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in
causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto
o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge.
6.3
In prima sede l’escusso non ha
specificato l’importo richiesto a titolo d’indennità, ma nel reclamo chiede la
rifusione di fr. 5'620.– complessivi, pari al valore medio della
“forchetta” appena citata e a oltre venti ore di lavoro in base alla tariffa di
fr. 280.–/ora. Ciò è manifestamente eccessivo, sia perché la causa era
semplice (bastava in definitiva citare la DTF 142 III 78), sia perché il valore
litigioso di fr. 150'000.– si trova al limite inferiore della “forchetta” e l’impegno
del patrocinatore del convenuto si è limitato nella redazione di un allegato di
tre pagine, di cui una sola era veramente necessaria, mentre le altre due sono
dedicate a controbattere argomenti dell’istante non pertinenti alla causa di
rigetto dell’opposizione, per cui bastava una risposta sintetica. In queste
circostanze, l’indennità minima di fr. 1'800.– stabilita dalla tariffa
appare una partecipazione adeguata all’onorario
dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1
RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non
avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di
spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va quindi parzialmente accolto e
il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.
7.
La tassa del giudizio odierno, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'620.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza
il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– da anticipare dalla parte istante sono
poste a suo carico. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 1'800.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 170.– e per i restanti 90.– a carico CO 1, cui
RE 1 rifonderà fr. 100.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).