14.2016.26
Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa disciplinare passata in giudicato. Diffide di pagamento non agli atti. Spese di esecuzione
2 giugno 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.26
Lugano
2 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.154 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa
con istanza 29 ottobre 2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 25 gennaio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 dicembre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
delle somme di 1) fr. 100.–, 2) fr. 50.– e 3) fr. 50.–,
indicando quali titoli di credito “Decreto 17/06/2014 n. ____________________ dip. delle finanze e dell’economia
uff. di tassazione 1) Multa; 2) Tassa di diffida 16-05-14 n. __________; 3)
Tassa diffida di pagamento 22-08-14”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 ottobre 2015 lo Stato del Canton
Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
della Navegna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte dell’11 novembre 2015. Con replica
scritta del 22 gennaio 2016 l’istante ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 25 gennaio 2016, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta “per l’importo di fr. 200.– residuo accessori + spese esecutive”, ponendo a suo carico le spese processuali di
fr. 107.50 e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2016 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Il 12 febbraio 2016 il presidente della Camera ha
accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle
sue osservazioni del 29 febbraio 2016, lo Stato del Canton Ticino ha concluso per la reiezione del reclamo. Con scritti del medesimo
giorno e del 18 marzo 2016, RE 1 ha ribadito quanto già fatto valere col reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 3 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 26 gennaio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare
motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente alle osservazioni dell’escusso,
alla replica dell’istante e ai “mezzi
di prova prodotti”.
4. Nel
reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di avere rigettato la sua opposizione
senza verificare che il titolo prodotto dall’istante – una
decisione di multa disciplinare in materia fiscale – sia passato in giudicato, ciò
che secondo lui non è avvenuto, perché egli afferma di non avere mai ricevuto alcuna
decisione inerente al reclamo da lui presentato il 29 agosto 2014.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 asserisce che il reclamante non ha prodotto la
documentazione a sostegno delle proprie contestazioni. Ammesso ma non concesso
che la raccomandata del 29 agosto 2014 dovesse essere considerata come un
reclamo contro la multa notificata il 17 giugno 2014, l’istante la ritiene in
ogni caso manifestamente tardiva e conclude
quindi per la reiezione del reclamo.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in
sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative
svizzere, purché siano esecutive (Staehelin
in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per
le multe disciplinari in materia d’imposte dirette, tuttavia, la legge parifica
a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni “cresciute in giudicato”
(art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio rispettivamente degli art.
185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).
6.2 Nella
fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto in
primis sulla multa disciplinare 17 giugno 2014 di fr. 100.– inflitta a
quest’ultimo dall’ufficio circondariale di tassazione “considerato che nonostante un richiamo e la diffida
del 16.05.2014 non è stata consegnata la dichiarazione valevole per l’imposta
cantonale e per l’imposta federale diretta” (doc. B).
Litigioso è il passaggio in giudicato della multa appena citata. Il Giudice di
pace non si è espresso al riguardo. Essendo la causa matura per il giudizio, la
Camera può sostituirsi a lui senza rinviargli l’incarto per nuovo giudizio
(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6.3 Nelle
sue osservazioni all’istanza dell’11 novembre 2015, RE 1 ha fatto valere di
avere inviato all’Ufficio circondariale di tassazione di __________, lo stesso
Considerandi
giorno in cui aveva ricevuto una diffida di pagamento datata 16 maggio 2014, un
fax in cui ricordava di aver già chiesto, con scritto 2 maggio 2014, la concessione
di un’ulteriore proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta per il
2012, e nel contempo formulava pure reclamo contro la diffida, poiché secondo
lui la sua richiesta di proroga e la diffida si sarebbero incrociate. Un’altra
diffida di pagamento essendogli stata successivamente intimata il 22 agosto
2014.
per il pagamento di complessivi fr. 200.– (ovvero la multa di fr. 100.–
e le spese di diffida di fr. 50.– ognuna), con raccomandata 29 agosto 2014
egli ha ribadito quanto già esposto nel fax. Nonostante il contatto stabilito
con un funzionario dell’Ufficio di tassazione e il fatto di avergli trasmesso,
il 19 ottobre 2014, lo scritto 2 maggio 2014, il reclamante si duole di non
aver mai ottenuto alcuna decisione in merito.
