14.2016.268
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Garanzia del giudice indipendente e imparziale. Diritto di essere sentito. Proroga del termine per formulare osservazioni all’istanza
13 dicembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.268
Lugano
13 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2016.3722 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 11 agosto 2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 ottobre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 dicembre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'520.55
oltre agli interessi del 15% dal 1° dicembre 2015 su fr. 4'462.95,
indicando quale causale il “credito aperto della
carta myOne n. __________, fino al 08.10.2015 […] ceduto d[a] A__________ AG”, pari a fr. 4'462.95, oltre a fr. 325.60 per interessi di mora
fino al 30 novembre 2015, una “tassa d’ingiunzione” di fr. 157.– e spese d’incasso per fr. 575.–.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 agosto 2016 la
CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Nel termine prorogato di 20 giorni il 12 settembre 2016, la parte convenuta non ha presentato osservazioni
scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 20 ottobre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 160.– senza assegnare
ripetibili a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2016 per ottenere,
previa concessione di effetto sospensivo, l’accertamento della sua nullità e in
subordine il suo annullamento. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 novembre 2016 contro la sentenza notificata il 28 ottobre all’avv.
__________, figlia di RE 1, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, constatato come il termine per presentare osservazioni all’istanza,
prorogato di 20 giorni il 12 settembre 2016, fosse trascorso infruttuoso, il Pretore
ha considerato che la documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido
riconoscimento di debito atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione.
4.
Nel
reclamo RE 1 eccepisce anzitutto nei riguardi del Pretore una mancanza d’indipendenza
e d’imparzialità giusta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU per avere egli
disatteso le norme sulla ricusazione. Invoca al proposito un “atto integrativo di ricusazione di oggi”, che invero non è accluso al reclamo. Non è tuttavia necessario darle
l’occasione di produrre tale atto, dal momento che il Pretore non poteva
ovviamente tenerne conto giacché secondo la stessa reclamante è stato formulato
solo con il reclamo. Per tacere del fatto che la parte che intende ricusare una
persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare all’autorità
competente la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di
ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49
cpv. 1 CPC), pena l’irrimediabile perenzione dell’eccezione nella procedura in
causa (DTF 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid.
4.
, 130 III 66 consid. 4.3; sentenza della CEF 14.2016.156
del 7 settembre 2016 consid. 2.1; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 19-20 ad
art. 49 CPC). Affermare, d’altronde, che una
pregressa domanda di ricusazione, neppure essa prodotta, inoltrata in un’altra
causa valga anche per quella in esame è perlomeno temerario ove si pensi che la
reclamante ha chiesto al giudice medesimo che ora pretende di ricusare ben due
proroghe del termine per presentare le osservazioni all’istanza senza accennare
a motivi di sfiducia nei suoi confronti. Non dandosi alcuna violazione delle
norme sulla ricusazione, l’accusa di lesione della garanzia del giudice indipendente
e imparziale si rivela sprovvista del benché minimo fondamento.
5.
In
secondo luogo, la reclamante rimprovera al Pretore di avere estromesso dalla
lite la propria patrocinatrice quando ha saputo che la stessa era stata sospesa
per sei mesi dall’esercizio della professione, e di non averle impartito un
termine per designare un altro avvocato. Ritiene in queste circostanze che il
suo diritto di essere sentita sia stato gravemente violato. Sennonché la sospensione
in questione è effettiva dal 15 ottobre 2016 (Foglio ufficiale n. 80/2016 del 7
ottobre 2016) mentre il termine per presentare le osservazioni all’istanza è
scaduto già il 26 settembre 2016 (40 giorni dal timbro postale sulla prima
ordinanza del 17 agosto 2016). L’escussa era dunque già preclusa quando sua figlia
è stata sospesa, sicché la designazione di un nuovo avvocato a nulla sarebbe
servita.
La
reclamante, invero, si duole che il primo giudice abbia ignorato la richiesta
di (ulteriore) proroga di quel termine presentato da sua figlia il 30 settembre
2016, ma dell’istanza in questione non si trova traccia nell’incarto della Pretura.
Sia come sia, la richiesta risultava posteriore alla scadenza del termine in
questione – e quindi irricevibile (art. 144 cpv. 2 CPC) – come pure infondata,
nella misura in cui si riferiva a un motivo d’impedimento (in capo alla figlia)
successivo alla scadenza del termine prorogato, peraltro preannunciato con
largo anticipo (la citazione al dibattimento penale invocata dalla reclamante,
dell’11 agosto 2016, è addirittura anteriore alla prima ordinanza del Pretore).
In definitiva, la censura di violazione del diritto di essere sentita si avvera
pretestuosa e dunque non degna di protezione.
6.
Nel
merito, la reclamante si limita a rilevare che la pretesa dell’istante non
sarebbe dimostrata e l’importo richiesto sarebbe fantasmagorico. Non nega tuttavia
di avere sottoscritto il 4 dicembre 2015 la “convenzione per pagamento rateale”
acclusa all’istanza (doc. E), in cui riconosce gli importi poi riportati nel
precetto esecutivo mediante aggiornamento degli interessi di mora (doc. A). A
ragione, dunque, il Pretore ha rigettato la sua opposizione in via provvisoria
in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Integralmente infondato, il reclamo va così respinto,
di modo che la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'945.55,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio
sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).