14.2016.234
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento dopo la sua pronuncia. Solvibilità verosimile
24 novembre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.234
Lugano
24 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza 12 settembre 2016 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 20 ottobre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 12 settembre
2016 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'388.40
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 17 ottobre 2016 nessuna parte è comparsa.
C. Statuendo
con decisione 20 ottobre 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
a far tempo dal 20 ottobre 2016 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 ottobre 2016
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. Il 24 ottobre 2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. A completamento del reclamo, il 31 ottobre la RE 1 ha prodotto uno
scritto della Divisione dell’IVA dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che conferma, alla luce dei rendiconti pervenuti nel frattempo
riferiti alle imposte per gli anni 2013 a 2015 accertate provvisoriamente con
tassazioni d’ufficio, che la fallita risulta vantare un credito contro l’AFC, il
quale verrà con tutta probabilità compensato con l’imposta dovuta per il 2016,
con consecutiva richiesta di stralcio delle relative esecuzioni. Il reclamo non
è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 21 ottobre 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1
il giorno successivo in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo ed è pure
il caso del complemento del 31 ottobre.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 21 ottobre
2016.
dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (doc. D) relativa al versamento di
fr. 11'021.– a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 21 ottobre 2016)
prodotto dalla reclamante (doc. E) si evince che nei suoi confronti erano
pendenti dodici esecuzioni, di cui sette già pagate. La reclamante ha inoltre
dimostrato di avere pagato altre tre esecuzioni quello stesso 21 ottobre (doc.
F) e ha reso verosimile che le rimanenti cinque esecuzioni, tutte
promosse dalla Confederazione Svizzera, sarebbero state ritirate a breve in
seguito alla rettifica dei conteggi provvisori dell’IVA sui quali esse si
fondano (scritto del 31 ottobre 2016 accluso al complemento di reclamo), ciò
che del resto è avvenuto dall’11 al 16 novembre. Dall’estratto, d’altronde, non
risultano attestati di carenza di beni a suo carico.
Ciò
porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia migliorando. Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 20 ottobre 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente
giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto
dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1
quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante
dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).