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Decisione

14.2016.242

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riparazione di piastre. Bolla di consegna. Identità tra escusso e debitore. Rappresentanza

23 febbraio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 giugno

2016 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 28 giugno 2016. Nelle loro “contro-osservazioni” (ossia la replica

del 18 luglio e la duplica del 26 settembre 2016, presentata dal patrocinatore

nel frattempo incaricato dall’escussa), le parti sono rimaste sulle rispettive

posizioni.

C. Statuendo con decisione del 21 ottobre 2016, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 130.–

e un’indennità di fr. 70.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 28 ottobre 2016 per

ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’i­­stanza. Nelle sue osservazioni

del 5 dicembre 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione

del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 28 ottobre 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 21 ottobre, in

concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istan­­za dopo aver

considerato che agli atti “risulta

unicamente una semplice fattura emessa dalla parte attrice” la quale, poiché non firmata dalla debitrice, non costituisce un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 precisa anzitutto che la fattura in oggetto è riferita alla

riparazione di una piastra della cucina del Bar E__________, a suo dire gestito

dall’e­­scussa. Ritiene poi che dal complesso dei documenti prodotti risultino

“tutti gli elementi necessari

per dedurre in modo liquido ed in­equivocabile il riconoscimento di debito

posto in esecuzione”. Essa, in particolare, fa riferimento

allo scambio di email intercorso tra le parti il 4 novembre 2015, da cui si

evince l’ordine di riparazione impartito dalla convenuta per il prezzo

preventivato, alla fattura/ bolla di consegna n. __________ del 10 novembre

2015.

sottoscritta da un ausiliario della CO 1, la quale nelle sue osservazioni

– sottolinea la reclamante – ha ammesso che il lavoro è stato eseguito. Essa rileva poi come le precedenti

richieste d’in­­tervento siano avvenute secondo le stesse

modalità di quella in oggetto, per cui il signor PI 2 della D__________ SA,

quale rappresentante della convenuta, era incaricato di “raccogliere i preventivi e deliberare gli interventi

di riparazione” da effettuare presso il Bar E__________

di __________ “con contestuale

apposizione di timbro e firma da parte degli ausiliari dell’escussa sulle

correlate fatture/bolle [recte: fattura]

di consegna”, mentre al pagamento provvedeva la stessa

CO 1. Pertanto, a detta dell’istan­­te, con l’accettazione “senza condizioni o riserve di sorta” dell’“offer­­ta” del 10 novembre 2015, l’escussa si è vincolata al pagamento dell’importo

richiesto.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, la CO 1 precisa anzitutto che la sua

richiesta nelle osservazioni di prima sede di “accogliere l’istanza” altro

non è che un “palese refuso

redazionale”. Osservando come la bolla del 10 novembre

2015.

non sia intestata all’escussa bensì a un altro esercizio pubblico, essa

contesta che vi sia identità tra la debitrice menzionata in quel riconoscimento

di debito – il Bar E__________ di __________, un ente giuridico inesistente – e

l’escussa indicata sul precetto esecutivo e sull’istanza, ovvero sé stessa. D’altronde,

la bolla è firmata da una persona di cui non solo non è stato comprovato il

potere di rappresentanza ma neppure è stato indicato il nome.

6.

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo

(come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il

debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito

accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

6.2

Nella fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti

della CO 1 su una bolla di consegna, denominata “fattura n. __________”, del 10

novembre 2015 (doc. B) e sulla relativa “fattura n. 15-__________” del 13

novembre 2015 (doc. A). Que­st’ultimo documento, come giustamente rilevato dal

Giudice di pace, non costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione,

poiché non è firmato. La bolla di consegna, per contro, riveste indubbiamente

tale caratteristica, giacché è firmata e menziona un importo determinato

(complessivi fr. 1'889.–). Poco importa che non sia indicata sul precetto

esecutivo, la menzione della causa basta (DTF 95 III 36 consid. 1). L’accertamento

del primo giudice è quindi manifestamente errato su questo punto (o almeno incompleto,

come si vedrà in seguito). Non è tuttavia necessario rinviargli la causa per un

nuovo esame poiché le parti non l’hanno chiesto ed essa è comunque matura per

il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione

(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

6.3

Ora,

il problema è che il destinatario della bolla di consegna non è, a prima vista,

l’escussa bensì il “Bar E__________” e la firma non risulta essere quella della

socia e gerente (con firma individuale) PI 1 (cfr. firme sulle

osservazioni all’istan­­za e sulla procura all’avv. PA 2), ma di una persona

non identificata. La reclamante, tuttavia, allega che la bolla è stata firmata

da un ausiliario della convenuta per conto della stessa.

