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Decisione

14.2016.266

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esigibilità del credito posto in esecuzione. Riconoscimento di debito con proposta di pagamento rateale

18 dicembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 ottobre

2016 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 225'248.35 oltre agli interessi del

5% dal 27 luglio 2016. Nel termine impartito per presentare eventuali

osservazioni, la parte convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione del 25 ottobre

2016, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 10'000.–

ol­tre agli interessi

del 5% dall’11 settembre 2016, ponendo le spese processuali di fr. 600.–

a carico dell’istante in ragione di fr. 570.– e di fr. 30.–

a carico della convenuta, cui non ha assegnato ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 7 novembre 2016 per

ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza. Entro il

termine impartitole il 21 novembre 2016, la convenuta non ha presentato

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 7 novembre 2016

contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1

il 26 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che lo scritto del 5

agosto 2016 con cui la convenuta ha proposto all’istante un piano di pagamento

del saldo delle fatture scadute, pari a fr. 225'248.35) in 9 rate mensili,

la prima di fr. 10'000.– entro il 10 settembre costituisce un titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione solo per la prima rata di fr. 10'000.–,

le altre rate non risultando esigibili al momento dell’introduzione dell’esecu­­zione

né evincendosi nulla dagli atti suscettibile di ritenere che il mancato

pagamento puntuale di una sola rata avrebbe reso esigibile l’intero credito

residuo. Onde l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 10'000.– oltre agli interessi di mora del 5% dall’11

settembre 2016.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 sostiene che l’escussa, nello scritto del 5 agosto 2016, ha

riconosciuto non solo il suo debito di fr. 225'248.35 ma pure la sua

esigibilità, siccome ha precisato che la sua proposta di pagamento a rate verte

sulle fatture "scadute" della succursale di Lugano, peraltro emesse nel (precedente) periodo

tra dicembre del 2015 e maggio del 2016. D’altronde – epiloga la reclamante –

la convenuta non ha provato che la sua domanda di proroga del termine di

pagamento sia stata accettata dalla creditrice. L’intero debito risulta così

esigibile dalla diffida di pagamento inviata il 27 luglio 2016.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di provare la qualità

di titolo di rigetto della documentazione da lui prodotta, ma pure di

dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima

dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del

Tribunale federale 5A_303/2013 del

24.

settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41

del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin in:

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82

LEF, con rif.).

5.1

Nella

fattispecie, firmando lo scritto del 5 agosto 2016 (doc. C, terzo foglio) la

convenuta ha riconosciuto essere debitrice nei confronti dell’istante di fr. 225'248.35.

Essa, d’altronde, non ha fatto dipendere il suo riconoscimento dall’accettazione

del piano di pagamento proposto in funzione delle proprie disponibilità finanziarie.

Si tratta quindi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (inc.5A_83/2011

del 2 settembre 2011 consid. 5.1, SJ 2012 I pag. 149), di un riconoscimento di

debito puro e semplice con modalità di pagamento rateale, che in virtù dell’art.

82.

cpv. 1 LEF giustifica di per sé il rigetto provvisorio dell’opposizio­­ne

nella misura dell’importo riconosciuto.

5.2

Per

il Pretore, tuttavia, il debito non era integralmente esigibile al momento dell’introduzione

dell’esecuzione il 12 settembre 2016. Ora, come sostenuto dalla reclamante, la

convenuta ha in realtà riconosciuto nello scritto del 5 agosto 2016 che le fatture

in questione erano scadute, come già specifica il suo epigrafe (“Concerne: saldo fatture scadute conto 603542

/ CHF 225'248,35”). L’inte­­ro debito risultava così

esigibile già almeno dalla messa in mora del 27 luglio 2016 (doc. C primo

foglio). Sapere se successivamente l’esigibilità di tutto o parte del debito è

stata sospesa con l’accettazione della proposta di pagamento rateale è

questione da esaminare sotto l’angolo non dell’esame del titolo bensì delle eccezioni

dell’escusso che secondo la legge infirmano il riconoscimento di debito.

6.

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1

Nel

caso specifico, il Pretore ha considerato che il piano di pagamento rateale

proposto dall’escussa avesse sospeso l’esigibi­­lità del debito ad esclusione

della prima rata. Sennonché nulla negli atti indica che tale proposta sia stata

accettata dalla procedente. Pare del resto inverosimile che quest’ultima vi

abbia aderito prima del pagamento della prima rata, come visto mai avvenuto.

6.2

La

sentenza impugnata risulta pertanto poggiare su accertamenti manifestamente

errati, laddove omette di considerare che la convenuta ha riconosciuto nello

scritto del 5 agosto 2016 che l’intero debito era scaduto (sopra consid. 5.2).

Va pertanto riformata nel senso dell’accoglimento integrale dell’istanza.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio del­l’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Lo stesso vale per le spese processuali

di prima sede, mentre non si giustifica l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza

a favore dell’istante, la quale non ha formulato alcuna motivazione al riguardo

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 215'248.35 (tenuto conto del parziale accoglimento in prima sede), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo

n.__________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 225'248.35 oltre agli interessi del 5% dal

27 luglio 2016.

2. Le spese processuali di fr. 600.–, da anticipare dalla parte

istante, sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’CO 1,

tenuta a rifondere all’RE 1 fr. 2'600.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).