14.2016.247
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4 settembre 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.247
Lugano
4 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2016.2925 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 10 giugno 2016 dalla
CO 1 (I)
(patrocinata dal PA 2,)
contro
RE 1,
ora
RE 1,
(patrocinata dal PA 1,)
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 17 ottobre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. La CO 1, attiva nel settore della confezione di articoli di abbigliamento
in genere, ha eseguito – nei mesi di agosto, settembre e ottobre del 2013 –
una serie di forniture per complessivi € 93'908.60 a favore dell’allora RE 1,
che ha come scopo la gestione della produzione, il commercio e simili di
prodotti di ogni genere con o senza marchi. La debitrice non avendo pagato il
prezzo pattuito, il 25 marzo 2014 la CO 1. ha inoltrato ricorso per decreto
ingiuntivo al Tribunale di Busto Arsizio, il quale ha ingiunto alla RE 1 con
decreto telematico n. __________/2014 del 19 aprile 2014 di pagare alla CO 1.
€ 93'908.60 oltre agli interessi chiesti e alle spese della procedura d’ingiunzione,
“IVA, CPA e successive occorrende”. Il debitore ingiunto è stato informato della facoltà di proporre
opposizione contro il decreto nel termine perentorio di 60 giorni dalla
notifica, in difetto di che il ricorrente avrebbe potuto procedere all’esecuzione
forzata.
Fatti
B. Tenendo conto dell’opposizione interposta
dalla RE 1, il 5 febbraio 2015 la terza sezione civile del
Tribunale ordinario di Busto Arsizio ha dichiarato provvisoriamente esecutivo
il decreto ingiuntivo telematico secondo l’art. 648 CPC italiano (in seguito:
CPCit). Il decreto è stato munito di formula esecutiva il 2 marzo 2015. Con
atto di precetto 7 aprile 2015, notificato alla RE 1 dall’Ufficiale giudiziario
del Tribunale di Busto Arsizio, la CO 1 ha chiesto alla debitrice di pagarle un
totale di € 108'075.55. Quest’ultima non ha dato seguito a tale richiesta.
C. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, la CO 1 ha poi escusso la RE 1 per l’incasso
di fr. 111'987.95 oltre
agli interessi del 5% dal 1° agosto 2013, indicando quale titolo di credito il “Decreto ingiuntivo n. __________14 del Tribunale
di Busto Arsizio – __________ /2014, provvisoriamente esecutivo”.
D. Avendo la RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza 10 giugno 2016 la CO 1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, sia il riconoscimento
e la dichiarazione di esecutività in Svizzera dell’ordinanza del Tribunale di
Busto Arsizio inerente al decreto ingiuntivo, sia il rigetto definitivo dell’opposizione.
All’udienza di discussione tenutasi il 17 ottobre 2016, l’istante
ha confermato le sue domande. Per la parte convenuta nessuno è comparso.
E. Statuendo con decisione del medesimo giorno, il Pretore – nei considerandi – ha anzitutto dichiarato irricevibile la domanda inerente al
riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività dell’ordinanza del
Tribunale di Busto Arsizio del 5 febbraio 2015, frutto presumibilmente di un
errore manifesto, per poi – nel dispositivo – accogliere l’istanza e rigettare in via definitiva l’opposizione interposta
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e
un’indennità di fr. 1'500.– a
favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 28 ottobre 2016 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza, in via subordinata l’annullamento
della sentenza e la retrocessione degli atti alla Pretura per nuovo giudizio,
in via più subordinata l’annullamento della sentenza e la sospensione del
procedimento di riconoscimento ed exequatur e in via ancora più subordinata
l’annullamento della sentenza e la subordinazione del procedimento di
riconoscimento ed exequatur alla prestazione di una garanzia secondo l’art.
46 cpv. 3 CLug di almeno fr. 30'000.–. Il 2 novembre 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda
di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni
del 25 novembre 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo.
