14.2016.235
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi AVS/AI/IPG personali per indipendenti
12 gennaio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.235
14.2016.236
Lugano
12 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause n. __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promosse con istanze 25
agosto 2016 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(rappr. dal marito __________, __________)
giudicando sul reclamo unico del 21 ottobre 2016 presentato da RE 1
contro le decisioni emesse il 13 ottobre 2016 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto in fatto e considerato
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 gennaio 2016
dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'576.15 oltre
agli interessi del 5% dal 30 settembre 2015 e di fr. 137.70, indicando
quali titoli di credito i “contributi
personali 01.01.2013-31.12.2013, decisione: 29.09.2015 decisione interessi:
29.09.2015” nonché le “tasse diffida e/o interessi di mora”;
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso sempre il 26 gennaio 2016 dall’UE
di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 anche
per l’incasso di fr. 582.10 oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre
2015 a titolo di “contributi
personali 01.01.2014-31.12.2014, decisione: 29.09.2015”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanza
del 25 agosto 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto
il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio;
che
nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato
osservazioni scritte all’istanza;
che statuendo con due decisioni separate del 13 ottobre 2016, il Giudice
di pace supplente ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le
opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 150.– nella prima causa e di fr. 100.– nella seconda, e un’indennità
di rispettivamente fr. 25.– e fr. 20.– a favore dell’istante;
che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo unico del 21
ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e
(implicitamente) la reiezione di entrambe le istanze;
che
emanate in materia di rigetto dell’opposizione le sentenze impugnate sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono
impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 21 ottobre 2016 contro le sentenze notificate a RE 1 al più
presto il 14 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che
siccome il reclamo in esame è diretto contro due decisioni simili che oppongono
le stesse persone e vertono sull’applicazione delle stesse norme giuridiche,
si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella fattispecie la reclamante si limita ad allegare che le decisioni
impugnate sono basate “su dati
errati da parte della cassa cantonale di compensazione” senza peraltro specificare quali né in cosa consista l’errore;
che
Fatti
il reclamo si rivela quindi doppiamente irricevibile, da una parte perché è
fondato su un’allegazione di fatto nuova (come visto inammissibile in sede di
reclamo), l’escussa non avendola formulata in prima sede, e dall’altra perché
le sentenze impugnate sarebbero erronee, sicché il reclamo non può considerarsi
debitamente “motivato” ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 CPC (v. DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e
sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che infatti giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica;
che ad
ogni buon conto anche se i dati menzionati dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG dovessero essere errati, il primo giudice non avrebbe
potuto tenerne conto, poiché in virtù
degli art. 80 e 81 LEF egli è tenuto a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato,
a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della
decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato
o che è intervenuta la prescrizione;
che, infatti, la procedura di rigetto è
una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo;
che
Considerandi
il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore
– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non
renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
);
che
nel caso specifico la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha prodotto
le sue decisioni del 29 settembre 2015 con cui ha stabilito i contributi
personali per indipendenti dovuti dall’escusso in fr. 1'576.15 nel 2013 e
in fr. 582.10 nel 2014;
che
la reclamante non allega di avere impugnato queste decisioni entro il termine
di 30 giorni indicato nelle medesime, sicché il Giudice di pace supplente le ha
considerate a giusta ragione validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione
nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per gli importi posti in esecuzione,
oltre agli interessi di mora a partire dal termine di pagamento (art. 41bis
cpv. 1 lett. a OAVS) al tasso del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS);
che
la reclamante avrebbe dovuto contestare la pretesa erroneità dei dati sui quali
sono fondate le decisioni in questione impugnandole;
che
il Giudice di pace – e neppure questa Camera – non è invece competente per
esaminare la questione;
che
le tasse del presente
giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'576.15 in una causa e di fr. 582.10 nell’altra, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 170.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
2. Il
reclamo nella causa n. __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).