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Decisione

14.2016.25

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa disciplinare passata in giudicato. Diffide di pagamento non agli atti. Spese di esecuzione

2 giugno 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare

motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente alle osservazioni dell’escusso,

alla replica dell’istante e ai “mezzi

di prova prodotti”.

4. Nel

reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di avere rigettato la sua opposizione

senza verificare che il titolo prodotto dall’istante – una

decisione di multa disciplinare in materia fiscale – sia passato in giudicato, ciò

che secondo lui non è avvenuto, perché egli afferma di non avere mai ricevuto alcuna

decisione inerente al reclamo da lui presentato il 29 agosto 2014.

5. Nelle

sue osservazioni al reclamo lo Stato del Canton Ticino asserisce che il

reclamante non ha prodotto la documentazione a sostegno delle proprie

contestazioni. Ammesso ma non concesso che la raccomandata del 29 agosto 2014 dovesse

essere considerata come un reclamo contro la multa notificata il 17 giugno

2014, l’istante la ritiene in ogni caso manifestamente

tardiva e conclude quindi per la reiezione del reclamo.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni

“cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio

rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).

6.2 Nella

fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto in

primis sulla multa disciplinare 17 giugno 2014 di fr. 100.– inflitta a

quest’ultimo dall’ufficio circondariale di tassazione “considerato che nonostante un richiamo e la diffida

del 16.05.2014 non è stata consegnata la dichiarazione valevole per l’im­posta

cantonale e per l’imposta federale diretta” (doc. B).

Litigioso è il passaggio in giudicato della multa appena citata. Il Giudice di

pace non si è espresso al riguardo. Essendo la causa matura per il giudizio, la

Camera può sostituirsi a lui senza rinviargli l’in­carto per nuovo giudizio

(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

6.3 Nelle

sue osservazioni all’istanza dell’11 novembre 2015, RE 1 ha fatto valere di

Considerandi

avere inviato all’Ufficio circondariale di tassazione di __________, lo stesso

giorno in cui aveva ricevuto una diffida di pagamento datata 16 maggio 2014, un

fax in cui ricordava di aver già chiesto, con scritto 2 maggio 2014, la concessione

di un’ulteriore proroga per l’inoltro della dichiarazione d’im­­posta per il

2012, e nel contempo formulava pure reclamo contro la diffida, poiché secondo

lui la sua richiesta di proroga e la diffida si sarebbero incrociate. Un’altra

diffida di pagamento essendogli stata successivamente intimata il 22 agosto

2014.

per il pagamento di complessivi fr. 200.– (ovvero la multa di fr. 100.–

e le spese di diffida di fr. 50.– ognuna), con raccomandata 29 agosto 2014

egli ha ribadito quanto già esposto nel fax. Nonostante il contatto stabilito

con un funzionario dell’Ufficio di tassazione e il fatto di avergli trasmesso,

il 19 ottobre 2014, lo scritto 2 maggio 2014, il reclamante si duole di non

aver mai ottenuto alcuna decisione in merito.

6.4

Nella

sua replica del 22 gennaio 2016, l’Ufficio esazione e condoni rileva che lo

stesso RE 1 ha ammesso che la multa disciplinare 17 giugno 2014 gli è stata

regolarmente intimata quel giorno e che “per contro non vi è alcuna prova documentale dell’inoltro

della ricezione della lettera del 2.05.2014 (pervenuta nella via elettronica

soltanto nel mese di ottobre 2015 [recte: 2014])”.

Alla replica è allegata una e-mail dell’Ufficio circondariale di tassazione __________,

con cui esso conferma la ricezione dello scritto del 29 agosto 2014 dei

contribuenti __________ e RE 1, ammettendo di non averlo esaminato quale

reclamo contro la multa e la diffida del 15 maggio 2014, neppure sotto l’angolo

della sua tempestività e del suo contenuto, “probabilmente con un errore di valutazione del testo

della lettera del 29.08 o per una svista”.

6.5

Ora,

l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ avrebbe effettivamente

dovuto esaminare lo scritto del 29 agosto 2014 quale reclamo contro la multa e

la diffida almeno dal profilo della sua ricevibilità temporale e formale, e se

del caso emettere una decisione formale d’irricevibilità, ciò che ammette di

non avere fatto.

a) Al

privilegio (detto “privilège

du préalable”, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999,

n. 30 ad art. 79 LEF) – riconosciuto alle autorità

amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate dagli

amministrati contro le proprie decisioni deve infatti corrispondere un’esigenza

di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale,

proprio alla stessa stregua di quanto richiesto dalle autorità giudiziarie cui

esse sono state parificate. Perché soltanto con l’emissione di una decisione –

seppur d’irricevibilità – è data all’amministrato la facoltà effettiva di

accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero giudice indipendente dall’amministrazione

e imparziale) mediante un ricorso contro la decisione dell’autorità

amministrativa (art. 29a Cost.; sentenza della CEF 15.2015.32 del

25.

agosto 2015 consid. 3). Questo compito istituzionale non

incombe alle autorità d’esecu­zione – come il giudice del rigetto o come questa

Camera –, le quali non sono competenti a verificare né la ricevibilità dei reclami

fiscali (segnatamente in merito alla loro tempestività, per tacere del fatto

che nel caso concreto non è dato di sapere quando la decisione di multa è

giunta a RE 1) né la fondatezza delle decisioni emesse dalle autorità fiscali

(in particolare, per quanto attiene al caso in esame, circa gli effetti dell’even­tuale

formulazione di una quarta richiesta di proroga prima della notifica della diffida

di pagamento del 16 maggio 2014 sulla validità di quest’ultima).

b) Nel

caso specifico, di conseguenza, siccome l’autorità fiscale non ha ancora emesso

alcuna decisione formale sul reclamo del 29 agosto 2014 – se di reclamo si

tratta –, la decisione 17 giugno 2014 che infligge all’escusso una multa

disciplinare non può considerarsi passata in giudicato, sicché non costituisce

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in

virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (sopra consid. 6.1). La richiesta

del reclamante di annullare il giudizio impugnato merita così accoglimento.

6.6

L’opposizione

non poteva neppure essere rigettata in via definitiva per gli importi di fr. 50.– ognuno richiesti

dall’istante quali spese delle diffide 16 maggio e 22 agosto 2014, poiché tali

diffide non sono state prodotte con l’istanza. Anche su questo punto il reclamo

si avvera fondato.

6.7

Per

quanto riguarda le spese esecutive, va ricordato che al proposito non

decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzio­ne con competenza

esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77

del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

7.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili giacché il reclamante non ha formulato alcuna domanda motivata al

riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 113.–, da anticipare dalla parte istante,

sono poste a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton

Ticino.

3. Notificazione a:

–;

– Ufficio

esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,

Viale

S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).