14.2016.243
Rigetto definitivo dell’opposizione. Diritto di essere sentito. Transazione giudiziale che prevede degli obblighi reciproci a saldo di ogni pretesa
24 febbraio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.243
Lugano
24 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2016.152 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con
istanza 4 luglio 2016 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 20 ottobre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 febbraio 2016
dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per
l’incasso di fr. 7'827.40 oltre agli interessi del 5% dal 27 luglio 2015,
indicando quale titolo di credito il “saldo fattura per opere da pittore del 27.07.2015”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 luglio 2016
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Balerna limitatamente a fr. 3'000.– oltre agli interessi del 5%
dal 1° maggio 2016. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 22 settembre 2016, mentre l’istante ha
confermato la sua domanda nella replica del 6 ottobre 2016, che non è stata notificata alla convenuta.
C. Statuendo con decisione del 20 ottobre 2016, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 3'000.– oltre agli interessi del 5%
dal 27 luglio 2015 (anziché dal 1° maggio 2016), ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 70.– a favore
dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 31 ottobre 2016 per ottenerne l’integrale riforma nel senso della reiezione
dell’istanza. La domanda “di
rinvio dell’esecuzione impugnata” è stata respinta dal
presidente della Camera con decreto dell’11 novembre 2016. Nelle sue
osservazioni del 22 novembre, la CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata, con la sola
modifica intesa a far decorrere gli interessi dal 1° maggio 2016 anziché dal 27 luglio 2015.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 31 ottobre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 in prima sede il 24 ottobre 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che il verbale dell’udienza
tenutasi il 22 marzo 2016 dinanzi alla Pretura di Mendrisio-Sud, firmato dalle
parti e passato in giudicato, è parificato a sentenza esecutiva.
4.
Nel
reclamo la RE 1 evidenzia in via preliminare che la giudice di pace non le ha
assegnato alcun termine per duplicare alla replica dell’istante e che non è
chiaro sulla base di quale motivazione l’istanza è stata accolta. Nel merito la
reclamante argomenta che l’istante doveva eseguire i lavori pattuiti nell’accordo
del 22 marzo 2016, o quantomeno attivarsi per la loro esecuzione, entro la fine
di aprile 2016. Solo successivamente l’importo convenuto avrebbe dovuto essere
pagato. A detta della reclamante l’istante non ha dimostrato di aver così
agito, atteso che la sua prima comunicazione risale al 20 maggio 2016. La CO 1
non ha presentato pertanto alcuna offerta della prestazione entro il termine previsto
nell’accordo transattivo. In ogni caso – epiloga l’escussa – gli interessi
possono essere conteggiati solo dal 1° luglio 2016, considerato che unicamente
lo scritto del 21 giugno 2016 può intendersi quale formale messa in mora.
Assegnandoli dal 27 luglio 2015, il giudice ha comunque ecceduto i limiti posti
dalla domanda dell’istante, che li chiedeva dal 1° maggio 2016.
5.
Nelle
sue osservazioni l’istante ritiene che la mancata concessione della facoltà di
duplica e la scarsa motivazione della sentenza impugnata sono violazioni sanate
in sede di reclamo. Nel merito, essa qualifica come disgiunti gli impegni
assunti dalle parti nell’accordo transattivo e incondizionato l’obbligo di pagamento
a carico della reclamante. Ad ogni modo, allega l’istante, la convenuta non le
ha comunicato delle date utili per l’esecuzione dei lavori, malgrado quanto
promesso telefonicamente, né l’ha mai sollecitata a intervenire o costituita in
mora, e ancora meno ha dimostrato che l’opera sia stata eseguita da un terzo.
Anche se l’accordo fosse di natura sinallagmatica, essa conclude, il reclamo andrebbe
respinto, ancorché, per quanto attiene agli interessi di mora, solo dal 1°
maggio 2016 anziché dal 27 luglio 2015, poiché essa ha
offerto di eseguire la propria prestazione “regolarmente, reiteratamente e vanamente”.
6.
La reclamante censura a ragione il fatto che il
Giudice di pace non le abbia assegnato un termine per determinarsi con una duplica
sulla replica dell’istante, limitandosi a notificargliela con la sentenza. Ogni
presa di posizione o documento versato agli atti deve infatti essere comunicato
alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso della loro
facoltà di esprimersi (sentenze del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii;5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4 rinvii; sentenza della CEF 14.2013.44 del 24 aprile 2013 consid. 3.1). Se il giudice
ha fissato un termine a una parte, per parità di trattamento deve assegnarne
uno uguale anche alla controparte per formulare eventuali sue determinazioni
(sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1).
