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14.2016.247

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 settembre 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

B. Tenendo conto dell’opposizione interposta

dalla RE 1, il 5 febbraio 2015 la terza sezione civile del

Tribunale ordinario di Busto Arsizio ha dichiarato provvisoriamente esecutivo

il decreto ingiuntivo telematico secondo l’art. 648 CPC italiano (in seguito:

CPCit). Il decreto è stato munito di formula esecutiva il 2 marzo 2015. Con

atto di precetto 7 aprile 2015, notificato alla RE 1 dall’Ufficiale giudiziario

del Tribunale di Busto Arsizio, la CO 1 ha chiesto alla debitrice di pagarle un

totale di € 108'075.55. Quest’ultima non ha dato seguito a tale richiesta.

C. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di

Lugano, la CO 1 ha poi escusso la RE 1 per l’incasso

di fr. 111'987.95 oltre

agli interessi del 5% dal 1° agosto 2013, in­dicando quale titolo di credito il “Decreto ingiuntivo n. __________14 del Tri­bunale

di Busto Arsizio – __________ /2014, provvisoriamente esecutivo”.

D. Avendo la RE 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza 10 giugno 2016 la CO 1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, sia il riconoscimento

e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del­l’ordinanza del Tribunale di

Busto Arsizio inerente al decreto ingiuntivo, sia il rigetto definitivo dell’opposizione.

All’udienza di discussione tenutasi il 17 ottobre 2016, l’istante

ha confermato le sue domande. Per la parte convenuta nessuno è comparso.

E. Statuendo con decisione del medesimo giorno, il Pretore – nei considerandi – ha anzitutto dichiarato irricevibile la domanda inerente al

riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività dell’or­­dinanza del

Tribunale di Busto Arsizio del 5 febbraio 2015, frutto presumibilmente di un

errore manifesto, per poi – nel dispositivo – accogliere l’istanza e rigettare in via definitiva l’opposizione interposta

dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e

un’indennità di fr. 1'500.– a

favore del­l’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 28 ottobre 2016 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istan­­za, in via subordinata l’annullamento

della sentenza e la retrocessione degli atti alla Pretura per nuovo giudizio,

in via più subordinata l’annullamento della sentenza e la sospensione del

procedimento di riconoscimento ed exequatur e in via ancora più subordinata

l’annullamento della sentenza e la subordinazione del procedimento di

riconoscimento ed exequatur alla prestazione di una garanzia secondo l’art.

46 cpv. 3 CLug di almeno fr. 30'000.–. Il 2 novembre 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda

di effetto sospensivo presentata con l’impu­­gnazione. Nelle sue osservazioni

del 25 novembre 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione

del reclamo.

G. Con

decisione dell’assemblea generale del 19 gennaio 2017 la RE 1 è stata sciolta e

ha cambiato la ragione sociale in RE 1 in liquidazione (in seguito: RE 1), con

nuovo recapito a Lugano. Tutte le persone iscritte si sono dimesse e al loro

posto è stato iscritto un liquidatore.

H. A

domanda delle parti, il 7 marzo 2017 il presidente della Camera ha sospeso la

trattazione della causa fino alla sua riattivazione su istanza della parte più

diligente. Le trattative volte a un componimento amichevole della causa essendo

fallite, il 17 luglio 2017 la parte resistente ha chiesto di riattivare la

procedura di reclamo, ciò che

è avvenuto con ordinanza del 21 agosto 2017.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il

caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in

particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività

e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione

rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte

a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2

LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF),

rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Nella

fattispecie, il Pretore ha sin dall’inizio trattato l’istanza secondo la procedura

contraddittoria sommaria di rigetto dell’oppo­­sizione, come risulta dalla

citazione 1° luglio 2016, che richiama “gli

art. 80/82 LEF; 251 lett. a ed 252 e seg. CPC”, senza che le parti

insorgessero contro tale modo di procedere.

a) In

questa sede la reclamante sostiene che non si applicano solo le norme del CPC

ma anche gli art. 53 e 54 CLug, poiché l’istan­­te ha pure richiesto l’exequatur

del decreto ingiuntivo in via principale. Sennonché vizi di forma che una parte

può sollevare prima della sentenza devono essere eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere in seguito, salvo

offendere l’art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona fede processuale

(DTF 141 III 216 consid. 5.2, 135 III 336 consid. 2.2, 134 I 21 consid. 4.3.1,

132.