G. Con
decisione dell’assemblea generale del 19 gennaio 2017 la RE 1 è stata sciolta e
ha cambiato la ragione sociale in RE 1 in liquidazione (in seguito: RE 1), con
nuovo recapito a Lugano. Tutte le persone iscritte si sono dimesse e al loro
posto è stato iscritto un liquidatore.
H. A
domanda delle parti, il 7 marzo 2017 il presidente della Camera ha sospeso la
trattazione della causa fino alla sua riattivazione su istanza della parte più
diligente. Le trattative volte a un componimento amichevole della causa essendo
fallite, il 17 luglio 2017 la parte resistente ha chiesto di riattivare la
procedura di reclamo, ciò che
è avvenuto con ordinanza del 21 agosto 2017.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il
caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in
particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività
e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione
rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte
a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2
LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF),
rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Nella
fattispecie, il Pretore ha sin dall’inizio trattato l’istanza secondo la procedura
contraddittoria sommaria di rigetto dell’opposizione, come risulta dalla
citazione 1° luglio 2016, che richiama “gli
art. 80/82 LEF; 251 lett. a ed 252 e seg. CPC”, senza che le parti
insorgessero contro tale modo di procedere.
a) In
questa sede la reclamante sostiene che non si applicano solo le norme del CPC
ma anche gli art. 53 e 54 CLug, poiché l’istante ha pure richiesto l’exequatur
del decreto ingiuntivo in via principale. Sennonché vizi di forma che una parte
può sollevare prima della sentenza devono essere eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere in seguito, salvo
offendere l’art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona fede processuale
(DTF 141 III 216 consid. 5.2, 135 III 336 consid. 2.2, 134 I 21 consid. 4.3.1,
132.
II 496 consid. 4.3). Ora, come visto, le parti non hanno contestato
il genere di procedura scelto dal Pretore e comunicato loro già con la
citazione all’udienza del 17 ottobre 2016.
b) Nella
sua giurisprudenza recente, del resto, la Camera ha rilevato che la congiunzione
delle cause di exequatur (in via principale) e di rigetto dell’opposizione
è fonte di problemi processuali delicati connessi alle numerose differenze esistenti
tra le due procedure, su tutte il carattere unilaterale della prima (art. 41
CLug) e contradditorio della seconda (art. 84 cpv. 2 LEF), ma che riguardano anche
la competenza del giudice di prima istanza (art. 37 cpv. 3 LOG da una parte e
art. 31 cpv. 1 lett. e 37 cpv. 1 LOG dall’altra) e, appunto, di seconda istanza
(sopra consid. 1), il foro (art. 39 cpv. 2 CLug e 84 cpv. 1 LEF), la tassa di
giustizia di prima (art. 7 cpv. 1 e cpv. 1 LTG e 48 OTLEF) come di seconda sede
(art. 14 LTG e 61 cpv. 1 OTLEF), la facoltà di far valere le eccezioni dell’art.
81.
LEF, il termine di reclamo (art. 327a cpv. 3 CPC [43 n. 5 CLug] e 321 cpv. 2 CPC), l’effetto sospensivo (art. 47 cpv. 3 CLug
[327a cpv. 2 CPC] e 325 CPC) e i nova (art. 327a e 326
cpv. 2 CPC) (v. sentenze della CEF
14.2016.74
del 14 settembre 2016 consid. 1.1/b; 14.2016.108/ 123 del 21 dicembre
2016.
consid. 1.1/b).
Il
giudice deve quindi evitare di congiungere i due tipi – parzialmente incompatibili
– di procedura (v. sentenza 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, ZZZ 2012, 503,
consid. 6.1 in fine, citata nella 5A_367/2013 del 26 settembre 2013
consid. 3 e confermata nella 5A_646/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 5.1) e dare
all’istante da scegliere tra da una parte il trattamento dell’istanza (principale)
di exequatur secondo la procedura stabilita dalla Convenzione di Lugano,
seguito da quello della domanda (accessoria) di rigetto definitivo dell’opposizione
secondo gli art. 252 segg. CPC una volta definitiva la decisione sull’exequatur,
e dall’altra il trattamento immediato dell’istanza di rigetto, ma con un esame
unicamente pregiudiziale del carattere esecutivo della decisione estera
invocata quale titolo di rigetto.
