Lexipedia

Decisione

14.2016.238

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni complementari. Domanda di condono

8 novembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.238

Lugano

8 novembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2016.772 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 6 settembre

2016 da

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 5 ottobre 2016 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° aprile 2016

dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 15'519.–, indicando

quale titolo di credito la “decisione

di restituzione del 19 luglio 2015 quale prestazione complementare”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6

settembre 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il

rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;

che

nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 18 settembre 2016,

chiedendo il condono di quanto considera una “Multa” e il rimborso dell’“ingiusta sottrazione” da parte dell’istante della sua prestazione complementare di fr. 500.–

mensili;

che statuendo con decisione del 5 ottobre 2016, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizio­­ne interposta

dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 320.–

e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2016 ribadendo la sua richiesta di condono del debito e di rimborso della

sua prestazione complementare di fr. 500.– mensili;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

Considerandi

che

visto l’esito del giudizio si può prescindere dal verificare la tempestività

del reclamo;

che

in esso RE 1 si limita a chiedere il condono del de­bito

posto in esecuzione e il rimborso della sua prestazione com­plementare di fr. 500.–

mensili invocando la precarietà della propria situazione finanziaria;

che,

tuttavia, né il primo giudice né la Camera sono competenti per decidere al

posto delle autorità amministrative preposte sulla validità di pretese in

materia di assicurazione sociale né per riesaminare le decisioni definitive

emanate da tali autorità;

che

in virtù degli art. 80 segg. LEF, infatti, la procedura di

rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è

di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’e­­sistenza di

un titolo esecutivo;

che

il giudice del rigetto verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto

dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

);

che, d’altronde, il debitore non può più far valere in sede di

rigetto motivi di estinzione che avrebbe potuto sollevare già nella procedura

che ha portato alla decisione prodotta dall’istante come titolo di rigetto

definitivo (DTF 138 III 586

consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23

marzo 2015 consid. 5.2);

che censure

riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono poi un

motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità

giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza

di rigetto dell’op­­posizione;

che semmai la

reclamante potrà far valere tali censure alla stessa Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG per quanto riguarda la domanda di condono (che pare

del resto già essere al suo esame, v. replica 3 ottobre 2016 dell’istante) o di

ripristino delle prestazioni complementari, e all’ufficio d’esecuzione in sede

di pignoramento del suo reddito (art. 93 LEF) o di realizzazione di eventuali

suoi beni pignorati (art. 123 LEF) (v. sentenza della CEF 14.2014.173 del 10

settembre 2014 consid. 2.2);

che in

questa sede, invece, non si può che constatare il carattere al momento attuale

definitivo della decisione di restituzione delle prestazioni complementari

prodotta dalla Cassa istante e confermare, in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2

LEF, il rigetto definitivo dell’opposizione deciso dal primo giudice;

che nella

misura in cui è ricevibile il reclamo va in definitiva respinto;

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

sennonché le condizioni

economiche presumibilmente difficili della reclamante inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo degli oneri processuali, il quale rischierebbe di tradursi in

oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che non si

pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'519.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).