II 496 consid. 4.3). Ora, come visto, le parti non hanno contestato

il genere di procedura scelto dal Pretore e comunicato loro già con la

citazione all’udienza del 17 ottobre 2016.

b) Nella

sua giurisprudenza recente, del resto, la Camera ha rilevato che la congiunzione

delle cause di exequatur (in via principale) e di rigetto dell’opposizione

è fonte di problemi processuali delicati connessi alle numerose differenze esistenti

tra le due procedure, su tutte il carattere unilaterale della prima (art. 41

CLug) e contradditorio della seconda (art. 84 cpv. 2 LEF), ma che riguardano anche

la competenza del giudice di prima istanza (art. 37 cpv. 3 LOG da una parte e

art. 31 cpv. 1 lett. e 37 cpv. 1 LOG dall’altra) e, appunto, di seconda istanza

(sopra consid. 1), il foro (art. 39 cpv. 2 CLug e 84 cpv. 1 LEF), la tassa di

giustizia di prima (art. 7 cpv. 1 e cpv. 1 LTG e 48 OTLEF) come di seconda sede

(art. 14 LTG e 61 cpv. 1 OTLEF), la facoltà di far valere le eccezioni dell’art.

81.

LEF, il termine di reclamo (art. 327a cpv. 3 CPC [43 n. 5 CLug] e 321 cpv. 2 CPC), l’effetto sospensivo (art. 47 cpv. 3 CLug

[327a cpv. 2 CPC] e 325 CPC) e i nova (art. 327a e 326

cpv. 2 CPC) (v. sentenze della CEF

14.2016.74

del 14 settembre 2016 consid. 1.1/b; 14.2016.108/ 123 del 21 dicem­bre

2016.

consid. 1.1/b).

Il

giudice deve quindi evitare di congiungere i due tipi – parzialmente incompatibili

– di procedura (v. sentenza 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, ZZZ 2012, 503,

consid. 6.1 in fine, citata nella 5A_367/2013 del 26 settembre 2013

consid. 3 e confermata nella 5A_646/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 5.1) e dare

all’istante da scegliere tra da una parte il trattamento dell’istanza (principale)

di exequatur secondo la procedura stabilita dalla Convenzione di Lugano,

seguito da quello della domanda (accessoria) di rigetto definitivo dell’opposizione

secondo gli art. 252 segg. CPC una volta definitiva la decisione sull’exequatur,

e dall’altra il trattamento immediato dell’istanza di rigetto, ma con un esame

unicamente pregiudiziale del carattere esecutivo della decisione estera

invocata quale titolo di rigetto.

c) Nel

caso specifico, come visto, il Pretore ha scelto di trattare l’i­­stanza

secondo la procedura sommaria di rigetto dell’opposizio­­ne, ritenendo la

domanda di exequatur frutto di un manifesto errore. L’istante non ha

contestato tale decisione, rinunciando così tacitamente a tale domanda. Il

reclamo va di conseguenza esaminato in virtù delle norme della procedura sommaria

degli art. 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC), e non delle norme processuali della Convenzione

di Lugano (art. 38 segg. CLug) (v. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 68a ad art. 80

LEF, con riferimento in particolare alla FF 2009 1468 ad 2.7.1.3 e alla DTF 125

III 388 consid. 3/a; cfr. sentenza della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio

2013, consid. 4.1).