6.4
Nella
sua replica del 22 gennaio 2016, l’Ufficio esazione e condoni rileva che lo
stesso RE 1 ha ammesso che la multa disciplinare 17 giugno 2014 gli è stata
regolarmente intimata quel giorno e che “per contro non vi è alcuna prova documentale dell’inoltro
della ricezione della lettera del 2.05.2014 (pervenuta nella via elettronica
soltanto nel mese di ottobre 2015 [recte: 2014])”.
Alla replica è allegata una e-mail dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________ con cui esso conferma la ricezione dello
scritto del 29 agosto 2014 dei contribuenti __________ e RE
1, ammettendo di non averlo esaminato quale reclamo contro la multa e la
diffida del 15 maggio 2014, neppure sotto l’angolo della sua tempestività e del
suo contenuto, “probabilmente
con un errore di valutazione del testo della lettera del 29.08 o per una svista”.
6.5
Ora,
l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ avrebbe effettivamente
dovuto esaminare lo scritto del 29 agosto 2014 quale reclamo contro la multa e
la diffida almeno dal profilo della sua ricevibilità temporale e formale, e se
del caso emettere una decisione formale d’irricevibilità, ciò che ammette di
non avere fatto.
a) Al
privilegio (detto “privilège
du préalable”, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999,
n. 30 ad art. 79 LEF) – riconosciuto alle autorità
amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate dagli
amministrati contro le proprie decisioni deve infatti corrispondere un’esigenza
di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale,
proprio alla stessa stregua di quanto richiesto dalle autorità giudiziarie cui
esse sono state parificate. Perché soltanto con l’emissione di una decisione –
seppur d’irricevibilità – è data all’amministrato la facoltà effettiva di
accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero giudice indipendente dall’amministrazione
e imparziale) mediante un ricorso contro la decisione dell’autorità amministrativa
(art. 29a Cost.; sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015
consid. 3). Questo compito istituzionale non incombe alle
autorità d’esecuzione – come il giudice del rigetto o come questa Camera –,
le quali non sono competenti a verificare né la ricevibilità dei reclami
fiscali (segnatamente in merito alla loro tempestività, per tacere del fatto
che nel caso concreto non è dato di sapere quando la decisione di multa è
giunta a RE 1) né la fondatezza delle decisioni emesse dalle autorità fiscali
(in particolare, per quanto attiene al caso in esame, circa gli effetti dell’eventuale
formulazione di una quarta richiesta di proroga prima della notifica della
diffida di pagamento del 16 maggio 2014 sulla validità di quest’ultima).
b) Nel
caso specifico, di conseguenza, siccome l’autorità fiscale non ha ancora emesso
alcuna decisione formale sul reclamo del 29 agosto 2014 – se di reclamo si
tratta –, la decisione 17 giugno 2014 che infligge all’escusso una multa
disciplinare non può considerarsi passata in giudicato, sicché non costituisce
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in
virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (sopra consid. 6.1). La
richiesta del reclamante di annullare il giudizio impugnato merita così
accoglimento.
6.6
L’opposizione
non poteva neppure essere rigettata in via definitiva per gli importi di fr. 50.– ognuno richiesti
dall’istante quali spese delle diffide 16 maggio e 22 agosto 2014, poiché tali
diffide non sono state prodotte con l’istanza. Anche su questo punto il reclamo
si avvera fondato.
6.7
Per
quanto riguarda le spese esecutive, va ricordato che al proposito non
decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzione con competenza
esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77
del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
7.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili giacché il reclamante non ha formulato alcuna domanda motivata al
riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 107.50, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton
Ticino.
3. Notificazione a:
–;
– Ufficio
esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,
Viale
S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).