c) Nel
caso specifico, come visto, il Pretore ha scelto di trattare l’istanza
secondo la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, ritenendo la
domanda di exequatur frutto di un manifesto errore. L’istante non ha
contestato tale decisione, rinunciando così tacitamente a tale domanda. Il
reclamo va di conseguenza esaminato in virtù delle norme della procedura sommaria
degli art. 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC), e non delle norme processuali della Convenzione
di Lugano (art. 38 segg. CLug) (v. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 68a ad art. 80
LEF, con riferimento in particolare alla FF 2009 1468 ad 2.7.1.3 e alla DTF 125
III 388 consid. 3/a; cfr. sentenza della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio
2013, consid. 4.1).
1.2
Ciò
posto, la decisione in esame era impugnabile con reclamo entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 ottobre 2016 contro
la sentenza notificata alla RE 1 il 19 ottobre 2016 (tracciamento dell’invio n.
__________), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata
del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti nuovi acclusi al reclamo (doc. 4-14) sono
quindi irricevibili, come pure l’allegato versamento di un
acconto di € 20'000.– (sotto consid. 6.2).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ricordato che nel caso in cui l’istanza
di rigetto sia fondata su una decisione estera, il giudice deve limitarsi a esaminare pregiudizialmente la questione dell’exequatur. Accertato che il decreto ingiuntivo prodotto dall’istante trae
origine dalla richiesta di pagamento di diverse forniture di merce, ovvero da
una fattispecie che rientra nella materia commerciale nel senso dell’art. 1
cpv. 1 CLug, egli ha stabilito che il decreto ingiuntivo è esecutivo in
Svizzera a norma degli art. 38 segg. CLug, ciò che giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
dall’escussa. Infine, il primo giudice ha dichiarato irricevibile la domanda di
riconoscimento e dichiarazione di esecutività dell’ordinanza del Tribunale di
Busto Arsizio, ritenendola presumibilmente il frutto di
un errore manifesto.
4.
Nel
reclamo la RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di avere fondato la sua decisione
su semplici fotocopie del decreto ingiuntivo e dell’attestato previsto dall’art.
54.
CLug in violazione dell’art. 53 CLug (sotto consid. 5.2). La reclamante
ritiene inoltre lesivo dell’ordine pubblico svizzero il rigetto definitivo dell’opposizione
in base a un decreto esecutivo italiano solo provvisorio e senz’attendere l’esito
della sua domanda riconvenzionale (consid. 6.1 e 7). La RE 1 fa poi valere di
avere versato un acconto di € 20'000.– di cui il Pretore non ha tenuto conto
(consid. 6.2) e contesta il tasso di cambio applicato dall’istante (consid. 5.4).
In via subordinata, la reclamante chiede di sospendere la procedura di
riconoscimento ed exequatur in Svizzera in attesa del passaggio in
giudicato della decisione di merito italiana (consid. 8) e in via più
subordinata di condizionare l’exequatur alla prestazione da parte dell’istante
di una garanzia di fr. 30'000.– almeno ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug
(consid. 9).
5.
Il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3
LEF; Staehelin, op. cit., n. 59 ad
art. 80). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al
pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia
del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone una dichiarazione di
esecutività (cosiddetto “exequatur”; Staehelin,
op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 con riferimenti, Staehelin in: Dasser/Oberhammer
[curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug).
5.1
Nella
fattispecie, l’azione sfociata nella decisione 19 aprile 2014 del Tribunale di
Busto Arsizio è stata proposta il 25 marzo 2014 (doc. Q), quindi
dopo l’entrata in vigore della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS
0.275
), avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia il 1° gennaio
2010.
I presupposti materiali dell’exequatur (pregiudiziale) della
decisione in questione sono dunque retti da quella Convenzione (art. 63
n. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2012.79 del 10 luglio 2012, consid. 3.3), l’oggetto della lite – l’incasso del prezzo di diverse
forniture di merce – rientrando nella materia commerciale nel senso dell’art. 1
cpv. 1 CLug.
