14.2016.242
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riparazione di piastre. Bolla di consegna. Identità tra escusso e debitore. Rappresentanza
23 febbraio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.242
Lugano
23 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa
con istanza 10 giugno 2016 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2016 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 21 ottobre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il
12 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’RE
1 ha escusso la CO 1 (e per essa la socia e gerente PI 1)
per l’incasso di fr. 1'889.– oltre agli interessi del 5% dal 23 novembre
2015, indicando quale titolo di credito la “Fattura 15-__________ della riparazione piano cottura
E__________”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 giugno
2016 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 28 giugno 2016. Nelle loro “contro-osservazioni” (ossia la replica
del 18 luglio e la duplica del 26 settembre 2016, presentata dal patrocinatore
nel frattempo incaricato dall’escussa), le parti sono rimaste sulle rispettive
posizioni.
C. Statuendo con decisione del 21 ottobre 2016, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 130.–
e un’indennità di fr. 70.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 28 ottobre 2016 per
ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni
del 5 dicembre 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 28 ottobre 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 21 ottobre, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art.
320.
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo aver
considerato che agli atti “risulta
unicamente una semplice fattura emessa dalla parte attrice” la quale, poiché non firmata dalla debitrice, non costituisce un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 precisa anzitutto che la fattura in oggetto è riferita alla
riparazione di una piastra della cucina del Bar E__________, a suo dire gestito
dall’escussa. Ritiene poi che dal complesso dei documenti prodotti risultino
“tutti gli elementi necessari
per dedurre in modo liquido ed inequivocabile il riconoscimento di debito
posto in esecuzione”. Essa, in particolare, fa riferimento
allo scambio di email intercorso tra le parti il 4 novembre 2015, da cui si
evince l’ordine di riparazione impartito dalla convenuta per il prezzo
preventivato, alla fattura/ bolla di consegna n. __________ del 10 novembre
2015.
sottoscritta da un ausiliario della CO 1, la quale nelle sue osservazioni
– sottolinea la reclamante – ha ammesso che il lavoro è stato eseguito. Essa rileva poi come le precedenti
richieste d’intervento siano avvenute secondo le stesse
modalità di quella in oggetto, per cui il signor PI 2 della D__________ SA,
quale rappresentante della convenuta, era incaricato di “raccogliere i preventivi e deliberare gli interventi
di riparazione” da effettuare presso il Bar E__________
di __________ “con contestuale
apposizione di timbro e firma da parte degli ausiliari dell’escussa sulle
correlate fatture/bolle [recte: fattura]
di consegna”, mentre al pagamento provvedeva la stessa
CO 1. Pertanto, a detta dell’istante, con l’accettazione “senza condizioni o riserve di sorta” dell’“offerta” del 10 novembre 2015, l’escussa si è vincolata al pagamento dell’importo
richiesto.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, la CO 1 precisa anzitutto che la sua
richiesta nelle osservazioni di prima sede di “accogliere l’istanza” altro
non è che un “palese refuso
redazionale”. Osservando come la bolla del 10 novembre
2015.
non sia intestata all’escussa bensì a un altro esercizio pubblico, essa
contesta che vi sia identità tra la debitrice menzionata in quel riconoscimento
di debito – il Bar E__________ di __________, un ente giuridico inesistente – e
l’escussa indicata sul precetto esecutivo e sull’istanza, ovvero sé stessa. D’altronde,
la bolla è firmata da una persona di cui non solo non è stato comprovato il
potere di rappresentanza ma neppure è stato indicato il nome.
6.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo
(come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il
debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito
accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
6.2
Nella fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti
della CO 1 su una bolla di consegna, denominata “fattura n. __________”, del 10
novembre 2015 (doc. B) e sulla relativa “fattura n. 15-__________” del 13
novembre 2015 (doc. A). Quest’ultimo documento, come giustamente rilevato dal
Giudice di pace, non costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,
poiché non è firmato. La bolla di consegna, per contro, riveste indubbiamente
tale caratteristica, giacché è firmata e menziona un importo determinato
(complessivi fr. 1'889.–). Poco importa che non sia indicata sul precetto
esecutivo, la menzione della causa basta (DTF 95 III 36 consid. 1). L’accertamento
del primo giudice è quindi manifestamente errato su questo punto (o almeno incompleto,
come si vedrà in seguito). Non è tuttavia necessario rinviargli la causa per un
nuovo esame poiché le parti non l’hanno chiesto ed essa è comunque matura per
il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione
(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6.3
Ora,
il problema è che il destinatario della bolla di consegna non è, a prima vista,
l’escussa bensì il “Bar E__________” e la firma non risulta essere quella della
socia e gerente (con firma individuale) PI 1 (cfr. firme sulle
osservazioni all’istanza e sulla procura all’avv. PA 2), ma di una persona
non identificata. La reclamante, tuttavia, allega che la bolla è stata firmata
da un ausiliario della convenuta per conto della stessa.
