14.2016.239
Rigetto definitivo dell’opposizione. Estinzione credito non provata
8 novembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.239
Lugano
8 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 300 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 29 agosto 2016 da
CO 1
(rappr. dal proprio Municipio,)
contro
RE 1
(rappr. dalla RA 1,
giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 4 ottobre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 79.50
oltre agli interessi del 2.5% dal 4 agosto 2016 e di fr. 1.85, indicando
quali titoli di credito rispettivamente l’imposta comunale per l’anno 2013 e
gli interessi sul conguaglio maturati sino al 3 agosto 2016;
che
avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 31
agosto 2016 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia;
che
nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 settembre 2016,
facendo valere, senza addurre giustificativi, di aver pagato l’imposta il 19
settembre;
che statuendo con decisione 4 ottobre 2016, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e
un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante;
che
con scritto 4 ottobre 2016, ricevuto il 6 ottobre dalla Giudicatura di pace, il
Comune istante ha chiesto l’annullamento dell’istanza in seguito al pagamento
del credito posto in esecuzione;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 26 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
Considerandi
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
nel caso concreto invano si cercherebbe nell’incarto del Giudice di pace
documentazione relativa alla notifica della sentenza impugnata, che sembra
essere stata spedita con invio semplice non prioritario (v. la busta acclusa al
reclamo quale doc. B);
che
in queste circostanze non si può far altro se non affidarsi al timbro apposto
dalla reclamante sulla busta, che reca la data del 17 ottobre 2016, per
ritenere tempestivo il reclamo inoltrato il 26 ottobre;
che
a futura memoria si rammenta al Giudice di pace che la notificazione di
citazioni, ordinanze e decisioni va fatta mediante invio postale raccomandato o
in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) e che in caso di reclamo la
giurisdizione inferiore deve consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli
atti di causa completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati
delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art.
131.
CPC);
che
contrariamente ai dubbi espressi dal Giudice di pace nel suo scritto di
trasmissione del 31 ottobre 2016, il firmatario del reclamo, __________,
risulta idoneo a rappresentare professionalmente la reclamante in giudizio
nella sua qualità di fiduciario commercialista iscritto all’apposito albo (art.
68.
cpv. 2 lett. c CPC e 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio
delle professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]; sentenza della CEF
14.2014.154
del 28 agosto 2014 consid. 2);
che
nel merito la reclamante si duole del fatto che il primo giudice non abbia
tenuto conto delle sue osservazioni in cui aveva segnalato l’avvenuto pagamento
dell’imposta dovuta al Comune il 19 settembre 2016, emettendo la decisione “con l’evidente motivo di gravare di ulteriori
ed ingiustificate spese la parte istante [recte: convenuta]”;
che
la reclamante non spende però una parola sulla motivazione della sentenza
impugnata, in particolare laddove evidenzia come il pagamento non sia stato
dimostrato né confermato dall’istante;
che
perciò non solo il reclamo appare irricevibile, poiché insufficientemente
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3), ma è anche
infondato, nella misura in cui le eccezioni della parte escussa, segnatamente
circa l’estinzione del credito posto in esecuzione, non devono unicamente
essere allegate, ma anche provate con documenti (art. 81 cpv. 1
LEF);
che
al riguardo il primo giudice non poteva tenere conto della dichiarazione di
ritiro dell’istante comunicatagli dal Comune istante dopo l’emissione della
sentenza né questa Camera può considerarla in questa sede, in cui la reclamante
l’ha prodotta per la prima volta (doc. D accluso al reclamo) stante il divieto
stabilito dall’art. 326 cpv. 1 CPC;
che
ad ogni modo, si volesse anche considerare l’imposta come pagata il 19
settembre 2016 come allegato dalla reclamante, l’esito non cambierebbe, da una
parte perché rimarrebbero comunque scoperti gli interessi di mora, e dall’altra
poiché il pagamento è posteriore alla presentazione dell’istanza (il 31 agosto
2016), sicché le spese processuali sarebbero in ogni caso dovute essere poste a
carico della convenuta, da reputare acquiescente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che pure la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo
non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni stante;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 81.35,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).