14.2016.251
Fallimento. Pagamento dei crediti che hanno portato al fallimento prima della sua apertura
5 dicembre 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.251
Lugano
5 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (giusta l’art.
48b LOG) nelle tre cause __________ /__________/__________ (fallimento)
della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promosse con istanze del 20
maggio 2016 (per le due prime) e del 1° giugno 2016 (per la terza) da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 2 novembre
2016 presentato dalla società RE 1 contro la decisione emessa il 31 ottobre
2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________,
__________ e __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 20 maggio e
il 1° giugno 2016 CO 1 ha chiesto alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento della società RE 1
per il mancato pagamento di complessivi fr. 35'131.90 più interessi e
spese.
Fatti
B. Il 30 giugno 2016, giorno in cui è stata
rinviata l’udienza di discussione, la parte convenuta ha informato per email la
Pretura di volerle comunicare entro il giorno successivo la data del pagamento
del saldo di quanto dovuto all’istante, pari a fr. 36'485.05. Il 17 agosto 2016, l’istante ha comunicato tramite __________ il pagamento
di fr. 5'000.– da parte della convenuta e postulato la sospensione della
procedura fino al 31 agosto, salvo chiedere il 1° settembre al Pretore di “procedere come di sua competenza” dal momento che la convenuta non aveva dato seguito al suo impegno.
Sennonché il 5 settembre 2016, CO 1 ha confermato di avere ricevuto ulteriori fr. 5'000.–
dalla convenuta e ha chiesto una nuova sospensione della procedura fino al 20
settembre per poi sollecitarne il 6 ottobre la riattivazione avendo la
controparte nuovamente disatteso i propri impegni. Con scritto 10 ottobre, il
Pretore ha invitato l’istante a trasmettergli una copia dell’ultimo accordo
pattuito con la controparte e, sulla scorta della risposta, ha impartito a
quest’ultima un ultimo e improrogabile termine di 10 giorni per comprovare in
via documentale di aver saldato integralmente il suo debito od ottenuto dall’istante
una nuova dilazione di pagamento. Il 31 ottobre, CO 1 ha comunicato al Pretore
di non avere ricevuto alcun pagamento dalla convenuta né di averle concesso
alcuna proroga.
C. Statuendo
con decisione dello stesso 31 ottobre 2016 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 a far tempo dal 2 novembre 2016 alle ore 10:00, ponendo a
carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 novembre 2016,
giuntole due giorni dopo, per ottenere, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere trovato
un accordo con il creditore ancora prima della sua pronuncia. Il 4 novembre
2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il 14 novembre 2016, la RE 1 ha inoltrato un complemento di reclamo,
in cui allega di avere saldato il suo debito un giorno prima del fallimento. Il
reclamo e il suo complemento non sono stati intimati alla controparte per osservazioni,
avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei
suoi crediti.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentati il 2 e il
14.
novembre 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 lo stesso 2 novembre,
in concreto sia il reclamo sia il suo complemento sono tempestivi, la scadenza
del termine d’impugnazione di 10 giorni, avvenuta sabato 12 novembre, essendo
stata riportata a lunedì 14 novembre 2016
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato in particolare se il debitore dimostra con
documenti di avere, prima della sua apertura, pagato il debito compresi gli interessi
e le spese (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).
Orbene,
nel caso specifico con il reclamo complementare del 14 novembre 2016 la
reclamante ha dimostrato di avere estinto i suoi crediti nei confronti dell’istante
un giorno prima della data di apertura del fallimento, come risulta dalla
dichiarazione di quest’ultimo datata 1° novembre 2016 (doc. C accluso al complemento
di reclamo). Ora, anche un pagamento fatto direttamente al creditore osta alla
pronuncia del fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF; Giroud in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010,
n. 18 ad art. 172 LEF) e ne giustifica la revoca in seconda sede (Giroud, op. cit., n. 21 ad art. 174)
senza esame della solvibilità del convenuto (nel senso dell’art. 174 cpv. 2
LEF) ove sia avvenuto prima della data di apertura indicata nella decisione di
fallimento giusta l’art. 175 LEF (sentenza della CEF 14.2014.176 del 10 ottobre
2014.
consid. 1.3 con rinvii). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato
senza verifica della sua solvibilità, non senza ribadire che la dichiarazione 3
novembre 2016, allegata alla domanda di effetto sospensivo, con cui CO 1 ha
comunicato di ritirare le istanze di fallimento risultava posteriore all’apertura
del fallimento.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 31 ottobre 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–
;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).