14.2016.233
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta passata in giudicato ed emessa da un altro Cantone. Eccezione di doppia imposizione
16 febbraio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.233
Lugano
16 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno
promossa con istanza 16 agosto 2016 da
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Amministrazione cantonale per l’imposta
federale diretta
del Cantone dei Grigioni, Coira)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 7 ottobre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 27 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la
Confederazione Svizzera, rappresentata dall’Amministrazione cantonale per l’imposta
federale diretta del Cantone dei Grigioni, ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'250.–
oltre agli interessi del 3% dal 23 giugno 2016, di fr. 58.50, di fr. 30.–
e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito l’imposta sugli utili
della Confederazione 2014, rispettivamente gli interessi di mora fino al 22
giugno 2016, la tassa di diffida e le “tasse di esecuzione”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 agosto
2016 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo del Gambarogno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 1° settembre 2016.
C. Statuendo con decisione del 7 ottobre 2016, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta per fr. 4'250.– “oltre agli accessori”, ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 270.– e un’indennità di fr. 170.– a favore
dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 21 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito
del presente giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 21 ottobre 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 14
ottobre (così come si evince dall’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata
n. __________), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
sentenza impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza limitandosi a
constatare che la decisione sull’“imposta sugli utili della Confederazione” per
il 2014 è stata intimata ed è passata in giudicato, mentre la parte convenuta
non ha reso verosimile la propria opposizione.
4. Nel
reclamo la RE 1 dichiara di aver trasferito la propria sede sociale nel Canton
Grigioni nel mese di ottobre 2014, per poi rispostarla in Ticino nel febbraio
del 2016. Afferma così di aver ossequiato ai propri obblighi fiscali inoltrando
la dichiarazione fiscale per il 2014 all’Ufficio di tassazione di Bellinzona –
che ha emesso la sua decisione – non ritenendo invece vincolanti le
comunicazioni per quell’anno ricevute dal Canton Grigioni. Ammettendo di aver “sicuramente sottovalutato le conseguenze del
suo non agire nei confronti dell’autorità fiscale grigionese”, la reclamante ritiene che tale “leggerezza” non poteva “legalizzare” una
doppia imposizione, l’una da parte del fisco ticinese, l’altra stabilita d’ufficio
da quello grigionese. Invocando una “palese violazione” del divieto di doppia
imposizione, l’escussa postula l’annullamento della decisione del primo
giudice invitando l’istante ad “effettuare
le necessarie verifiche con l’autorità fiscale del Canton Ticino (…) e poi
procedere alla rettifica della tassazione e all’incasso di quanto realmente
dovuto a ciascun Cantone”.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF
sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di
rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché
siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il
passaggio in giudicato (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per
le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie
esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3
LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.2 Nel
caso specifico, non è contestato che la decisione di tassazione del 21 gennaio 2016 relativa all’imposta
federale diretta per il 2014 prodotta dalla procedente (doc. 1 accluso all’istanza)
è passata in giudicato (doc. 2 “Rechtskraftbescheinigung”). Come tale, essa costituisce con ogni evidenza
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF per l’imposta di fr. 4'250.–.
a) Di principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono
titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il
loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli
interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella
civile (art. 102 segg. CO). Così per l’imposta federale diretta, prelevata in
un’unica rata (a differenza dell’imposta cantonale), gli interessi di ritardo
decorrono dal 31 marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale, ma al più
presto 30 giorni dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio
(conteggio o conguaglio) al tasso fissato dal Consiglio federale con apposita
ordinanza (art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza [RS
642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, quello applicabile all’inizio
di una procedura d’esecuzione rimanendo però valido sino alla chiusura della
stessa (art. 3 cpv. 2 e 3 dell’ordinanza). L’opposizione non può di
conseguenza essere rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo ed
eventuali spese di diffida (giusta l’art. 165 cpv. 1 LIFD) ove l’autorità
fiscale istante non abbia prodotto il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta
né l’eventuale diffida (sentenza della CEF 14.2016.105 del 30 settembre 2016
consid. 5.4/a).