5.2
Per
l’art. 53 cpv. 1 CLug la parte che chiede il riconoscimento di una decisione o
il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della
decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità. La procedente deve
inoltre produrre un attestato rilasciato dal giudice o dall’autorità competente
dello Stato nel quale è stata emessa la decisione utilizzando il formulario
riportato nell’allegato V della CLug (art. 53 cpv. 2 e art. 54 CLug). Qualora
detto attestato non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può
fissare un termine per la presentazione o accettare un documento equivalente o,
se ritiene di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa (art. 55
cpv. 1 CLug).
a) Secondo la reclamante né il decreto ingiuntivo telematico, né l’attestato
previsto dall’art. 54 CLug – entrambi prodotti in fotocopia semplice –
adempiono le condizioni di autenticità previste dalla Convenzione di Lugano
nelle cause in cui, come quella in esame, oltre al rigetto dell’opposizione è
anche chiesto l’exequatur della decisione estera. A mente della
reclamante, il primo giudice avrebbe quindi dovuto verificare d’ufficio l’adempimento
di tali formalità (e in particolare della presenza a tergo del decreto
telematico del timbro “copia conforme” con data e firma in originale) e
statuire nel dispositivo sulla richiesta di exequatur. Avendo il Pretore
ignorato questi due elementi, la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da un
accertamento manifestamente errato dei fatti, sia da un’errata applicazione del
diritto.
b) Ora,
già si è detto che le norme processuali della Convenzione di Lugano non si
applicano nella procedura di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 1.1/c),
e ciò vale in particolare per gli art. 53 e 54 CLug, la cui ragion d’essere, del
resto, sta nel carattere unilaterale della procedura d’exequatur
prescritta dalla Convenzione. Quali documenti debba invece produrre l’istante
nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione e con quale potere di
cognizione il giudice li debba esaminare è definito dagli art. 80, 84 LEF e 252
segg. CPC (art. 251 lett. a CPC). Il giudice può dunque esigere la produzione
dell’originale del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo
se ha motivo di dubitare dell’autenticità della copia prodotta dall’istante
(art. 180 cpv. 1 CPC). E, parimenti, soltanto se ha dubbi in merito egli
chiederà la produzione dell’attestato previsto dall’art. 54 CLug (v. art. 55 cpv. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8
giugno 2015 consid. 6.2).
c) Nel
caso in rassegna, il Pretore non aveva motivo di dubitare dell’autenticità dei
documenti italiani prodotti dall’istante (doc. U e V), anche perché la
convenuta non l’ha contestata. Per abbondanza, non si giungerebbe comunque a un
risultato diverso qualora si ritenessero applicabili gli art. 53 e 54 CLug,
poiché il primo giudice, in virtù dell’art. 55 cpv. 1 CLug, avrebbe in ogni
caso dovuto impartire all’istante un termine per produrre non soltanto l’attestato
prescritto dall’art. 54 CLug ma anche la decisione italiana in originale o in
copia autentica (v. Naegeli,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed. 2011, n. 3 ad art.
55.
CLug). In tale ipotesi la retrocessione della causa al primo giudice sarebbe
tuttavia stata superflua, giacché l’istante ha prodotto gli originali dei
documenti in questione con le osservazioni al reclamo, sicché per economia
processuale la Camera avrebbe potuto tenerne conto per il suo giudizio.
5.3
Rilevato come, da un canto, le pretese
della CO 1. siano tuttora oggetto di una causa pendente in
Italia, nella quale è stata presentata una domanda riconvenzionale, e dall’altro
che al decreto ingiuntivo è stata concessa solo la provvisoria esecutività, la RE
1.
ritiene che il riconoscimento dell’esecutività in Svizzera di tale decreto
violi l’art. 34 cpv. 1 CLug, in quanto manifestamente contrario all’ordine
pubblico svizzero. A mente sua, la concessione del rigetto definitivo (e non
provvisorio) produce un effetto dannoso, privando il debitore della verifica
definitiva dell’esistenza del debito prima di essere escusso.
a) Certo,
un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente
esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio
(secondo l’art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell’art.