1.2

Ciò

posto, la decisione in esame era impugnabile con reclamo entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 ottobre 2016 contro

la sentenza notificata alla RE 1 il 19 ottobre 2016 (tracciamento dell’invio n.

__________), in concreto il reclamo è tempestivo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata

del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti nuovi acclusi al reclamo (doc. 4-14) sono

quindi irricevibili, come pure l’allegato versamento di un

acconto di € 20'000.– (sotto consid. 6.2).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ricordato che nel caso in cui l’istanza

di rigetto sia fondata su una decisione estera, il giudice deve limitarsi a esaminare pregiudizialmente la questione dell’exequatur. Accertato che il decreto ingiuntivo prodotto dall’istante trae

origine dalla richiesta di pagamento di diverse forniture di merce, ovvero da

una fattispecie che rientra nella materia commerciale nel senso dell’art. 1

cpv. 1 CLug, egli ha stabilito che il decreto ingiuntivo è esecutivo in

Svizzera a norma degli art. 38 segg. CLug, ciò che giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione interposta

dall’escussa. Infine, il primo giudice ha dichiarato irricevibile la domanda di

riconoscimento e dichiarazione di esecutività dell’ordinanza del Tribunale di

Busto Ar­sizio, ritenendola presumibilmente il frutto di

un errore manifesto.

4.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di avere fondato la sua decisione

su semplici fotocopie del decreto ingiuntivo e dell’attestato previsto dall’art.

54.

CLug in violazione dell’art. 53 CLug (sotto consid. 5.2). La reclamante

ritiene inoltre lesivo dell’ordine pubblico svizzero il rigetto definitivo dell’opposi­­zione

in base a un decreto esecutivo italiano solo provvisorio e senz’attendere l’esito

della sua domanda riconvenzionale (consid. 6.1 e 7). La RE 1 fa poi valere di

avere versato un acconto di € 20'000.– di cui il Pretore non ha tenuto conto

(consid. 6.2) e contesta il tasso di cambio applicato dall’istante (consid. 5.4).

In via subordinata, la reclamante chiede di sospendere la procedura di

riconoscimento ed exequatur in Svizzera in attesa del passaggio in

giudicato della decisione di merito italiana (consid. 8) e in via più

subordinata di condizionare l’exequatur alla prestazione da parte dell’istante

di una garanzia di fr. 30'000.– almeno ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug

(consid. 9).

5.

Il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3

LEF; Staehelin, op. cit., n. 59 ad

art. 80). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al

pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia

del rigetto definitivo dell’opposizio­­ne presuppone una dichiarazione di

esecutività (cosiddetto “exequatur”; Staehelin,

op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 con riferimenti, Staehelin in: Dasser/Oberhammer

[curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug).

5.1

Nella

fattispecie, l’azione sfociata nella decisione 19 aprile 2014 del Tribunale di

Busto Arsizio è stata proposta il 25 marzo 2014 (doc. Q), quindi

dopo l’entrata in vigore della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS

0.275

), avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia il 1° gennaio

2010.

I presupposti materiali dell’exequatur (pregiudiziale) della

decisione in questione sono dunque retti da quella Convenzione (art. 63

n. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2012.79 del 10 luglio 2012, consid. 3.3), l’oggetto della lite – l’incasso del prezzo di diverse

forniture di merce – rientrando nella materia commerciale nel senso dell’art. 1

cpv. 1 CLug.

