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Decisione

14.2016.268

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Garanzia del giudice indipendente e imparziale. Diritto di essere sentito. Proroga del termine per formulare osservazioni all’istanza

13 dicembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 agosto 2016 la

CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. Nel termine prorogato di 20 giorni il 12 settembre 2016, la parte convenuta non ha presentato osservazioni

scritte all’istanza.

C. Statuendo con decisione del 20 ottobre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 160.– senza assegnare

ripetibili a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2016 per ottenere,

previa concessione di effetto sospensivo, l’accertamento della sua nullità e in

subordine il suo annullamento. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 7 novembre 2016 contro la sentenza notificata il 28 ottobre all’avv.

__________, figlia di RE 1, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, constatato come il termine per presentare osservazioni all’istanza,

prorogato di 20 giorni il 12 settembre 2016, fosse trascorso infruttuoso, il Pretore

ha considerato che la documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido

riconoscimento di debito atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione.

4.

Nel

reclamo RE 1 eccepisce anzitutto nei riguardi del Pretore una mancanza d’indipendenza

e d’imparzialità giusta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU per avere egli

disatteso le norme sulla ricusazione. Invoca al proposito un “atto integrativo di ricusazione di oggi”, che invero non è accluso al reclamo. Non è tuttavia necessario darle

l’occasione di produrre tale atto, dal momento che il Pretore non poteva

ovviamente tenerne conto giacché secondo la stessa reclamante è stato formulato

solo con il reclamo. Per tacere del fatto che la parte che intende ricusare una

persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare all’autorità

competente la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di

ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49

cpv. 1 CPC), pena l’irrimediabile perenzione dell’eccezione nella procedura in

causa (DTF 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid.

4.

, 130 III 66 consid. 4.3; sentenza della CEF 14.2016.156

del 7 settembre 2016 consid. 2.1; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 19-20 ad

art. 49 CPC). Affermare, d’altronde, che una

pregressa domanda di ricusazione, neppure essa prodotta, inoltrata in un’altra

causa valga anche per quella in esame è perlomeno temerario ove si pensi che la

reclamante ha chiesto al giudice medesimo che ora pretende di ricusare ben due

proroghe del termine per presentare le osservazioni all’istanza senza accennare

a motivi di sfiducia nei suoi confronti. Non dandosi alcuna violazione delle

norme sulla ricusazione, l’accusa di lesione della garanzia del giudice indipendente

e imparziale si rivela sprovvista del benché minimo fondamento.

5.

In

secondo luogo, la reclamante rimprovera al Pretore di avere estromesso dalla

lite la propria patrocinatrice quando ha saputo che la stessa era stata sospesa

per sei mesi dall’esercizio della professione, e di non averle impartito un

termine per designare un altro avvocato. Ritiene in queste circostanze che il

suo diritto di essere sentita sia stato gravemente violato. Sennonché la sospensione

in questione è effettiva dal 15 ottobre 2016 (Foglio ufficiale n. 80/2016 del 7

ottobre 2016) mentre il termine per presentare le osservazioni all’istanza è

scaduto già il 26 settembre 2016 (40 giorni dal timbro postale sulla prima

ordinanza del 17 agosto 2016). L’escussa era dunque già preclusa quando sua figlia

è stata sospesa, sicché la designazione di un nuovo avvocato a nulla sarebbe

servita.

La

reclamante, invero, si duole che il primo giudice abbia ignorato la richiesta

di (ulteriore) proroga di quel termine presentato da sua figlia il 30 settembre

2016, ma dell’istanza in questione non si trova traccia nell’incarto della Pretura.

Sia come sia, la richiesta risultava posteriore alla scadenza del termine in

questione – e quindi irricevibile (art. 144 cpv. 2 CPC) – come pure infondata,

nella misura in cui si riferiva a un motivo d’impedimento (in capo alla figlia)

successivo alla scadenza del termine prorogato, peraltro preannunciato con

largo anticipo (la citazione al dibattimento penale invocata dalla reclamante,

dell’11 agosto 2016, è addirittura anteriore alla prima ordinanza del Pretore).

In definitiva, la censura di violazione del diritto di essere sentita si avvera

pretestuosa e dunque non degna di protezione.

6.

Nel

merito, la reclamante si limita a rilevare che la pretesa del­l’istante non

sarebbe dimostrata e l’importo richiesto sarebbe fantasmagorico. Non nega tuttavia

di avere sottoscritto il 4 dicembre 2015 la “convenzione per pagamento rateale”

acclusa all’istanza (doc. E), in cui riconosce gli importi poi riportati nel

precetto esecutivo mediante aggiornamento degli interessi di mora (doc. A). A

ragione, dunque, il Pretore ha rigettato la sua opposizione in via provvisoria

in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Integralmente infondato, il reclamo va così respinto,

di modo che la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'945.55,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio

sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).