32.
CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (DTF 139 III 232 consid. 2,
confermata nella sentenza 5A_752/2014 del 21 agosto 2015; sentenze della
seconda Camera civile del Tribunale d’appello [II CCA] 12.2013.197 del 26
agosto 2014 consid. 13 e della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid.
6.
), a meno che sia successivamente munito della dichiarazione di (definitiva)
esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto
in particolare nel senso dell’art. 647 CPCit. (DTF
135.
III 623 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5
ottobre 2010, RtiD 2011 I 783 consid. 4.1, e 5A_48/2012 del 3 luglio 2012, consid.
2.1
; già citata sentenza della CEF 14.2012.172 consid. 5.1 e 14.2013.202 del
5.
marzo 2014 consid. 6), purché la stessa sia stata comunicata al
convenuto prima della presentazione dell’istanza di exequatur (sentenza
della CEF 14.2016.74 già citata, consid. 6.3-6.4).
Invece
il decreto ingiuntivo che non è stato dichiarato immediatamente esecutivo
giusta l’art. 642 CPCit diventa esecutivo nel senso dell’art. 32 CLug, ed è
quindi passibile di riconoscimento e di esecuzione in Svizzera, ove il giudice
istruttore italiano, in virtù dell’art. 648 cpv. 1 CPCit, abbia successivamente
concesso l’esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione (sentenze del
Tribunale federale 5A_752/2014 consid. 2.4.1 [già citata], e 4A_80/2007 del 31
agosto 2007 consid. 4.2, della II CCA 12.2013.197 consid. 11 [già citata] e
della CEF 14.2013.202 consid. 5.1 e 14.2012.172 consid. 5.1 [già citate]; Consolo, La tutela sommaria e la
Convenzione di Bruxelles: la “circolazione” comunitaria dei provvedimenti
cautelari e dei decreti ingiuntivi, in: Rivista di diritto internazionale privato
e processuale 1991 pag. 627), siccome si
può ritenere che il convenuto, tramite l’opposizione, abbia avuto la facoltà di esprimersi sul decreto e di
difendersi.
b) Nel
caso in esame si evince dall’ordinanza 5 febbraio 2015 della terza sezione
civile del Tribunale ordinario di Busto Arsizio ch’essa ha concesso la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in questione “nell’alveo della valutazione in ordine all’art. 648
CPCit”, stabilendo che l’opposizione interposta non appare fondata
su prova scritta, né è di pronta soluzione (doc. R). Questo documento, oltre
allo stesso decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva del 2
marzo 2015 (doc. Q, pagg. 7 e 8), è quindi sufficiente per costituire
una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug.
c) L’eccezione
di violazione dell’ordine pubblico svizzero a norma dell’art. 34 cpv. 1 CLug va
esaminata con le eccezioni materiali riservate all’art. 81 cpv. 3 LEF (sotto
consid. 7).
5.4
Sempre in merito al titolo esecutivo, la RE 1 fa valere che la somma di
fr. 111'987.95 indicata nel precetto esecutivo non corrisponde al credito
di € 93'908.60 confermato nel decreto ingiuntivo.
Presumendo un tasso di cambio medio dell’1.03632 al momento dell’inoltro della
domanda di esecuzione a fine giugno 2015, gli € 93'908.60 corrispondono a soli fr. 97'319.40.