5.2

Per

l’art. 53 cpv. 1 CLug la parte che chiede il riconoscimento di una decisione o

il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della

decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità. La procedente deve

inoltre produrre un attestato rilasciato dal giudice o dall’autorità competente

dello Stato nel quale è stata emessa la decisione utilizzando il formulario

riportato nell’allegato V della CLug (art. 53 cpv. 2 e art. 54 CLug). Qualora

detto attestato non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può

fissare un termine per la presentazione o accettare un documento equivalente o,

se ritiene di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa (art. 55

cpv. 1 CLug).

a) Secondo la reclamante né il decreto ingiuntivo telematico, né l’at­­testato

previsto dall’art. 54 CLug – entrambi prodotti in fotocopia semplice –

adempiono le condizioni di autenticità previste dalla Convenzione di Lugano

nelle cause in cui, come quella in esame, oltre al rigetto dell’opposizione è

anche chiesto l’exequa­tur della decisione estera. A mente della

reclamante, il primo giu­dice avrebbe quindi dovuto verificare d’ufficio l’adempimento

di tali formalità (e in particolare della presenza a tergo del decreto

telematico del timbro “copia conforme” con data e firma in originale) e

statuire nel dispositivo sulla richiesta di exequatur. Avendo il Pretore

ignorato questi due elementi, la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da un

accertamento manifestamente errato dei fatti, sia da un’errata applicazione del

diritto.

b) Ora,

già si è detto che le norme processuali della Convenzione di Lugano non si

applicano nella procedura di rigetto dell’opposi­­zione (sopra consid. 1.1/c),

e ciò vale in particolare per gli art. 53 e 54 CLug, la cui ragion d’essere, del

resto, sta nel carattere unilaterale della procedura d’exequatur

prescritta dalla Convenzione. Quali documenti debba invece produrre l’istante

nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione e con quale potere di

cognizione il giudice li debba esaminare è definito dagli art. 80, 84 LEF e 252

segg. CPC (art. 251 lett. a CPC). Il giudice può dunque esigere la produzione

dell’originale del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo

se ha motivo di dubitare dell’autenticità della copia prodotta dall’istante

(art. 180 cpv. 1 CPC). E, parimenti, soltanto se ha dubbi in merito egli

chiederà la produzione dell’attestato previsto dall’art. 54 CLug (v. art. 55 cpv. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8

giugno 2015 consid. 6.2).

c) Nel

caso in rassegna, il Pretore non aveva motivo di dubitare dell’autenticità dei

documenti italiani prodotti dall’istante (doc. U e V), anche perché la

convenuta non l’ha contestata. Per abbondanza, non si giungerebbe comunque a un

risultato diverso qualora si ritenessero applicabili gli art. 53 e 54 CLug,

poiché il primo giudice, in virtù dell’art. 55 cpv. 1 CLug, avrebbe in ogni

caso dovuto impartire all’istante un termine per produrre non soltanto l’attestato

prescritto dall’art. 54 CLug ma anche la decisione italiana in originale o in

copia autentica (v. Naegeli,

Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed. 2011, n. 3 ad art.

55.

CLug). In tale ipotesi la retrocessione della causa al primo giudice sarebbe

tuttavia stata superflua, giacché l’istante ha prodotto gli originali dei

documenti in questione con le osservazioni al reclamo, sicché per economia

processuale la Camera avrebbe potuto tenerne conto per il suo giudizio.

5.3

Rilevato come, da un canto, le pretese

della CO 1. siano tuttora oggetto di una causa pendente in

Italia, nella quale è stata presentata una domanda riconvenzionale, e dall’altro

che al decreto ingiuntivo è stata concessa solo la provvisoria esecutività, la RE

1.

ritiene che il riconoscimento dell’esecutività in Svizzera di tale decreto

violi l’art. 34 cpv. 1 CLug, in quanto manifestamente contrario all’ordine

pubblico svizzero. A mente sua, la concessione del rigetto definitivo (e non

provvisorio) produce un effetto dannoso, privando il debitore della verifica

definitiva dell’esistenza del debito prima di essere escusso.

a) Certo,

un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente

esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio

(secondo l’art. 642 CPCit.) non costituisce una de­cisione ai sensi dell’art.

32.

CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (DTF 139 III 232 consid. 2,

confermata nella sentenza 5A_752/2014 del 21 agosto 2015; sentenze della

seconda Camera civile del Tribunale d’appello [II CCA] 12.2013.197 del 26

agosto 2014 consid. 13 e della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid.

