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Decisione

14.2016.251

Fallimento. Pagamento dei crediti che hanno portato al fallimento prima della sua apertura

5 dicembre 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 30 giugno 2016, giorno in cui è stata

rinviata l’udienza di discussione, la parte convenuta ha informato per email la

Pretura di volerle comunicare entro il giorno successivo la data del pagamento

del saldo di quanto dovuto all’istante, pari a fr. 36'485.05. Il 17 agosto 2016, l’istante ha comunicato tramite __________ il pagamento

di fr. 5'000.– da parte della convenuta e postulato la sospensione della

procedura fino al 31 agosto, salvo chiedere il 1° settembre al Pretore di “procedere come di sua competenza” dal momento che la convenuta non aveva dato seguito al suo impegno.

Sennonché il 5 settembre 2016, CO 1 ha confermato di avere ricevuto ulteriori fr. 5'000.–

dalla convenuta e ha chiesto una nuova sospensione della procedura fino al 20

settembre per poi sollecitarne il 6 ottobre la riattivazione avendo la

controparte nuovamente disatteso i propri impegni. Con scritto 10 ottobre, il

Pretore ha invitato l’istante a trasmettergli una copia dell’ultimo accordo

pattuito con la controparte e, sulla scorta della risposta, ha impartito a

quest’ultima un ultimo e improrogabile termine di 10 giorni per comprovare in

via documentale di aver saldato integralmente il suo debito od ottenuto dall’istante

una nuova dilazione di pagamento. Il 31 ottobre, CO 1 ha comunicato al Pretore

di non avere ricevuto alcun pagamento dalla convenuta né di averle concesso

alcuna proroga.

C. Statuendo

con decisione dello stesso 31 ottobre 2016 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento della RE 1 a far tempo dal 2 novembre 2016 alle ore 10:00, ponendo a

carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 novembre 2016,

giuntole due giorni dopo, per ottenere, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere trovato

un accordo con il creditore ancora prima della sua pronuncia. Il 4 novembre

2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Il 14 novembre 2016, la RE 1 ha inoltrato un complemento di reclamo,

in cui allega di avere saldato il suo debito un giorno prima del fallimento. Il

reclamo e il suo complemento non sono stati intimati alla controparte per osservazioni,

avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei

suoi crediti.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentati il 2 e il

14.

novembre 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 lo stesso 2 novembre,

in concreto sia il reclamo sia il suo complemento sono tempestivi, la scadenza

del termine d’impugnazione di 10 giorni, avvenuta sabato 12 novembre, essendo

stata riportata a lunedì 14 novembre 2016

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato in particolare se il debitore dimostra con

documenti di avere, prima della sua apertura, pagato il debito compresi gli interessi

e le spese (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).

Orbene,

nel caso specifico con il reclamo complementare del 14 novembre 2016 la

reclamante ha dimostrato di avere estinto i suoi crediti nei confronti dell’istante

un giorno prima della data di apertura del fallimento, come risulta dalla

dichiarazione di que­st’ultimo datata 1° novembre 2016 (doc. C accluso al complemento

di reclamo). Ora, anche un pagamento fatto direttamente al creditore osta alla

pronuncia del fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF; Giroud in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010,

n. 18 ad art. 172 LEF) e ne giustifica la revoca in seconda sede (Gi­roud, op. cit., n. 21 ad art. 174)

senza esame della solvibilità del convenuto (nel senso dell’art. 174 cpv. 2

LEF) ove sia avvenuto prima della data di apertura indicata nella decisione di

fallimento giusta l’art. 175 LEF (sentenza della CEF 14.2014.176 del 10 ottobre

2014.

consid. 1.3 con rinvii). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato

senza verifica della sua solvibilità, non senza ribadire che la dichiarazione 3

novembre 2016, allegata alla domanda di effetto sospensivo, con cui CO 1 ha

comunicato di ritirare le istanze di fallimento risultava posteriore all’apertura

del fallimento.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 31 ottobre 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).