a) In
linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in
base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso
(art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere
del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere
non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato
o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui
risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare
il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale
potere l’istanza di rigetto dell’opposizione
diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 LEF con riferimenti).
b) Nel
caso concreto, l’istante non ha prodotto alcuna procura idonea a dimostrare che
il firmatario del bollettino sia un rappresentante della convenuta. Nel reclamo
rileva però a ragione che nelle sue
osservazioni all’istanza (a pag. 2) l’escussa ha ammesso di avere sollecitato
diverse volte l’intervento di riparazione, di averlo finalmente ottenuto
e di avere ricevuto la fattura n. 15-__________, la quale rinvia esplicitamente
alla bolla di consegna. Ciò non configura, è vero, un
riconoscimento di debito poiché nella stessa frase l’escussa ha precisato che i
suoi rappresentanti si erano rifiutati di pagare la fattura e non ha
manifestato di avere cambiato parere, nonostante l’invito al Giudice di pace di
accogliere l’istanza, invito che a una lettura globale dell’atto risulta però
essere un manifesto refuso. Nondimeno l’escussa, rappresentata in quell’occasione
dalla socia e gerente, non ha contestato il potere del firmatario della bolla
di consegna e, anzi, ha ammesso di avere essa stessa sollecitato la
sostituzione delle piastre. L’invocazione tardiva, in sede di duplica, dell’eccezione
di carente identità tra debitrice ed escussa, senza alcuna spiegazione sul
proprio voltafaccia (neppure nella risposta al reclamo), non è credibile. La
fattispecie non è quindi identica a quella sottoposta al Tribunale federale
nella sentenza DTF 130 III 87 citata dall’escussa, proprio per il comportamento
assunto da quest’ultima in prima sede.
A
sostegno delle proprie allegazioni, l’escussa ha del resto prodotto in prima
sede le email 23 dicembre 2014 e 4 novembre 2015 di tale PI 2 – che secondo l’estratto
del registro di commercio, notorio, relativo alla CO 1 risulta essere l’ex
socio e presidente della gerenza –, con cui egli ha ordinato di procedere sia alla
prima riparazione sia alla seconda oggetto della lite in esame. Ha pure
allegato la prima fattura n. 14-__________ del 20 gennaio 2015, esplicitamente
indirizzata alla CO 1, i cui riferimenti per quanto attiene sia all’indirizzo
(casella postale __________ di __________, ovvero il precedente recapito sociale
della società) sia al luogo dell’intervento (bar del Centro commerciale __________)
e la persona di riferimento (PI 2) corrispondono a quelli menzionati sulla
fattura n. 15-__________ del 13 novembre 2015 (doc. A), intestata
invece al Bar E__________.
7.
A
ben vedere, nelle sue osservazioni all’istanza la CO 1 non contesta in sé il
titolo di rigetto prodotto dall’istante (la bolla di consegna), ma si limita a
sostenere, in definitiva, che i costi della seconda sostituzione non potevano essere
posti a suo carico poiché sono dovuti al fatto che la prima sostituzione, da
essa regolarmente pagata, era stata eseguita con pezzi non idonei al modello di
apparecchio in suo possesso. Si tratta quindi di un’eccezione nel senso dell’art.
82.
cpv. 2 LEF.
7.1
Ora, secondo tale norma, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
7.2
Nel
caso specifico l’escussa non ha reso verosimile l’errore di montaggio imputato
all’istante. In particolare, nell’email del 4 novembre 2015 il suo
rappresentante PI 2 ha ordinato la (seconda) sostituzione senza contestare il
preventivo esposto dalla procedente. D’altronde, né nella duplica né nella risposta
al reclamo la CO 1 ha contestato le allegazioni formulate dall’istante in sede
di replica, secondo cui il primo intervento ha riguardato la piastra anteriore
mentre il secondo, resosi necessario in seguito al malfunzionamento della piastra
posteriore, è consistito nella sostituzione di entrambe le piastre. Stando così
le cose, l’istanza risulta fondata, il reclamo va accolto e la sentenza
impugnata riformata in tal senso, ferma restando la facoltà, per l’escussa, di
sottoporre la questione al giudice di merito con un’azione di disconoscimento
di debito (v. sopra consid. 2), così come sembra essere stata la sua intenzione
già in sede di osservazioni all’istanza.
8.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL
3.1.1.7
) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 1'889.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria.
2. La
tassa di giustizia di fr. 130.–, da anticipare dalla parte istante, è
posta a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 70.– per
indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a
rifondere all’RE 1, fr. 200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).