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Decisione

14.2016.235

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi AVS/AI/IPG personali per indipendenti

12 gennaio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamo si rivela quindi doppiamente irricevibile, da una parte perché è

fondato su un’allegazione di fatto nuova (come visto inammissibile in sede di

reclamo), l’escussa non avendola formulata in prima sede, e dall’altra perché

le sentenze impugnate sarebbero erronee, sicché il reclamo non può considerarsi

debitamente “motivato” ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 CPC (v. DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e

sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che infatti giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica;

che ad

ogni buon conto anche se i dati menzionati dalla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG dovessero essere errati, il primo giudice non avrebbe

potuto tenerne conto, poiché in virtù

degli art. 80 e 81 LEF egli è tenuto a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato,

a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’e­­manazione della

decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato

o che è intervenuta la prescrizione;

che, infatti, la procedura di rigetto è

una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo;

che

Considerandi

il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore

– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non

renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

);

che

nel caso specifico la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha prodotto

le sue decisioni del 29 settembre 2015 con cui ha stabilito i contributi

personali per indipendenti dovuti dall’escusso in fr. 1'576.15 nel 2013 e

in fr. 582.10 nel 2014;

che

la reclamante non allega di avere impugnato queste decisioni entro il termine

di 30 giorni indicato nelle medesime, sicché il Giudice di pace supplente le ha

considerate a giusta ragione validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione

nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per gli importi posti in esecuzione,

oltre agli interessi di mora a partire dal termine di pagamento (art. 41bis

cpv. 1 lett. a OAVS) al tasso del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS);

che

la reclamante avrebbe dovuto contestare la pretesa erroneità dei dati sui quali

sono fondate le decisioni in questione impugnandole;

che

il Giudice di pace – e neppure questa Camera – non è invece competente per

esaminare la questione;

che

le tasse del presente

giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'576.15 in una causa e di fr. 582.10 nell’altra, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le spese processuali di complessivi fr. 170.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

2. Il

reclamo nella causa n. __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).