6.

), a meno che sia successivamente munito della dichiarazione di (definitiva)

esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto

in particolare nel senso dell’art. 647 CPCit. (DTF

135.

III 623 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5

ottobre 2010, RtiD 2011 I 783 consid. 4.1, e 5A_48/2012 del 3 luglio 2012, consid.

2.1

; già citata sentenza della CEF 14.2012.172 consid. 5.1 e 14.2013.202 del

5.

marzo 2014 consid. 6), purché la stessa sia stata comunicata al

convenuto prima della presentazione del­l’istanza di exequatur (sentenza

della CEF 14.2016.74 già citata, consid. 6.3-6.4).

Invece

il decreto ingiuntivo che non è stato dichiarato immediatamente esecutivo

giusta l’art. 642 CPCit diventa esecutivo nel senso dell’art. 32 CLug, ed è

quindi passibile di riconoscimento e di esecuzione in Svizzera, ove il giudice

istruttore italiano, in virtù dell’art. 648 cpv. 1 CPCit, abbia successivamente

concesso l’e­­secuzione provvisoria in pendenza di opposizione (sentenze del

Tribunale federale 5A_752/2014 consid. 2.4.1 [già citata], e 4A_80/2007 del 31

agosto 2007 consid. 4.2, della II CCA 12.2013.197 consid. 11 [già citata] e

della CEF 14.2013.202 consid. 5.1 e 14.2012.172 consid. 5.1 [già citate]; Consolo, La tutela sommaria e la

Convenzione di Bruxelles: la “circolazione” comunitaria dei provvedimenti

cautelari e dei decreti ingiuntivi, in: Rivista di diritto internazionale privato

e processuale 1991 pag. 627), siccome si

può ritenere che il convenuto, tramite l’op­­posizione, abbia avuto la facoltà di esprimersi sul decreto e di

difendersi.

b) Nel

caso in esame si evince dall’ordinanza 5 febbraio 2015 della terza sezione

civile del Tribunale ordinario di Busto Arsizio ch’es­­sa ha concesso la

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in questione “nell’alveo della valutazione in ordine all’art. 648

CPCit”, stabilendo che l’opposizione interposta non appare fondata

su prova scritta, né è di pronta soluzione (doc. R). Questo documento, oltre

allo stesso decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva del 2

marzo 2015 (doc. Q, pagg. 7 e 8), è quindi sufficiente per costituire

una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug.

c) L’eccezione

di violazione dell’ordine pubblico svizzero a norma dell’art. 34 cpv. 1 CLug va

esaminata con le eccezioni materiali riservate all’art. 81 cpv. 3 LEF (sotto

consid. 7).

5.4

Sempre in merito al titolo esecutivo, la RE 1 fa valere che la somma di

fr. 111'987.95 indicata nel precetto esecutivo non corrisponde al credito

di € 93'908.60 confermato nel decreto ingiuntivo.

Presumendo un tasso di cambio medio dell’1.03632 al momento dell’inoltro della

domanda di esecuzione a fine giugno 2015, gli € 93'908.60 corrispondono a soli fr. 97'319.40.

a) La

reclamante omette però di considerare che il Tribunale di Busto Arsizio le ha

ingiunto di pagare all’istante non

solo la somma di € 93'908.60 bensì pure “gli interessi come da domanda” e le “spese di questa

procedura di ingiunzione, liquidate in € 1630,00 per compensi, in € 357,00 per

spese, oltre I.v.a e C.p.a ed oltre successive occorrende” (decreto ingiuntivo,

doc. Q, penultimo foglio), ossia

complessivi € 108'075.55 secondo il conteggio riportato nell’atto di precetto del 7 aprile 2015 (doc. S foglio 3) e nell’istanza di rigetto

