14.2016.238
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni complementari. Domanda di condono
8 novembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.238
Lugano
8 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.772 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 6 settembre
2016 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 5 ottobre 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° aprile 2016
dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'519.–, indicando
quale titolo di credito la “decisione
di restituzione del 19 luglio 2015 quale prestazione complementare”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6
settembre 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che
nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 settembre 2016,
chiedendo il condono di quanto considera una “Multa” e il rimborso dell’“ingiusta sottrazione” da parte dell’istante della sua prestazione complementare di fr. 500.–
mensili;
che statuendo con decisione del 5 ottobre 2016, il Pretore aggiunto ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 320.–
e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2016 ribadendo la sua richiesta di condono del debito e di rimborso della
sua prestazione complementare di fr. 500.– mensili;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
Considerandi
che
visto l’esito del giudizio si può prescindere dal verificare la tempestività
del reclamo;
che
in esso RE 1 si limita a chiedere il condono del debito
posto in esecuzione e il rimborso della sua prestazione complementare di fr. 500.–
mensili invocando la precarietà della propria situazione finanziaria;
che,
tuttavia, né il primo giudice né la Camera sono competenti per decidere al
posto delle autorità amministrative preposte sulla validità di pretese in
materia di assicurazione sociale né per riesaminare le decisioni definitive
emanate da tali autorità;
che
in virtù degli art. 80 segg. LEF, infatti, la procedura di
rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è
di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo;
che
il giudice del rigetto verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto
dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
);
che, d’altronde, il debitore non può più far valere in sede di
rigetto motivi di estinzione che avrebbe potuto sollevare già nella procedura
che ha portato alla decisione prodotta dall’istante come titolo di rigetto
definitivo (DTF 138 III 586
consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23
marzo 2015 consid. 5.2);
che censure
riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono poi un
motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità
giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza
di rigetto dell’opposizione;
che semmai la
reclamante potrà far valere tali censure alla stessa Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG per quanto riguarda la domanda di condono (che pare
del resto già essere al suo esame, v. replica 3 ottobre 2016 dell’istante) o di
ripristino delle prestazioni complementari, e all’ufficio d’esecuzione in sede
di pignoramento del suo reddito (art. 93 LEF) o di realizzazione di eventuali
suoi beni pignorati (art. 123 LEF) (v. sentenza della CEF 14.2014.173 del 10
settembre 2014 consid. 2.2);
che in
questa sede, invece, non si può che constatare il carattere al momento attuale
definitivo della decisione di restituzione delle prestazioni complementari
prodotta dalla Cassa istante e confermare, in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2
LEF, il rigetto definitivo dell’opposizione deciso dal primo giudice;
che nella
misura in cui è ricevibile il reclamo va in definitiva respinto;
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
sennonché le condizioni
economiche presumibilmente difficili della reclamante inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo degli oneri processuali, il quale rischierebbe di tradursi in
oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che non si
pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'519.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).