b) Nel caso concreto, l’istante ha prodotto
il conteggio provvisorio del 1° marzo 2015, con acclusa una fattura di fr. 850.–
da pagare entro il 31 marzo 2015 (doc. 7 primo foglio), e il conteggio definitivo
del 15 febbraio 2016 con un’ulteriore fattura di fr. 3'400.– da versare
entro il 16 marzo 2016 (doc. 7 secondo e terzo foglio). Tenuto
conto del tasso di mora del 3% stabilito dalla predetta ordinanza per gli anni
2015 e 2016, il rigetto va confermato anche per gli interessi decorsi fino al
22 giugno 2016 dal 1° aprile 2015 su fr. 850.– e dal 17 marzo 2016 su fr. 3'400.–,
pari complessivamente ad almeno fr. 58.50, nonché per gli interessi
correnti dal 23 giugno 2016 su fr. 4'250.–. Va inoltre aggiunta la tassa di diffida di fr. 30.–,
menzionata nel secondo sollecito del 24 maggio 2016 (doc. 4). Non sussiste
invece alcun titolo per la “tassa di esecuzione” di fr. 50.– reclamata con il precetto
esecutivo, che pare corrispondere alla tassa di fr. 80.–, dedotta quella
di diffida, indicata sull’estratto conto del 16 agosto 2016 (doc. 6), documento
che però non costituisce una decisione debitamente notificata all’escussa ma
un semplice calcolo allegato all’istanza di rigetto di stessa data.
5.3 S’impone
pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente il reclamo su questo punto e di
riformare il giudizio di primo grado nel senso dell’ammissione parziale dell’istanza
limitatamente a fr. 4'250.– oltre agli interessi correnti del 3% dal 23
giugno 2016, agli interessi maturati fino al 22 giugno 2016 e alla tassa di diffida
di fr. 30.–. E giacché il dispositivo dev’essere modificato, occorre anche escluderne
le spese esecutive di fr. 73.30 richieste con l’istanza, sulle quali
spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di decidere con
competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF
14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
6. Come visto, col
reclamo la RE 1 tenta di rimettere in discussione la suddetta decisione,
chiedendo alla parte istante di effettuare con l’autorità fiscale ticinese –
che ha pure emesso la propria decisione per l’anno 2014 – le “necessarie verifiche”
al fine di procedere a una “rettifica
della tassazione” e all’“incasso di quanto realmente dovuto a ciascun Cantone”.
Ora,
a prescindere dal fatto che il diritto di riscuotere l’imposta federale
appartiene al Cantone della sede o dell’amministrazione effettiva della persona
giuridica contribuente alla fine del periodo fiscale (art. 105 cpv. 3 LIFD) e
che secondo il registro di commercio la RE 1 ha trasferito la propria sede in
Ticino solo il 10 febbraio 2016, le richieste formulate dalla reclamante
sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del
rigetto, il quale si limita a verificare, d’ufficio, l’esistenza di un titolo
di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione,
di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF),
nulla di più (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2,
RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima]). Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio
2011, del nuovo art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, l’eccezione di violazione del divieto
di doppia imposizione, prevista dall’art. 6 lett. c del Concordato intercantonale
del 28 ottobre 1971 sull’assistenza giudiziaria reciproca per l’esecuzione di
pretese di diritto pubblico (formalmente ancora in vigore: Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 755b), non è più proponibile
nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione in virtù della preminenza
del diritto federale giusta l’art. 49 Cost. (Staehelin,
op. cit., n. 144 ad art. 80). Le richieste di verifica formulate
dalla reclamante avrebbero dovuto semmai essere presentate alla competente
autorità di tassazione grigionese entro il termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione, come peraltro indicato nella decisione di tassazione del 21
gennaio 2016 (doc. 1, pag. 2). Non essendo ciò stato il caso – la stessa
RE 1 ha ammesso di aver “sottovalutato le conseguenze del suo non agire nei
confronti dell’autorità fiscale grigionese” – la
suddetta decisione è passata in giudicato e vincola questa Camera,
ovvero limitatamente agli importi riconosciuti (sopra, consid. 5.3).
7. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede. Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica di quanto deciso
dal Giudice di pace, il dispositivo sulle spese processuali può rimanere
invariato.
8. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Considerandi
litigioso, di fr. 4'388.50 complessivi (pari a fr. 4'250.– + fr. 58.50
+ fr. 30.– + fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva
limitatamente a fr. 4'338.50 oltre agli interessi del 3% su fr. 4'250.–
dal 23 giugno 2016.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).