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Decisione

14.2016.239

Rigetto definitivo dell’opposizione. Estinzione credito non provata

8 novembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.239

Lugano

8 novembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa n. 300 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura

di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 29 agosto 2016 da

CO 1

(rappr. dal proprio Municipio,)

contro

RE 1

(rappr. dalla RA 1,

giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 4 ottobre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2016 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 79.50

oltre agli interessi del 2.5% dal 4 agosto 2016 e di fr. 1.85, indicando

quali titoli di credito rispettivamente l’imposta comunale per l’anno 2013 e

gli interessi sul conguaglio maturati sino al 3 agosto 2016;

che

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 31

agosto 2016 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Vezia;

che

nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­stanza con osservazioni scritte del 26 settembre 2016,

facendo valere, senza addurre giustificativi, di aver pagato l’imposta il 19

settembre;

che statuendo con decisione 4 ottobre 2016, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e

un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante;

che

con scritto 4 ottobre 2016, ricevuto il 6 ottobre dalla Giudicatura di pace, il

Comune istante ha chiesto l’annullamento dell’i­stanza in seguito al pagamento

del credito posto in esecuzione;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 26 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

Considerandi

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

nel caso concreto invano si cercherebbe nell’incarto del Giudice di pace

documentazione relativa alla notifica della sentenza impugnata, che sembra

essere stata spedita con invio semplice non prioritario (v. la busta acclusa al

reclamo quale doc. B);

che

in queste circostanze non si può far altro se non affidarsi al timbro apposto

dalla reclamante sulla busta, che reca la data del 17 ottobre 2016, per

ritenere tempestivo il reclamo inoltrato il 26 ottobre;

che

a futura memoria si rammenta al Giudice di pace che la notificazione di

citazioni, ordinanze e decisioni va fatta mediante invio postale raccomandato o

in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) e che in caso di reclamo la

giurisdizione inferiore deve consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli

atti di causa completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati

delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art.

131.

CPC);

che

contrariamente ai dubbi espressi dal Giudice di pace nel suo scritto di

trasmissione del 31 ottobre 2016, il firmatario del reclamo, __________,

risulta idoneo a rappresentare professionalmente la reclamante in giudizio

nella sua qualità di fiduciario commercialista iscritto all’apposito albo (art.

68.

cpv. 2 lett. c CPC e 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio

delle professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]; sentenza della CEF

14.2014.154

del 28 agosto 2014 consid. 2);

che

nel merito la reclamante si duole del fatto che il primo giudice non abbia

tenuto conto delle sue osservazioni in cui aveva segnalato l’avvenuto pagamento

dell’imposta dovuta al Comune il 19 settembre 2016, emettendo la decisione “con l’evidente motivo di gravare di ulteriori

ed ingiustificate spese la parte istante [recte: convenuta]”;

che

la reclamante non spende però una parola sulla motivazione della sentenza

impugnata, in particolare laddove evidenzia come il pagamento non sia stato

dimostrato né confermato dall’istante;

che

perciò non solo il reclamo appare irricevibile, poiché insufficientemente

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3), ma è anche

infondato, nella misura in cui le eccezioni della parte escussa, segnatamente

circa l’estin­zione del credito posto in esecuzione, non devono unicamente

essere allegate, ma anche provate con documenti (art. 81 cpv. 1

LEF);

che

al riguardo il primo giudice non poteva tenere conto della dichiarazione di

ritiro dell’istante comunicatagli dal Comune istante dopo l’emissione della

sentenza né questa Camera può considerarla in questa sede, in cui la reclamante

l’ha prodotta per la prima volta (doc. D accluso al reclamo) stante il divieto

stabilito dall’art. 326 cpv. 1 CPC;

che

ad ogni modo, si volesse anche considerare l’imposta come pagata il 19

settembre 2016 come allegato dalla reclamante, l’e­sito non cambierebbe, da una

parte perché rimarrebbero comunque scoperti gli interessi di mora, e dall’altra

poiché il pagamento è posteriore alla presentazione dell’istanza (il 31 agosto

2016), sicché le spese processuali sarebbero in ogni caso dovute essere poste a

carico della convenuta, da reputare acquiescente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che pure la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo

non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni stante;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 81.35,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).