14.2016.266
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esigibilità del credito posto in esecuzione. Riconoscimento di debito con proposta di pagamento rateale
18 dicembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.266
Lugano
18 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 10 ottobre 2016 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 novembre 2016 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 25 ottobre 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 settembre 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, l’RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 516'016.55
oltre agli interessi del 5.5% dal 9 marzo 2016, indicando quali titoli di credito
le fatture dal 14 dicembre 2015 al 31 maggio 2016 di fr. 287'418.05 per CO
1 a B__________ e quelle per lo stesso periodo di fr. 225'248.35 per CO 1
a C__________.
Fatti
B. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 ottobre
2016 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 225'248.35 oltre agli interessi del
5% dal 27 luglio 2016. Nel termine impartito per presentare eventuali
osservazioni, la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione del 25 ottobre
2016, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 10'000.–
oltre agli interessi
del 5% dall’11 settembre 2016, ponendo le spese processuali di fr. 600.–
a carico dell’istante in ragione di fr. 570.– e di fr. 30.–
a carico della convenuta, cui non ha assegnato ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 7 novembre 2016 per
ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza. Entro il
termine impartitole il 21 novembre 2016, la convenuta non ha presentato
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 7 novembre 2016
contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1
il 26 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che lo scritto del 5
agosto 2016 con cui la convenuta ha proposto all’istante un piano di pagamento
del saldo delle fatture scadute, pari a fr. 225'248.35) in 9 rate mensili,
la prima di fr. 10'000.– entro il 10 settembre costituisce un titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione solo per la prima rata di fr. 10'000.–,
le altre rate non risultando esigibili al momento dell’introduzione dell’esecuzione
né evincendosi nulla dagli atti suscettibile di ritenere che il mancato
pagamento puntuale di una sola rata avrebbe reso esigibile l’intero credito
residuo. Onde l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 10'000.– oltre agli interessi di mora del 5% dall’11
settembre 2016.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 sostiene che l’escussa, nello scritto del 5 agosto 2016, ha
riconosciuto non solo il suo debito di fr. 225'248.35 ma pure la sua
esigibilità, siccome ha precisato che la sua proposta di pagamento a rate verte
sulle fatture "scadute" della succursale di Lugano, peraltro emesse nel (precedente) periodo
tra dicembre del 2015 e maggio del 2016. D’altronde – epiloga la reclamante –
la convenuta non ha provato che la sua domanda di proroga del termine di
pagamento sia stata accettata dalla creditrice. L’intero debito risulta così
esigibile dalla diffida di pagamento inviata il 27 luglio 2016.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di provare la qualità
di titolo di rigetto della documentazione da lui prodotta, ma pure di
dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima
dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del
Tribunale federale 5A_303/2013 del
24.
settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41
del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin in:
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82
LEF, con rif.).
5.1
Nella
fattispecie, firmando lo scritto del 5 agosto 2016 (doc. C, terzo foglio) la
convenuta ha riconosciuto essere debitrice nei confronti dell’istante di fr. 225'248.35.
Essa, d’altronde, non ha fatto dipendere il suo riconoscimento dall’accettazione
del piano di pagamento proposto in funzione delle proprie disponibilità finanziarie.
Si tratta quindi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (inc.5A_83/2011
del 2 settembre 2011 consid. 5.1, SJ 2012 I pag. 149), di un riconoscimento di
debito puro e semplice con modalità di pagamento rateale, che in virtù dell’art.
82.
cpv. 1 LEF giustifica di per sé il rigetto provvisorio dell’opposizione
nella misura dell’importo riconosciuto.
5.2
Per
il Pretore, tuttavia, il debito non era integralmente esigibile al momento dell’introduzione
dell’esecuzione il 12 settembre 2016. Ora, come sostenuto dalla reclamante, la
convenuta ha in realtà riconosciuto nello scritto del 5 agosto 2016 che le fatture
in questione erano scadute, come già specifica il suo epigrafe (“Concerne: saldo fatture scadute conto 603542
/ CHF 225'248,35”). L’intero debito risultava così
esigibile già almeno dalla messa in mora del 27 luglio 2016 (doc. C primo
foglio). Sapere se successivamente l’esigibilità di tutto o parte del debito è
stata sospesa con l’accettazione della proposta di pagamento rateale è
questione da esaminare sotto l’angolo non dell’esame del titolo bensì delle eccezioni
dell’escusso che secondo la legge infirmano il riconoscimento di debito.
6.
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1
Nel
caso specifico, il Pretore ha considerato che il piano di pagamento rateale
proposto dall’escussa avesse sospeso l’esigibilità del debito ad esclusione
della prima rata. Sennonché nulla negli atti indica che tale proposta sia stata
accettata dalla procedente. Pare del resto inverosimile che quest’ultima vi
abbia aderito prima del pagamento della prima rata, come visto mai avvenuto.
6.2
La
sentenza impugnata risulta pertanto poggiare su accertamenti manifestamente
errati, laddove omette di considerare che la convenuta ha riconosciuto nello
scritto del 5 agosto 2016 che l’intero debito era scaduto (sopra consid. 5.2).
Va pertanto riformata nel senso dell’accoglimento integrale dell’istanza.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Lo stesso vale per le spese processuali
di prima sede, mentre non si giustifica l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza
a favore dell’istante, la quale non ha formulato alcuna motivazione al riguardo
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 215'248.35 (tenuto conto del parziale accoglimento in prima sede), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo
n.__________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 225'248.35 oltre agli interessi del 5% dal
27 luglio 2016.
2. Le spese processuali di fr. 600.–, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’CO 1,
tenuta a rifondere all’RE 1 fr. 2'600.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).