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Decisione

14.2016.237

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Onere della prova. Limiti dell’istruttoria

30 gennaio 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti desiderati con la replica del 16 aprile 2015, ai quali espressamente

rinviava. Invitata a presentare le proprie osservazioni, il 16 agosto 2016 RE 1

ha chiesto la convocazione di una nuova udienza e la produzione del

riconoscimento di debito per l’importo rivendicato dall’istante, la pretesa

posta in esecuzione non corrispondendo, a suo dire, alla somma delle fatture da

essa prodotte. All’udienza di discussione del 23 settembre 2016, nessuna parte

è comparsa.

E. Statuendo

con decisione del 20 ottobre 2016, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­posizione interposta dalla parte

convenuta per fr. 2'376.–, “oltre

a tutte le spese esecutive e giudiziarie”, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 30.–

a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 ottobre 2016, per ottenerne

l’annullamento affinché fosse “completata

l’istruttoria specifica nel rispetto delle leggi vigenti, poiché esiste un

accertamento manifestamente errato dei fatti”. Con un complemento del 26 ottobre 2016, la

reclamante ha trasmesso a questa Camera la lettera del 23 novembre 2015 con cui

il Giudice di pace aveva invitato la CO 1 a presentare i documenti da lei

sollecitati in udienza, specificando di non sapere se la controparte li avesse

realmente prodotti. Stante l’esito del presente giudizio, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 24 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più

presto il 21 ottobre, in concreto il reclamo, così come il suo complemento del

26.

ottobre, sono senz’altro tempestivi.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace, precisando che la convenuta aveva avuto

la possibilità di visionare l’incarto e di partecipare a un’udienza “alla quale però, per motivi scolastici, non si

è presentata”, ha rilevato che l’attestato di carenza

beni prodotto dalla CO 1 ed emesso a favore dell’allora titolare del credito,

la PI 1 (che nel frattempo ha mutato la propria ragione sociale con quella dell’istante),

costituisce valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82 LEF. Per questo motivo,

egli ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal­l’escussa, “oltre a tutte le spese esecutive e giudiziarie”.

4.

Nel

suo reclamo RE 1, dubitando che il Giudice di pace avesse (nuovamente) omesso

di notificarle ulteriori documenti prodotti dalla CO 1, gli rimprovera di aver

statuito senza che la convenuta [recte: l’istante]

abbia mai presentato i documenti a comprova dell’importo rivendicato, quindi senza

accertare “l’origine, la provenienza

e il dettaglio del credito posto in esecuzione”. In

particolare, l’escussa rileva che l’importo preteso dalla procedente è superiore

a quello risultante dalla somma delle fatture. Al proposito, richiamando quanto

già sostenuto in prima sede in merito ai “diversi costi” – a suo dire

dovuti “solo se previsti in un

ipotetico contratto alla base della pretesa” – la

reclamante ribadisce che le spese che si aggiungono al debito originario, dovute

all’intervento della società d’incasso cui si è avvalso il creditore, devono

essere messe a carico di quest’ultimo.

5.

Sia in prima istanza che nel reclamo RE 1 insiste per un completamento

dell’istruttoria nel senso di obbligare l’istante a fornire i documenti

originali (riconoscimento di debito, fatture e contratto d’abbonamento) che

attestino l’importo della sua pretesa. La reclamante, tuttavia, come d’altronde

il Giudice di pace con la sua richiesta del 23 novembre 2015 (sopra ad D), hanno perso di vista

che nella procedura sommaria, che ha carattere meramente formale (sopra consid.

2), all’istante basta produrre un titolo nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF

(riconoscimento di debito firmato dall’escusso o atto pubblico) o un attestato

di carenza di beni (art. 149 cpv. 2 LEF) per ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione. Non si poteva di conseguenza porre a carico dell’CO 1 l’onere

di dimostrare l’esistenza del proprio credito né quello di produrre altri

documenti se non il titolo di rigetto (l’attestato di carenza di beni) oltre al

precetto esecutivo (per dimostrare l’esistenza dell’opposizione interposta dall’escus­­sa)

e l’estratto dal registro di commercio (per accertare la propria legittimazione

attiva). Spettava semmai all’escussa di rendere verosimili eccezioni tali da infirmare il titolo di rigetto (sopra consid. 2 e sotto consid.