a) La
reclamante omette però di considerare che il Tribunale di Busto Arsizio le ha
ingiunto di pagare all’istante non
solo la somma di € 93'908.60 bensì pure “gli interessi come da domanda” e le “spese di questa
procedura di ingiunzione, liquidate in € 1630,00 per compensi, in € 357,00 per
spese, oltre I.v.a e C.p.a ed oltre successive occorrende” (decreto ingiuntivo,
doc. Q, penultimo foglio), ossia
complessivi € 108'075.55 secondo il conteggio riportato nell’atto di precetto del 7 aprile 2015 (doc. S foglio 3) e nell’istanza di rigetto
(pag. 4 ad 5). Il tasso di cambio usato dalla CO 1, dell’1.0362 (111'987.95 : 108'075.55), è
pertanto inferiore a quello ritenuto corretto dalla reclamante e anche a quello
dell’1.0413 risultante al 30 giugno 2015 dal sito “www.fxtop.com” ritenuto notorio dal
Tribunale federale e dalla Camera (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della
CEF 14.2014.32 del 3 dicembre 2014, consid. 5.1). La critica cade così nel
vuoto.
b) La
reclamante, d’altronde, non ha contestato né in prima né in seconda sede che il
computo degli interessi di mora effettuato dalla procedente nell’istanza di
rigetto (e nell’atto di precetto doc. S pag. 3 in alto), quantificati in € 11'199.56,
sia conforme alle indicazioni della domanda accolta dal Tribunale di Busto
Arsizio con l’emissione del decreto ingiuntivo né la Camera ha motivi di
dubitare della sua correttezza. Risulta essere la somma degli interessi di
mora, nelle transazioni commerciali in Italia dell’8.05% in vigore dal 1° gennaio 2015 e dell’8% dal
1° luglio 2016 [www.dt. tesro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf] in virtù dell’art. 5 decreto legislativo
231/2002 citato nel ricorso per decreto ingiuntivo (doc. Q, pagg. 4-5), dalle
singole scadenze delle fatture enumerate nella domanda (30
giorni dopo il loro ricevimento: art. 4 cpv. 2 lett. a dello stesso decreto),
fino alla data dell’atto di precetto, il 7 aprile 2015 (doc. S). Non
contestato, l’allegato importo degli interessi è da considerare comprovato (art.
150.
cpv. 1 CPC a contrario). Ciò vale anche per le "successive occorrende",
quantificate nell’atto di precetto in € 28.38 quali anticipazioni e € 405.– per
compenso (doc. S pag. 3), così come per il contributo alla Cassa di previdenza
degli avvocati (C.p.a), del 4% (pari a € 81.40) e per l’imposta sul valore
aggiunto (I.v.a), del 22% (pari a € 465.61).
c) Invece gli interessi di mora successivi al 7 aprile 2015 vanno
computati solo sul capitale e sulle spese, e non sugli interessi capitalizzati,
stante l’art. 1283 CCit. che vieta l’anatocismo senza una specifica domanda
giudiziale, al tasso del 5% indicato dall’istante, inferiore a quello legale in Italia
nelle transazioni commerciali (sopra consid. 5.4/b). La
sentenza impugnata va di conseguenza riformata nel senso di limitare il rigetto
definitivo a fr. 111'987.95 oltre agli interessi del 5% dall’8 aprile 2015
su fr. 100'383.– (fr. 111'987.95 ./. [1.0362 x € 11'199.56]). In questi limiti, il reclamo va accolto e la sentenza impugnata riformata.
6.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti
essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono
più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135
III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.
5.
).
6.1
Nella
fattispecie, la reclamante evoca la possibilità di un’estinzione del preteso
credito posto in esecuzione in caso di accoglimento anche solo parziale della
propria domanda riconvenzionale, di complessivi € 446'440.–, presentata nella
causa pendente in Italia. Se non che l’estinzione – in particolare per compensazione
(peraltro non formalmente eccepita dalla reclamante) – dev’essere provata con
documenti a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF appena ricordato. Un vago accenno a
una pretesa riconvenzionale non basta al riguardo.