Sennonché nella fattispecie, la reclamante non trae
alcuna conclusione dalla sua censura, giacché nel suo petitum essa si limita a
chiedere la reiezione dell’istanza anziché proporre l’annullamento della
decisione e il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché proceda a completare
l’istruttoria e a emettere una nuova decisione. Orbene, la sua omissione dev’essere
considerata quale rinuncia per atto
concludente a tale richiesta
(sentenza della CEF 14.2013.44 del 24 aprile 2013 consid. 3.2). Essendo la causa matura per il giudizio, nulla osta
a che la Camera statuisca essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC).
7.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina
d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle
parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
7.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF le transazioni giudiziali, ove siano esecutive,
sono parificate alle decisioni giudiziarie. Nel caso di specie, sottoscrivendo
la transazione giudiziale del 22 marzo 2016 la convenuta si è riconosciuta debitrice
della procedente di fr. 5'500.–, ovvero fr. 2'500.– entro il 15
aprile 2016 e i restanti fr. 3'000.– entro la fine di aprile 2016. Da
parte sua la CO 1 si è impegnata a provvedere entro la fine di aprile 2016 al
completamento dei lavori di tinteggio di due garages, dei locali SPA, del bagno
e antibagno e del corridoio.
7.2
Ora
l’escussa ha assunto il proprio impegno “a saldo di ogni pretesa
per mercede derivante dai lavori di pittore eseguiti” (n. 1). E con la sottoscrizione di questo accordo, come
nello stesso espressamente indicato, le parti hanno inteso estinguere ogni
reciproca pretesa (n. 4). Analogamente a quanto avviene nell’ambito di un contratto bilaterale sinallagmatico, in concreto le
parti poi si sono impegnate a fornire le loro prestazioni simultaneamente, ossia entro la fine di aprile 2016 (n. 1
e n. 2). Da quanto precede parrebbe quindi che le reciproche prestazioni siano
state condizionate una all’esecuzione dell’altra, e questo alfine di estinguere
contemporaneamente le rispettive pretese.
a) Potrebbe
invero anche apparire sostenibile una diversa interpretazione, secondo cui le
parti avrebbero assunto due impegni indipendenti l’uno dall’altro, sicché il
mancato adempimento dell’uno o dell’altro non avrebbe comportato la decadenza
dell’obbligo della controparte di eseguire la propria prestazione. Spetta
però all’istante di dimostrare (e non solo di rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3
aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), l’esistenza di un titolo di rigetto
dell’opposizione, che deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai
documenti da lui prodotti (v. in materia di rigetto provvisorio Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Non è infatti compito del
giudice chiamato a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione rivedere
o interpretare un titolo di credito poco chiaro o incompleto, ma semmai al
giudice che ha emesso la decisione in questione o ratificato la transazione
giudiziaria (DTF 136
III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid. 2.3; 124 III 501 consid. 3/a; sentenza
della CEF 14.2013.2 del 15 febbraio 2013 consid. 6). In caso di dubbio, va quindi optato per
l’interpretazione più favorevole all’escusso, ossia nel caso in esame
l’esistenza di un accordo bilaterale perfetto.
b) Ciò
posto, la resistente sostiene a ragione che per avere diritto alla propria
prestazione, alla parte di un contratto sinallagmatico basta avere validamente
offerto la propria prestazione (art. 82 CO). Nel caso specifico essa afferma di
avervi provveduto “regolarmente, reiteramente e vanamente”. Sennonché non produce indizi concreti a sostegno della sua allegazione.
L’unico intervento da essa documentato risulta essere lo scritto del 20 maggio
2016.
(doc. E), successivo alla scadenza
della fine aprile pattuita per il completamento dei lavori, in cui del resto
conferma di non avere eseguito la propria prestazione e di non essere
intenzionata a eseguirla prima del pagamento della seconda rata di
fr. 3'000.–, pur avendo la controparte versato tempestivamente la prima
rata di fr. 2'500.–. E non spettava alla reclamante sollecitare l’intervento
o costituire l’istante in mora poiché la scadenza era già stata fissata (fine
aprile) e incombeva a quest’ultima comunicare il programma dei lavori alla
cliente, come dalla stessa richiesto con email del 17 aprile 2016 (doc. 2
accluso alle osservazioni all’istanza). Non essendo stata dimostrata la
realizzazione della condizione implicita dell’esigibilità della seconda rata
convenuta nella transazione giudiziale
del 22 marzo 2016, la decisione impugnata si rivela giuridicamente errata in
mancanza di un valido titolo di rigetto definitivo. Il reclamo va dunque
accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione
dell’istanza.
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili di prima sede, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL
3.1.1.7
) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta di ripetibili in seconda sede
formulata dalla RE 1 va invece respinta, siccome essa, non più patrocinata da
un legale, non ha motivato di avere diritto a un’indennità d’inconvenienza,
come invece imposto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 3'000.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.–, già anticipate dall’istante,
sono poste a suo carico. La CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 420.– per
ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si
assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).