(pag. 4 ad 5). Il tasso di cambio usato dalla CO 1, dell’1.0362 (111'987.95 : 108'075.55), è

pertanto inferiore a quello ritenuto corretto dalla reclamante e anche a quello

del­l’1.0413 risultante al 30 giugno 2015 dal sito “www.fxtop.com” ritenuto notorio dal

Tribunale federale e dalla Camera (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della

CEF 14.2014.32 del 3 dicembre 2014, consid. 5.1). La critica cade così nel

vuoto.

b) La

reclamante, d’altronde, non ha contestato né in prima né in seconda sede che il

computo degli interessi di mora effettuato dalla procedente nell’istanza di

rigetto (e nell’atto di precetto doc. S pag. 3 in alto), quantificati in € 11'199.56,

sia conforme alle indicazioni della domanda accolta dal Tribunale di Busto

Arsizio con l’emissione del decreto ingiuntivo né la Camera ha motivi di

dubitare della sua correttezza. Risulta essere la somma degli interessi di

mora, nelle transazioni commerciali in Italia dell’8.05% in vigore dal 1° gennaio 2015 e dell’8% dal

1° luglio 2016 [www.dt. tesro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf] in virtù dell’art. 5 decreto legislativo

231/2002 citato nel ricorso per decreto ingiuntivo (doc. Q, pagg. 4-5), dalle

singole scadenze delle fatture enumerate nella domanda (30

giorni dopo il loro ricevimento: art. 4 cpv. 2 lett. a dello stesso decreto),

fino alla data dell’atto di precetto, il 7 aprile 2015 (doc. S). Non

contestato, l’allegato importo degli interessi è da considerare comprovato (art.

150.

cpv. 1 CPC a contrario). Ciò vale anche per le "successive occorrende",

quantificate nell’at­­to di precetto in € 28.38 quali anticipazioni e € 405.– per

compenso (doc. S pag. 3), così come per il contributo alla Cassa di previdenza

degli avvocati (C.p.a), del 4% (pari a € 81.40) e per l’imposta sul valore

aggiunto (I.v.a), del 22% (pari a € 465.61).

c) Invece gli interessi di mora successivi al 7 aprile 2015 vanno

computati solo sul capitale e sulle spese, e non sugli interessi capitalizzati,

stante l’art. 1283 CCit. che vieta l’anatocismo senza una specifica domanda

giudiziale, al tasso del 5% indicato dal­l’istante, inferiore a quello legale in Italia

nelle transazioni commerciali (sopra consid. 5.4/b). La

sentenza impugnata va di conseguenza riformata nel senso di limitare il rigetto

definitivo a fr. 111'987.95 oltre agli interessi del 5% dall’8 aprile 2015

su fr. 100'383.– (fr. 111'987.95 ./. [1.0362 x € 11'199.56]). In questi limiti, il reclamo va accolto e la sentenza impugnata riformata.

6.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti

essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono

più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135

III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.

5.

).

6.1

Nella

fattispecie, la reclamante evoca la possibilità di un’estin­­zione del preteso

credito posto in esecuzione in caso di accoglimento anche solo parziale della

propria domanda riconvenzionale, di complessivi € 446'440.–, presentata nella

causa pendente in Italia. Se non che l’estinzione – in particolare per compensazione

(peraltro non formalmente eccepita dalla reclamante) – de­v’essere provata con

documenti a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF appena ricordato. Un vago accenno a

una pretesa riconvenzionale non basta al riguardo.

6.2

La RE 1 fa anche valere di avere tacitato

il 12 giugno 2013 la fattura n. __________/2013 emessa il 6 giugno 2013 dalla controparte

con un versamento di € 20'000.–, che a suo parere è da considerare come acconto da

imputarsi sull’importo delle fatture poste in esecuzione. Tale

censura è fondata su un’allegazione e su una prova (il doc. 7) non fatte valere

in prima sede, e quindi irricevibili (sopra, consid. 1.3). Per tacere del fatto

che la fattura in questione non

figura tra quelle poste in esecuzione (v. doc. Q pag. 2) e

che solo i pagamenti successivi alla sentenza invocata quale titolo di rigetto

– in concreto il decreto ingiuntivo del 19 aprile 2014 – possono essere

eccepiti in sede di rigetto, come si evince con ogni chiarezza dal testo dell’art.