6.2
La RE 1 fa anche valere di avere tacitato
il 12 giugno 2013 la fattura n. __________/2013 emessa il 6 giugno 2013 dalla controparte
con un versamento di € 20'000.–, che a suo parere è da considerare come acconto da
imputarsi sull’importo delle fatture poste in esecuzione. Tale
censura è fondata su un’allegazione e su una prova (il doc. 7) non fatte valere
in prima sede, e quindi irricevibili (sopra, consid. 1.3). Per tacere del fatto
che la fattura in questione non
figura tra quelle poste in esecuzione (v. doc. Q pag. 2) e
che solo i pagamenti successivi alla sentenza invocata quale titolo di rigetto
– in concreto il decreto ingiuntivo del 19 aprile 2014 – possono essere
eccepiti in sede di rigetto, come si evince con ogni chiarezza dal testo dell’art.
81.
cpv. 1 LEF. Non occorre quindi attardarsi oltre sulla questione.
7.
Secondo
l’art. 81 cpv. 3 LEF, l’escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste
dal pertinente trattato internazionale. Nel caso concreto, la RE 1 invoca la violazione dell’art. 34 cpv. 1 CLug, sostenendo che il
riconoscimento del decreto ingiuntivo in esame è manifestamente contrario all’ordine
pubblico svizzero, poiché esso ha carattere solo provvisorio mentre in Svizzera
la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone che il
giudice abbia accertato in via definitiva l’esistenza del credito posto in
esecuzione o che il debitore abbia rinunciato a adire il giudice al riguardo.
La reclamante misconosce tuttavia che anche in Svizzera decisioni
provvisoriamente esecutive – nel senso di decisioni non ancora passate in
giudicato, poiché impugnate, ma dichiarate anticipatamente esecutive (art. 336
cpv. 1 lett. b CPC) – sono considerate titoli di rigetto definitivo dell’opposizione
(Staehelin, op. cit., n. 7 ad art.
80.
LEF). L’exequatur delle decisioni provvisoriamente esecutive è del
resto generalmente considerato come conforme alla Convenzione di Lugano,
ratificata anche dalla Svizzera (Staehelin,
op. cit., n. 67 ad art. 80 LEF con numerosi rinvii e sopra consid. 5.3/a).
Anche su questo punto il reclamo si rivela privo di consistenza e vede pertanto la sua sorte segnata.
8.
In via subordinata, la RE 1 chiede la
sospensione del procedimento di riconoscimento ed exequatur in Svizzera,
in attesa del passaggio in giudicato della decisione italiana. Fonda la sua domanda
verosimilmente sull’art. 46 cpv. 1 CLug, dimenticando che la
causa in esame è disciplinata dalle norme della procedura sommaria degli art.
84.
LEF e 252 segg. CPC (sopra consid. 1.1/c). Non trova
neppure spazio una sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione giusta
l’art. 126 CPC (art. 251 lett. a CPC e 84 cpv. 2 LEF), che può essere concessa solo restrittivamente, in casi rarissimi
(sentenze della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2015 consid. 6 e 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD
2014.
II 905 n. 63c, consid. 6.1 con riferimenti), rilevato che per la sua
stessa natura – esclusivamente procedurale (v. sotto consid. 2) – la decisione
di rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione con una decisione
di merito (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 4.2).
9.
Nella
denegata ipotesi di conferma dell’exequatur del decreto ingiuntivo, la reclamante
propone di subordinarlo alla prestazione da parte della creditrice di una
garanzia di almeno fr. 30'000.– in conformità con l’art. 46 cpv. 3 CLug.
Vale però anche per questa richiesta quanto appena esposto per la domanda di sospensione
della procedura (sopra consid. 8): l’art. 46 cpv. 3 CLug non è applicabile
nelle cause di rigetto e le norme della procedura sommaria
che vi si applicano non prevedono l’istituto della prestazione di garanzia,
motivo per cui pure la richiesta di garanzia non può essere accolta.
10.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza quasi integrale della
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), in prima come in seconda sede. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 111'987.95,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione
impugnata è così riformato:
1. L’istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via
definitiva limitatamente a fr. 111'987.95 oltre agli interessi del 5% dall’8
aprile 2015 su fr. 100'383.–.
2. Le
domande di sospensione della causa e di condanna della parte istante a prestare
una garanzia sono respinte.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO
1 fr. 1'400.– per ripetibili.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).