7). Del resto, nella

decisione di rinvio del 25 agosto 2015 (sopra ad C) questa Camera si è

limitata a chiedere al Giudice di pace di notificare all’escussa la replica

dell’istante e di decidere se concederle un termine per presentare una duplica

scritta “o” se convocare le parti a un’udienza. Tutte le sue altre iniziative

(sopra ad D) erano invece superflue.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Nella

fattispecie l’attestato di carenza di beni emesso nei confronti di RE 1 e

rilasciato all’allora creditrice la PI 1 il 17 maggio 2005 dall’Ufficio

esecuzione di Lugano per fr. 2'376.– (doc. 3 accluso all’istanza di

rigetto) costituisce, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF e come rettamente accertato

dal Giudice di pace, un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82

cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione. È anche data l’identità tra l’escutente

(l’CO 1) e la creditrice menzionata sul titolo di rigetto (l’PI 1), avendo quest’ultima

modificato nel corso del 2012 la propria ragione sociale appunto in CO 1

(estratto del Registro di commercio del Canton __________ prodotto con la replica).

6.2

Come già ricordato nella decisione di rinvio (inc. 14.2015.85 con­sid.

6.

in fine), il rigetto dell’opposizione non va invece esteso alle spese esecutive, sulle quali non spettava

al Giudice di pace di pronunciarsi bensì all’ufficio d’esecuzione con

competenza esclu­siva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III

128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16

del 28 febbraio 2012). Ciò vale anche per le spese “giudiziarie”, menzionate dal

primo giudice senza specificazione né quantificazione. Ove egli intendeva la

tassa di giudizio e le ripetibili stabilite nel secondo dispositivo, esse non sono oggetto dell’opposizione

(an­teriore) dell’escussa e ad ogni modo sono d’ufficio

aggiunte al credito posto in esecuzione in virtù dell’art. 68 LEF (sentenza

della CEF 15.2009.011 del 20 febbraio 2009, consid. 2.2). La sentenza impugnata

va così riformata nel senso di limitare il rigetto all’importo posto in

esecuzione, come del resto chiesto dal­l’istante.

7.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

7.1

Nel

caso specifico, la reclamante contesta la pretesa posta in esecuzione facendo

valere che l’istante non ha prodotto il riconoscimento di debito menzionato

nell’attestato di carenza di beni né tutte le fatture, giacché il totale di

quelle prodotte con la replica ammonta a soli fr. 1'488.25. Ribadisce,

inoltre, che le spese causate dall’intervento della società d’incasso non

possono essere addebitate al debitore, poiché sono decise dal creditore, a

carico del quale esse devono dunque essere poste.

7.2

Già

si è detto che nella procedura sommaria di rigetto dell’oppo­­sizione non

incombe al creditore dimostrare l’esistenza né l’im­­porto della propria

pretesa (sopra consid. 5). Spettava invece a RE 1 di rendere verosimili

circostanze atte a “infirmare”, ovvero a indebolire la parvenza di diritto

risultante dall’atte­­stato di carenza di beni prodotto dall’istante (art. 82

cpv. 2 LEF). Ora, la reclamante non ha spiegato per quale motivo tale atto non

sarebbe attendibile. Tutto lascia pensare che l’opposizione verosimilmente

interposta da lei nella precedente esecuzione sia stata rigettata o ritirata

sulla scorta del riconoscimento di debito menzionato sull’attestato di carenza

di beni. Vero è che il totale delle fatture prodotte con la replica (di fr. 1'488.25)

è inferiore al capitale di fr. 2'047.65 indicato sull’attestato di carenza

di beni. RE 1 allude però anche all’esistenza di spese d’incas­­so, pur contestandole

genericamente. Il credito comprende poi probabilmente pure interessi di mora,

dal momento che le scadenze delle fatture risalgono al 2003-2004. Sta di fatto,

comunque sia, che non avendo prodotto la documentazione relativa alla

precedente esecuzione, la reclamante non ha reso verosimili indizi oggettivi e

concreti di circostanze idonee a indebolire la parvenza di diritto risultante

dall’attestato di carenza di beni rilasciato a favore dell’istante. Per tacere

del fatto che il creditore ha diritto per legge (art. 106 CO) alla rifusione

delle spese in cui incorre per incassare la propria pretesa a causa della

renitenza del debitore (con il rilievo che pur dovute per legge tali spese

possono dar luogo a rigetto dell’opposizione solo se figurano in un titolo nel senso degli art. 82 cpv. 1 o 149 cpv.

1.

LEF). Anche su questo punto, la decisione impugnata, nel suo esito, resiste

alla critica.

8.

La tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza quasi integrale della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

convenuta, che non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'376.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1.

L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano

è rigettata in via provvisoria.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 180.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).