a) In

linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in

base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso

(art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere

del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere

non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato

o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui

risulta chiaramente che il rappresentante o l’or­­gano era autorizzato a firmare

il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale

potere l’istanza di rigetto dell’opposizione

diretta contro il rappresentato dev’essere respin­ta (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 LEF con riferimenti).

b) Nel

caso concreto, l’istante non ha prodotto alcuna procura idonea a dimostrare che

il firmatario del bollettino sia un rappresentante della convenuta. Nel reclamo

rileva però a ragione che nelle sue

osservazioni all’istanza (a pag. 2) l’escussa ha ammesso di avere sollecitato

diverse volte l’intervento di riparazione, di averlo finalmente ottenuto

e di avere ricevuto la fattura n. 15-__________, la quale rinvia esplicitamente

alla bolla di consegna. Ciò non configura, è vero, un

riconoscimento di debito poiché nella stessa frase l’escussa ha precisato che i

suoi rappresentanti si erano rifiutati di pagare la fattura e non ha

manifestato di avere cambiato parere, nonostante l’invito al Giudice di pace di

accogliere l’istan­­za, invito che a una lettura globale dell’atto risulta però

essere un manifesto refuso. Nondimeno l’escussa, rappresentata in quel­l’occasione

dalla socia e gerente, non ha contestato il potere del firmatario della bolla

di consegna e, anzi, ha ammesso di avere essa stessa sollecitato la

sostituzione delle piastre. L’invoca­­zione tardiva, in sede di duplica, dell’eccezione

di carente identità tra debitrice ed escussa, senza alcuna spiegazione sul

proprio voltafaccia (neppure nella risposta al reclamo), non è credibile. La

fattispecie non è quindi identica a quella sottoposta al Tribunale federale

nella sentenza DTF 130 III 87 citata dall’escussa, proprio per il comportamento

assunto da quest’ultima in prima sede.

A

sostegno delle proprie allegazioni, l’escussa ha del resto prodotto in prima

sede le email 23 dicembre 2014 e 4 novembre 2015 di tale PI 2 – che secondo l’estratto

del registro di commercio, notorio, relativo alla CO 1 risulta essere l’ex

socio e presidente della gerenza –, con cui egli ha ordinato di procedere sia alla

prima riparazione sia alla seconda oggetto della lite in esame. Ha pure

allegato la prima fattura n. 14-__________ del 20 gennaio 2015, esplicitamente

indirizzata alla CO 1, i cui riferimenti per quanto attiene sia all’indirizzo

(casella postale __________ di __________, ovvero il precedente recapito sociale

della società) sia al luogo dell’intervento (bar del Centro commerciale __________)

e la persona di riferimento (PI 2) corrispondono a quelli menzionati sulla

fattura n. 15-__________ del 13 novembre 2015 (doc. A), intestata

invece al Bar E__________.

7.

A

ben vedere, nelle sue osservazioni all’istanza la CO 1 non contesta in sé il

titolo di rigetto prodotto dall’istante (la bolla di consegna), ma si limita a

sostenere, in definitiva, che i costi della seconda sostituzione non potevano essere

posti a suo carico poiché sono dovuti al fatto che la prima sostituzione, da

essa regolarmente pagata, era stata eseguita con pezzi non idonei al modello di

apparecchio in suo possesso. Si tratta quindi di un’eccezione nel senso dell’art.

82.

cpv. 2 LEF.

7.1

Ora, secondo tale norma, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

7.2

Nel

caso specifico l’escussa non ha reso verosimile l’errore di montaggio imputato

all’istante. In particolare, nell’email del 4 novembre 2015 il suo

rappresentante PI 2 ha ordinato la (seconda) sostituzione senza contestare il

preventivo esposto dalla procedente. D’altronde, né nella duplica né nella risposta

al reclamo la CO 1 ha contestato le allegazioni formulate dall’istante in sede

di replica, secondo cui il primo intervento ha riguardato la piastra anteriore

mentre il secondo, resosi necessario in seguito al malfunzionamento della piastra

posteriore, è consistito nella sostituzione di entrambe le piastre. Stando così

le cose, l’istanza risulta fondata, il reclamo va accolto e la sentenza

impugnata riformata in tal senso, ferma restando la facoltà, per l’escussa, di

sottoporre la questione al giudice di merito con un’azione di disconoscimento

di debito (v. sopra consid. 2), così come sembra essere stata la sua intenzione

già in sede di osservazioni all’istanza.

8.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL

3.1.1.7

) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 1'889.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria.

2. La

tassa di giustizia di fr. 130.–, da anticipare dalla parte istante, è

posta a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 70.– per

indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a

rifondere all’RE 1, fr. 200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).