14.2016.245
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Preteso pagamento dell’importo posto in esecuzione
2 marzo 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.245
Lugano
2 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 120/B/16 S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di
Lugano Ovest promossa con istanza 20 luglio 2016 da
CO 1 (I)
(rappr. dal RA 1,)
contro
RE 1
(titolare dello)
giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 ottobre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 21 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'622.–
oltre agli interessi del 5% dal 4 maggio 2016, indicando quale titolo di
credito i “mancati pagamenti
salariali”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 luglio 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 29 agosto 2016, mentre l’istante
si è determinata sulle stesse con replica scritta del 30 settembre 2016.
C. Statuendo con decisione del 24 ottobre 2016, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 150.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento,
facendo valere che il credito posto in esecuzione sarebbe stato pagato. Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 31 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25
ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato il contratto di lavoro,
firmato da entrambe le parti, prodotto dall’istante come un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per il credito posto in esecuzione.
4. Solo
con il reclamo RE 1 afferma di avere pagato all’escutente fr. 1'045.– nell’aprile
e fr. 577.– nel febbraio, e postula l’annullamento della sentenza
impugnata.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, neppure il reclamante contesta
che il contratto individuale di lavoro con cui ha assunto CO 1 quale cameriera
con un salario lordo di fr. 1'705.– mensili costituisca un valido titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione almeno per l’importo di fr. 1'622.–
posto in esecuzione, pur tenuto conto delle trattenute sociali (10.415% per
AVS/AI/IPG/AD, assicurazione infortuni non professionali e perdita di guadagno
in caso di malattia) e del contributo alla cassa pensione (fr. 20.55),
poiché al salario lordo vanno aggiunti la tredicesima mensilità pro rata
temporis (8.33 %) e gli assegni familiari (fr. 250.–).
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nel
caso specifico, il reclamante pretende che gli arretrati di salario di aprile (fr. 1'045.–)
e di febbraio 2016 (fr. 577.–), per un totale appunto di fr. 1'622.–,
sarebbero stati pagati. Si tratta però di un’allegazione di fatti nuova e di
conseguenza irricevibile (sopra consid. 1.2). In prima sede, in effetti, egli
si era limitato a sostenere di essersi accordato con l’impiegata il 31 marzo
2016 “di interrompere la
presenza lavorativa durante il periodo di disdetta del mese di aprile,
considerato che [la stessa] aveva a suo favore sia le vacanze maturate, e non
godute, che le ore supplementari” (osservazioni del 29
agosto 2016), senza peraltro rendere verosimili le proprie allegazioni né
spiegare perché tale accordo l’avrebbe liberato dall’obbligo di versare il
salario di aprile.
6.2 Ad
ogni modo, non muterebbe l’esito del reclamo ove si volesse anche ritenere
ricevibile l’allegazione circa il pagamento degli importi posti in esecuzione. RE
1, infatti, ha prodotto a sostegno delle sue affermazioni tre documenti, i
conteggi di salario per i mesi di marzo e aprile del 2016, e una ricevuta per fr. 1'000.–
firmata da CO 1 “quale acconto
su conteggio ore supplementari”. Ora, il primo
conteggio non figura negli atti del Giudice di pace ed è pertanto inammissibile
(sopra consid. 1.2). Sia come sia, nessuno di questi documenti rende verosimili
Fatti
i pagamenti asseriti dal reclamante, già per il semplice motivo che le cifre in
questione (fr. 1'045.– e 577.–) non vi figurano, per tacere del fatto che
i conteggi non integrano alcuna ricevuta di pagamento mentre il versamento di fr. 1'000.–
confermato da CO 1 “quale
acconto su conteggio ore supplementari” è già stato dedotto dallo stesso
Considerandi
datore di lavoro dal proprio conteggio salariale per il mese di aprile. La
sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, siccome la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non è
insorta in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 1'622.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).