81.

cpv. 1 LEF. Non occorre quindi attardarsi oltre sulla questione.

7.

Secondo

l’art. 81 cpv. 3 LEF, l’escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste

dal pertinente trattato internazionale. Nel caso concreto, la RE 1 invoca la violazione dell’art. 34 cpv. 1 CLug, sostenendo che il

riconoscimento del decreto ingiuntivo in esame è manifestamente contrario all’ordine

pubblico svizzero, poiché esso ha carattere solo provvisorio mentre in Svizzera

la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone che il

giudice abbia accertato in via definitiva l’esistenza del credito posto in

esecuzione o che il debitore abbia rinunciato a adire il giudice al riguardo.

La reclamante misconosce tuttavia che anche in Svizzera decisioni

provvisoriamente esecutive – nel senso di decisioni non ancora passate in

giudicato, poiché impugnate, ma dichiarate anticipatamente esecutive (art. 336

cpv. 1 lett. b CPC) – sono considerate titoli di rigetto definitivo dell’opposizio­­ne

(Staehelin, op. cit., n. 7 ad art.

80.

LEF). L’exequatur delle decisioni provvisoriamente esecutive è del

resto generalmente considerato come conforme alla Convenzione di Lugano,

ratificata anche dalla Svizzera (Staehelin,

op. cit., n. 67 ad art. 80 LEF con numerosi rinvii e sopra consid. 5.3/a).

Anche su questo punto il reclamo si rivela privo di consistenza e vede pertanto la sua sorte segnata.

8.

In via subordinata, la RE 1 chiede la

sospensione del procedimento di riconoscimento ed exequatur in Svizzera,

in attesa del passaggio in giudicato della decisione italiana. Fonda la sua domanda

verosimilmente sull’art. 46 cpv. 1 CLug, dimenticando che la

causa in esame è disciplinata dalle norme della procedura sommaria degli art.

84.

LEF e 252 segg. CPC (sopra consid. 1.1/c). Non trova

neppure spazio una sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione giusta

l’art. 126 CPC (art. 251 lett. a CPC e 84 cpv. 2 LEF), che può essere concessa solo restrittivamente, in casi rarissimi

(sentenze della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2015 consid. 6 e 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD

2014.

II 905 n. 63c, consid. 6.1 con riferimenti), rilevato che per la sua

stessa natura – esclusivamente procedurale (v. sotto consid. 2) – la decisione

di rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione con una decisione

di merito (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 4.2).

9.

Nella

denegata ipotesi di conferma dell’exequatur del decreto ingiuntivo, la reclamante

propone di subordinarlo alla prestazione da parte della creditrice di una

garanzia di almeno fr. 30'000.– in conformità con l’art. 46 cpv. 3 CLug.

Vale però anche per questa richiesta quanto appena esposto per la domanda di sospensione

della procedura (sopra consid. 8): l’art. 46 cpv. 3 CLug non è applicabile

nelle cause di rigetto e le norme della procedura sommaria

che vi si applicano non prevedono l’istituto della prestazione di garanzia,

motivo per cui pure la richiesta di garanzia non può essere accolta.

10.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza quasi integrale della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), in prima come in seconda sede. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 111'987.95,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione

impugnata è così riformato:

1. L’istanza è

parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via

definitiva limitatamente a fr. 111'987.95 oltre agli interessi del 5% dall’8

aprile 2015 su fr. 100'383.–.

2. Le

domande di sospensione della causa e di condanna della parte istante a prestare

una garanzia sono respinte.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO

1 fr. 1'400.– per ripetibili.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).